Scontro tra Trump e Leone XIV sulla dottrina della guerra giusta nel conflitto bellico iraniano

Riappare la dottrina della guerra giusta che è inaspettatamente emersa come punto di controversia nel discorso statunitense, che il numero due della Casa Bianca ha invocato, definendola la tradizione millenaria della teoria della guerra giusta, criticando al contempo la condanna della guerra da parte del Sommo Pontefice Leone XIV. Il vice di Trump J. D. Vance, convertitosi alla Chiesa cattolica, pur potendo dissentire sulla giustezza della guerra in Iran, ha sottolineato che sia fondamentale che il Pontefice vada con i piedi di piombo quando affronta questioni teologiche. Il Presidente della Camera dei Rappresentanti Mike Johnson ha subito ripreso il suo appoggio, sostenendo le critiche al capo della Chiesa universale, in cui ha dichiarato dinanzi ai giornalisti che vige qualcosa che si chiama dottrina della guerra giusta. Queste dichiarazioni hanno fatto seguito alle critiche da parte del numero uno dello Studio Ovale Donald Trump nei confronti di Leone XIV, definito «debole sul fronte criminale e pessimo in politica estera», non mancando di postare una sua immagine generata con l’intelligenza artificiale in una posa cristologica. Non sono mancate dure contestazioni nei riguardi del Segretario alla Difesa Hegseth per aver incorniciato le azioni militari in termini apertamente cristiani. Nel suo discorso dinanzi al popolo del Camerun, durante l’incontro per la pace con la comunità di Bamenda, Leone XIV ha ammonito con la seguente frase «guai, invece, a chi piega le religioni e il nome stesso di Dio ai propri obiettivi militari, economici o politici, trascinando ciò che è santo in ciò che vi è di più sporco e tenebroso».

A prescindere dalle opinioni sulle critiche di Johnson e Vance nei riguardi del Santo Padre, sulla retorica e la creazione di messaggi, video e immagini del Presidente, o sulle affermazioni del Segretario alla Difesa di un mandato divino, questi scambi hanno richiamato l’attenzione su una finestra morale e intellettuale che ha avuto uno sviluppo nei secoli di pensiero cristiano, con un impatto che va ben oltre tale ambito. Questa cornice ci porta ad aprire un tema relativo a quando il ricorso alla guerra sia moralmente giustificato e su come debbano essere condotte le ostilità affinché possano essere cesellate nella loro moralità. Si tratta dell’analogo morale dello jus ad bellum – il diritto internazionale che disciplina i casi in cui gli Stati possono ricorrere alla forza – e del diritto dei conflitti armati, noto anche come jus in bello o diritto internazionale umanitario, che disciplina la condotta delle Parti durante le ostilità armate.

Come risulterà evidente, vige un’interessante sovrapposizione fra la dottrina della guerra giusta e il diritto internazionale odierno, soprattutto per quanto concerne la legittima difesa, secondo lo jus ad bellum, e le perimetrazioni alla condotta delle ostilità previste dal diritto bellico, che [tale sovrapposizione] non deve pertanto eclissare la distinzione fra le due. La dottrina della guerra giusta va cernierata come una tradizione morale e non come una fonte del diritto internazionale positivo, pur avendo contribuito a plasmare i valori che animano sia lo jus ad bellum, sia il diritto dei conflitti armati.

La prima trattazione classica della teoria della guerra giusta si trova nel De officiis di Cicerone da cui si ricavano alcuni principi essenziali: la guerra non è considerata come un atto arbitrario, ma è regolata da norme che gli Stati debbono osservare, nel senso che la condotta fra i belligeranti deve essere conforme a determinate regole osservate per tradizione o di comune accordo dagli Stati; la guerra non deve essere considerata fine a sé stessa, ma è buona soltanto come mezzo per ristabilire la pace, cioè a dire che il fine ultimo è la pace e non il conflitto bellico; quando si intraprende una guerra, è necessario che essa venga dichiarata; il nemico deve essere trattato con umanità,  ovvero sono posti dei parametri giuridici alla condotta delle ostilità, vale dire che non ogni azione in guerra è legittima, ma solo quella che è compiuta da chi fa parte dell’esercito e viene compiuta col rispetto dell’avversario; e, infine, bisogna mantenere le promesse anche col nemico: ciò significa che il principio generale del diritto secondo cui i patti vanno onorati e rispettati (pacta sunt servanda) non viene meno durante il conflitto armato.

La teoria della guerra giusta emerse anche nella tarda antichità, quando i teologi cristiani tentarono di conciliare le severe prescrizioni del Nuovo Testamento contro la violenza con la realtà politica del governo di un impero cristiano. Sant’Agostino d’Ippona viene considerato il padre intellettuale di questa teoria e non era un guerrafondaio. Egli, in opere come la Città di Dio, asserì che, sebbene la pace debba sempre essere il fine ultimo, esistono circostanze nelle quali può essere moralmente necessario intraprendere lo strumento manu militari per difendere gli innocenti o ripristinare la pace. Allo stesso tempo, considerava la guerra anche come un mezzo per punire le trasgressioni e castigare i peccatori, al fine di indurli al pentimento e al ravvedimento. Sulla scia di Sant’Agostino, la teoria della guerra giusta assunse una forma più sistematica con Tommaso D’Aquino, dottore della Chiesa, attraverso la ben nota opera Summa Theologiae, il quale individuò tre condizioni per una guerra giusta: l’autorità sovrana; la giusta causa e la retta intenzione. Questa formulazione si è rivelata estremamente influente per la mera ragione che distillò la tradizione della guerra giusta in uno schema che permetteva di valutare chi potesse dichiarare guerra, per quale motivo e verso quale obiettivo. La teoria, tout court, si stava trasformando in dottrina. Nel periodo rinascimentale, si venne a sviluppare il quadro teorico del contesto dell’espansione imperiale e dello sviluppo dello jus gentium, grazie alle opere De Jure Belli e De Indis Recenter Inventis di Francisco de Vitoria, considerato uno dei padri fondatori del diritto internazionale, e all’opera De Bello di Francisco Suárez. Questi contribuirono a far sì che il ragionamento sulla guerra giusta andasse oltre il discorso che viaggiava all’interno del cristianesimo per approdare ai principi generali. Questo approccio morale venne tradotto da Hugo Grotius in termini che si rivelarono fondamentali per l’emergente jus gentium, nella sua famosa opera De iure belli ac pacis. Va pertanto evidenziato che questi autori compresero che la dottrina della guerra giusta doveva affrontare non solo le circostanze in cui la forza poteva essere utilizzata, ma anche le modalità con la guerra doveva essere combattuta; la guerra, se vuole essere cesellata come strumento giusto, deve essere combattuta in modo giusto. Grozio, in primis, prestò la massima attenzione ai limiti della condotta delle ostilità, compresi i cardini o i principi che anticipavano quello che nel XXI secolo denominiamo, ad exemplum, il corollario della distinzione, della necessità e via discorrendo.

Questi precetti sono sempre più evidenti nel contesto del diritto internazionale moderno, come nel Codice Lieber del 1863 e nel Regolamento sulle leggi e sugli usi della guerra terrestre, allegato alla II Convenzione dell’Aja del 1899 e alla IV Convenzione dell’Aja del 1907. Il diritto che disciplina la condotta degli scontri ostili ha continuato ad evolversi, in particolare mercé le IV Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli addizionali, strumenti che codificano molti degli obblighi morali associati alla dottrina della guerra giusta, nonché le tradizioni delle principali religioni del mondo.

Nel secolo scorso, i vincoli morali imposti dalla dottrina della guerra giusta afferente all’impiego della coercizione manu militari hanno rappresentato la base per le codificazioni giuridiche progressiste: si pensi, exempli gratia, al Patto della Società delle Nazioni e al Patto Briand-Kellog che hanno rappresentato importanti impegni per perimetrare la guerra come strumento di politica nazionale. La Carta di San Francisco, che diede avvio alle Nazioni Unite, fu a determinare un divieto generale sulla minaccia o sull’impiego della forza armata, pur preservando il diritto intrinseco o naturale a ricorrere allo jus ad bellum per legittima difesa contro un attacco armato. Alcuni criteri dello jus ad bellum affondano le loro radici filosofiche in principi sviluppati nell’ambito della tradizione della guerra giusta (§ 1.11.1). Nonostante la codificazione e il progressivo sviluppo del diritto consuetudinario sia in materia di jus ad bellum, che di diritto dei conflitti armati, la dottrina della guerra giusta continua a rivestire un ruolo importante come punto di riferimento morale attorno al quale continuano a svilupparsi i dibattiti su tali questioni.

La dottrina cattolica del mondo odierno attorno al tema della guerra giusta parte da una presunzione contraria alla guerra, ricordando che tale presunzione non è pacifismo, sebbene la dottrina ammette il ricorso all’impiego della forza manu militari per ragioni pianamente difensive in eccezionali circostanze, il che sta ad indicare, tuttavia, che l’onere della giustificazione morale ricade su coloro che ricorrono allo strumento della forza bellica. La dottrina stessa è incasellata nel Catechismo della Chiesa Cattolica: nel rispondere alle critiche politiche rivolte al Vicario di Cristo Leone XIV, va rammentato che, da oltre mille anni, la Chiesa universale insegna la teoria della guerra giusta e, grazie a questa longeva tradizione, il Santo Padre fa riferimento con cura e parsimonia nei suoi commenti attorno al tema del conflitto bellico. Un canone costante di questa tradizione millenaria sta nel fatto che una nazione può legittimamente impugnare la spada solo per legittima difesa, una volta esaurite tutte le possibilità di un pacifico accomodamento, ovvero, per essere una guerra giusta, deve essere una difesa contro un altro che conduce direttamente allo scontro bellico, che è ciò che Leone XIV ha voluto chiaramente affermare, cioè, non è possibile ascoltare le preghiere di coloro che fanno la guerra. Quando il Pontefice Leone XIV parla come pastore supremo della Chiesa cattolica, non si limita ad esprimere opinioni teologiche, ma predica la buona Novella ed esercita il suo ministero petrino.

Il Catechismo è un compendio sistematico della dottrina della Chiesa, redatto da una Commissione di alti prelati e prelati, presieduta dall’allora cardinale Jospeh Ratzinger – eletto successivamente Papa con il nome di Benedetto XVI. Agli inizi degli anni novanta del secolo scorso, l’allora Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II promulgò, attraverso la Costituzione apostolica Fidei Depositum, tale documento della catechesi ufficiale della Chiesa Universale, abbastanza voluminoso. Esso contiene parti essenziali e fondamentali della fede cattolica e presenta ciò che i cattolici di tutto il mondo credono in comune. La sottosezione del Catechismo intitolata «Evitare la guerra» inizia osservando che «il quinto comandamento proibisce la distruzione intenzionale della vita umana», osservando che «ogni guerra è accompagnata dal male e dall’ingiustizia» e sottolineando che «tutti i governi hanno il dovere di adoperarsi per evitare la guerra».

In un’analogia morale del divieto di ricorrere all’azione coercitiva di forza militare, enucleato dall’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e dallo jus cogens, il Catechismo della Chiesa universale afferma che il quinto comandamento [non uccidere] inibisce la distruzione volontaria della vita umana, osservando che a causa dei mali e delle ingiustizie si generano le guerre e che ogni cittadino e ogni governante sono entrambi tenuti ad adoperarsi per evitare le guerre (§§2307-08). Nonostante la centralità di evitare la guerra nel contesto della dottrina cattolica, il Catechismo riconosce che «fintantoché esisterà il pericolo della guerra e non ci sarà un’autorità internazionale competente, munita di forze efficaci, una volta esaurite tutte le possibilità di un pacifico accomodamento, non si potrà negare ai governi il diritto di una legittima difesa». Questo diritto morale viene sovente delineato in termini dei requisiti, correlati ma distinti, di giusta causa e retta intenzione: la prima [giusta causa] si interroga sull’uso della forza per una ragione moralmente ammissibile, cioè la difesa contro un’aggressione; la seconda [retta intenzione] si pone la questione sull’impiego dell’azione coercitiva di forza per tale ragione, anziché come punizione, vendetta, conquista et alia, sebbene la teoria iniziale della guerra giusta contemplasse alcune forme di guerra punitiva, la dottrina contemporanea respinge tale giustificazione. Occorre porre in chiaro che taluni teorici della guerra giusta riconoscono persino la difesa di altri, la protezione dei diritti fondamentali dell’essere umano e l’intervento umanitario come possibili giustificazioni morali.

Ora, entriamo nella giustificazione della dottrina basata sull’autodifesa. Il derivato nel diritto internazionale è, difatti, il diritto a doversi difendere da un attacco armato, come viene enucleato nell’articolo 51 della Carta onusiana e ribadito dallo jus cogens, in particolar modo «nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale». Si noti che il riferimento ad un’autorità internazionale nel Catechismo è sullo stesso binario della restrizione stabilita dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, secondo cui gli Stati possono adoperare lo strumento coercitivo di forza per autotutela solo sino a quando l’organo consiliare politico onusiano non si sia pronunciato sulla situazione. Similmente alla legittima difesa secondo lo jus ad bellum, la dottrina della guerra giusta impone rigorose condizioni di legittimità morale all’autodifesa, data la gravità di tale decisione. Citando espressamente la teoria della guerra giusta, il Catechismo enuncia quattro condizioni, tre delle quali trovano un’applicazione inequivocabile nell’ambito del diritto internazionale contemporaneo.

La prima condizione sottolinea che «il danno causato dall’aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo», nel senso che essa si allinea con la limitazione giuridica della legittima difesa alle circostanze che comportano un uso della forza tale da configurarsi come un attacco armato. L’enfasi sulla gravità, in primis, si riflette nella questione che la Corte internazionale di giustizia, nella sentenza sulle attività militari in e contro il Nicaragua, definisce un attacco armato come la forma più grave di impiego dell’atto di forza (§191). Sebbene gli Stati Uniti non accettino una distinzione tra l’uso della forza, che costituisce una violazione del diritto internazionale e un attacco armato che fa scattare il meccanismo del diritto di ricorrere allo strumento della forza armata per autotutela, la loro interpretazione è pianamente minoritaria fra gli Stati e la dottrina internazionalistica (§1.11.5.2).

La seconda condizione, sempre enunciato nel paragrafo 2309 del Catechismo della Chiesa Cattolica, delinea che «che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci»; dal punto di vista dell’istituto del diritto di legittima difesa, la condizione equivalente è costituito dall’elemento della necessità, che richiede che i mezzi non violenti per affrontare un attacco armato siano esauriti o non in grado di gerire la situazione prima che il diritto di autotutela consenta una risposta violenta, nel senso che l’impiego della forza in legittima difesa corrisponde a un canone fondamentale, radicato negli ordinamenti nazionali, in virtù del quale vim vi repellere licet. La Corte internazionale di giustizia, in alcune sentenze, ha sottolineato che la liceità della risposta all’attacco dipende dal rispetto dei criteri di necessità e di proporzionalità e dalle misure che vengono adottate in legittima difesa (§194), aggiungendo anche che la soggezione dell’esercizio del diritto alla legittima difesa, alle condizioni di necessità e proporzionalità, è una regola di diritto internazionale cogente (§ 41).

Nella terza condizione, riportato sempre nel paragrafo 2309, è necessario che «ci siano fondate condizioni di successo», il che sta a significare che persino la condizione di necessità, prevista dal diritto internazionale in materia di legittima difesa, riflette l’elemento della dottrina della guerra giusta, secondo cui vi può essere una probabilità concreta di successo. Dopotutto, se un impiego della forza per ragioni difensive è destinato al fallimento, allora non è necessario per definizione, giacché non contribuirà in modo significativo all’effettiva difesa dello Stato.

Nella quarta ed ultima condizione viene posto in rilievo che «il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare. Nella valutazione di questa condizione ha un grandissimo peso la potenza dei moderni mezzi di distruzione». Questa condizione non trova riscontro nel diritto di legittima difesa, nel senso che il parametro della proporzionalità nelle condotte difensive non concerne il danno relativo causato, anzi tale criterio di proporzionalità del diritto di ricorrere all’uso della forza richiede che la forza che uno Stato adopera per difendersi non superi il binario perimetrato del parametro di necessità, nelle circostanze, per neutralizzare efficacemente un attacco armato imminente o in corso.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica determina che la valutazione di tali condizioni di legittimità morale spetta al giudizio prudente di coloro che hanno la responsabilità del bene comune. Similmente, la teoria della guerra giusta, a livello del diritto bellico, definisce il requisito come un’autorità competente a ordinare il conflitto bellico per uno scopo pubblico. L’elemento del fine pubblico è cruciale, sebbene distingue l’autorità di agire in difesa dello Stato dalla violenza intrapresa per ragioni personali o privati e ciò si riflette nel corrispondente criterio dello jus ad bellum (talvolta chiamato autorità di diritto), secondo il quale riconosce che il ricorso alla forza manu militari è una prerogativa dello Stato, che, oltre ad essere riflesso nel diritto, le condizioni della dottrina della guerra giusta sono state incasellate nella dottrina militare (§ 1.11.1).

Al di là di questi aspetti morali relativi al ricorso del mezzo della forza, il Catechismo enuclea una gamma di vincoli morali che è alla base di aspetti cardini del diritto dei conflitti armati, nel senso che la Chiesa e la ragione umana dichiarano la permanente validità della legge morale durante i conflitti bellici, sottolineando che «né per il fatto che una guerra è ormai disgraziatamente scoppiata, diventa per questo lecita ogni cosa tra le parti in conflitto» (§ 2312). Questo è un punto iniziale ampiamente accettato, anzi fondamentale, nell’ambito del diritto internazionale odierno, aspetto che può essere rilevato, ad exemplum, nel Manuale di diritto bellico statunitense che conferma che «gli Stati che combattono inter se devono attenersi alle norme relative alla condotta delle ostilità, a prescindere dalla questione che uno Stato possa essere ritenuto l’aggressore o che il ricorso iniziale all’impiego del mezzo di forza fosse legittimo, ai sensi dello jus ad bellum» (§ 3.5.2.1).

Per quanto riguarda le norme specifiche, il Catechismo della Chiesa universale determina che «si devono rispettare e trattare con umanità i non-combattenti, i soldati feriti e i prigionieri» (§ 2313), aggiungendo inoltre che «ogni atto di guerra che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e con fermezza e senza esitazione deve essere condannato», condannando persino il genocidio come peccato mortale, affermando che «si è moralmente in obbligo di far resistenza agli ordini che comandano un genocidio» (§ 2314), per cui non vi è alcuna giustificazioni per ordini provenienti dai livelli alti e che le condotte deliberatamente contrarie allo jus gentium e ai suoi cardini universali sono considerati dei veri e propri crimini; pertanto, la dottrina non solo trova forma nella cornice della legge, ma la Chiesa cattolica sostiene pure che è un dovere morale rispettare il diritto internazionale che disciplina la crisi bellica, ossia il ricorso alla guerra e la guerra stessa.

Non vi sono dubbi, a parere dello scrivente, sulla questione che l’impiego dell’atto coercitivo di forza armata da parte della Casa Bianca contro lo Stato iraniano (come pure quello venezuelano) violi sia il diritto internazionale che disciplina il ricorso all’uso della forza, sia i precetti morali della dottrina della guerra giusta, accompagnati anche da una serie di minacce dell’inquilino dello Studio Ovale. Se alcune di esse fossero state messe in atto, le conseguenti operazioni avrebbero violato il diritto dei conflitti armati da parte degli Stati Uniti e, a seconda dei fatti di ciascun caso, avrebbero costituito crimini di guerra e crimini contro l’umanità da parte dei soggetti coinvolti, compresi i vertici militari statunitensi. Tra le più gravi vi sono le minacce secondo le quali, qualora le autorità si fossero rifiutate di aprire l’arteria hormuzana, gli Stati Uniti avrebbero bombardato l’intero territorio iraniano, riportandolo all’età della pietra e che, se non si fosse raggiunto un accordo, «un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita»; tali attacchi sarebbero l’esatto contrario del principio di distinzione.

Data la congruenza, già posta in risalto, fra la dottrina della guerra giusta e il diritto internazionale, bisogna giungere alla medesima conclusione in merito al rispetto dei dettami morali di tale dottrina, partendo dall’insistenza del Catechismo sulla logica che «tutti i governanti sono tenuti ad adoperarsi per evitare le guerre» (§ 2308). È difficile delineare l’approccio dell’amministrazione trumpiana come improntato a un impegno per evitare la guerra. Il conflitto bellico fra Iran e Stati Uniti è iniziato mentre erano in corso i negoziati e la retorica della Casa Bianca è stato in maniera martellante di stampo intensificante. Le minacce da parte dell’inquilino dello Studio Ovale di ricorrere all’impiego della forza armata massiccia per infliggere dure sofferenze catastrofiche ad un’intera civiltà si scontrano con la posizione morale di uno Stato che con riluttanza si difende; la sua retorica è di una natura tale che la dottrina della guerra giusta ha per molto tempo osservato con sospetto: dominio, umiliazione e inflizione di sofferenza a scopo coercitivo; non solo, ma la stessa dottrina non comprende il ricorso all’atto di coercizione di forza militare basato su ipotetiche minacce future, ostilità generalizzata, supporto a movimenti per procura o attività regionali dannose, come nel caso dello Stato iraniano. Tali fattori destano di certo una serie di preoccupazioni in tema di sicurezza, ma, singolarmente o collettivamente, non soddisfano l’elemento morale che il danno sia talmente grave e certo da rendere necessario un intervento coercitivo di forza per legittima difesa, ma vi deve essere una legittima necessità di agire in modo difensivo, come giusta causa, e tale necessità deve essere la ragione di fondo dell’azione, come retta intenzione.

L’amministrazione statunitense, a tal proposito, non è stata in grado di fornire una chiara e coerente giustificazione per le proprie condotte, con motivazioni e rivendicazioni di successo che si sono susseguite nel totale caos. Non vi era alcuna minaccia imminente contro gli Stati Uniti da parte dell’Iran, neppure la direttrice dell’intelligence nazionale, Tulsi Gabbard, la quale si è rifiutata di dire se il programma nucleare iraniano rappresentasse una minaccia imminente, eludendo le domande dei membri del Congresso sul fatto che i servizi segreti statunitensi supportassero le dichiarazioni della Casa Bianca sulle motivazioni che hanno portato all’inizio della guerra. La sola giustificazione plausibile per l’attacco statunitense sarebbe stata quella di difendere lo Stato di Israele da un imminente attacco militare iraniano o in corso. Tuttavia, un analogo attacco futuro era tutt’altro che sicuro, vista l’affermazione dell’inquilino della amministrazione di Washington, successiva alle operazioni statunitense e israeliane del giugno 2025, secondo cui i principali impianti di arricchimento nucleare iraniani sono stati del tutto annientati, e mesi dopo sono trascorsi senza alcun incidente militare. L’amministrazione trumpiana ha persino reso pubblico una lista di dichiarazioni a supporto del successo dell’operazione del giugno scorso da parte di altri leader israelo-statunitensi. Tra queste affermazioni, vi è quella del Capo di Stato Maggiore delle Forze di difesa israeliane che ha affermato di aver danneggiato il programma nucleare. In tali circostanze, le operazioni statunitense non soddisfano i requisiti della giusta causa e della retta intenzione. Anche se fossero stati soddisfatti, l’impiego della forza deve essere l’ultima possibilità per essere cesellato nel quadro della correttezza.

Come è stato già posto in evidenza prima, il tavolo dei negoziati fra le delegazioni dell’Iran e degli Stati Uniti era ancora in corso, per cui, considerando la presunta distruzione del programma iraniano durante gli attacchi del giugno dell’anno scorso, nonché la questione che le ostilità nella regione del Golfo Persico si erano attenuate, appare arduo comprendere per quale ragione non ci sia stato il tempo di perseguire altre vie, anche se imperfette, per affrontare la situazione, come la prosecuzione delle trattative diplomatiche, le sanzioni, il coinvolgimento diretto e pieno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, organo a composizione ristretta, e altri meccanismi non implicanti l’impiego dell’atto coercitivo di forza. La dottrina della guerra giusta non richiede che uno Stato sia talmente ingenuo, tanto meno che gli Stati perseguano all’infinito dei negoziati che non portano ad alcuna soluzione pacifica, ma richiede una netta dimostrazione che la guerra sia l’ultima componente; non vi è alcuna base per considerare l’utilizzo dell’atto di forza militare come uno strumento preferenziale per fare pressione su un altro Stato, affinché quest’ultimo possa agire. Le operazioni messe in atto dall’amministrazione Trump sembrano non reggere anche in virtù della condizione della dottrina della guerra giusta, che richiede una pur se minima probabilità di successo. Non è semplice, inoltre, individuare un esito strategico concreto, se non quello di aver ridotto le capacità militari iraniane, sebbene le forze militari a stelle e a strisce abbiano inflitto ampi danni alle forze armate e alle infrastrutture dell’Iran. In ogni caso, il successo in questione deve consistere nel raggiungimento di un obiettivo lecito, ai sensi della dottrina della guerra giusta, il che non si verifica in questo caso per la mera ragione che la semplice prospettiva di successo tattico non soddisfa tale condizione.

Come già accennato sopra, la dottrina della guerra giusta delinea il parametro della proporzionalità in modo diverso rispetto all’istituto del diritto al ricorso all’azione coercitiva manu militari, in quanto richiede un bilanciamento dei danni, tenendo conto delle conseguenze morali, sociali e umane del conflitto bellico. Ipotizzando, per pura ipotesi, che la Casa Bianca avesse una giusta causa e le giuste intenzioni e che lo strumento del ricorso allo jus ad bellum fosse l’ultima risorsa, avrebbe dovuto considerare le prevedibili conseguenze non positive delle loro operazioni come i danni ai civili e alle infrastrutture civili come gli impianti di desalinizzazione, la destabilizzazione della regione, la prevedibile minaccia alle forniture energetiche a livello planetario, la perturbazione dell’economia mondiale, il pericolo di reciproci attacchi di ampia scala, l’intensificarsi dei conflitti settari e il rischio di una spirale di escalation difficile da gerire.

La retorica apocalittica dell’inquilino dello Studio Ovale deve aver contemplato la possibilità di danni estremi, nel senso che è simpliciter inconcepibile che la distruzione di una civiltà possa essere considerata proporzionata secondo il quadro della dottrina della guerra giusta. Non sarebbe neppure grave la distruzione della capacità di quella civiltà di generare energia elettrica per la propria popolazione, radendo al suolo ogni centrale che produce energia elettrica. Infine, se la decisione di ricorrere alla forza fosse moralmente difendibile, ai sensi della dottrina della guerra giusta, cosa che non era, la condotta delle ostilità resterebbe soggetta agli obblighi morali imposti da tale dottrina su come la guerra deve essere combattuta. L’insistenza del Catechismo sul fatto che tali norme continuino a governare entrambe le Parti è di particolare importanza, vista la condanna statunitense dell’Iran in gran parte giustificata e accurata. A tal proposito, le minacce proferite dal Presidente statunitense e dalla sua enclave della Casa Bianca comportano che i civili e i beni civili verrebbero attaccati indiscriminatamente, in violazione della dottrina della guerra giusta, la quale sottolinea che i membri delle forze armate che si conformassero a ordini così manifestamente illeciti non potrebbero sottrarsi alla condanna morale sulla base del mero fatto di aver eseguito degli ordini.

Valutare, tout court, alla luce degli elementi della dottrina della guerra giusta, le condotte della Casa Bianca risultano pianamente insufficienti, il che sta a significare che non riflettono un autentico impegno ad evitare il conflitto bellico e non sono state giustificate come necessarie per legittima difesa contro un danno grave, sicuro e permanente. L’amministrazione trumpiana non aveva esaurito le alternative non comportanti il ricorso allo strumento della forza militare e le loro azioni arduamente avrebbero portato verso una pace giusta. Se le minacce trumpiane fossero state messe in atto, non vi sarebbe stato alcun dubbio che le conseguenze sarebbero state molto gravi di quelle che si proponevano di depennare e immorali in quanto indiscriminate.

Sebbene gli Stati debbano attenersi al sistema del diritto internazionale contemporaneo con l’obiettivo di valutare se e come ricorrere allo jus ad bellum, le sue norme determinano solo i perimetri giuridici che non possono essere oltrepassati, né con azioni, né con omissioni. Le decisioni dei capi di governo o di Stato devono essere similmente guidate da considerazioni morali, che sembrano, purtroppo, scarseggiare durante gli ultimi conflitti armati in corso. La dottrina della guerra giusta contribuisce a calibrare la bussola morale che dovrebbe condurre tali decisioni e funge da utile cornice di riferimento per bilanciare considerazioni militari ed umanitarie nell’interpretazione delle disposizioni di diritto internazionale che potrebbero non offrire chiare indicazioni in particolari circostanze.

Per quanto concerne la controversia fra la Casa Bianca e la Santa Sede o Sede Apostolica, quale organo supremo di governo dell’intera Chiesa Universale, vale la pena rammentare che i Sommi Pontefici hanno svolto un ruolo determinante nel promuovere mutamenti politici in senso positivo. L’esempio più lampante è quello di San Giovanni Paolo II, il quale, difendendo i diritti umani, l’autodeterminazione e la libertà religiosa, ha avuto un ruolo chiave nel minare i regimi comunisti autocratici e nel promuovere la democrazia nell’ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nell’Europa orientale e altrove. Il Sommo Pontefice Leone XIV prosegue la stessa rotta dei suoi predecessori, inserendosi in questa fiera tradizione attraverso i suoi interventi su questioni afferenti alla guerra e alla pace.

Riguardo al conflitto armato in corso fra Iran e Stati Uniti, si sta assistendo a uno scontro fra il modus agendi che l’amministrazione Trump ha intrapreso in questa guerra, che è senza alcun dubbio estremamente superficiale, e la teoria cattolica della guerra giusta, che è intellettualmente severa e che risale alle posizioni dei dottori della Chiesa Agostino e Tommaso. Leone XIV sta cercando di porre in evidenza un processo intellettuale e rigoroso su come valutare una politica molto letale, in cui si può notare la totale incapacità del numero uno della guida del governo statunitense di pensare in questi termini.

Credo che sia necessario concludere con quanto ancora asserisce il Catechismo della Chiesa Cattolica sul braccio di ferro fra Trump e Leone XIV, secondo cui «le ingiustizie, gli eccessivi squilibri di carattere economico o sociale, l’invidia, la diffidenza e l’orgoglio che dannosamente imperversano fra gli uomini e le nazioni, minacciano incessantemente la pace e causano le guerre. Tutto quanto si fa per eliminare questi disordini contribuisce a costruire la pace e ad evitare la guerra» (§ 2317); non serve essere parte della Chiesa Cattolica per cogliere la saggezza di quest’osservazione.

 

 

 

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