L’affondamento della fregata iraniana Iris Dena e il diritto della guerra navale

Spesso si dimentica che, oltre alla guerra terrestre ed aerea, esiste anche la guerra marittima, consistente in quelle operazioni belliche compiute da una forza navale. L’esempio può essere evinto dall’attacco di un sottomarino, battente bandiera statunitense (USS-Charlotte), ad una fregata da guerra, battente bandiera iraniana (Iris-Dena), gioiello della Marina dell’Iran, avvenuto nel mare internazionale a circa venti miglia nautiche dalla costa meridionale dello Sri Lanka, affondandola. La nave da guerra iraniana aveva appena preso parte all’esercitazione navale congiunta a livello multinazionale in India. Mentre la Dena faceva rotta per rientrare in Iran, dove già erano iniziate le ostilità armate, essa veniva colpita da un siluro MK-48, cagionando una grande esplosione e un celere allagamento.

Il comandante della fregata iraniana Dena trasmetteva una richiesta di aiuto, facendo scattare la cosiddetta operazione di ricerca e soccorso o SAR su larga scala tanto da far muovere la guardia costiera, l’aeronautica militare e la marina dello Sri Lanka, oltre ai mezzi indiani. Sebbene i primi soccorsi siano giunti nell’immediato, la nave iraniana sarebbe affondata nell’arco di pochi minuti dall’impatto del siluro. Le forze SAR hanno tratto una trentina di uomini dell’equipaggio e recuperato oltre un’ottantina di corpi. L’affondamento dell’imbarcazione da guerra iraniana, difatti, ha innescato una discussione attorno alla questione della legittimità dell’attacco, incentrato sulla posizione della nave, sull’attacco stesso e sul fallimento del sottomarino nel tentativo di salvare i naufraghi, tanto da essere stato definito tale attacco un’atrocità in mare.

Ora, è venuto il momento di delineare le norme di diritto internazionale applicabile a questi tre punti di domanda, che si trovano, in primis, nel diritto della guerra navale, applicabile, giacché l’Iran e gli Stati Uniti sono innegabilmente coinvolti in un conflitto armato internazionale, che si verifica quando uno o più Stati ricorrono alla forza armata contro un altro Stato, indipendentemente dalle ragioni o dall’intensità dello scontro.

Quando è in corso una guerra, gli oceani sono generalmente suddividi in tre zone dal diritto della guerra navale: acque neutrali, acque belligeranti e acque internazionali. Comprendere la distinzione fra queste zone marittime è importante per la mera ragione che definisce le aree geografiche dove i belligeranti possono legittimamente condurre operazioni militari in mare e quelle in cui tali operazioni sono perimetrate.

Le acque neutrali comprendono sia il mare territoriale, che le acque interne degli Stati neutrali, ossia di Stati che non sono coinvolti in un conflitto bellico. La Convenzione concernente i diritti e i doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra marittima (XIII Convenzione dell’Aja 1907), inibisce a ogni Stato di intraprendere ostilità in tali acque, ovvero, come recita l’articolo 1 «i belligeranti sono tenuti a rispettare i diritti sovrani delle Potenze neutrali e ad astenersi, nel territorio e nelle acque neutrali, da qualsiasi atto che costituisse, da parte delle Potenze che lo tollerasse, una violazione della loro neutralità». Gli Stati, ormai, riconoscono a livello internazionale tale divieto come norma di diritto consuetudinario. Nell’esercizio del diritto di passaggio di transito o di passaggio attraverso le rotte marittime arcipelàgiche, le forze belligeranti procederanno senza indugio e si asterranno dalla minaccia o dall’uso della forza contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica degli Stati neutrali che si affacciano sullo stretto o dello Stato arcipelago neutrale. Alle forze belligeranti è inoltre vietato utilizzare gli stretti neutrali e le rotte marittime arcipelàgiche come luogo di rifugio o base operativa e non possono esercitare il diritto di visita e perquisizione in tali stretti o rotte marittime (§ 11.3.2.1). Nelle acque neutrali e sopra di esse, comprese le acque neutrali che comprendono uno stretto internazionale e le acque in cui può essere esercitato il diritto di passaggio delle rotte marittime arcipelàgiche, sono vietate le azioni ostili da parte di forze belligeranti (§15). L’inviolabilità del territorio neutrale richiede, inoltre, che le forze belligeranti debbano astenersi dal compiere condotte ostili o altri atti che, se consapevolmente consentiti da uno Stato neutrale, costituirebbe una palese violazione della neutralità nel territorio neutrale, comprese terre, acque e spazio aereo neutrali (§ 15.3.1.2).

Le navi da guerra, non adibite ai fini commerciali, delle Parti in conflitto possono esercitare diritti belligeranti, tra cui condurre attacchi nel proprio mare territoriale e in quelle dell’avversario, non solo, possono anche impegnarsi in scontri ostili nel mare internazionale, che comprendono tutte le zone marittime che si trovano al di fuori del mare territoriale di qualsiasi Stato neutrale, incluse le zone contigue, le zone economiche esclusive e l’alto mare.

Non esiste una zona di operazioni navali entro la quale siano limitati gli scontri navali. Questo punto può essere illustrato, ad esempio, con la guerra delle Falkland-Malvinas del 1982, quando un sottomarino, battente bandiera del Regno Unito, silurò e affondò l’incrociatore argentino Ara General Belgrano, al di fuori della zona economica esclusiva di duecento miglia nautiche dichiarata da Londra intorno alle isole Falkland. Nonostante le annose controversie politiche, la Gran Bretagna sostenne, ineccepibilmente, che la zona era intesa esclusivamente a migliorare la sicurezza della navigazione neutrale e non perimetrava gli attacchi legittimi contro le navi da guerra, battenti bandiera argentina, al di fuori di essa.

Una nave da guerra, dunque, avversaria può essere impegnata in qualsiasi parte dell’intero globo, ad eccezione delle acque neutrali, il che sta ad indicare che le operazioni navali belligeranti possono legittimamente svolgersi su vaste distese oceaniche, comprese aree molto lontane dal teatro terrestre immediato di un determinato conflitto bellico. Sebbene l’attacco alla fregata iraniana Dena è avvenuto in mare aperto e il diritto della guerra navale non impone zone di ingaggio, non interessa la sua posizione o ubicazione, nel senso che, tout court, le navi e i velivoli da guerra, comprese le navi ausiliare militari, sono soggetti ad attacco, cattura o distruzione ovunque, al di fuori del territorio neutrale (§ 8.6.1). Sulle navi ausiliare va subito precisato che esse sono bastimenti che effettuano servizi logistici, come il rifornire di carburante, il trasportare soldati et alia, per il belligerante, sono in esclusivo servizio governativo e possono persino essere operate da civili, ma sempre sotto il controllo delle autorità militari, ricordando che esse non hanno diritto di partecipare al conflitto armato.

È chiaro che in uno scontro armato internazionale, le navi da guerra avversarie sono soggette allo tsunami di un attacco, nel senso che sono obiettivi militari (§13.4.2), come pure i velivoli militari avversari e gli aerei ausiliari nemici sono obiettivi militari, a meno che non siano essenti da attacco (§§ 65-66). I bastimenti da guerra e ausiliari ostili, con o senza equipaggio, sono considerati dei veri e propri obiettivi militari per natura, i quali possono essere presi di mira in qualsiasi luogo e in qualunque momento, a patto che non si trovino in mare neutrale. Il chiaro vantaggio militare derivante dall’affondamento di una nave militare avversaria sarà evidente in ogni campagna nella cornice del diritto marittimo, per cui navi da guerra o ausiliarie possono essere prese di mira, a prescindere dalla composizione a bordo dell’equipaggio o dei passeggeri. Una piccola eccezione a questa regola esiste per una nave da guerra che in buona fede trasmette senza alcun dubbio e in maniera efficace una presentazione di una concreta e tempestiva resa, ad esempio, ammainando la bandiera, issando quella bianca o salendo a bordo delle scialuppe di salvataggio. Non vige alcuna indicazione che la nave militare Dena abbia espresso il desiderio di arrendersi, se non altro perché potrebbe non essere stata a conoscenza di essere attaccata subito; le autorità iraniane, difatti, hanno comunicato che la loro fregata è stata attaccata senza preavviso. Le autorità statunitense, invece, hanno asserito che il loro sottomarino USS-Charlotte ha intimato per ben due volte la fregata iraniana ad arrendersi e abbandonare la nave, ma il comandante si sarebbe rifiutato di attenersi all’ordine richiesto dal suo omonimo della marina militare statunitense. Il diritto bellico navale, indipendentemente dalle versioni delle parti belligeranti, tuttavia, non vincola un bastimento militare a chiedere la resa prima di avviare l’attacco, nel senso che qualsiasi nave da guerra può essere colpita senza preavviso. Si aggiunga anche il fatto che l’attacco alla fregata iraniana Dena sia stato condotto da un sottomarino e non da una nave di superfice non ha alcuna importanza sul piano giuridico rispetto all’attacco stesso, anzi, nonostante l’impiego di mezzi, come ad esempio i siluri, o metodi differenti di guerra come il combattimento subacqueo, le stesse disposizioni del diritto navale si applicano sia alle unità di superfice, che a quelle sottomarine.

Le autorità iraniane hanno duramente protestato, affermando che la loro nave si trovava nella zona su invito delle autorità indiane per prendere parte ad un’esercitazione internazionale e che, pertanto, era una nave cerimoniale e disarmata. La protesta iraniana non ha alcun fondamento nel diritto navale per la mera ragione, come già delineato, che le navi da guerra sono legittimi obiettivi militari. La Convenzione di Montego Bay (Art.29) specifica in maniera limpida che per nave da guerra deve intendersi una nave che appartenga alle forze armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un ufficiale di Marina al servizio dello Stato e iscritto nell’apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare; questa definizione, non solo è riconosciuta come disposizione di jus cogens, ma è applicabile tanto alle navi di superficie quanto ai sommergibili. Non è necessario che siano armati, che possiedano armi o che siano impegnati in operazioni militari per essere considerati tali. Oltre alle navi da guerra che si sono arrese, come delineato sopra, esistono tuttavia eccezioni alle responsabilità per cattura o distruzione per le navi nemiche esenti da attacco come, exempli gratia, le navi ospedali, le navi che beneficiano di un salvacondotto a seguito di un accordo fra i belligeranti che includono le navi cartello adoperate per il trasporto di prigionieri di guerra, imbarcazioni impiegate per missioni d’umanità, le navi che hanno deposto le armi arrendendosi e via discorrendo (§ 47). Le seguenti imbarcazioni, ai sensi del diritto bellico navale, sono particolarmente protette per la loro azione e funzione umanitarie che svolgono durante uno scontro armato in corso, per cui la protezione speciale dovrebbe essere distinto da quella generale, nella misura in cui le navi tutelate non possono essere attaccate o catturate e devono essere protette e rispettate, non solo ma devono essere autorizzate, fatte salve alcune circoscritte eccezioni, ad espletare le funzioni di tipo umanitario. La protezione alla cui hanno diritto le navi, ergo, pianamente tutelate, cessa se non rispettano le condizioni di protezione o se commettono [o sono usate per commettere], al di fuori delle loro appropriate mansioni, condotte dannose per l’avversario (§ 10.4);  inoltre talune classi di navi e velivoli nemici sono esenti dalla cattura o dalla distruzione, secondo il diritto di guerra navale, a condizione che vengano impiegate innocentemente nella loro categoria di esente e, inoltre, non devono prendere parte alle ostilità e ostacolare il movimento dei combattenti, devono sottoposti a procedure di identificazione e ispezione e possono essere messi fuori pericolo (§ 8.6.3.1). Non esiste, dunque, alcuna esenzione di questo tipo per le navi da guerra che partecipano ad una esercitazione multinazionale o che svolgono compiti cerimoniali, per cui pare palese che la fregata lanciamissili iraniana Dena rientrasse nella categoria delle navi che non era sotto l’ombrello protettivo speciale e che era soggetta ad attacco militare.

Come avviene nella guerra terrestre, anche gli obiettivi militari legittimi in mare sono soggetti al canone del parametro della proporzionalità durante le guerre marittime o gli scontri navali, nel senso che le regole per condurre attacchi, come i bombardamenti, da parte delle forze navali sono le stesse di quelle per le forze terrestri o aeree (§ 13.3). Il principio di proporzionalità, quindi, impone che la perdita di vite umane civili e i danni a proprietà civili, cagionati da attacchi, non siano eccessivi rispetto al vantaggio militare reale e diretto che si prevede di raggiungere; quando si prende di mira un obiettivo militare legittimo, gli effetti sui civili e sui beni civili sono considerati danni collaterali o incidentali (§ 8.3.1). Questa regola si applica ai civili nelle vicinanze della nave che si trova sotto attacco e a qualsiasi bastimento civile o altro oggetto civile a ridosso. Circa la nave stessa, dunque, il diritto bellico navale si basa sulla piattaforma: se una nave è bersaglio in quanto bastimento da guerra, ausiliario o altra imbarcazione bersaglio, l’equipaggio della nave non deve essere considerato nella scansione del parametro della proporzionalità, anche se si tratta di civili, ricordando, pertanto, che il principio di proporzionalità impone a un comandante di valutare se il danno previsto ai civili e i danni agli obiettivi civili derivanti da un attacco fossero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto dall’attacco. In mare, il principio di proporzionalità viene applicato utilizzando una struttura basata su un’imbarcazione, che valuta se un danno previsto alle imbarcazioni o agli oggetti civili circostanti sia eccessivo rispetto al vantaggio militare previsto nell’attaccare un’imbarcazione bersaglio (§ 5.3.3), per cui gli attacchi sulla terraferma e in mare non devono essere sproporzionati (§ 8.8.1).

In un attacco ad una nave da guerra in mare aperto, come solitamente succede, l’affondamento della fregata Dena, colpito da un siluro statunitense, non pare aver comportato alcun rischio di lesioni incidentali ai civili o danni collaterali a bastimenti civili o ad altri oggetti non militari, cioè a dire che, nonostante l’elevato numero di vittime, non c’è stato, quindi, uno sbandamento del criterio della proporzionalità durante l’affondamento della Dena. Per la medesima ragione, la mancanza di qualsiasi previsione di danni ai civili comporta che non si era posta la questione del meccanismo precauzionale in caso di attacco, ossa del criterio di precauzione, applicabile sia in terra che in mare, regola che impone a un belligerante aggressore di decidere, alla luce di tutti i fatti noti o razionalmente disponibili, ivi la necessità di conservare le risorse e portare a termine la missione con successo se adottare un metodo, come, ad esempio, il sistema tattico, o uno strumento, tipo un’arma, di attacco alternativo, al fine di contenere le vittime e i danni alle persone. Non vi è, a parere dello scrivente, alcun fondamento per asserire che la fregata iraniana Dena non fosse un obiettivo militare al momento dell’attacco statunitense o che le modalità dell’attacco fossero illegittime. L’unica questione plausibile pertanto consiste nel focalizzare se la USS-Charlotte avesse l’obbligo di attenersi al salvataggio dell’equipaggio naufragato dell’imbarcazione Dena.

Al termine del II conflitto mondiale, il tema del salvataggio dei superstiti a seguito di attacchi dei sommergibili divenne cruciale durante il processo all’ammiraglio Karl Dönitz davanti al Tribunale militare internazionale di Norimberga. Dopo gli attacchi alleati contro un U-boat che tentava di soccorrere i superstiti del transatlantico RMS Laconia, l’ammiraglio alemanno Dönitz emanò l’ordine Laconia che imponeva di cessare ogni tentativo di salvataggio dei membri delle navi affondate. I giudici di Norimberga stabilirono che l’ordine violava il Protocollo di Londra sulle norme concernenti l’azione dei sottomarini rispetto alle navi mercantili del 1936, che prevedeva che una nave da guerra, sia essa di superficie o sottomarina, non può affondare o porre fuori navigazione una nave mercantile senza aver prima messo in salvo i passeggeri, l’equipaggio e i documenti di bordo. Poiché i sottomarini britannici e statunitensi adottarono la identica prassi durante la seconda Guerra mondiale, il Tribunale di Norimberga non tenne in considerazione delle violazioni del diritto della guerra sottomarina nella sentenza Dönitz.

Il trattamento dei naufraghi, mentre è in corso un conflitto armato, ha influenzato in modo significativo il diritto bellico navale post conflitto mondiale. Difatti, ai sensi della II Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, dopo ogni combattimento, le Parti belligeranti prenderanno senza indugio tutti i provvedimenti possibili per ricercare e raccogliere i naufraghi, i feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai cattivi trattamenti e assicurare loro le cure necessarie, come pure per ricercare i morti ed impedire che siano spogliati (art.18, paragrafo 1), ricordando che sia l’Iran, sia gli Stati Uniti sono parti e che riflette lo jus cogens, che prevede che dopo ogni scontro militare, le Parti in conflitto devono, senza indugio, adottare tutte le misure possibili per cercare di soccorrere i naufraghi, i feriti e i malati, per proteggerli dal saccheggio e dai maltrattamenti, garantendo loro le cure adeguate e per cercare i cadaveri e impedire che vengano profanati (Reg.109). I membri delle forze armate, ai sensi della Convenzione citata che estende espressamente la protezione alle forze nemiche che subiscono un naufragio, che si trovassero in mare e che fossero feriti, malati o naufraghi, dovranno essere rispettati e protetti in ogni circostanza, restando inteso che il termine di naufragio sarà applicabile ad ogni affondamento, qualunque siano le situazioni in cui è avvenuto, compresi l’ammaraggio forzato o la caduta in mare (art.12).

L’obbligo di soccorrere i naufraghi, a seguito delle ostilità, è universalmente riconosciuto come norma tassativa e imperativa, nel senso che i belligeranti sono in dovere di adottare ogni misura necessaria dopo ogni scontro navale affinché vengano tratti in salvo i feriti, i malati e i naufraghi, con lo scopo di proteggerli dai saccheggi e dai maltrattamenti come pure garantire loro cure adeguate e così via (§ 10.6). Ergo, tutti i feriti e naufraghi – come sottolinea il I Protocollo addizionale alle IV Convenzioni di Ginevra –, a prescindere la loro appartenenza dell’una o dell’altra Parte, saranno rispettati e protetti in ogni circostanza con umanità, prestando loro le cure mediche senza distinzione (art.10). Per quanto consentito dalle esigenze militari, è necessario che dopo ogni scontro debbano essere adottate senza indugio tutte le misure possibili per cercare e recuperare i naufraghi (§ 8.6.1), cioè a dire che alla fine di una guerra navale, le Parti in conflitto adotteranno le dovute attenzioni possibili per fare in modo che vengano cercate e salvate i naufraghi e via discorrendo (§ 7.4.1).

A prova, dunque, di una preoccupazione che l’ammiraglio tedesco Karl Dönitz non nutriva riguardo al salvataggio dei superstiti, oggi l’obbligo viene condizionato dalla fattibilità operativa, ovviamente, nei limiti consentiti dalle esigenze militari. Nel caso dei sottomarini, si asserisce che, nei limiti consentiti dalle necessità militari, sono tenuti a ricercare e prestare soccorso dei naufraghi a seguito di uno scontro a fuoco. Tuttavia, potrebbe accadere che le operazioni umanitarie di salvataggio possano esporre il sommergibile a eccessivi pericoli o impedire di assolvere alla sua missione militare, in tal caso la posizione di eventuali superstiti deve essere comunicata nell’immediato ad una nave di superfice, un aereo o una struttura a terra in modo da essere in grado di prestare soccorso (§ 8.7). I medesimi concetti sono riportati nel Commentario del Comitato Internazionale della Croce Rossa, che riconosce che può accadere che il comandante di una singola nave consideri, in buona fede, che sia impossibile intraprendere, con le risorse a sua disposizione, sottolineando per quanto concerne i sottomarini che lo spazio a bordo di un sommergibile è estremamente limitato, il che complica la loro capacità di far salire a bordo naufraghi, feriti e malati (§ 1637). Ciò non esime il sottomarino dall’adottare ulteriori misure ragionevoli per aiutare l’equipaggio naufragato di una nave da guerra avversaria, cioè, a seconda della situazione, esso potrebbe essere in grado di fornire materiali quali scialuppe di salvataggio, mezzi di sopravvivenza, ausili di galleggiamento, cibo et alias; a tal proposito, si osserva che i sottomarini potrebbero dover emergere per farlo, cosa che potrebbe non essere sempre possibile (§ 1644). Il sottomarino, in alternativa, può allertare le proprie autorità e, ove possibile, altri organi, circa la posizione dell’attacco e sulla possibilità che vi siano dei sopravvissuti, ma solo fintantoché non rende il sottomarino rilevabile al nemico (§ 1643).

Dimostrando, inoltre, l’ulteriore sensibilità alla natura della guerra sottomarina, viene riconosciuto che il punto di forza primaria di un sommergibile sia la sua capacità di mimetizzarsi. Di solito un sottomarino riceve i messaggi dal comando superiore senza rispondere, per cui, a seconda della tecnologia adoperata, qualsiasi forma di trasmissione da parte del sottomarino potrebbe essere soggetta a intercezione da parte dell’avversario. L’identico rischio si presenta quando un sottomarino, ad esempio, si avvicina alla superfice, che rivelerebbe la sua posizione e rischierebbe di esporlo a un contrattacco. Nella misura in cui la tecnologia consente ai sottomarini di trasmettere messaggi senza rivelare dove si trovano, ciò muterebbe di certo l’analisi in termini di quali possibili misure potrebbero essere in grado di adottare in determinate situazioni. Il Commentario del Comitato Internazionale della Croce pone in chiaro che, sebbene avvisare gli altri della necessità di far scattare il sistema della ricerca e soccorso, potrebbe non essere possibile subito dopo il lancio dell’arma, ma potrebbe divenire fattibile una volta che il sottomarino si è allontanato dalla zona.

La Convenzione SAR impone il vincolo di porre in essere il salvataggio (G. Paccione, Ricerca e Soccorso in mare, p.124), operazione di ricerca e soccorso  successive all’attacco della fregata iraniana Dena, che viene anche ricordata dalla II Convenzione di Ginevra, in base alla quale stabilisce che le Parti belligeranti potranno ricorrere allo zelo pietoso dei comandanti delle navi di commercio, yachts o imbarcazioni neutrali, per prendere a bordo e curare feriti, malati o naufraghi, come pure per raccogliere dei morti (art.21). Tali navi possono anche intervenire di propria iniziativa, senza aver ricevuto un appello o una richiesta da parte di una delle Parti in guerra (§ 1857). Come si è avuto modo di accennare, le forze navali neutrali singalesi, in risposta alla richiesta di soccorso da parte del comandante dell’imbarcazione da guerra iraniana Dena, hanno condotto un’operazione SAR subito dopo l’attacco per recuperare i sopravvissuti e i cadaveri.

Non si è ancora a conoscenza se la USS Charlotte abbia adempiuto al rispetto dei suoi doveri, tuttavia, ciò che si può asserire sta nella ragione che il sottomarino statunitense era de jure vincolato ad adottare misure miranti al soccorso dei naufraghi della nave da guerra, battente bandiera iraniana. Qualora non fosse stato possibile, il comandante del sottomarino statunitense avrebbe dovuto comunicare subito la necessità di operazioni di ricerca e salvataggio in modo tale da consentirne l’intervento immediato. Considerate le dimensioni della fregata Dena e i limiti del sommergibile, battente bandiera a stelle e a strisce, un’operazione SAR sarebbe stata con molta probabilità non praticabile. Si supponga, ad esempio, pur non avendone la certezza, che la zona dell’attacco fosse relativamente calma, dato che non c’è la presenza di altri bastimenti da guerra iranian a scortare la fregata Dena in quel momento e che il sottomarino statunitense dopo aver lanciato il siluro sia rimasto sul posto, l’osservazione da tracciare sta nella logica che è prassi tattica per un sottomarino effettuare manovre evasive dopo un attacco, per evitare di essere intercettato da navi di superfice, aeromobili e altri sottomarini, battenti bandiera dello Stato iraniano. Per la stessa ragione, il sottomarino mantiene il silenzio delle comunicazioni sino a quando non si trova fuora dall’area di combattimento. Detto ciò, tali procedure di sicurezza dovrebbero essere vincolate da esigenze militari, come, ad esempio, quello di evitare ulteriori rischi eccessivi per il sottomarino in specifiche situazioni, al fine di schivare gli obblighi giuridici relativi alle operazioni di ricerca e soccorso in mare. Per quanto concerne la richiesta di assistenza, non viene indicato da gran parte delle fonti che il sottomarino statunitense abbia proceduto a richiedere un intervento di salvataggio, anche se le autorità del Comando Indo-Pacifico statunitense abbiano comunicato che le loro forze hanno lanciato tale richiesta di aiuto e le autorità singalesi hanno risposto fornendo immediatamente assistenza salvavita ai sopravvissuti, nella cornice del diritto dei conflitti armati. Anche se il sottomarino non avesse inviato la richiesta di assistenza all’imbarcazione militare iraniana, non sarebbe stato forse necessario, dato l’immediato segnale di soccorso lanciato dalla nave da guerra Dena e la celere attivazione dell’intervento delle autorità dello Sri Lanka, assistite dalla Marina indiana, che nell’arco di un’ora le forze SAR erano sul luogo; in altri termini, una richiesta di assistenza da parte del sottomarino probabilmente non ha avuto alcun effetto pratico. Si aggiunga inoltre che il sottomarino e le altre forze statunitense erano a conoscenza dell’operazione di ricerca e recupero dei naufraghi della Dena in corso, in base alla trasmissione del segnale di soccorso, al monitoraggio del traffico marittimo e alle capacità dei servizi segreti, sorveglianza e ricognizione regionali. Gli allarmi di soccorso marittimo vengono solitamente trasmessi sulle frequenze internazionali di salvataggio marittimo e tramite i sistemi satellitari, per cui la presenza di navi di soccorso, aerei e traffico radio sarebbe stata evidente ai sistemi di rilevamento del sottomarino e al suo monitoraggio delle comunicazioni marittime aperte.

In conclusione, il diritto bellico navale non lascia dubbi sulla questione che l’affondamento della fregata militare iraniana Dena da parte del sottomarino statunitense USS Charlotte sia stato legittimo, in base alla posizione e al bersaglio, rammentando che le navi da guerra avversarie sono considerate obiettivi militari e, di conseguenza, sono soggette ad attacco ogniqualvolta si trovino al di fuori delle acque neutrali: regola fondamentale che non può essere modificata né se la nave iraniana si trovasse nella zona economica esclusiva singalese, né se stesse svolgendo funzioni cerimoniali, come pure vale per l’affermazione che la fregata Dena fosse disarmata. Il fatto che un sottomarino sia stato utilizzato come piattaforma per sferrare l’attacco non ha comportato alcuna limitazione oltre a quelle applicabili alle navi da guerra di superfice, come i parametri della proporzionalità e della precauzione in caso di attacco, criteri che sono stati certamente rispettati.

La questione maggiormente complessa è comprendere se le forze statunitense abbiano rispettato il loro obbligo, nei parametri limiti consentiti dalle esigenze militare, di cercare e trarre in salvo i naufraghi dopo l’attacco, sebbene si tratta di un vincolo innegabilmente presente nella guerra sottomarina, anche se non è assoluto, ma deve essere applicato alla luce delle realtà operative. È vero che non si ha ancora un quadro chiaro dell’attacco, tuttavia la conclusione sta nella logica che, anche se la USS Charlotte non avesse richiesto l’assistenza, non vi è stata alcuna violazione di tale obbligo, visto l’immediato segnale di soccorso partito dalla fregata iraniana Dena, il rapido dispiegamento dei mezzi di ricerca e soccorso marittimi e velivoli da parte degli indiani e singalesi e la quasi certezza che il sommergibile, battente bandiera statunitense, e le altre forze statunitense fossero a conoscenza dell’immediata e continua operazione di recupero dei naufraghi iraniani.

 

 

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