I coloni e l’esercito israeliano, oltre al genocidio perpetrato da Israele sulla Striscia di Gaza il 7 ottobre 2023, hanno intensificato i loro inspiegabili attacchi mortali contro la popolazione palestinese in Cisgiordania, uccidendone un migliaio e ferendone oltre diecimila, danneggiando e incendiando le loro proprietà e bestiame e, non solo, portando ad un’ostile espropriazione di terre.
Si può ritenere che questo non è una novità, ma negli ultimi anni, con il supporto e la protezione delle forze di difesa israeliane (IDF), i coloni hanno condotto azioni di matrice terroristica ampie e diffuse, che hanno portato allo sfollamento forzato di migliaia di civili palestinesi. I coloni israeliani, occupati a compiere tali atti, hanno allontanato con l’atto coercitivo di forza fisica un centinaio di palestinesi, nei primi mesi di quest’anno, e distrutto case, impianti idrici e igienico sanitarie, scuole e mezzi di sussistenza e via discorrendo. Taluni vengono allontanati con la forza dalle loro abitazioni da parte dei soldati IDF e da coloni armati e viene loro impedito di farvi ritorno.
Questi attacchi, da parte degli uomini in uniforme dell’apparato militare israeliano, sono divenuti una routine sistematica di violenza e terrore. L’Osservatorio sui diritti umani ha lanciato l’appello urgente, per la chiara logica che l’ondata di violenza militare e dei coloni contro i civili palestinesi nella terra della Cisgiordania sta aprendo la strada ad inaudite atrocità di massa, chiedendo un’azione immediata da parte della Comunità internazionale per porre un freno al ruolo del governo di Tel Aviv nell’escalation che sostiene e fa da scudo a questi atti disumani e degradanti. Lo strumento della violenza da parte dei coloni, de facto, è stato utilizzato come sistema centrale per espropriare in maniera capillare e trasferire forzatamente i palestinesi.
L’attenzione verrà focalizzata sulla violenza dei coloni, parte dell’atto sistematico attribuito allo Stato, come modus operandi di appropriazione illecita di terre, e ci si concentrerà su una valutazione perimetrata delle pertinenti norme della struttura dell’istituto del diritto bellico relativo all’occupazione, seguendo lo studio concentrato della dottrina internazionalistica sulla violenza a attribuzione statale attorno alla vicenda della Palestina, da una parte, e, dall’altra, sulla violenza dei coloni come condotta illecita dello Stato e degli obblighi di Stati terzi, in concerto con il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 2024, afferente alle conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e dalla prassi israeliana nel lembo territoriale occupato, ivi Gerusalemme Est. Si punta sinteticamente a circoscrivere il fondamento giuridico sui cui si fonda l’inibizione di ogni genere di violenza contro le persone protette e le loro proprietà nel territorio occupato, asserendo che queste condotte, corroborate di violenza dei coloni e dei militari, rappresentano una forma di atrocità di Stato.
Gli insediamenti da parte di Israele, ai sensi dell’ordinamento giuridico internazionale, dunque sono considerati totalmente illegittimi, a prescindere dall’approvazione o meno del governo di Tel Aviv, in violazione della IV Convenzione di Ginevra del 1949, che cristallinamente dispone che i trasferimenti forzati individuali o di massa, nonché le deportazioni di individui protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o meno, sono del tutto inibiti ovvero vietati, a prescindere da qualsiasi motivazione (G. Paccione, pp. 271 ss.). Costituendo, d’altronde, gravi violazioni delle norme e delle consuetudini applicabili nei conflitti armati, a carattere internazionale, gli insediamenti israeliani e il regime ad essi collegati rappresentano un crimine di guerra, ai sensi dello Statuto di Roma, disponendo in tal modo che «il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione e il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio» (art.8, para. 2 lettera b, viii).
A partire dal 1967, Israele h iniziato a costruire insediamenti e trasferire i propri cittadini nei territori palestinesi occupati, approvando la costruzione di unità abitative per i coloni israeliani, comprese le infrastrutture ad essa collegata, che sorgono su terre palestinesi illecitamente confiscate. I coloni, con l’appoggio dell’esecutivo di Tel Aviv, attaccano i palestinesi, appropriandosi dei loro fazzoletti di terre e stabilendo i propri avamposti, che, successivamente, vengono legalizzati dalla legge israeliana e, dunque, incasellati nel sistema infrastrutturale degli insediamenti.
La CIG si è concentrata attorno all’analisi della questione della violenza contro i palestinesi. La discussione dei giudici della Corte sulla condotta violenta perpetrata dai coloni e dalle forze di sicurezza nei riguardi dei civili palestinesi non affronta il tema primario del nesso causale fra la violenza israeliana e quella di Stato, non solo, ma gli stessi giudici non considerano la questione come mezzo per il dominio territoriale. Essi hanno concluso che «la violenza dei coloni palestinesi, l’incapacità di Israele di prevenirla o punirla efficacemente e il suo eccessivo uso della forza contro la popolazione palestinese contribuiscono alla creazione e al mantenimento di un ambiente coercitivo contro gli stessi palestinesi»; i giudici proseguono concludendo che «l’incapacità sistematica di prevenire o punire gli attacchi dei coloni contro la vita o l’incolumità e l’integrità fisica dei palestinesi, così come l’utilizzo eccessivo dell’azione coercitiva di forza da parte di Israele contro il popolo della Palestina, è incompatibile con i suoi obblighi, sanciti nell’articolo 46 del Regolamento dell’Aia, nell’articolo 27 della IV CG di Ginevra e nell’articolo 6, paragrafo 1, e nell’articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici» (§154). Il Regolamento dell’Aia impone la protezione dell’onore della famiglia, della vita delle persone e della proprietà privata (art.46); la IV CG afferma che «le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro personalità, del loro onore, dei loro diritti familiari, delle loro convinzioni e pratiche religiose, delle loro consuetudini e dei loro costumi. Esse saranno trattate sempre con umanità e protette, in particolare, contro qualsiasi atto di violenza o d’intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità» (art.27); il Patto sui diritti civili e politici invece stabilisce che «il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita» (articolo 6, §1) e, infine, dispone che «nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti […]» (articolo 7).
Circa la violenza dei coloni come comportamento illecito dello Stato e obblighi di un terzo Stato, va subito evidenziato che la CIG pone l’accento sull’incapacità di Israele di proteggere le vittime palestinesi e di punire gli aggressori israeliani, non in quanto condotta sistematica dello Stato israeliano né in quanto strumento centrale al servizio della spoliazione meticolosa e dello sfollamento forzato dei civili palestinesi da parte delle forze militari israeliane. Si aggiunga che i magistrati della CIG specificano in maniera evidente che «la politica di insediamento di Israele ha contribuito all’esodo delle popolazioni palestinesi da zone cisgiordane e di Gerusalemme Est… [dove] la confisca su larga di terre e la provazione dell’accesso alle risorse naturali privano la popolazione locale dei suoi mezzi di prima necessità, inducendola in tal modo ad andarsene» (§§142-143). Quest’osservazione non consente di apprendere la cruciale connessione fra la violenza dei coloni supportata dal governo centrale e l’espropriazione di terre e l’annessione territoriale per manu militari. Considerato che tale violenza ha cagionato spostamenti involontari, distruzione e confisca dei fazzoletti di terra di privati e che tale nesso non è stato individuato, i membri della CIG non hanno concluso che la violenza dei coloni violano gli articoli 49 e 53 della IV CG.
Tel Aviv ha agevolato la violenza dei coloni israeliani e, in seguito, consolidato l’espropriazione che ne è derivata mercé ordini militari, misure amministrative e decisioni giudiziarie. Tale cornice istituzionale è servita da sistema centrale per l’espansione degli insediamenti israeliani, mediante l’atto coercitivo violento dei coloni, la cui creazione e il cui mantenimento vengono considerati del tutto illegittimi. Gli avamposti, messi in atto dai coloni dopo aver costretto i palestinesi a lasciare le loro terre, sono una delle principali tecniche adoperate dalle autorità israeliane per espropriare i palestinesi delle loro case e dei loro appezzamenti di terra. Questa violenza sistematica ha frammentato le comunità palestinesi, ha provocato lo sfollamento forzato di persone protette in territori palestinesi occupati, ha alterato la composizione territoriale e demografica del lembo territoriale occupato e ha favorito l’annessione de facto di tutta o parte del territorio cisgiordano, in violazione dei canoni del diritto dei conflitti armati o d’umanità e del divieto di acquisizione di territorio ottenuto con l’uso della coercizione di forza. La violenza dei coloni israeliani, quindi, può essere qualificata come una pratica illegittima attribuibile a Israele, per la mera ragione che facilita, legittima e permette ai coloni di compiere questi atti sotto l’ala protettiva, la direzione e il controllo delle forze militari e degli organi ufficiali dell’apparato statale israeliano. Israele, pertanto, in quanto Stato, è considerato responsabile di tali condotte illecite sul piano internazionale, non solo, ma dovrà provvedere a risarcire le vittime palestinesi.
L’annessione territoriale con il ricorso allo strumento dell’atto di forza de facto e de jure è illegale, come nel caso delle annessioni illegali della Russia dei territori dell’Ucraina. Le annessioni de facto e de jure sono tipologie di annessioni che condividono l’identico obiettivo: l’affermazione del controllo permanente sul territorio occupato; entrambe, dunque, sono considerate illecite sia che vengano perpetrate da organi dello Stato stesso, sia da individui che agiscono sotto l’egida dello Stato. Difatti, si verificano casi di violenza da parte dei coloni, sovente in presenza di uomini in uniforme e forze di sicurezza israeliane, che hanno portato, inter alia, a uccisioni, torture, ferimenti, violenze sessuali, danneggiamento e incendio di proprietà e appropriazione indebita di terreni, il tutto con la massima impunità. È chiaro che la violenza da parte dei coloni consiste in una strategia per spostare coattivamente i civili palestinesi con lo scopo di promuovere l’annessione territoriale della Palestina.
La dicitura, in conclusione, dell’espressione “violenza dei coloni” sta diventando sempre più un problema molto serio. Delineare o, meglio, definire tali condotte come, per l’appunto, la condotta violenta dei coloni rischia di ridurre un modello di coercizione prolungato e ben strutturato ad una gamma di condotte in apparenza private commesse da singole persone, anziché a condotte che vengono di solito attribuite allo Stato. Un problema giuridico che potrebbe sbocciare concerne lo status dei coloni israeliani nei territori palestinesi illecitamente occupati, nel senso che tale terminologia potrebbe celare il carattere collettivo, organizzato e territoriale della violenza, in primis laddove i coloni sono armati e supportati dagli organi ufficiali dello Stato. In circostanze, in cui tale violenza viene organizzata e diretta verso obiettivi territoriali, la categoria convenzionale di violenza dei coloni potrebbe, pertanto, essere a livello giuridico e analitico scorretta. Tale distinzione ha senso per la semplice ragione che la violenza non può essere compresa isolatamente dal più ampio sistema di occupazione illecita e da un vasto modello di espansione territoriale, per cui queste azioni si possono cesellare nella sfera dei crimini internazionali, da attribuire allo Stato. Il senso dal punto di vista del diritto di tale fenomeno si estende, tuttavia, al di là dei singoli atti di violenza, contribuendo piuttosto all’acquisizione e all’annessione illegittima di lembi territoriali occupati e che riconsiderare la categoria di violenza degli insediamenti mediante questa lente rende chiara la sua funzione nel processo di annessione territoriale.
