Nel conflitto bellico fra l’Iran e gli Stati Uniti sono in corso ben cinque distinte operazioni di blocco, in cui ognuna di esse ha una diversa base giuridica che solleva una gamma di diverse questioni giuridiche e rischi operativi. Il punto nevralgico non è pianamente la presenza di molteplici operazioni di blocco, ma la ragione che l’amministrazione trumpiana stia accorpando diverse basi giuridiche in una sola cornice di blocco, celando in tal modo il fondamento giuridico di ciascuna, per cui tali operazioni si fondano su paradigmi giuridici diversificati che vengono progressivamente confusi inter se.
Agli inizi di marzo, in primo luogo, le autorità di Teheran hanno imposto un blocco allo Stretto di Hormuz del tutto illegittimo che si è rivelato eccezionalmente efficace, neutralizzando in toto il traffico marittimo internazionale nella strozzatura hormuzana; in secondo luogo, il comando centrale statunitense (U.S. Central Command) è intervenuto rispondendo con un blocco navale applicabile a tutti i bastimenti in transito da o verso il territorio iraniano. Le autorità statunitense hanno avviato il terzo, il quarto e il quinto blocco dalla metà del mese di aprile, ampliando drasticamente il blocco iniziale, reclamando pertanto il diritto bellico di visitare e perquisire tutte le navi che battono bandiera iraniana, le navi sospettate di trasportare contrabbando e, infine, le imbarcazioni soggette a sanzioni attive dell’Office of Foreign assets Control, agenzia di intelligence finanziaria del Dipartimento del Tesoro, a prescindere dalla loro posizione. Il Dipartimento per la Difesa (il cosiddetto Pentagono) sta definendo tutte queste azioni di contrasto come un blocco in tempo di guerra, il che diviene davvero problematico, nel senso che quest’espansione a livello planetario delle azioni di contrasto, oltre lo Stretto di Hormuz, solleva un insieme di questioni giuridiche che andrebbero tuttavia poste in luce. Ogni abbordaggio, perquisizione, sequestro, e visita deve incasellarsi in saldi pilastri giuridici. Queste operazioni si ispirano a tre distinte sfere giuridiche: il diritto bellico (o della guerra) navale, l’autorità di contrasto al diritto marittimo in tempo di pace e sistemi ibridi come l’iniziativa per la sicurezza contro la proliferazione.
Gli Stati Uniti, tout court, stanno contemporaneamente trattando per un cessate il fuoco con l’Iran e imponendo un blocco navale, cioè a dire un’operazione bellicosa che non è privo di qualsiasi fondamento giuridico in tempo di pace, nel senso che il blocco quando non è in corso un conflitto armato è di certo una misura illecita; tuttavia scoppiato il conflitto armato, tale blocco viene ritenuto un metodo di combattimento che si incornicia nella sfera della legittimità. L’imposizione di un blocco navale, di solito, causa un freno al fragile meccanismo del cessate il fuoco, quale espressione diplomatica intesa ad indicare la premessa indispensabile ai fini di una utile mediazione di pace fra due Stati belligeranti, per la semplice ragione che il blocco stesso è di per sé un atto bellico, volto ad impedire da parte di uno Stato belligerante alle navi di tutti gli Stati, avversari e neutrali, di entrare o uscire dai porti, occupati o sotto il controllo di uno Stato nemico (§ 7.7.1). Nella guerra navale blocco significa l’interdizione delle coste del nemico a qualsiasi forma di commercio, anche a quello neutrale. A quanto pare, non in questo caso, almeno per il governo statunitense, ma non secondo le autorità di Teheran, che considerano il blocco una palese violazione del cessate il fuoco. La Casa Bianca non è né del tutto in guerra, tanto meno in pace. Pur rivendicando l’autorità giuridica in tempo di guerra per abbordare navi neutrali in acque internazionali, le autorità statunitense si sono rifiutate sia di esercitare l’intero agglomerato di operazioni militari in tempo di conflitto bellico, come, ad exemplum, la ripresa di incursioni di velivoli militari contro il territorio iraniano, sia di delineare pianamente la cornice giuridica per ciascuna operazione. L’armonia del sistema giuridico internazionale in questo ambito è determinante per preservare le disposizioni che facilitano il commercio e la navigazione marittima internazionale, questioni di interesse a lungo termine sia per gli stessi Stati Uniti attori coinvolti in questo braccio di ferro bellico con l’Iran, sia per l’intera comunità internazionale, per cui il rispetto delle regole incardinate nell’intera architettura del diritto internazionale vigente può essere anche rilevante per gli Stati nell’intraprendere la decisione se supportare o meno gli sforzi statunitensi.
Quando i governi israelo-statunitense hanno deciso di concretizzare l’efferato attacco allo Stato iraniano, il governo di Teheran ha immediatamente annunciato l’attuazione del regime di un blocco illegittimo dell’arteria hormuzana. Questa decisione di sospensione unilaterale del transito attraverso il collo di bottiglia dello Stretto di Hormuz viola l’istituto relativo al divieto di ostacolare l’ingresso o la partenza delle navi dai porti e dalle aree costiere neutrali. Da quel momento, le autorità iraniane hanno commesso una triplice condotta illegale, come l’illegittimo blocco del corridoio hormuzano, il minamento illecito sempre nella strozzatura hormuzana e, infine, l’attacco manu militari contro navi neutrali che tentavano di rompere il blocco ed esercitare il loro legittimo diritto di transito. Questo insieme triplice di atti iraniani contro bastimenti, che non sono coinvolti nel conflitto armato e che sono tutelati dalla loro neutralità, da parte delle forze militari iraniane è considerato illegale e quindi fuori dal binario dell’ordinamento giuridico internazionale marittimo e del diritto bellico navale.
L’Iran, in aggiunta, avrebbe perso le tracce delle mine, il che sta ad indicare che non solo costituisce una questione operativa, ma rappresenta persino una violazione del diritto bellico navale, ai sensi della Convenzione relativa alla posa di mine automatiche sottomarine a contatto viene enucleato che «è vietato posare mine automatiche a contatto non ancorate, salvo quando siano costruite in modo da diventare innocue al massimo un’ora dopo che la persona che le ha posate ha cessato di controllarle; posare mine automatiche a contatto ancorate che non diventino innocue non appena si staccano dagli ormeggi; 3. Utilizzare siluri che non diventino innocui quando mancano il bersaglio». Il governo di Teheran sta in aggiunta cercando di replicare l’operazione di Suez – attraverso cui il governo egiziano nazionalizzò il canale che causò una controversia favorendo l’Egitto stesso a prendere il pieno controllo – tentando di imporre un pedaggio in un punto strategico come fonte di introiti e di coercizione in cambio del passaggio sicuro attraverso l’arteria hormuzana; malgrado la sua illegittimità, il blocco del corridoio di Hormuz sembra avere una singolare efficacia come strumento di potere iraniano, paralizzando de facto il traffico commerciale marittimo internazionale.
Il comando centrale statunitense, verso la metà di aprile, ha proceduto all’avvio dell’attuazione di un blocco navale di tutti i porti e le zone costiere iraniane, in cui viene stabilito che il blocco navale sarà applicato nel Golfo omanita e nel Mare Arabico a est della strozzatura hormuzana, includendo l’intera costiera dell’Iran, ivi, ad exemplum, porti e terminali petroliferi; tale blocco, inoltre, viene applicato all’intero traffico navale, a prescindere dalla bandiera e qualsiasi bastimento che entra o esce dalla zona bloccata senza alcuna autorizzazione è soggetta all’intercettazione, alla cattura, alla deviazione e al sequestro. Lo stesso Comando ha anche precisato che il blocco non sarà di ostacolo alle navi neutrali che transitano attraverso l’arteria hormuzana da o verso la destinazione non iraniana; ciò non toglie che tali imbarcazioni tutelate dalla loro neutralità non possano essere soggette al diritto di visita e ispezione per accertare la presenza a bordo di merci di contrabbando, tuttavia vengono consentite le spedizioni di carattere umanitario, comprese le derrate alimentari, le forniture sanitarie e altri beni di prima necessità per la sopravvivenza delle popolazioni civili, previa ispezione. Il fondamento giuridico di questo ulteriore (o secondo) blocco, che intercetta bastimenti in transito da o verso i porti dell’Iran, si trova su una linea di coerenza demarcata con il diritto classico in materia di blocco navale, per cui il blocco imposto dall’autorità statunitense soddisfa i requisiti tradizionali per un blocco che è incasellato nell’apparato del diritto bellico navale.
Lo strumento del blocco, ovviamente, non può essere applicato in territorio neutrale, come, exempli gratia, il mare territoriale indiano e pachistano, per cui le navi che entrano o escono dal collo di bottiglia hormuzano potrebbero tentare di rompere il blocco costeggiando le zone rivierasche indo-pachistane e reclamare lo ius passaggi innoxi o transitus innoxium (diritto di passaggio innocente). È improbabile, dunque, che i governi di Nuova Delhi e Islamabad consentano una manovra talmente ingegnosa, sebbene permettere sistematicamente quello che equivale a forzare il blocco è de jure problematico e pone in rilievo delle preoccupazioni in tema di neutralità. Il sequestro delle forze marittime militari statunitense della nave portacontainer Touska, che ha tentato di oltrepassare il blocco navale imposto dagli Stati Uniti nell’arteria di Hormuz, la quale, in base ad alcune fonti era diretta a Bandar Abbas in Iran, rientra proprio in questa categoria di blocco. La nave mercantile batteva bandiera iraniana e il suo comandante si erano rifiutati ripetutamente di virare rotta; un cacciatorpediniere, battente bandiera statunitense, ha fatto uso legittimo dello strumento coercitivo di forza contro l’imbarcazione Touska, dopo avvertimenti verbali, colpi di avvertimento e fuoco di sbarramento nella sala macchine, ha effettuato un abbordaggio non collaborativo, de jure giustificato dal diritto bellico navale.
I cardini giuridici del blocco statunitense hanno subito un ondeggiamento tre giorni dopo, quando l’aggiornamento del blocco del Comando centrale statunitense aveva esteso in maniera drastica l’applicazione del blocco ben oltre quei perimetri geografici e giuridici, tanto da spingere il Comando stesso a dover aggiornare il blocco iniziale per attuarlo ovunque in qualsiasi punto del globo terrestre, tranne in territori neutrali. Oltre al blocco navale, tutti i bastimenti, battenti bandiera iraniana, le navi soggette a sanzioni attive imposte dall’Ufficio per il controllo dei beni stranieri e le imbarcazioni, a prescindere dalla loro posizione, sospettate di trasportare contrabbando, sono soggette al diritto di visita e di ispezione.
La cosiddetta espansione del blocco aggiunge fattualmente tre ulteriori operazioni di controllo marittimo per rafforzare il blocco stesso, nel senso che essa rivendica un diritto bellico nel contesto della famiglia umana di visitare e abbordare ogni nave battente bandiera dello Stato dell’Iran, qualsiasi imbarcazione sospetta di trasportare contrabbando e, come ultima operazione, qualsiasi nave soggetta ad una sanzione dell’Office of Foreign assets Control attiva imposta dal Dipartimento del Tesoro.
L’intercettazione di ciascun bastimento che batte la bandiera dello Stato dell’Iran ha un fondamento giuridico relativamente solido nell’ambito del diritto bellico navale, ma un blocco planetario senza limiti sul piano geografico non ha una salda base giuridica per essere cesellato come tale. La dichiarazione di blocco deve specificare la data di inizio, la durata, il luogo e l’estensione del blocco (Regola 94) e che una dichiarazione di blocco dovrebbe comprendere i suoi limiti geografici. Si pone una questione se un blocco, che colpisce l’intera società internazionale, possa essere considerato lecito. Probabilmente la risposta potrebbe essere negativa, sebbene un blocco a livello mondiale minerebbe i diritti degli Stati neutrali e pertanto parrebbe arduo, se non addirittura impossibile, da far rispettare, per cui su quest’ultimo punto, i blocchi devono essere efficaci per essere cesellati nella cornice della loro liceità e, quindi, un blocco globale è pianamente troppo esteso per poter avere la sua applicazione.
Le autorità legali, dunque, al di là del diritto di blocco, forniscono una base giuridica differente. Lo Stato iraniano è una parte belligerante nel conflitto militare e le navi battenti bandiera iraniana sono considerate nemiche soggette a cattura, come viene delineato nel diritto bellico navale. Le navi avversarie «sia mercantili sia di altro genere e le loro merci possono essere catturate al di fuori delle acque neutrali» (Regola135) cioè possono essere fermate in alto mare, a prescindere dal loro carico o dalla loro destinazione, ricordando inoltre che la sola bandiera è un presupposto sufficiente, per cui le navi mercantili possono essere catturate ovunque si trovino al di fuori del territorio neutrale; il ruolo della Marina militare statunitense è quello solo di accertare che l’imbarcazione batta bandiera iraniana per poi procedere alla sua cattura. Le navi, invece, che sono impegnate esclusivamente in missione di genere umanitario o che godono di una particolare tutela, ai sensi del diritto internazionale, mantengono tale protezione anche in caso di un conflitto bellico; ovviamente, vengono esentati anche piccoli pescherecci costieri e le piccole imbarcazioni adoperate nel locale costiero. Le operazioni di controllo pertanto devono rispettare il canone di distinzione e le norme che disciplinano l’impego dello strumento di forza durante gli abbordaggi non collaborativi.
Secondo il diritto bellico navale, in quarto luogo, le navi neutrali possono essere catturate da navi da guerra belligeranti se trasportano contrabbando: se impegnati in attività come quello di evitare un tentativo di stabilire l’identità, di resistere alla visita e alla perquisizione, di trasporto di merce di contrabbando, di rompere o tentare di rompere il blocco, di trasportare personale in servizio nell’esercito o nel servizio pubblico del nemico et alia (§7.10). Questo punto viene rafforzato da altri strumenti in cui si evince che «le navi mercantili neutrali possono essere soggette a cattura al di fuori delle acque neutrali se esse sono impiegate in una qualunque delle attività riportate al paragrafo 67 o se si determini mediante visita e perquisizione o in qualunque altro modo che esse: a) trasportino merce di contrabbando, b) stiano navigando al solo scopo di trasportare passeggeri che appartengano alle forze armate nemiche; c) operino direttamente sotto il controllo, gli ordini, un contratto, l’impiego o la direzione del nemico; d) mostrino documenti irregolari o falsi, siano prive dei necessari documenti o distruggano o rendano illeggibili o nascondino i documenti; e) violino le regole stabilite da un belligerante nella zona delle operazioni navali; o f) forzino o tentino di forzare un blocco» (Regola 146). Viene anche aggiunto che sono considerate «contrabbando le merci che sono destinate ad un territorio posto sotto il controllo nemico e che possono essere utilizzate in un conflitto armato» (Regola 148), specificando che tale contrabbando assoluto può essere catturato anche al di là delle acque neutrali e non solo nel teatro del conflitto armato in corso.
L’avviso da parte del Comando centrale statunitense fornisce una lista non esaustiva di articoli di contrabbando soggetti a sequestro in qualsiasi luogo oltre l’area territoriale neutrale se la destinazione è il territorio appartenente allo Stato iraniano ovvero occupato da quest’ultimo, definendo tale contrabbando come merce destinata all’avversario e che potrebbe essere utilizzata in un conflitto bellico. Sempre il Comando centrale statunitense ha identificato come contrabbando assoluto una gamma di armi di vario genere, munizioni e attrezzature, mentre il contrabbando condizionale comprende prodotti petroliferi e lubrificanti a causa del loro ruolo essenziale nelle operazioni militari, per cui queste imbarcazioni, indipendentemente dalla loro ubicazione, sono soggette al diritto belligerante di visita e di perquisizione da parte delle forze armate statunitense.
La nota del Comando centrale statunitense definisce ancora il greggio, l’olio e i lubrificanti come merce di contrabbando condizionata a causa del loro ruolo essenziale nelle operazioni militari e del loro contributo all’economia finalizzata al supporto bellico, una definizione decisamente ampia. La classificazione, storicamente, come merce di contrabbando condizionata richiede la dimostrazione di una destinazione d’uso militare, non simpliciter un contributo ad un’economia generale finalizzata al sostegno della guerra. Un fattore critico per considerare come contrabbando è la destinazione del carico, nel caso in cui venga trasportato da navi mercantili neutrali. È necessario che vi siano delle informazioni dei servizi segreti che dimostrino che l’oro nero sia effettivamente destinato all’impiego militare iraniano; il petrolio esportato per ragioni prettamente commerciali non è classicamente ritenuto merce di contrabbando.
Questa quarta autorità potrebbe essere entrata in funzione il 21 aprile 2026, quando le navi da guerra statunitensi hanno abbordato la nave petroliera M/T Tifani, battente bandiera del Botswana, nel Golfo del Bengala, a migliaia di distanza dal conflitto; tale abbordaggio rientra sia nella quarta categoria (contrabbando), che nella quinta categoria (sanzioni dell’Office of Foreign Assets Control), ma il Dipartimento della Difesa sembra non aver mai chiarito la base giuridica dell’operazione. A prescindere dal problema delle sanzioni, che viene tracciato più avanti, la teoria del contrabbando, che consiste nel trasportare le merci proibite presso il belligerante, in sé è de jure inconsistente alla luce dei fatti. L’imbarcazione Tifani trasportava, a quanto pare, greggio iraniano in transito fuori dall’Iran e non pare fosse destinata a un nemico. La nave trasportante petrolio, soggetta a sanzioni, ha avuto quattro nomi diversi e la sua bandiera attuale risultava sconosciuta; era probabile che si trattasse di un bastimento priva di nazionalità o apolide (art.110). Una nave senza nazionalità, ai sensi del diritto internazionale del mare, non gode di alcuna protezione: pertanto, lo Stato che effettua la visita potrà procedere ad atti coercitivi, naturalmente nel quadro del rispetto delle norme del diritto internazionale eventualmente applicabili. Le navi prive di bandiera pertanto conferiscono ad un’autorità indipendente di incaricarsi di ispezionare tali imbarcazioni e determinarne la nazionalità; ovviamente, si tratta di un’autorità che può esercitare tale potere solo in tempo di pace – e non in tempo di guerra – e che deve attenersi a vincoli severamente perimetrati.
Da allora, i marines statunitensi hanno abbordato altre navi, battenti bandiera dello Stato dell’Iran, al largo delle coste dell’India e della Malesia, a migliaia di chilometri di distanza dalle acque territoriali iraniane. Il Dipartimento di Stato, poco dopo, ha dichiarato che il mare internazionale non è un rifugio per quelle imbarcazioni soggette a sanzioni, ma bisogna porre la questione se la Marina militare statunitense avesse l’autorità di effettuare l’abbordaggio in tempo di pace o in tempo di guerra. A complicare ulteriormente la situazione, per quanto riguarda gli interventi mirati alle armi di distruzione di massa, al di fuori della zona immediata di conflitto, l’iniziativa di sicurezza contro la proliferazione (Proliferation Security Initiative), mirante a fermare il traffico di armi di distruzione di massa, prevede un quadro giuridico separato. È proprio in questi accordi bilaterali – negoziati separatamente con i singoli Stati di bandiera – che risiede la vera autorità di abbordaggio all’iniziativa di sicurezza contro la proliferazione delle testate nucleari. La Casa Bianca ha concluso tali accordi con diversi importanti registri di bandiera di comodo o di ombra o di convenienza, cioè delle navi il cui Stato della bandiera è puramente formale e privo di reale controllo sulla nave, tra cui le Bahamas, le Isole Marshall, la Liberia e Panama. Laddove tali accordi siano in vigore, essi autorizzano l’abbordaggio per sequestrare i meccanismi di lancio e materiali connessi alle armi di distruzione di massa, senza che venga richiesto il consenso separato dello Stato di bandiera.
Il quadro di riferimento dell’iniziativa di sicurezza contro la proliferazione è stato ulteriormente rafforzato dalla Risoluzione S/RES/1540 (2004), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la quale ha riconosciuto nelle armi nucleari, chimiche e biologiche, assieme ai loro mezzi per utilizzarle, una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e ha richiesto uno sforzo maggiore da parte degli Stati per perimetrarne la proliferazione.
In poche parole, alcune delle misure di intercettazione rientranti in questa categoria sembrano fondarsi su competenze applicabili in tempo di pace anziché in tempo di guerra. La designazione del greggio come merce di contrabbando viene contestata in assenza di prove che ne attestino la destinazione al nemico e l’utilizzo per fini militari, mentre i sequestri specifici di armi di distruzione di massa al di fuori della zona di conflitto rientrano in una cornice normativa diversa, disciplinato proprio dall’iniziativa di sicurezza contro la proliferazione e dagli accordi bilaterali con gli Stati di bandiera.
L’affermazione, infine, di un diritto bellico di ispezionare le navi soggette a sanzioni, a prescindere dallo Stato di bandiera, in qualsiasi parte del pianeta è straordinariamente generica e priva di un solido fondamento giuridico nell’ambito del diritto internazionale. Prima che scoppiasse lo scontro bellico con l’Iran, nel dicembre 2025, la Guardia Costiera, battente bandiera a stelle e a strisce, aveva abbordato e sequestrato l’imbarcazione M/T Skipper al largo delle coste venezuelane, un’operazione di polizia marittima di contrasto alla criminalità in mare in tempo di pace. La nave fermata era un bastimento privo di bandiera, per cui il fermo e la visita della nave era lecita in quanto si procedeva ad un’operazione di controllo marittimo, sebbene permangono dubbi in merito alla successiva giurisdizione sulla M/T Skipper.
Nessuna dottrina consolidata ritiene le designazioni relative alle sanzioni nazionali come un elemento scatenante del diritto di abbordaggio bellico. Una designazione amministrativa del Dipartimento del Tesoro, a livello interno, non può, di per sé, conferire il diritto di abbordaggio in guerra secondo il diritto bellico navale, eppure è questa l’autorità che viene rivendicata, per la mera ragione che nessun manuale di guerra navale tratta direttamente dell’applicabilità delle sanzioni del Tesoro come diritto belligerante di abbordare le navi, sebbene sia ancora un terreno giuridico non ancora del tutto esplorato. Il Manuale di Newport sul diritto bellico marittimo, ad esempio, opera un’ulteriore distinzione fra i blocchi previsti dal diritto del conflitto armato in mare e le operazioni di applicazione di embarghi o sanzioni, che rientrano in un diverso quadro giuridico. Certamente, può sussistere il diritto del belligerante di abbordare navi neutrali che oppongono resistenza alla visita e alla perquisizione, che celano la propria identità e che tentano di violare un blocco. Tuttavia, l’autorità di abbordare bastimenti in violazione delle sanzioni dell’Ufficio per il controllo dei beni stranieri spetta esclusivamente alle autorità di polizia, per cui gli Stati Uniti non possono abbordare un bastimento neutrale nel Pacifico solo in violazione delle designazioni interne dell’Ufficio per il controllo dei beni stranieri, senza l’assenso dello Stato di bandiera o di una base giuridica indipendente.
Questa distinzione fra le competenze di abbordaggio previste dal diritto bellico navale e quelle enunciate dall’applicazione della legge è fondamentale, sebbene le operazioni di intercettazione marittima, in tempo di pace, si svolgono secondo un quadro giuridico distinto e più restrittivo e sono definite dalla dottrina militare congiunta statunitense come iniziative volte a monitorare, interrogare e abbordare navi in mare aperto per far rispettare le sanzioni come quelle a supporto delle risoluzioni dell’organo consiliare politico onusiano e/o impedire il trasporto di merci soggette a restrizioni. In questa quinta categoria, la Marina statunitense sembra sopravvalutare i propri poteri sul blocco per includere imbarcazioni soggette esclusivamente a sanzioni del Dipartimento del Tesoro.
Al di là del diritto bellico marittimo, il diritto di visita su imbarcazioni altrui in alto mare da parte di navi da guerra scatta quando si ritiene la sufficiente ragione che la nave pratichi una serie di illeciti contrastanti con il diritto internazionale del mare, nel senso che una nave da guerra che incroci nel mare internazionale un bastimento mercantile non può fermarla, tranne se vi siano seri motivi per sospettare che la nave pratichi determinati reati come la pirateria, la tratta degli esseri umani e via discorrendo, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. L’elusione delle sanzioni è, come era prevedibile, assente da tale lista. Gli accordi bilaterali con lo Stato di bandiera conferiscono un’autorità indipendente, argomentazione quest’ultima valida quando tali accordi esistono e sono operativi; non lo è quando non esistono oppure quando lo Stato di bandiera si oppone.
