La militarizzazione dell’acqua nei territori palestinesi occupati viola il diritto dei conflitti armati

L’utilizzo dell’acqua e dei sistemi idrici come mezzi o atto coercitivo di forza nelle guerre, tout court la militarizzazione dell’acqua, è divenuto una prassi ricorrente nel conflitto bellico di questo nuovo secolo. I casi di utilizzo dell’acqua come un’arma durante un conflitto militare hanno subito un’impennata dall’inizio del XXI secolo rispetto al secolo XX. Ciò avviene spesso mediante attacchi alle dighe, ai pozzi, alle strutture idriche, sanitarie e igieniche, che causano la distruzione di infrastrutture, la negazione dell’accesso, come nel caso del diniego di accedere alle derrate alimentari, o l’inondazione deliberata come minaccia tattica, che solleva problemi di carattere d’umanità di profonda gravità.

Si prenda, sicut exempli gratia, le recenti tensioni fra il governo di Nuova Delhi e quello di Islamabad, quest’ultimo ha puntato il dito dell’ j’accuse, nei riguardi delle autorità indiane di aver militarizzato gli affluenti occidentali dell’indo con l’interruzione dell’approvvigionamento idrico, che viene adoperato per l’irrigazione a valle mediante il riempimento di vasti pozzi di stagno e altri bacini per la raccolta dell’acqua, l’apertura delle paratoie delle dighe per far defluire l’acqua immagazzinata in eccessivi volumi in modo da cagionare inondazioni a valle e, infine, il rapido e il massiccio rilascio di sedimenti che hanno un impatto sui fiumi, sul territorio, sulle infrastrutture e sulle popolazioni che vivono a valle, violando il c.d. Trattato sull’utilizzazione delle acque dell’Indo; controversia che è stata affrontata dalla Corte permanente dell’arbitrato. Questa pratica, documentata nei conflitti mediorientali e africani, amplificano profondamente le sofferenze delle popolazioni civili e destabilizzano intere aree regionali.

 La militarizzazione delle fonti idriche nei territori palestinesi occupati non può essere meno drammatica e, pertanto, comporta delle sole complessità, nel senso che tale prassi è delineato da un modus operandi deliberato e prolungato che prende di mira e priva la popolazione civile del diritto di poter accedere all’acqua sia nella Striscia di Gaza, che in Cisgiordania. Nel martoriato, ad esempio, lembo territoriale gazano, nel documento pubblicato dall’Accademia di Ginevra, viene denunciata la distruzione di una gamma di infrastrutture idriche, tra cui il bombardamento e la demolizione di pozzi d’acqua, le cisterne e gli impianti di desalinizzazione, nonché la disattivazione dei principali impianti di trattamento delle acque reflue. Le immagini satellitari e alcuni video mostrano, inoltre, le forze di difesa israeliane che posizionano esplosivi all’interno dei serbatoi di acqua e demoliscono i pannelli solari che servono per alimentare gli impianti idrici.

 Nel territorio cisgiordano emerge un modus operandi differente, ma altrettanto di genere coercitivo, cioè causato dagli ostacoli giuridici-amministrativi. Si tratta di ostacoli burocratici che fungono da strumenti che non fanno rumore per controllare l’accesso dei palestinesi alle risorse idriche. Di particolare evidenza è il controllo quasi totale israeliano sul Comitato congiunto per l’acqua, organo istituito dagli accordi di Oslo per coordinare la gestione dell’acqua fra le autorità israeliane e quelle  palestinesi.

 È ormai chiaro che gli impianti e le forniture idriche indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile rientrano nella sfera di una protezione speciale, garantito dal diritto dei conflitti armati, in primis dal I Protocollo addizionale alle IV Convenzioni di Ginevra e, poi, dallo jus cogens, che inibiscono tassativamente gli attacchi, la distruzione o l’inutilizzazione di oggetti necessari per la sopravvivenza dei civili, inclusi gli impianti e le forniture di acqua potabile. Queste condotte sono severamente vietate, a prescindere dalla questione che lo scopo sia quello di privare i civili del sostentamento o di usare l’acqua come metodo di guerra. La fame come metodo di guerra è proibita dal I Protocollo [art.54, paragrafo1] e dal diritto internazionale consuetudinario, rendendo in tal guisa saldo la protezione dell’acqua come fonte essenziale per la vita. Questa cornice riflette gli obblighi giuridici vincolanti ancorati sia alla Convenzione sul diritto dei trattati, sia allo jus cogens, come è stato affermato dalla prassi degli Stati e dalla ricca giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in varie sentenze.

 Le condotte che violano queste protezioni, come prendere di mira o distruggere deliberatamente condutture idriche, sistemi fognari o impianti di denasalizzazione, non solo contravvengono al divieto di affamare la popolazione civile e alla protezione dei beni civili, ma possono persino violare le disposizioni che proteggono l’ambiente naturale e quello marino durante i conflitti bellici. Queste violazioni, dunque, possono costituire crimini di guerra, ai sensi dello Statuto della Corte penale internazionale, che vietano di dirigere deliberatamente attacchi contro beni civili e di lanciare intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno danni diffusi, durevoli e gravi all’ambiente naturale. A seconda del contesto e dell’intento, in aggiunta, va detto che tali atti possono sostenere accuse di ulteriori crimini internazionali, tra cui quelli contro l’umanità, visto che la privazione dell’acqua fa parte di un attacco esteso e sistematico contro la popolazione civile e il crimine di genocidio se può essere dimostrato l’elemento essenziale dell’intento genocida.

 A Gaza, gli attacchi agli impianti idrici, aggravati dalla negazione di rifornire energia elettrica e carburanti, hanno causato condizioni umane catastrofiche. La distruzione di un terzo delle infrastrutture per la distribuzione dell’acqua e il rifiuto di far accedere gli operatori umanitari, di organizzazioni governative e non, hanno portato al crollo della disponibilità idrica. Particolarmente preoccupante è l’impatto cumulativo di una serie di forme di privazione dei beni di prima necessità (acqua, cibo et alias) che hanno fatto scattare una crisi a livello di salute pubblica fra la popolazione civile palestinese. Gran parte di queste distruzioni non sembrano essere casuali, ma, dalle prove tangibili e dallo schema ricorrente degli attacchi, offrono un quadro concreto che questi atti riflettono una politica ben definita. Alcuni incidenti indicano attacchi deliberati agli impianti idrici; in altri casi, gli effetti combinati di condotte manu militari e di restrizioni hanno possibilmente devastato l’accesso alla popolazione civile di poter attingere alle fonti idriche, riflettendo una potenziale strategia di punizione e di pressione collettiva sui cittadini della Striscia di Gaza.

 Il tributo umanitario spinge a dover rivedere il criterio di proporzionalità negli attacchi militari; pur essendo in presenza di un obiettivo militare legittimo in prossimità di una struttura idrica, gli effetti prevedibili a medio e lungo termine, che vanno dall’insorgenza epidemica al collasso dell’ecosistema e allo sfollamento di massa, dovrebbero essere esaminati attentamente rispetto al previsto vantaggio militare. Si pone in risalto il concetto di danni riverberati, in linea con la giurisprudenza del Tribunale penale ad hoc per l’ex Jugoslavia e della Corte penale internazionale, riconoscendo che l’esame sulla proporzionalità deve tenere conto non solo delle vittime civili, ma anche delle sistemiche minacce alla salute e alla vita della popolazione civile. È stato, inoltre, asserito che il danno incidentale atteso dovrebbe includere pure gli effetti secondari determinati da fattori ambientali e sanitari, come la carestia o l’epidemia da colera, che possono emergere dopo l’attacco iniziale. Questi prevedibili risultati possono mettere in discussione la conformità degli attacchi delle forze militari israeliane agli impianti idrici a duplice utilizzo nelle zone densamente popolate con il principio di proporzionalità, enunciato dal diritto internazionale.

 I danni umanitari derivanti da queste politiche necessitano di essere focalizzati nell’ambito della cornice giuridica dell’occupazione del belligerante. La Striscia di Gaza resta territorio occupato per gran parte dei fini, sebbene Tel Aviv mantenga un controllo effettivo attorno agli aspetti chiave della vita che gira attorno al lembo territoriale gazano, compresi i suoi confini, lo spazio aereo e la fornitura di servizi essenziali come l’acqua e l’energia elettrica. Questa classificazione giuridica determina l’applicabilità della IV Convenzione di Ginevra (CG) e delle relative disposizioni dello jus cogens, con i relativi obblighi ai quali lo Stato occupante deve attenersi.

 In questo quadro, si individua una serie di gravi violazioni del diritto di occupazione in relazione alla crisi dell’acqua: innanzitutto, la distruzione degli impianti idrici può costituire una violazione della IV CG che impone alla Potenza occupante il dovere di assicurare e di mantenere gli stabilimenti, i servizi sanitari e ospedalieri come pure la salute e l’igiene pubblica nel territorio occupato [art.56, paragrafo1]; in secondo luogo, l’ostruzione sistematica degli aiuti umanitari, compresi gli attacchi contro gli operai dei servizi idrici e le restrizioni all’ingresso di pezzi di ricambio e convogli essenziali, impegna lo Stato israeliano ad accettare le azioni di soccorse organizzate, sancite sempre nella IV CG [art.59, paragrafo 1]; e, interzo luogo, l’effetto cumulativo di tali misure, che nel loro insieme privano l’intera popolazione civile ad accedere alle fonti idriche, può equivalere alla c.d. punizione collettiva che è del tutto vietata sempre dalla IV CG [articolo 33, paragrafo 1].

 Queste violazioni, nel loro insieme, riflettono non solo l’illiceità di talune condotte individuali, ma pure un fallimento strutturale nel rispettare i più elementari doveri di uno Stato occupante nei riguardi di una popolazione protetta. La situazione nella Striscia di Gaza è considerata talmente grave dalla celerità e dall’intensità con cui le infrastrutture idriche e igienico-sanitarie sono al collasso a causa delle ostilità ancora in corso. Si può sottolineare che, in poche settimane, un’area urbana densamente popolata ha visto l’effettiva distruzione dei propri sistemi idrici e igienici non come effetto collaterale, ma come l’esito prevedibile e, inter alia, deliberato degli attacchi, degli assedi e dei blocchi.

 L’incapacità di ripristinare almeno una soglia minima di accesso alla fonte idrica, cagionata dalle restrizioni sul carburante e dal continuo impedimento alle ONG e alle agenzie onusiane di portare aiuti umanitari, sta ad indicare che la popolazione resta senza alcun margine di resilienza. Le violazioni, dunque, del diritto che disciplina la questione dell’occupazione ostile nella Striscia di Gaza sono ritenute acute e strutturali, nel senso che sorgono nel mezzo degli scontri attivi, ma che comportano anche obblighi a lungo termine della Potenza occupante di garantire i servizi di sostentamento che le autorità di Tel Aviv, con il loro modus operandi a livello politico, non stanno adempiendo o che non siano in grado di adempiere.

 Come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, in Cisgiordania, il rifiuto dell’acqua viene attuato mediante i meccanismi amministrativi e giuridici, cioè a dire che il controllo quasi assoluto da parte delle autorità israeliane sul Comitato congiunto per l’acqua, un organismo ab initio voluto per gestire le questioni idriche congiunte fra gli israeliani e i palestinesi, consente de facto un veto persistente sui progetti infrastrutturali idrici palestinesi, che ha portato a ritardi di anni oppure a veri e propri dinieghi di concessioni per la trivellazione di nuovi pozzi, la riabilitazione di impianti idrici o la costruzione di strutture di trattamento delle acque reflue a favore dei palestinesi. Le richieste presentate dall’Autorità nazionale palestinese di poter avere il diritto di accedere all’acqua nell’Area C e nella Valle del Giordano sovente vengono respinte dall’amministrazione civile israeliana. In aggiunta, gli impianti senza licenza, come i pozzi e le cisterne edificati senza autorizzazioni da parte di Israele, diventano in maniera consueta oggetto di ordini di demolizione. Questo sistema o regime di controllo demarca una forma di militarizzazione dell’acqua che non richiede la distruzione tangibile degli impianti, anzi l’accesso viene negato mercé procedure burocratiche. L’uso di permessi discrezionali e opachi e di frequenti demolizioni costituisce una condizione cronica di sottosviluppo, che colpisce in modo sproporzionato le comunità palestinesi rurali ed emarginate. Tale violenza vellutata dalla burocrazia normalizza la privazione dei servizi di base, frammenta la responsabilità e rende inaccessibili efficaci rimedi giuridici. L’impatto cumulativo di queste restrizioni normative cerniera ovvero paralizza lo sviluppo idrico palestinese, costringendo le collettività a dover affrontare ingenti somme per trasportare l’acqua con autocisterne costose oppure ad arrangiarsi a forniture inadeguate. I continui attacchi dei coloni contro gli impianti idrici aggrava questi effetti esponendo a rischio la resilienza delle collettiva palestinesi presenti.

 Tali pratiche cagionano una serie di preoccupazioni a livello giuridico: si pensi alle violazioni degli adempimenti vincolanti dello Stato di Israele di assicurare e mantenere l’igiene e la salute pubblica, lo sfruttamento sistemico e il saccheggio delle risorse idriche che contravvengono alla IV CG e la violazione del diritto della popolazione palestinese alla sovranità permanente sulle proprie risorse naturali, come riconosciuto da un insieme di risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite e dal parere consultivo della Corte internazionale di Giustizia. L’allocazione discriminatoria dell’acqua fra coloni israeliani e comunità palestinesi, in contrasto con i dettami di uguaglianza e non discriminazione, aggiunge un’altra dimensione di esclusione e segregazione strutturale.

 Il quadro generale, delineato dal rapporto dell’Accademia di Ginevra sulla crisi idrica in tempo di guerra e sott’occupazione, è di una consistente preoccupazione sul piano prettamente giuridico, ma persino umanitario, che documenta le pratiche delle forze difensive israeliane in un conflitto militare nella Striscia di Gaza e nell’amministrazione della Cisgiordania riflettono un modello ricorrente di militarizzazione dell’acqua mediante la distruzione, l’ostruzione o la negazione dell’accesso alle risorse idriche. Queste condotte rappresentano delle vere e proprie violazioni degli obblighi fondamentali del diritto dei conflitti armati, non solo, ma implicano il divieto di affamare i civili e la protezione dei beni civili, senza non tralasciare la responsabilità di uno Stato occupante di garantire l’igiene pubblica e la salute, facilitare l’arrivo di convogli che trasportano aiuti umanitari e astenersi da punizioni di massa. In tale contesto, si ritiene che il rapporto de quo sostiene la posizione secondo cui il diritto dei conflitti armati (o diritto internazionale umanitario) esistente fornisce già un sistema normativamente adeguato che vieti e disciplini tale condotta, cioè, il punto non è tanto la mancanza di disposizione giuridiche, ma la negligenza nell’attuare e nell’applicare le norme che sono già in vigore. Non vi è dubbio che le violazioni documentate nei lembi territoriali della Striscia di Gaza e della Cisgiordania costituiscono simpliciter violazioni dei vincoli giuridici esistenti e prive di ogni forma di lacuna normativa. Il rapporto, citato una serie di volte, è una intensa raccomandazione, direi quasi vincolante, rivolta a tutti gli Stati affinché intraprendano misure lecite ed efficaci per indurre al rispetto del diritto internazionale, per porre un freno alle continue violazioni e per garantire la riparazione. Non si tratta, in questo caso, di scelte politiche corroborate dalla discrezione, ma di obblighi giuridici derivanti dal regime ben chiaro del diritto dei conflitti armati, giacché sono cesellati dal loro carattere erga omnes, che valgono per tutti gli Stati che formano la comunità internazionale.

 Va riconosciuto, pertanto, che il quadro giuridico esistente, pur essendo nella sua struttura normativa solida, è modellato da una logica che tenta di tenere saldo l’equilibrio dei canoni della necessità militare e dalla protezione umanitaria, che non sempre coglie in toto le conseguenze ambientali e di salute pubblica degli attacchi agli impianti idrici. Questa limitazione è particolarmente rilevante per il criterio della proporzionalità, la cui applicazione convenzionale miri a concentrarsi sulle vittime civili e sui danni tangibili ai loro beni.

 È sempre più evidente, nell’attuale situazione, che la comunità internazionale debba sviluppare divieti chiari e tassativi attorno agli attacchi contro le forniture e le risorse idriche. È vero che il diritto dei conflitti armati inibisca alcuni attacchi alle infrastrutture idriche, anche quando l’acqua, come bene primario, è indispensabile per la sopravvivenza della popolazione civile, tuttavia non vi è ancora una disposizione giuridica generale e incondizionata che metta un blocco a tali attacchi, anche quando cagionano crisi sanitarie pubbliche o il collasso ambientale, quest’ultimo causato dal suo degrado derivante proprio dall’incuria e dagli attacchi sistematici come, exempli gratia, la distruzione degli impianti di trattamento delle acque reflue di Gaza, che ha aggravato la salinizzazione delle falde acquifere e ha causato lo scarico incontrollato di acque reflue non trattate in mare e nei terreni agricoli, con impatti gravi e duraturi sulla salute dei civili e su interi ecosistemi. Ecco la necessità di un rafforzamento consolidato di un divieto netto e imperativo contro gli attacchi alle risorse idriche che rafforzerebbe la tutela dei civili e dell’ambiente e favorirebbe l’estensione della responsabilità nell’ambito del diritto penale internazionale. Lo standard per i crimini di guerra contro l’ambiente, secondo lo Statuto di Roma, è estremamente elevato, che, tuttavia, richiede un danno diffuso, durevole e grave [art.8, paragrafo2, b, iv], che non sempre viene raggiunto nella prassi, escludendo molte forme gravi di danno ambientale comuni ai conflitti bellici contemporanei.

 

 

 

Prof. Giuseppe Paccione
Università degli Studi N. Cusano

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Previous Story

La Palestina è nel suo diritto ad essere riconosciuta come entità statale per il diritto internazionale

Next Story

L’Aeronautica Militare italiana assume la guida della missione NATO di sorveglianza aerea in Estonia per i prossimi quattro mesi

Latest from Blog

Conclusa la Conferenza permanente, redatto documento con le priorità politiche

Nuova centralità Italiani all’estero: conclusa la Conferenza permanente, redatto documento con le priorità politiche Continuità di azione della Conferenza permanente tra una convocazione e l’altra; partecipazione formale del CGIE alla Conferenza Stato – Regioni; revisione e integrazione delle forme di rappresentanza degli italiani all’estero, alla luce dei cambiamenti intervenuti nel tessuto dell’emigrazione italiana; potenziamento del Sistema Paese in

Mario Draghi alla guida del paese

Mario Draghi ha sviluppato durante gli anni della sua carriera lavorativa una visione chiara e completa dei problemi dell’economia della società contemporanea e degli strumenti da utilizzare per migliorarla. Lo dimostra sul campo in quanto uomo d’ azione, sia al tesoro negli anni novanta che a capo della BCE in

La guerra civile in Sudan: come si è giunti al disastro

I numerosi conflitti attuali, specie quelli interstatali come quello russo-ucraino e la situazione mediorientale, hanno distolto l’attenzione da quella che, secondo le Nazioni Unite, è la peggior crisi umanitaria al mondo: la guerra civile in Sudan. Il Sudan, culla della civiltà nubiana, ha ottenuto la sua indipendenza nel 1956 e,

Tregua USA – Iran: la marginalità europea nel Medioriente

Dopo giorni di forte tensione internazionale – e sui mercati finanziari -, innescata dalle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump e dall’ultimatum imposto a Teheran all’inizio della settimana, Stati Uniti e Iran hanno infine concordato un cessate il fuoco di due settimane. Una pausa pensata per consentire l’avvio di nuovi
GoUp