Dinanzi alla fame e alla sete del popolo palestinese, finalmente, la comunità internazionale ha iniziato a fare i primi passi per inviare aiuti umanitari di prima necessità come derrate alimentari, medicinali e acqua. La Giordania, gli Emirati Arabi Uniti, il Regno Unito hanno avviato il lancio di primi interventi d’umanità, compresa l’Italia che ha deciso il lancio aereo di tali aiuti sulla Striscia di Gaza, Stati che sono stati spinti dal crescente aumento di bambini privi di cibo. Non appena questi Paesi che si sono offerti volontari per la distribuzione di cibo via cielo, le autorità di Tel Aviv hanno dato parere favorevole agli interventi di velivoli stranieri, trasportanti le derrate alimentari, di poterli lanciare in aree dove massiccia è la presenza di civili palestinesi, ma ha limitato l’accesso via terra, nonché a sospendere i suoi attacchi aerei per rendere facile le consegne.
Ora, su questo punto bisogna attenzionare la questione se gli Stati necessitano del consenso di Israele, con il rischio di perdere il diritto di poter assistere una popolazione in grosse difficoltà, nel caso in cui tale assenso venisse negato o revocato. La risposta non può essere che negativa nelle circostanze in cui si trova la popolazione palestinese presente a Gaza, nel senso che sia le organizzazioni internazionali (come le Nazioni Unite, l’Unione Europea et alias), che gli Stati hanno il totale diritto di prestare assistenza umanitaria, a prescindere se debbano o meno attendere il consenso del governo israeliano. In sostanza, quanto più disposta sarà la cooperazione fra i belligeranti, tanto maggiore sarà l’efficacia degli aiuti umanitari nel salvare vite umane. L’importanza della conoscenza dei diritti relativi all’assistenza umanitaria viene considerata un fattore nelle trattative negoziali della cooperazione, che può anche contribuire ad aprire il varco dopo la fine della guerra, elemento necessario per cristallizzare lo tsunami della sofferenza.
Il diritto dei civili di ricevere l’assistenza d’umanità ha la sua radice dagli obblighi dei belligeranti di impegnarsi a dare alle popolazioni provate i beni di prima necessità: il dovere fondamentale è quello sia di non ricorrere allo strumento della fame e alla militarizzazione dell’acqua come metodi di guerra, sia il dovere di assicurare provviste essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile nel territorio occupato [art.69 I Protocollo] e, ancora, l’impegno delle Parti in un conflitto di trattare con due diligence umanitaria (dovere di diligenza), in ogni tempo e luogo, i civili che non partecipano direttamente alle ostilità [art.3 comune alle IV Convenzioni di Ginevra]. Ulteriori doveri relativi allo status della popolazione civile gazana comprendono quelli imposti specificamente allo Stato israeliano dalla Corte internazionale di giustizia per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio nella Striscia di Gaza.
I belligeranti [Israele-Hamas] devono permettere e facilitare il passaggio celere e senza impedimenti agli aiuti umanitari per i civili che sono nell’alveo delle difficoltà, che sia, inoltre, di carattere imparziale (super partes) e condotto senza alcuna distinzione sfavorevole, fatto salvo il loro diritto di controllo, nel senso che possa dipendere dal tipo di conflitto interno o internazionale e da altri fattori. Questo diritto, ergo, è parte dello Stato che è in guerra, il quale esercita un controllo effettivo, come nel caso di Gaza dove Israele ha un controllo pieno sulla popolazione civile e sul territorio. Ciò non ha un senso decisivo rispetto al diritto di assistenza per la mera ragione che chiunque detenga il diritto di controllo deve consentire e agevolare gli aiuti umanitari. È vero che bisogna chiedere l’assenso per fini prettamente di umanità, ma in determinate e delicate circostanze non può essere respinto, nel senso che possono verificarsi situazioni nelle quali, in base al diritto dei conflitti armati, una parte coinvolta in un conflitto militare può essere vincolata a dover accettare un’offerta di servizi; la richiesta di consenso è, in poche parole, una forma di notifica nei casi di grave privazione.
Questa posizione viene consolidata dalla questione che il mancato assenso dà luogo al diritto degli operatori umanitari di intraprendere delle contromisure, punto che è stato affrontato nei principi guida sul diritto all’assistenza umanitaria, raramente invocati, se si pensa che la loro influenza sia percepibile in documenti correlati, come la bozza di articoli sulla protezione delle persone in caso di disastri. I principi stessi, d’altronde, sono stati poco necessari, visto che a Gaza vi è un conflitto unico sul rifiuto dell’assistenza umanitaria.
Il governo di Tel Aviv, nei recenti mesi, non solo ha bloccato i convogli umanitari di varie ONG e di agenzie internazionali onusiane e di altri organismi regionali, che hanno trovato difficoltà a raggiungere il territorio della Striscia di Gaza, ma ha attaccato la nave Freedom Flotilla Coalition che viaggiava verso Gaza, carica di aiuti umanitari. Per evitare l’ingresso di altre organizzazioni umanitarie governative e non, Israele e Stati Uniti decidevano di istituire la fondazione umanitaria di Gaza (Gaza Humanitarian Foundation) per sostituire l’assistenza coordinata dalla Nazioni Unite. Gli esperti onusiani, difatti, hanno chiesto lo smantellamento di questa ONG, affermando che il popolo palestinese sta pagando il prezzo molto alto del fallimento a livello giuridico, politico e morale della comunità internazionale, che è stata disastrosa, e che non esiste un caso di carestia di massa, come ha sostenuto il direttore della World Peace Foundation, di una popolazione così minuziosamente pianificata, scrupolosamente monitorata e progettata con precisione chirurgica come quello che sta accadendo a Gaza.
Nella situazione attuale, dunque, serve l’applicazione dei principi guida concernente il diritto di assistenza umanitaria per questo drammatico conflitto in atto in territorio gazano. In primo luogo, nel principio 2 si evince che il diritto all’assistenza umanitaria comporta il diritto di richiedere e ricevere tale assistenza, nonché di partecipare alla sua attuazione pratica e su questo si può ritenere che la soglia di applicazione è meramente raggiunta a Gaza; in secondo luogo, nel principio 3, viene determinato che tale diritto d’umanità può essere reclamato nel momento in cui le essenziali necessità umanitarie dei civili in un’emergenza non siano soddisfacenti, cosicché l’abbandono delle vittime senza supporto assistenziale costituirebbe una vera e propria minaccia alla vita umana o una grave offesa alla dignità dell’essere umano; e, infine, il genere di assistenza, come viene sottolineato nel principio 9, viene circoscritto a materiali indispensabili per la sopravvivenza delle vittime, come generi alimentati, acqua, medicinali, attrezzature medicali e via discorrendo. Da ciò si evince che non vi sono eccezioni al diritto di ricevere e assistere popolazioni che si trovano nel bel mezzo di un conflitto armato.
Gli Stati Uniti hanno contribuito all’iniziativa israeliana di istituire la fondazione umanitaria gazana per contribuire a bloccare la deviazione degli aiuti dai civili al gruppo di Hamas, anche se non si hanno prove sufficienti di una sostanziale deviazione. Si ammetta l’ipotesi che se ci fossero prove tangibili, nessuna ragione di necessità militare, come, appunto, la deviazione degli aiuti umanitari, possa giustificare il soddisfacimento delle necessità primarie di sopravvivenza della popolazione civile. Va precisato in maniera cristallina che anche i membri del gruppo di Hamas hanno obblighi giuridici di consentire che tali aiuti raggiungano i civili. Il mancato rispetto e l’applicazione di questo o di qualsiasi dovere giuridico, compreso l’obbligo tassativo di rilasciare gli ostaggi da parte di Hamas, non giustifica il mancato rispetto da parte delle autorità di Tel Aviv di attenersi ai propri doveri, ricordando che gli obblighi sono contingenti, indipendenti e non reciproci.
Il documento relativo ai principi guida affronta in maniera diretta la situazione dove il consenso all’assistenza può essere negato, che può evincersi, ad esempio, nel principio 6, che in caso di rifiuto dell’offerta o dell’accesso delle vittime, nel momento in cui viene concordata un’azione di assistenza umanitaria, gli Stati e le organizzazioni interessate possono intraprendere tutte le misure necessarie per garantire tale accesso, non solo, gli organi competenti onusiani e le organizzazioni regionali possono adottare le dovute misure, compresa la coercizione di forza – secondo il principio 7 – in caso di gravi, prolungate e massicce sofferenze delle popolazioni che potrebbero essere alleviate dall’assistenza di umanità e, dunque, è possibile ricorrere a queste misure quando un’offerta è stata respinta senza motivazione o quando la fornitura di assistenza umanitaria incontra gravi difficoltà per il suo ingresso.
Nel contesto della distribuzione di aiuti umanitari, spetta esclusivamente all’organo politico onusiano, vale a dire al Consiglio di Sicurezza, il potere di autorizzare il ricorso allo jus ad bellum come forma coercitiva per far in modo che gli aiuti umanitari possano giungere alla popolazione civile che si trova in grosse difficoltà. Il problema potrebbe sorgere quando venga posto il veto da uno degli Stati membri permanenti, come, ad esempio, dagli Stati Uniti, all’autorizzazione di adottare l’uso dell’azione coercitiva manu militari per far arrivare gli aiuti alla popolazione di Gaza. Persino con un mandato, gli Stati esiterebbero a dover percorrere la via di un’operazione talmente pericolosa, con scarse possibilità di alleviare efficacemente le sofferenze dei palestinesi. Per fare qualcosa di positivo, la distribuzione degli aiuti di prima necessità necessita di un minimo di ordine e non di un’escalation del conflitto bellico.
La forma di coercizione meno stringente viene enunciata dal diritto internazionale, con l’adozione di contromisure, allorquando ci si riferisce a un comportamento dello Stato leso che in sé sarebbe illecito, ma che diviene lecito in quanto costituisce reazione a un illecito di un altro Stato. Esse rappresentano lo strumento di gran lunga più consone per l’adozione di misure nel caso di Gaza, per cui ogni Stato è nel pieno diritto di farne uso perché gode del diritto di fornire assistenza a Gaza. Le contromisure, pertanto, consistono nella violazione, da parte dello Stato offeso, di un obbligo di natura cogente o pattizia, che questi deve nei riguardi dello Stato offensore come reazione all’illecito compiuto da questo secondo Stato, ovvero tali contromisure sono azioni illegittime in risposta ad un’azione illegittima precedente. Una parte che intenda imporre contromisure deve informare il trasgressore della legge della propria intenzione di farlo e dargli l’opportunità di porre rimedio alla violazione, solo da quel momento possono essere fatti valere misure, di certo quelle conformi ai divieti di jus cogens, al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto dei conflitti armati. Come l’impiego dell’azione coercitiva di forza, anche le contromisure devono viaggiare sui binari del rispetto dei limiti imposti ad ogni forma di atto coercitivo dai canoni della necessità e proporzionalità.
Proseguire nel rifornimento di aiuti umanitari alla popolazione civile presente sul territorio della Striscia di Gaza dinanzi alla contrarietà delle autorità israeliane non costituirebbe una contromisura, ma consisterebbe in una semplice ritorsione, per la mera ragione che non vi è nulla di illegittimo nella consegna dei beni materiali di prima necessità. Sarebbe forse troppo rischioso esercitare tale diritto e ciò non toglie che insistere sulle condizioni di poterlo fare, che potrebbe apparire irrilevante, ma se coordinato da gran parte degli Stati, ognuno disposto a fornire gli aiuti alla popolazione civile palestinese, le richieste martellanti al governo israeliano potrebbero rappresentare la pressione utile per consentire alle Nazioni Unite di poter riprendere la massiccia distribuzione di derrate alimentari.
Non si dimentichi il ruolo che possono avere gli strumenti tecnologicamente avanzati, come, ad esempio, i droni, che possono essere adoperati per sfruttare, in modo efficace e sicuro, i vantaggi attraverso la consegna delle derrate alimentari esattamente dove servono. Nel caso in cui una quantità sufficiente di aiuti umanitari venga consegnata in zone dove vi è maggiore esigenza di sfamare la popolazione civile, allora la violenza adoperata per accedere alle consegne subirebbe una diminuzione. Persino una tutela protettiva limitata con la forza può essere usata per far giungere i beni di prima necessità alla popolazione beneficiaria, nel senso che, come hanno sostenuto i giudici della Corte internazionale di giustizia nella controversia Nicaragua c. Stati Uniti, la fornitura di aiuti prettamente di tipo umanitario ai civili o a forze di un altro Paese, a prescindere dalle loro affiliazioni o obiettivi politici, non possa essere ritenuta un intervento illegittimo o, in qualsiasi altra maniera, in contrasto con il diritto internazionale.
