Purtroppo, nell’attuale conflitto bellico internazionale fra Iran, da una parte, e Israele/Stati Uniti, dall’altra, anche le infrastrutture idriche sono finite nell’occhio critico e vulnerabile dei conflitti militari del XXI secolo e, in una serie di contesti, sono state deliberatamente prese di mira o danneggiate accidentalmente. In seguito ai raid su larga scala del febbraio 2026 contro i sistemi missilistici e di difesa aerea iraniana, le autorità di Teheran hanno risposto con attacchi missilistici e con droni in tutta la regione.
Un impianto di desalinizzazione sull’isola di Qeshm è stato colpito, un incidente che avrebbe interrotto l’approvvigionamento idrico di una trentina di piccoli paesi nel sud dell’Iran, tanto da far intervenire il Ministro degli Esteri dello Stato iraniano con una dura protesta con la quale condannava l’attacco, avvertendo che avrebbe costituito un pericoloso precedente. Poco dopo, un attacco di velivoli senza pilota, battenti bandiera iraniana, ha danneggiato un impianto di desalinizzazione a Muharraq, nel Bahrein, alimentando le preoccupazioni in tutta la regione del Golfo sulla vulnerabilità delle infrastrutture civili, mentre le Parti proseguono ad avvertire che prenderanno di mira gli impianti idrici ed energetiche regionali. Ciò rappresenta un pericoloso tentativo di normalizzare gli attacchi militari contro obiettivi indispensabili per i civili.
Sebbene gli impianti di desalinizzazione vengono ritenuti beni di prima necessità e primari alla sopravvivenza della popolazione civile, come viene incasellato nella struttura del diritto bellico o dei conflitti armati, essi godono pertanto di una maggiore protezione, qualsiasi attacco nei loro confronti, compresi quelli presentati come contromisure o rappresaglie, è pianamente inibito, salvo nei casi sanciti dal I Protocollo addizionale alle IV Convenzioni di Ginevra, ossia quando servono esclusivamente a rifornire le truppe militari o sono adoperati a diretto supporto di azioni militari, a condizione che ciò non comporti la morte per fame di civili, o se l’attacco è a difesa del territorio contro un’invasione. Difatti, viene sancito quanto segue «1. È vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. 2. È vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la deliberata intenzione di privarne, in ragione del loro valore di sussistenza, la popolazione civile o la Parte avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento o di qualsiasi altro scopo. 3. I divieti previsti nel paragrafo 2 non si applicheranno se i beni sono utilizzati dalla Parte avversaria: a) per la sussistenza dei soli membri delle proprie forze armate; b) per fini diversi da detta sussistenza, come appoggio diretto ad un’azione militare, a condizione, tuttavia, di non intraprendere in nessun caso, contro detti beni, azioni da cui ci si potrebbe attendere che lascino alla popolazione civile alimenti e acqua in misura talmente scarsa che essa sarebbe ridotta alla fame o costretta a spostarsi. 5. Tali beni non dovranno essere oggetto di rappresaglie» (articolo 54).
Le implicazioni giuridiche degli attacchi agli impianti di desalinizzazione vanno inglobate nell’assetto della vulnerabilità della regione, che si trova a dover affrontare una grave carenza idrica; la desalinizzazione costituisce una fonte di approvvigionamento idrico di ampia rilevanza per far fronte alla cronica scarsità di acqua. Tali impianti sono parte integrante dei meccanismi che supportano la vita della popolazione civile e la loro produzione favoriscono direttamente l’approvvigionamento del bene di prima necessità idrica potabile, l’assistenza sanitaria, i servizi igienico-sanitari e la filiera produttiva alimentare. Qualsiasi interruzione, certamente, fa sorgere prevedibili effetti domino a catena in una serie di settori, compromettendo gravemente i servizi essenziali per le popolazioni civili. In tali circostanze, gli attacchi alle infrastrutture equivalgono ad una guerra contro i civili stessi, per cui il severo monito del rispetto delle norme del diritto dei conflitti armati è pertanto necessario e fondamentale affinché si prevengano danni ingenti sia alla popolazione civile, che ai beni materiali civili.
La condotta delle ostilità nel conflitto bellico ancora in itinere nell’area mediorientale viene cesellata sia dagli impegni vincolanti derivanti dai trattati, sia da quelli incernierati nella struttura del diritto dei conflitti armati cogente. I tre attori statali belligeranti iraniano, israeliano e statunitense non hanno mai sottoscritto il I Protocollo addizionale alle IV Convenzioni di Ginevra e, dunque, non sono affatto vincolati da tale strumento internazionale in quanto trattato, nel senso che viene consacrato il principio (pacta tertiis nec nocent nec prosunt) dell’efficacia soggettiva dei trattati avente natura relativa, il che lapidariamente sta a significare che un trattato non crea né obblighi, tanto meno diritti per uno Stato terzo senza il suo consenso (articolo 34). Affinché un accordo crei diritti e doveri per uno Stato terzo è, ergo, necessario che la volontà degli Stati contraenti di attribuire un diritto o imporre un vincolo a uno Stato terzo vada ad incontrarsi con l’assenso di questo Stato. L’Iran e gli Stati Uniti, pertanto, in quanto attori statali firmatari, restano vincolati a non vanificare l’oggetto e il fine del trattato a meno che e sino a quando non mostrino pianamente la loro intenzione di non aderirvi, cioè a dire che la stessa Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati impone allo Stato l’obbligo di astenersi da atti che priverebbero l’accordo del suo oggetto del suo scopo (articolo 18). Ogni norma presente all’interno del corpus del I Protocollo addizionale è latu senso considerata espressione dello jus cogens belli e pertanto sono vincolanti erga omnes.
Detto ciò, le Parti devono adempiere ai cardini, sanciti nell’ambito del diritto bellico, di distinzione, di proporzionalità e di precauzione. Partendo dal principio di distinzione, va subito precisato che gli impianti di desalinizzazione sono considerati beni civili e, dunque, non devono essere presi di mira ma risparmiati dagli attacchi, vale a dire che le Parti belligeranti sono obbligate, in ogni momento, a distinguere gli obiettivi civili da quelli militari, per cui i loro attacchi possono essere solo diretti contro siti militari identificati (Regola 7). Gli obiettivi militari, in aggiunta, sono circoscritti a quegli oggetti che, per loro natura, ubicazione, fine o utilizzo, contribuiscono efficacemente all’azione manu militari e la cui distruzione, cattura o neutralizzazione parziale o totale, nelle situazioni del momento, offre un vantaggio militare deciso (Regola 8). L’inibizione di attacchi indiscriminati rende saldo tale protezione (Regola 11), ricordando che tali attacchi sono considerati quelli che non siano diretti a un chiaro obiettivo militare o che impiegano un modus operandi di combattimento che non sia possibile dirigere verso uno specifico sito militare e via discorrendo (Regola 12); tali regole sono state anche inserite in maniera cristallina nella lista di Ginevra relativa ai principi afferente alla protezione delle infrastrutture idriche.
Anche se un impianto di desalinizzazione dovesse essere considerato un obiettivo militare, nelle aree in cui i civili dipendono fortemente da tale infrastruttura per la sopravvivenza, i canoni relativi la proporzionalità e la precauzione renderebbero quasi invariabilmente arduo motivare de jure un attacco. Il parametro di proporzionalità richiede che il vantaggio militare, previsto da un attacco, non sia controbilanciato dai danni collaterali attesi ai civili, cioè a dire che è assolutamente vietato lanciare un attacco che possa cagionare perdite accidentali di vite civili (Regola 14). È stata avanzata l’idea che, pur se le perdite e i danni alla popolazione civile sono elevate/i, le perdite e i danni civili possono essere giustificate/i se il vantaggio militare in gioco è di grande importanza; in realtà, tale idea si scontra con le norme fondamentali del Protocollo addizionale (para.1980), che non fornisce alcuna ragione per motivare attacchi che causino ingenti perdite e danni ai civili, per cui le perdite e i danni incidentali non dovrebbero mai essere ingenti. Tale valutazione viene di solito intesa come comprensiva di effetti a catena o impatti prevedibili. Il vincolo di adottare i canoni del criterio di precauzione in caso di attacco richiede alle Parti belligeranti di adottare misure alternative che siano fattibili nell’ambito della pianificazione, della decisione o dell’esecuzione degli attacchi nel senso che, nello svolgimento delle operazioni militari, occorre prestare costante attenzione a risparmiare la popolazione civile e i beni civili (Regola 15) e, quando è possibile, scegliere, tra i diversi obiettivi militari per ottenere un vantaggio militare, l’obiettivo da selezionare che deve essere quello il cui attacco cagioni il minor pericolo per le vite civili e per il loro beni (Regola 21). Le precauzioni, in aggiunta, passive richiedono ai belligeranti di tutelare i civili e i beni civili sotto il loro controllo dagli effetti degli attacchi (Regola 22) e allontanare le persone e gli oggetti civili sotto il suo controllo dalle vicinanze degli obiettivi militari (Regola 24). La Dichiarazione politica sul rafforzamento della protezione dei civili dalle conseguenze umanitarie, derivanti dall’impiego di armi esplosive nelle zone densamente popolate chiede inoltre di ridurre al minimo i danni diretti e indiretti prevedibili alla popolazione civile.
Oltre a queste tutele generali, le infrastrutture di desalinizzazione beneficiano di una maggiore tutela, in quanto ritenute beni necessari e indispensabili alla popolazione civile che ha il diritto di goderne, per cui viene inibito attaccare, distruggere, rimuovere o rendere inutili oggetti di primaria necessità alla sopravvivenza della popolazione civile (Regola 54). Questo rafforza il divieto di far morire di fame i civili come metodo di guerra con lo scopo di portare alla morte la popolazione civile (Regola 53); tale tutela, fondata su ponderazioni basilari umanitarie, riflette una valvola inviolabile del diritto dei conflitti armati.
Una delle giustificazioni spesso reclamata circa gli attacchi agli impianti, durante un conflitto bellico, è la cosiddetta rappresaglia, quale mezzo specifico di autotutela concesso dal diritto internazionale come reazione contro la lesione ricevuta da parte dell’offensore ovvero consistente in una misura coercitiva contro la sfera giuridica dell’offensore come reazione a un illecito commesso da quest’ultimo nei riguardi del primo e allo scopo della reintegrazione dell’interesse giuridico violato. Nel contesto dei recenti incidenti che hanno coinvolto infrastrutture di desalinizzazione in Iran e in Bahrein, le dichiarazioni delle parti suggeriscono che alcuni attacchi potrebbero essere stati presentati come risposte ad attacchi precedenti, per cui ciò solleva la domanda se le rappresaglie contro gli impianti di desalinizzazione dell’acqua possano essere de jure ammissibili.
Gli obblighi derivanti dal diritto bellico, in primis, non sono reciproci, vale a dire che il vincolo di rispettare e assicurare il rispetto del diritto dei conflitti armai non dipende dalla reciprocità (Regola 140). Questo principio viene saldamente enucleato dall’articolo 1 comune alle IV Convenzioni di Ginevra, che obbliga gli Stati non solo a rispettare, ma persino ad assicurare il massimo onore e rispetto delle convenzioni in ogni circostanza, nel senso che ogni Stato belligerante deve attenersi al rispetto e a far in modo che il diritto dei conflitti armati siano tollerati dalle proprie forze armata che agiscono sotto il suo controllo (Regola 139). L’adempimento vincolante di attenersi alle disposizioni che disciplinano la condotta delle ostilità non dipende dalla questione che una delle Parti le rispetti o meno, ma che, in termini pratici, ciò sta ad indicare che le violazioni commesse da una Parte non esonerano la controparte dai propri vincoli giuridici, anche quando una delle Parti viola il diritto bellico, lo Stato che risponde deve continuare a rispettare le regole, senza uscire dal binario del diritto.
È vero che il diritto internazionale classico riconosceva le rappresaglie belliche come misure eccezionali, soggette a condizioni rigorose: dovevano rispondere ad una violazione precedente, mirare a indurre la conformità piuttosto che a punire, rimanere proporzionate ed essere intraprese solo dopo un avvertimento e l’esaurimento di altri strumenti. Le rappresaglie erano misure estreme di coercizione utilizzate per contribuire a far rispettare il diritto bellico cercando di persuadere un avversario a cessare le violazioni (paragrafo 18.18). Anche per la dottrina classica, tuttavia, tali rappresaglie erano soggette a diverse condizioni corroborate dalla rigorosità: rispondere ad una violazione precedente, essere intese a indurre la conformità ed essere intraprese solo dopo che era stato lanciato un avvertimento e che altri percorsi per assicurare la conformità erano fallite (articolo 52).
Sebbene il divieto di attaccare direttamente obiettivi indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile sia ormai ampiamente accolta come parte del diritto dei conflitti armati, lo status cogente preciso delle rappresaglie contro tali obiettivi viene, talvolta, descritto come ambiguo. Durante la Conferenza diplomatica sui Protocolli addizionali, ad esempio, il rappresentante degli Stati Uniti ha riconosciuto che la bozza del Protocollo era andata oltre nel depennare il deterrente delle rappresaglie per ragioni comprensibili e lodevoli e alla luce degli abusi passati, pur ponendo in evidenza che continui e massicci attacchi diretti contro la popolazione civile di una nazione non potrebbero essere incasellati senza una risposta analoga. Viene ribadito tale posizione, pur ponendo in chiaro che le rappresaglie possono essere controproducenti, portare al pericolo di un’escalation e cicli di contro-rappresaglie sino a compromettere la ripresa post-conflitto (paragrafo 18.18.3.4). Alcuni Stati hanno pure formulato delle riserve al momento della ratifica del I Protocollo addizionale alle IV Convenzioni di Ginevra, come, ad esempio, la Gran Bretagna che, in caso di violazioni da parte di un nemico, si è riservata il diritto di ricorrere alle rappresaglie solo per imporre il rispetto delle norme, previo avvertimento formale ed una decisione presa al più alto livello di governo. La prassi statale pertinente resta circoscritta e non supporta pianamente l’esistenza di una disposizione permissiva (Regola 147). Nella sentenza Nicaragua c. Stati Uniti, i giudici della Corte internazionale di giustizia hanno osservato che non viene richiesta un’assoluta uniformità della prassi affinché una norma diventi cogente, nel senso che per stabilire una regola come consuetudinaria la prassi corrispondente deve essere assolutamente e rigorosamente conforme (paragrafo 186).
I recenti sviluppi rafforzano la tendenza normativa verso una maggiore tutela degli oggetti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, come è stato messo nero su bianco dalla Risoluzione S/RES/2573 (2021), adottata dall’organo consiliare politico onusiano, in cui si condanna gli attacchi contro beni indispensabili che favoriscono la sopravvivenza della popolazione civile, comprese gli impianti idrici. Nella riunione del Consiglio di Sicurezza per la protezione delle infrastrutture idriche, gli Stati membri hanno richiamato, nella formulazione ARRIA S/2025/453, il divieto assoluto di attaccare tali impianti. Anche le Nazioni Unite hanno adottato un approccio planetario sulla protezione dei civili, riconoscendone il ruolo cardine dei servizi essenziali per la sopravvivenza e la dignità dei civili, durante i conflitti armati.
Nel caso in esame, le dichiarazioni relative ai presunti attacchi di rappresaglia tendono a fondarsi su motivazioni di genere politico-strategico, anziché articolare una netta rivendicazione giuridica che attribuisca la liceità delle rappresaglie contro tali impianti. Alla luce della centralità degli impianti di desalinizzazione che servono per il fabbisogno della popolazione civile, delle prevedibili gravi conseguenze umanitarie degli attacchi e della più ampia tendenza normativa verso un’ampia tutela di tali infrastrutture, gli incidenti dovrebbero essere qualificati come violazioni della protezione rafforzata, prevista dal diritto dei conflitti armati. Tali conseguenze pratiche, delineate in precedenza, vengono riconosciute anche dagli Stati non parte del I Protocollo addizionale, quando valutano il ricorso allo strumento della rappresaglia; tale distruzione, inoltre, rischia di esacerbare l’inimicizia e perpetuare un ciclo di violenze e violazioni, compromettendo in tal guisa le prospettive di pace.
Concludendo si può asserire che le rappresaglie contro gli impianti di desalinizzazione necessari alla sopravvivenza della popolazione civile sono arduamente conciliabili con il diritto bellico contemporaneo. Anche gli Stati non firmatari del I Protocollo addizionale sono tenuti ad astenersi dall’usare gli strumenti di rappresaglia per minare gli impianti che servono per trasformare l’acqua di mare in acqua potabile. Nella regione del Golfo, dove gli impianti di desalinizzazione costituiscono una vera e propria àncora di salvezza per milioni di persone, considerarli obiettivi legittimi rischia di normalizzare l’impiego dell’acqua, bene primario, come arma, con conseguenze devastanti. Lungi dal dissuadere dalle violazioni, tali attacchi alimentano cicli di rappresaglie e minano le prospettive di una pace duratura e, pertanto, questi episodi non dovrebbero costituire un precedente, ma piuttosto un monito severo attorno alla ragione per la quale il diritto dei conflitti armati imponga scrupolosi perimetri agli attacchi contro gli impianti essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile.
