Cuba nella morsa dell’embargo e delle sanzioni statunitensi

 Da alcuni anni il termine blocco viene adoperato con disinvoltura, ma spesso in modo ambiguo come, ad esempio, nel caso della guerra russa-ucraina, nella vicenda di Gaza, in quella del Venezuela e dell’Iran; il cosiddetto blocco di Cuba, a contrario, si differenzia per longevità, efficacia e, almeno dall’angolatura del diritto internazionale, ambiguità giuridica. La parola blocco, applicato nel caso di Cuba, è senza alcun dubbio retoricamente significativo ma al livello giuridico impreciso, per il semplice fatto che ciò è dovuto alla questione che, mentre tutti gli altri usi del termine blocco tendono ad essere associati ai conflitti bellici, le misure adottate contro l’isola cubana non lo sono, almeno sino ad oggi. Le misure hanno operato primariamente i dazi, le pressioni diplomatiche, le sanzioni e l’effetto deterrente di azioni di contrasto marittimo dirette contro le reti petrolifere dell’Iran, del Venezuela e di quelle legate alla Federazione russa. 

 Le misure di embargo da parte degli Stati Uniti hanno una lunga tradizione mel contesto di Cuba: si estendono con il  Proclama sull’intero commercio con Cuba, emesso dal Presidente John F. Kennedy, nel 1962, ai sensi del Foreign Assistance Act, e dalla Quarantena, emesso lo stesso anno, relativo all’intercettazione della consegna di armi offensive a Cuba, passando per l’Helms-Burton Act del 1996, e alle due campagne di massima pressione da parte di Trump, durante il suo primo mandato a governare la confederazione statunitense: la prima avviata dal National Security Presidential Memorandum nel 2017 e la seconda, il Memorandum presidenziale sulla sicurezza nazionale n. 5 relativo al rafforzamento della politica degli Stati Uniti nei confronti di Cuba, che lo ha riaffermato e modificato nel 2025, durante il suo secondo mandato. 

 Con l’adozione dell’ordine esecutivo 14380 firmato dal presidente Donald Trump, veniva autorizzato l’applicazione di dazi aggiuntivi sulle merci importate da Stati ritenuti responsabili di aver acquistato o ricevuto, direttamente o indirettamente, greggio cubano o di aver in ogni modo fornito petrolio a Cuba. I giudici della Corte Suprema statunitense hanno successivamente deciso di annullare alcune tariffe, comprese quelle elencate dall’ordine presidenziale statunitense; malgrado ciò, lo stato emergenziale nazionale dichiarato con l’ordine emesso dalla Casa Bianca resta ancora in vigore, così come i meccanismi sanzionatori previsti dalla legge di Helms-Burton e dagli strumenti correlati. Su questo punto, non è mancato significativamente la contrarietà dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che per anni ha chiesto, con l’adozione di una serie di risoluzione sino alla recente A/RES/80/4 (2025), la fine dell’embargo contro lo Stato cubano.

 Non si è registrato, sino all’attuale situazione, alcun sequestro o abbordaggio di navi da parte delle autorità petrolifere di Cuba, a differenza dei blocchi precedenti imposti con il sistema sanzionatorio contro l’Iran e il Venezuela, che incidentalmente ha interessato la gamma di spedizioni dirette verso l’isola cubana, il che sta ad indicare che questo non significa che l’embargo dell’oro nero non abbia avuto i suoi effetti deterrenti; si prenda a titolo di esempio almeno una nave, che trasportava il greggio russo, temporaneamente non soggetta a meccanismi sanzionatori, ab origine diretta a Cuba, avrebbe deviato dalla sua rotta stabilita a seguito delle nuove sanzioni imposte dal governo statunitense. Il Messico, considerato uno delle fonti di approvvigionamento petrolifero di Cuba non soggette a sanzioni, ugualmente, ha dovuto interrompere la spedizione del greggio verso l’isola cubana, una mossa che è stata interpretata come una risposta alle pressioni della Casa Bianca e alla neo minaccia di applicare dazi, dopo l’arrivo di una petroliera al porto dell’Avana, battente bandiera messicana, l’inquilino dello Studio Ovale ha comunicato che Cuba resterà senza petrolio o denaro. Il sequestro di navi trasportanti l’oro nero, coinvolte nel commercio del petrolio venezuelano, soprattutto dopo l’embargo imposto nel primo mese del 2026, ha ulteriormente aggravato la crisi petrolifera cubana. La cosa davvero strana è che la nave Anatoly Kolodkin, battente bandiera russa, ha avuto l’autorizzazione di poter attraccare a Cuba, accompagnato, come sempre, dal solito ritornello trumpiano del fatto che il popolo cubano ha il diritto a sopravvivere.

 L’efficacia dell’embargo in termini di applicazione in mare appare fondarsi primariamente sui sistemi sanzionatori paralleli che la casa Bianca ha imposto ad altri Stati esportatori di greggio, che riforniscono Cuba, fra i quali l’Iran, la Russia e il Venezuela. La Skipper, posto sotto sequestro nel 2025, per esempio, aveva effettuato alcuni giorni prima un trasferimento in mare, da nave a nave, parte del suo petrolio alla Neptune 6, che si riteneva fosse in rotta verso l’isola cubana. Tale sequestro è stato cesellato e gestito a livello interno negli Stati Uniti come un’attività applicativa e di confisca, in base alle sanzioni poste contro il Venezuela; la dimensione cubana sembrerebbe essere stata incidentale. Anche, parimenti, i sequestri delle navi Marinera/Bella 1 e della Sophia sembrano essere basati sui sistemi sanzionatori petroliferi contro gli Stati iraniano e venezuelano, piuttosto che su un’effettiva applicazione dell’embargo del greggio contro l’isola cubana e, quindi, de jure rilevante la questione che – a quanto pare – non vi siano stati sequestri di imbarcazioni in mare aperto direttamente collegati al presunto embargo petrolifero contro lo Stato cubano.

 L’inquilino dello Studio Ovale è stato abbastanza esplicito attorno al suo scopo politico: il cambio del regime governativo dell’Avana, come è stato lasciato intendere dal capo del Dipartimento di Stato Marco Rubio, alcune ore dopo la cattura del presidente del Venezuela Nicolás Maduro, asserendo che sarebbe stato almeno leggermente preoccupato se si fosse trovato al governo. Trump, poco dopo, attraverso i social media ha avvertito le autorità governative cubane di trovare un accordo, prima che sia troppo tardi, altrimenti Cuba subirà la capitolazione. Si aggiunga anche che l’ordine esecutivo prevede che il meccanismo tariffario possa essere modificato se Cuba o uno Stato interessato si ponga sullo stesso binario sufficientemente con l’amministrazione trumpiana in materia di sicurezza nazionale e politica estera.

 Le conseguenze per la popolazione civile cubana sono state talmente gravi che i relatori speciali delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno segnalato che in molte aree le interruzioni energetiche durano molte ore. La situazione è peggiorata drasticamente con la rete elettrica dell’intero Paese che ha subito diversi collassi, lasciando milioni di cubani senza elettricità, tanto da spingere le autorità a dover sospendere il rifornimento di carburante negli aeroporti, cagionando la cancellazione dei voli; scuole e università sono state chiuse e le strutture ospedaliere hanno segnalato l’impossibilità di eseguire interventi programmati. Il capo della diplomazia onusiana Antonio Guterres ha avvertito, per tramite del suo portavoce, che la situazione peggiorerà, se non collasserà, se il fabbisogno di greggio non potrà raggiungere la sufficiente soddisfazione. I relatori speciali onusiani, che si occupano della sfera dei diritti umani, hanno pianamente condannato l’ordine esecutivo come una grave violazione dell’intero sistema del diritto internazionale che rischia di costituire una punizione collettiva nei confronti dei civili.

 Un blocco navale, secondo il diritto bellico navale, è una strategia classica per ottenere il controllo del mare o imporre la negazione del suo utilizzo, ossia consiste in un’operazione condotta da uno Stato belligerante per impedire a navi e/o aeromobili di tutti gli Stati, avversari e neutrali , di entrare o uscire da porti, aeroporti o specificate zone rivierasche appartenenti a, o sotto controllo di, uno Stato belligerante (§ 13.10). Tuttavia, rispetto alla situazione venezuelana, non vi è alcun blocco navale di Cuba, poiché non è in corso alcun conflitto armato internazionale fra lo Stato cubano e quello statunitense e le condotte stesse degli Stati Uniti non possono essere qualificate come un blocco navale tale da far scattare l’innesco verso una guerra e le sue norme in materia di blocco navale.

 Il primo elemento scatenante, vale a dire l’esistenza di una guerra fra Cuba e Stati Uniti, è pianamente assente, tuttavia bisogna evidenziare come il parere giuridico del Dipartimento di Stato sulla guerra contro l’Iran evidenzia l’esistenza di un conflitto manu militari internazionale prolungato ma discontinuo fra iraniani e statunitensi. Anche se questo fosse, in tale contesto, un argomento valido, la crisi cubano-statunitense non soddisferebbe i requisiti, nel senso che, affinché ciò si concretizzi, sarebbe necessaria una qualche forma di continuità nel ricorrere allo jus ad bellum ovvero nell’uso occasionale dell’uso della forza militare dall’invasione della Baia dei Porci, dove un gruppo di esuli anticastristi, addestrati dalla CIA, tentò di sbarcare sull’isola per provocare un’insurrezione e rovesciare il lìder máximo Fidel Castro, e dal blocco missilistico cubano del 1962 sino ad oggi. Questo è ovviamente del tutto assente, né vi è stato alcun evento recente che abbia dato inizio a uno scontro bellico fra Cuba e Stati Uniti come, ad exemplum, l’ostilità, la dichiarazione di guerra o l’occupazione, ai sensi dell’articolo 2 Comune alle IV Convenzioni di Ginevra del 1949 che stabilisce che «oltre alle disposizioni che devono essere attuate in tempo di pace, la presente Convenzione si applica a tutti i casi di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che possa sorgere tra due o più delle Alte Parti Contraenti, anche se lo stato di guerra non è riconosciuto da una di esse».

 Circa il secondo elemento, viene posto in evidenza che le misure intraprese dalla Casa Bianca non costituiscono un blocco tale da far scattare la valvola dell’applicabilità delle norme del diritto della guerra navale relativo ai blocchi, questo per la ragione che, come si è già posto in risalto prima, l’embargo contro Cuba, pur essendo piuttosto esteso, è frutto del diritto domestico statunitense e non del diritto internazionale generale. Il fatto che tali embarghi siano stati applicati primariamente tramite il ricorso a meccanismi commerciali, finanziari e di altra natura previsti dalla giurisdizione statunitense in materia di sanzioni, piuttosto che mercé operazioni militari in mare, è un indicatore significativo della loro base giuridica operativa.

 Attorno alla legittimità del diritto bellico navale potrebbe sollevarsi l’interessante punto di domanda sul blocco a distanza, ovvero l’applicazione di un blocco, mantenendo le navi da guerra in stato di latenza, anziché schierate in posizione. Il caso classico, ma de jure ambiguo, è l’uso da parte della Gran Bretagna della minaccia della grande flotta stazionata a Scapa Flow, come meccanismo di applicazione del blocco contro la Germania durante il primo conflitto mondiale.

 Nel caso di Cuba, tuttavia, sono state le sanzioni, piuttosto che le navi, a costituire gli strumenti di applicazione dell’embargo. Gli Stati Uniti, in effetti, hanno cercato di far rispettare il nuovo embargo sul petrolio contro Cuba, in primis, attraverso pressioni diplomatiche e sanzioni che hanno portato alla cancellazione di diverse spedizioni. Sembra esistere de facto un perimetro di sorveglianza, con pattuglie marittime statunitense e velivoli senza pilota che monitorano le rotte delle petroliere nei Caraibi, ma ciò non è stato ancora accompagnato da azioni di interdizione marittima chiaramente rivolte al traffico diretto verso l’isola cubana.

 Infine, è possibile sostenere che esista un blocco, nel senso attribuito al diritto bellico navale, sulla base delle operazioni di intercettazione delle petroliere legate al Venezuela. Tali operazioni, secondo questa argomentazione, soddisfano l’elemento di efficacia dei blocchi nei confronti di Cuba; a tal proposito, ad una nave petroliera, l’Anatoly Kolodkin, è stato permesso di poter entrare in un porto cubano, il che sembrerebbe escludere l’efficacia del presunto blocco. La Casa Bianca, dunque, ha delineato questo episodio come una concessione speciale; se fosse in vigore un blocco contro Cuba, consentire all’ Anatoly Kolodkin di attraccare all’isola cubana sarebbe probabilmente conforme alla norma sul blocco previsto dal diritto bellico navale che consente il passaggio di determinati carichi umanitari.

 Tuttavia non è così, nel senso che, da un punto di vista giuridico, considerare le azioni degli Stati Uniti come un blocco contro Cuba non regge, poiché la presenza delle navi da guerra, battenti bandiera a stelle e a strisce, e le interdizioni in questione sono, in linea di massima, direttamente collegate alle sanzioni contro il Venezuela, come vengono indicati dai procedimenti di confisca. Esse non dirette contro Cuba, il che ne preclude la qualificazione come conflitto armato internazionale fra Cuba e Stati Uniti, ai sensi del diritto bellico, che consisterebbe un blocco secondo le disposizioni del diritto bellico navale contro lo Stato cubano e poiché mancano gli elementi chiave necessari per un blocco nei riguardi di Cuba – perché legati alle operazioni relative al Venezuela –, e operazioni degli Stati Uniti non possono qualificarsi come un blocco, ai sensi del diritto bellico navale, che abbia, a sua volta, fatto innescare un conflitto armato internazionale fra cubani e statunitensi.

 Come già delineato in merito al blocco venezuelano, non esiste alcun fondamento, nell’ambito dello Statuto delle Nazioni Unite, affinché si attui l’embargo contro l’isola cubana. Difatti, il Consiglio di Sicurezza non ha adottato un mandato, ai sensi  della cornice del Capitolo VII della Carta onusiana, che lo autorizzi; piuttosto, nella misura in cui le risoluzioni adottate dall’Assise plenaria onusiana riflettono il punto di vista degli Stati membri, vale la pena porre in risalto che la risoluzione annuale che chiede la fine dell’embargo da parte degli organi governativi statunitensi contro la popolazione cubana è stata adottata per oltre una trentina di anni consecutivi. Inoltre, non vige alcuna base giuridica identificabile nell’ordinamento giuridico internazionale marittimo che possa giustificare la piena soppressione del commercio del greggio con Cuba mediante l’interdizione. In assenza del consenso dello Stato di bandiera o di un mandato dell’organo consiliare politico onusiano, le basi giuridiche per tali azioni vengono perimetrate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare e dallo jus cogens. La Carta delle Nazioni Unite tassativamente e pianamente inibisce il ricorso allo jus ad bellum per minacciare o usare lo strumento coercitivo di forza contro la sovranità, l’indipendenza politica e l’integrità territoriale di qualsiasi Stato o in qualsiasi altra forma incompatibile con quelli che sono i fini onusiani, divieto che si è progressivamente trasformato in una disposizione di diritto internazionale cogente, nel senso che, come ha posto in chiaro la stessa Corte internazionale di giustizia nella controversia Nicaragua c. Stati Uniti del 1986, «il diritto della Carta concernente il divieto dell’uso della forza costituisce in sé stesso un cospicuo esempio di una norma di diritto internazionale che ha il carattere di jus cogens» (§190).

 Il punto di domanda è se sia possibile che le misure adottate dall’amministrazione statunitense siano uscite dall’incasellamento in cui l’uso della forza viene cesellata. Gli Stati Uniti, sino ad oggi, non hanno fatto ricorso all’atto coercitivo manu militari contro Cuba o qualsiasi entità ad essa associata, come, ad esempio, una nave battente bandiera cubana, cioè a dire che la forza fisica diretta contro un altro Stato viene generalmente ritenuta un utilizzo della forza militare, secondo l’articolo 2, paragrafo 4, della Carta onusiana. A tal proposito, si osserva che persino il blocco dei porti o delle coste di un altro Stato viene cernierato come impiego dell’atto di forza armata e pertanto trattasi di un atto di aggressione, secondo la Definizione di Aggressione, adottata dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite con la risoluzione 3314(XXIX) del 14 dicembre 1974, in base alla quale viene incasellato come atto di aggressione anche il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato. Come si è avuto modo di chiarire in precedenza, le attuali azioni statunitense non possono essere qualificate come blocco.

  La questione, dunque, è se le misure economiche intraprese dalla Casa Bianca possano pertanto essere qualificate come uso della forza. Per la dottrina e gli Stati, la coercizione economica non costituisce un impiego dell’atto di forza, nel senso che, se esaminato con attenzione nel contesto, il termine forza nell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta onusiana, deve denotare la violenza e non importa quali mezzi specifici (cinetici o elettronici) siano utilizzati per ottenerla, ma il risultato finale deve essere che si verifichi o sia minacciata la violenza. La pressione economica o psicologia, sotto forma, ad exemplum, di boicottaggio economico, in quanto tale non rientra nel contesto dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta onusiana, a meno che non sia accompagnata dall’uso o dalla minaccia della forza coercitiva. Una pressione di tale genere si configura in una violazione di altre norme del diritto internazionale, ma non si scontra con questa disposizione, citata poc’anzi, della Carta.

 Tale conclusione trova un saldo supporto nei lavori preparatori della bozza dello Statuto di San Francisco; la coercizione economica, inoltre, è pianamente assente nella risoluzione 3314(XXIX), che definisce il termine aggressione, e la struttura della Carta onusiana rafforza tale conclusione attraverso l’articolo 41 che contempla le misure che il Consiglio di Sicurezza adotta separatamente non implicanti l’impiego della forza armata, comprese quelle economiche; mentre l’articolo 42 concerne le misure di carattere militare. Questa distinzione avvalora l’opinione prevalente, secondo cui il riferimento alla forza nell’articolo 2, paragrafo 4, si riferisce alla forza armata e non alla pressione economica in quanto tale. È vero che le delegazioni rappresentanti i loro rispettivi governi presso le Nazioni Unite hanno, di volta in volta, cercato di attribuire all’istituto del divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 4, un significato più ampio, in primis per includervi misure economiche ritenute coercitive. Alla luce dei fatti, tale osservazione avrebbe maggiore peso rispetto a quanto di solito accade, visto che le conseguenze delle misure adottate dal governo di Washington, inter alia, comprendono l’interruzione dell’energia elettrica su tutta l’isola cubana, interruzioni dei servizi sanitari e minacce all’approvvigionamento delle derrate alimentari.

 A parere dello scrivente, non è possibile condividere tale interpretazione per la mera logica che l’opinione riflette una dottrina consolidata e bilancia adeguatamente le preoccupazioni di ordine politico relativa ad un’eccessiva estensione del perimetro di ricorso allo jus ad bellum. Qualora le azioni statunitense, ergo, dovessero cagionare direttamente decessi o gravi malattie alla popolazione cubana, si rafforzerebbe pertanto la tesi a favore della loro qualificazione come ricorso allo strumento coercitivo di forza; anche in tal caso si assiste al fatto che nella prassi degli Stati è raro che le misure economiche, accompagnate da gravi conseguenze, vengano ritenute come ricorso all’atto di forza. Nel caso in cui si verificassero tali circostanze, non vi sarebbe alcuno scudo giustificativo giuridico per aver adottato tali misure, sebbene il Consiglio di Sicurezza, in primis, non ha autorizzato le misure intraprese dagli Stati Uniti, nel rispetto del Capitolo VII della Carta onusiana, cioè, per essere chiari, non vi è stato alcun attacco armato da parte di Cuba che abbia fatto scattare il meccanismo di autodifesa, stabilito dall’articolo 51 della Carta e dallo jus cogens. L’allineamento di Cuba con la Russia, l’ospitalità di servizi segreti di terzi Stati che la Casa Bianca ha descritto come dirette contro il loro Paese, il suo presunto supporto ad organizzazioni terroristiche additate dalle autorità statunitense e la fornitura di personale di sicurezza al governo venezuelano non costituiscono, individualmente o collettivamente, attacchi armati contro il territorio statunitense.

 Rimane, dunque, da focalizzare la formula della minaccia dell’uso della forza in violazione del già citato articolo 2, paragrafo 4, per prevenire e reprimere la violazione di interessi fondamentali della comunità internazionale. Punto sul quale, nel parere sulla legalità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari, la stessa Corte internazionale di giustizia ha osservato che vi è una simmetria fra la nozione di uso e minaccia all’uso della forza presenti nell’articolo poc’anzi citato, non solo, se in un caso specifico un determinato utilizzo della forza è illecito, illecita ne sarebbe pure la minaccia, nel senso che risulterebbe illegittimo l’atteggiamento di uno Stato che minacci l’uso della forza per ottenere concessioni territoriali da un altro Stato o per costringerlo a tenere o meno una certa condotta politica o economica. Per violare il divieto, è necessario che siano funzionali tre elementi: innanzitutto, la minaccia deve essere comunicata in modo efficace allo Stato bersaglio; in secondo luogo, deve essere credibile, data la capacità dello Stato minaccioso e la sua evidente volontà di agire; e, in terzo luogo, comportare un impiego dell’atto coercitivo di forza per il quale non vi sia alcun fondamento giuridico, soprattutto nessuna pretesa di legittima difesa. La Casa Bianca ha minacciato di ricorrere all’uso della forza militare contro Cuba e pertanto soddisfa il primo elemento.

 Tenendo in ponderazione l’uso dell’azione coercitiva di forza armata contro l’Iran e il Venezuela, le minacce sono senza alcun dubbio da prendere come credibili (secondo elemento), un fatto di cui le autorità dell’Avana sono ben consapevoli, dichiarando che stanno attraversando un momento estremamente difficile e che devono essere pronti ad affrontare gravi minacce, ivi l’aggressione militare. Non si deve dimenticare che proprio gli Stati Uniti mirano apertamente al dominio dell’emisfero occidentale, obiettivo politico, riportato nel documento Strategia della Sicurezza Nazionale del 2025, che si prefigge di «riaffermare e applicare la Dottrina di Monroe per ripristinare la preminenza statunitense nell’emisfero occidentale e per proteggere la nostra patria e il nostro ingresso alle aree geografiche chiave in tutta la regione».

 Lo stesso vale per il terzo elemento, in cui, come già delineato, non vi è alcun fondamento per l’uso della forza armata contro i cubani, nel senso che le minacce dell’inquilino dello Studio Ovale, così come quelle rivolte alla Danimarca, all’Iran e al Venezuela, sono intimidazioni di ricorrere allo strumento di forza per le quali non esiste alcuna valida giustificazione di jus ad bellum e, quindi, costituiscono una violazione del diritto internazionale.

 Un’ulteriore domanda è se le condotte statunitense rappresentano un’ingerenza negli affari interni o esterni di un altro Stato, in violazione del ben consolidato divieto di tali interventi previsto dal diritto internazionale, il quale delinea che l’espressione dominio riservato viene utilizzata proprio per designare i poteri che spettano a uno Stato nell’ambito della propria sovranità, cioè a dire che si tratta del nocciolo duro della sovranità statale. Come ha già posto in evidenza, la stessa Corte internazionale di giustizia, nel caso delle attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua, il principio di non intervento nello jus cogens implica «il diritto di ciascuno Stato sovrano di condurre i suoi affari senza alcuna interferenza esterna» (§202), per cui, per essere considerata tale, l’azione deve introdursi in maniera coercitiva nel dominio riservato (domaine réservé, domestic jurisdiction). Circa quest’ultimo punto, sempre la Corte ha delineato che l’intervento inibito deve, dunque, «riguardare le materie nelle quali ogni Stato può, in base al principio di sovranità statale, decidere liberamente», nel senso che si ha coercizione quando tali scelte non sono più libere, tale è il caso della scelta del sistema «politico, economico, sociale e culturale e della formulazione della politica estera» (§205). Va posto in rilievo che la coercizione deve essere distinta dalla mera influenza, che incide sulla scelta, ma lascia allo Stato destinatario la possibilità di scegliere, anche se dovesse trattarsi di una scelta errata.

 Il cambio di regime è di certo l’esempio paradigmatico di ingerenza nella scelta di un sistema politico e l’Executive Order 14380, prima face, riguardava il dominio riservato di Cuba, sebbene fossero permesse le modifiche o le sospensioni se l’Avana o uno Stato interessato si allineava in maniera sufficiente con gli Stati Uniti in materia di sicurezza nazionale e politica estera. La questione, ergo, è se gli atti statunitensi siano pianamente influenti o coercitive, cioè, si tratta di una soglia abbastanza incerta, con il problema della controversa che afferisce alla coercizione economica. Non si può condividere l’opinione prevalente secondo cui le misure economiche, come le sanzioni, non raggiungano il livello di coercizione in tale contesto giuridico, vale a dire, ad esempio, che gli Stati non sono vincolati dal diritto internazionale a intrattenere rapporti commerciali con altri Stati.

 La campagna statunitense opera mediante tre meccanismi interconnessi: in primo luogo, dopo la caduta del presidente del Venezuela Maduro, la Casa Bianca ha ordinato al nuovo governo di transizione venezuelana di interrompere le forniture di greggio a favore dei cubani, principale fonte di approvvigionamento energetico di quello Stato da molti anni; in secondo luogo, l’ordine esecutivo 14380 ha minacciato l’imposizione di sovratasse sull’intera economia a qualsiasi Stato terzo che dovesse fornire petrolio a Cuba, una minaccia che, come previsto, ha sconvolto le decisioni commerciali sovrane e, conseguentemente, la catena di approvvigionamento dell’oro nero, anche se, alla fine, non sono state imposte tariffe prima che il meccanismo venisse revocato; e, in terzo luogo, le operazioni marittime degli Stati Uniti nei Caraibi, tra cui il sequestro di navi e la sorveglianza con velivoli senza pilota delle rotte petrolifere, hanno creato de facto un perimetro di controllo attorno all’isola cubana.

 L’effetto cumulativo viene concepito per rendere insostenibile il mantenimento dell’attuale sistema politico ed economico di Cuba; una riduzione quasi totale dell’approvvigionamento di carburante nell’arco di svariati mesi, accompagnata da ripetuti crolli della rete elettrica nazionale, dalla paralisi dei trasporti, dall’interruzione dei servizi ospedalieri e dal calo della produttività agricola, non può essere equiparata agli effetti collaterali accidentali di mirate misure finanziarie. È il meccanismo stesso, cioè la negazione sistematica del greggio, che distingue questa campagna dalla normale ritorsione, espressione giuridica che sta a significare le misure legittime ma ostili che gli Stati Uniti possono adottare gli uni contro gli altri. Una campagna equilibrata, a parere dello scrivente, per privare un intero Stato della sua fonte primaria di energia rientra a pieno titolo nella categoria della coercizione in materia di questioni che la Corte internazionale di giustizia ha posto al centro del divieto di intervento.

 La risposta abbastanza salda che la Casa Bianca potrebbe dare alla loro campagna di blocco delle forniture di greggio consiste nell’adozione di contromisure, secondo l’istituto sulla responsabilità dello Stato, tuttavia una giustificazione di questo genere non reggerebbe. Nel quadro dello jus cogens in materia di responsabilità dello Stato, che trova generalmente riscontro nel Progetto di articoli relativi alla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, uno Stato «leso può adottare contromisure nei confronti di uno Stato che sia responsabile di un atto internazionalmente illecito soltanto al fine di indurre quello Stato a conformarsi ai propri obblighi» (art. 49, §1) e il diritto di ogni Stato di invocare «la responsabilità di un altro Stato, di adottare misure lecite contro quello Stato per assicurare la cessazione della violazione e la riparazione nell’interesse dello Stato leso o dei beneficiari dell’obbligo violato» (art. 54).

 Questo quadro interpretativo non si adatta alla situazione in corso, sebbene le azioni di Cuba devono costituire un illecito internazionale nei confronti degli Stati Uniti. Una delle principali preoccupazioni espresse nell’ordine esecutivo, emesso dallo Studio Ovale, concerne il fatto che gli avversari utilizzino l’isola cubana come base per attività di intelligence rivolte contro gli Stati Uniti; tuttavia, nonostante occasionali affermazioni, lo spionaggio [quest’ultimo compiuto da una persona che clandestinamente o sotto falsi pretesi ottiene o cerca di ottenere informazioni nella zona di operazione del belligerante] e altre forme di raccolta di informazioni non sono illegali ai sensi del diritto dei conflitti armati, come dimostrano le attività di intelligence statunitense rivolte su larga scala contro i propri avversari. Le attività di Cuba possono configurare una preoccupazione in termini di sicurezza, ma non violano alcun obbligo giuridico nei riguardi degli Stati Uniti. Tanto meno lo farebbe quello di ospitare forze militari straniere, un altro punto sollevato nell’ordine esecutivo, a patto che tali forze non si impegnino, a loro volta, in attività contro gli Stati Uniti che violino il diritto internazionale. L’ordine esecutivo delinea anche che Cuba viola il diritto internazionale in materia di diritti umani, un’affermazione che non può non esprimere la condivisibilità di tale violazione, che violazione non si scontra contro nessun vincolo giuridico nei confronti degli Stati Uniti.

 Si osserva che alcuni diritti umani che le autorità potrebbero violare costituiscono obblighi erga omnes nei riguardi della comunità internazionale nel suo complesso. Al riguardo, la stessa Corte internazionale di giustizia, nel caso Barcelona Traction, ha rilevato che «gli obblighi sono imposti a tutti, che deriva dal divieto degli atti di aggressione e del genocidio», nonché «dai principi e dalle regole concernenti i diritti fondamentali della persona umana, compresa la protezione contro la pratica della schiavitù e la discriminazione razziale» (§§33-34). In poche parole, la dicitura erga omnes non sta ad indicare che l’obbligo vincola tutti gli Stati, ma che l’obbligo è tale che la sua violazione può essere fatta valere da tutti gli Stati parti integranti della famiglia umana. In quanto tali, tutti gli Stati possono invocare la loro violazione, nel senso che, ai sensi del Progetto di articoli relativi alla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, ciascuno Stato diverso da uno Stato leso «è legittimato ad invocare la responsabilità di un altro» (art. 48) se l’obbligo violato è dovuto nei confronti di un gruppo di Stati dell’intera società internazionale nel suo complesso, evidenziando pure che assieme al diritto di invocare la responsabilità vi è anche quello di chiedere la cessazione dell’illecito. Nonostante ciò, a parere dello scrivente, il diritto di adottare contromisure viene riservato esclusivamente allo Stato che ha subito un’offesa, cioè a dire che il diritto ad invocare la responsabilità dello Stato autore della violazione appartiene in primis allo Stato leso; mentre uno Stato non specialmente leso potrà ricorrere a misure lecite per ottenere la cessazione dell’illecito e la riparazione dello Stato in specie leso.

 Il solo fondamento plausibile per ravvisare agli Stati Uniti un comportamento internazionalmente illecito sarebbe il supporto al terrorismo, come viene delineato chiaramente nell’ordine esecutivo 14380; nonostante ciò, affinché il terrorismo sia ritenuto illecito, dovrebbe essere diretto contro la Confederazione statunitense e le condotte dei terroristi dovrebbero essere attribuibili, in base al canone dell’istituto sulla responsabilità dello Stato, e per essere attribuibili, il gruppo terroristico dovrebbe aver agito su istruzione, sotto la direzione o il controllo di [Cuba] nel compiere tale condotta. La condotta di una persona o di un gruppo di individui, dunque, «sarà considerata un atto di uno Stato, ai sensi del diritto internazionale, se la persona o il gruppo di persone di fatto agisce su istruzione, o sotto la direzione o il controllo di quello Stato nel porre in essere quel comportamento» (art. 8). Si tratta di una constatazione di fatto, dove non pare che Cuba stia esercitando un tale livello di controllo su alcuno di questi gruppi. Ma anche se così fosse, la giustificazione della condotta degli Stati Uniti come contromisure non reggerebbe a causa del divieto imperativo di «adottare misure che incidano sugli obblighi di tutela dei diritti umani fondamentali» (art. 50, §1).

 In conclusione, la campagna statunitense contro l’isola cubana non è un blocco, in virtù del diritto bellico navale, ma si tratta pianamente di una campagna coercitiva di privazione del greggio sotto embargo, condotta mediante le autorità interne preposte alle sanzioni, minacce tariffarie, pressioni diplomatiche ed effetti di ricaduta delle relative misure di applicazione marittima contro altri obiettivi sanzionatori. Tale diversificazione mantiene l’analisi oltre le norme afferente al blocco previste dal diritto bellico navale e la colloca all’interno dell’architettura della Carta onusiana, dell’ordinamento giuridico internazionale del mare, del divieto di intervento e del diritto della responsabilità dello Stato. Sulla base delle attuali circostanze, l’embargo non equivale a un impiego dell’atto coercitivo di forza, anche se, nel caso in cui la situazione cubana dovesse precipitare, si possa ritenere con maggiore forza che lo sia. Le minacce concrete contro Cuba, pertanto, possono essere razionalmente caratterizzate come una plausibile violazione del divieto di minaccia dell’uso della forza, così come lo sforzo di forzare un mutamento di regime, privando Cuba del combustibile necessario a sostenere la vita quotidiana viola altrettanto l’inibizione del parametro di intervento nel dominio riservato di un altro Stato; ciò non sta ad indicare che gli Stati Uniti non possano perseguire scopi legittimi in tema di sicurezza e diritti umani nei riguardi della popolazione cubana, ma possono criticare, imporre sanzioni, perimetrare gli scambi commerciali che ritengono minacciosi o illeciti. Il diritto internazionale, ergo, pone dei paletti ai mezzi attraverso cui è possibile raggiungere anche fini legittimi. Una campagna mirante a imporre forzatamente un cambio di governo interrompendo l’approvvigionamento di carburante essenziale per uno Stato insulare minaccia tali limiti e, sotto aspetti fondamentali, li oltrepassa.  

 

 

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