la responsabilità di Israele di portare alla fame i palestinesi viola il diritto internazionale d’umanità

La crisi umanitaria nella Striscia di Gaza costituisce un banco di prova per le principali tutele previste dal diritto internazionale umanitario o dei conflitti armati, che, sovente, sono considerate prove crescenti dell’indifferenza da parte di determinati Stati nel rispettare il corpus giuridico del diritto d’umanità. Al centro di tutto questo ci si trova dinanzi al blocco prolungato e alla deliberata restrizione delle derrate alimentari, delle forniture medico-sanitarie, del carburante e dell’accesso da parte di mezzi che trasportano le prime necessità umanitarie ad una popolazione che vive in un lembo territoriale gazano trasformato in una colonia di pene e sofferenze o come il Sommo Pontefice Leone XIV ha definito tale trasformazione come «una gravissima situazione umanitaria, dove la popolazione civile è schiacciata dalla fame e continua ad essere esposta a violenze e morte».

La recente prassi, come il blocco totale e la distruzione delle infrastrutture alimentari sino all’avvio di un sistema programmato privatizzato di distribuzione degli aiuti da parte della fondazione umanitaria privata gazana, voluto da Israele, che ha portato al sospetto di forzare la popolazione palestinese a spostarsi verso il sud di Gaza, violano le norme del diritto dei conflitti armati e costituiscono crimini di guerra. L’esternalizzazione della fornitura di beni di prima necessità ad un’organizzazione militarizzata e a scopo di lucro ha sollevato una gamma di preoccupazioni sull’indebolimento delle garanzie giuridiche previste dal diritto dei conflitti armati.

Bisogna ricordare che lo Stato di Israele deve attenersi agli obblighi del diritto dei conflitti armati, dello jus cogens e della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, che inibiscono tassativamente l’impiego dello strumento della fame come metodo di guerra e richiedono, pertanto, la tutela dell’accesso alla popolazione civile a poter rifocillarsi con derrate alimentari, come pure il diritto ad avere l’acqua e a ricevere ogni genere di assistenza d’umanità. Questi obblighi giuridici sono pianamente rigidi in circostanze di assedio o di occupazione, in cui la popolazione civile viene resa particolarmente vulnerabile alle privazioni delle prime necessità.

Quando è in atto una guerra, interviene il diritto dei conflitti armati o il diritto internazionale umanitario che impone sia la tutela dei civili, che la fornitura di aiuti primari. È vero che il diritto de quo non faccia riferimento al diritto al cibo in quanto tale, tuttavia una serie di norme garantiscono che alla popolazione civile non venga negato il diritto di poter ricevere gli alimenti. In questo caso si possono evidenziare tre disposizioni chiave del diritto dei conflitti armati, ormai divenute di diritto consuetudinario: la prima concerne il divieto dell’utilizzo del mezzo della fame come metodo di guerra, la seconda relativo alla protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e, infine, la terza che prevede il non ostacolare il passaggio degli aiuti umanitari in modo da raggiungere la popolazione civile in difficoltà. Pur non essendo codificate in forma di trattato, tali norme rappresentano la valutazione del Comitato internazionale della croce rossa, organo incaricato di custodire l’intera architettura del diritto internazionale d’umanità, dello jus cogens che vincola tutte le Parti coinvolte nel conflitto armato, a carattere interno e internazionale, a prescindere dalla ratifica o meno dei trattati; pertanto, si applicano nelle due forme di conflitto bellico e sono vincolanti per tutte quelle Parti che sono attori principali della controversia bellica, compreso lo Stato di Israele. Quest’ultimo, va precisato, è vincolato dalle IV Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal diritto dei conflitti armati a carattere cogente.

Il divieto di adoperare l’uso della fame contro la popolazione civile come metodo di guerra sta ad indicare che i belligeranti non devono in maniera tassativa e deliberatamente privare la popolazione di accedere alle derrate di cibo, non solo, ma si specifica che la guerra d’assedio non è di per sé vietata, purché non finisca nel binario dell’illiceità se il suo fine fosse quello di affamare la popolazione civile. In presenza di blocchi, ai civili deve essere permesso di abbandonare l’area assediata e agli operatori umanitari che trasportano i primi aiuti deve essere consentito il libero transito. La definizione del diritto dei conflitti armati è ampia e rende l’inedia indiretta – come impedire intenzionalmente ai civili ad accedere al rifornimento di cibo – un vero e proprio crimine di guerra. L’uso il mezzo per affamare una popolazione come tattica bellica, vietato dal diritto d’umanità, richiede che scatti la formula dell’intenzione, per cui negare ai civili cibo e acqua durante l’assedio, la distruzione dei generi alimentari e forniture, ma anche l’ostacolo della distribuzione e della produzione dei beni alimentari sono ritenuti intenzionali e deliberati. A quest’ultimo si accompagna la protezione dei beni essenziali alla sopravvivenza delle persone, compresi le terre agricole, le infrastrutture idriche et alias, di certo non è previsto l’elemento dell’intenzione o dello scopo. Infine, come è stato già ribadito, viene richiesto che le Parti in guerra devono facilitare l’accesso celere e senza ostacoli agli aiuti umanitari. Lo Stato israeliano, come è stato già precisato sopra, è parte delle Convenzioni di Ginevra e, quindi, è obbligato ad assicurare la fornitura di beni essenziali alla popolazione palestinese che si trovano sotto il proprio controllo. Difatti, la IV Convenzione di Ginevra impone il libero passaggio delle spedizioni umanitarie quando i civili non sono adeguatamente riforniti ed obbliga la Potenza occupante a garantire la fornitura di cibo e medicinali ai civili e far giungere gli articoli necessari se le fonti locali non siano sufficienti. Nel caso in cui la popolazione civile presente nel territorio occupato non fosse adeguatamente rifornita, il diritto dei conflitti armati impone [allo Stato di Israele], in quanto potenza occupante, di accettare e facilitare i programmi di intervento umanitario con tutti i mezzi disponibili.

Pur non essendo Israele parte dello Statuto di Roma che dato vita alla Corte penale internazionale (CPI) non stipulandolo e ratificandolo, lo Stato palestinese, al contrario, ha dato la propria adesione allo Statuto e nel 2021 la CPI ha confermato la sua giurisdizione sulla Striscia di Gaza, sulla Cisgiordania e su Gerusalemme Est, noti anche come territori occupati. L’uso intenzionale della fame nei riguardi della popolazione civile, come metodo bellico, ai sensi dello Statuto, privandoli persino di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedendo volontariamente le forniture di primo intervento, viene simpliciter riconosciuto come crimine di guerra. Inoltre, lo Statuto criminalizza diversi atti tra cui l’uccisione volontaria, l’uccisione intenzionale che cagiona grandi sofferenze o gravi lesioni al corpo o alla salute e l’uso della presenza di civili, come scudi umani, per rendere certe zone immuni dalle operazioni militari. Le disposizioni contenute nello Statuto possono essere considerate pertinenti alla situazione di Gaza, dove è stata dimostrata la deliberata privazione di alimenti, acqua e medicine e della militarizzazione dei punti d’ingresso agli aiuti. Basta ricordare che, nel 2019, il Procuratore della CPI ha formalmente avviato un’indagine sui presunti crimini di guerra e contro l’umanità commessi nei territori palestinesi occupati e qualche anno fa ha emesso i mandati di cattura internazionali sia per i leader di Hamas che per alcuni vertici del governo di Tel Aviv, fra cui il premier Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant, ritenuti responsabili di aver fatto ricorso allo strumento della fame come metodo di guerra e di aver provocato la morte volontariamente ai civili. All’inizio di quest’anno, l’Ufficio del Procuratore della CPI ha asserito che le indagini sulla Palestina continuano con urgenza e che i mandati di arresto restano in vigore.

La natura intenzionale e sistematica di queste condotte può essere inoltre sostenuta dalla loro classificazione come crimini contro l’umanità, sempre restando nel quadro giuridico dello Statuto, fra cui lo sterminio, la persecuzione e altri atti degradanti e disumani che causano immense sofferenze o gravi lesioni. È d’uopo rammentare che lo Statuto della CPI si basa sul regime delle gravi violazioni delle IV CG. Oltre a dar luogo alla responsabilità penale, esse fanno scattare la giurisdizione universale, il che indica che qualsiasi Stato parte delle IV CG è de jure obbligato a ricercare, perseguire o estradare persone sospettate di aver commesso tali atti, a prescindere dalla nazionalità dell’autore o dal luogo in cui è avvenuto il crimine.

Una serie di denunce sono arrivate da molte organizzazioni non governative (ONG) relativo alla fame di massa che Israele ha causato, attraverso l’assedio della Striscia di Gaza come un caso da manuale di genocidio. Tel Aviv, dopo l’ottobre 2023, ha imposto, per molti mesi, un blocco totale su derrate alimentari, combustibili e rifornimenti a Gaza. Gli organismi internazionali, come le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, hanno evidenziato nero su bianco che il governo israeliano cerca di utilizzare il cibo come arma e che usare la punizione collettiva e la fame come metodo di guerra ha reso l’intero territorio della Striscia di Gaza praticamente non abitabile. Circa un quarto della popolazione gazana soffre affrontando una fame catastrofica, che demarca una carestia diffusa ed una grave insicurezza alimentare. È stato chiesto da più parti allo Stato di Israele al rispetto delle disposizioni del diritto internazionale, senza violarle, che inibiscono l’utilizzo dello strumento della fame come arma bellica e il perseguimento di presunti autori del crimine di guerra della fame.

Un punto saliente da affrontare riguarda la militarizzazione e la mercificazione degli aiuti umanitari da parte della fondazione umanitaria di Gaza, già accennato all’inizio di questo contributo, impegnata a fornire alimenti a Gaza, l’unica agenzia privata che, guarda caso, voluta da Israele, detenendo il monopolio della distribuzione di cibo e altro. Essa è sorta verso la fine di maggio 2025, poco dopo che Israele aveva imposto il blocco totale di tutti gli aiuti umanitari nel territorio della Striscia di Gaza per alcuni mesi. Tale fondazione, oltre ad occuparsi di distribuire le derrate alimentari, è impegnata a un piano per costruire aree di transito sia dentro che fuori il lembo territoriale gazano, che ha definito aree di passaggio umanitario. Le varie agenzie internazionale e le stesse Nazioni Unite hanno condannato tale progetto che militarizza gli aiuti di carattere umanitario. Molte ONG hanno puntato il dito contro tale fondazione, accusandola di violare le norme del diritto dei conflitti armati, chiedendo l’immediata chiusura, fondazione, va ricordato, promosso e supportato sia da Israele, che dagli Stati Uniti, che si avvale di società private di logistica e sicurezza per consegnare aiuti ai civili di Gaza. La fondazione gestisce alcuni centri di distribuzione fortificati con postazioni di controllo, posizionati in aree di conflitto attivo per quasi due milioni di palestinesi nella parte meridionale gazana. Tali centri, descritti come trappole mortali, sono sorvegliati da guardie armate private che spesso fanno uso di proiettili, granate stordenti e spray al peperoncino. I centri di distribuzione di cibo di questa fondazione privata sono presenti in zone di evacuazione, il che indica che i civili in cerca di derrate alimentari sono costretti a dover entrare nelle aree che avevano ricevuto l’ordine di abbandonare. Istituita per raggirare i canali umanitari indipendenti e delle agenzie specializzate onusiane, la fondazione costringe i civili a percorrere lunghe distanze per poter accedere agli aiuti, sovente attraversando zone pericolose.

La complicità societaria potrebbe comportare che le imprese possano aiutare o favorire le violazioni perpetrate dagli Stati. Il diritto penale internazionale delinea che la complicità diretta richiede la partecipazione intenzionale, ma non necessariamente l’intento di nuocere, ma solo la conoscenza dei prevedibili effetti dannosi. Si potrebbe considerare che tali effetti dannosi sulla popolazione civile palestinese affamata siano prevedibili come risultato della pianificazione e delle operazioni della fondazione, nel senso che una società che assiste coscientemente uno Stato nella violazione dello jus cogens potrebbe essere inquadrato come complice di tale violazione.

Fornire aiuti umanitari nella Striscia di Gaza utilizzando una organizzazione privata, supportata dalla presenza di società private [statunitense] che si occupano della logistica e della sicurezza solleva un paio di timori. In primo luogo, pone in discussione una cornice giuridica ben consolidata per quanto attiene chi possa svolgere operazioni di intervento umanitario e, in secondo luogo, rappresenta un mutamento fondamentale nel carattere dell’assistenza umanitaria, cioè a dire da un impegno giuridico vincolante, ai sensi del diritto dei conflitti armati, a un modello di servizio discrezionale e privatizzato. La condotta umanitaria, ai sensi del diritto dei conflitti armati, deve attenersi tassativamente ai parametri della imparzialità, indipendenza e neutralità, sancito nella IV CG, che richiede che gli aiuti di prima necessità vengano utilizzati esclusivamente per fini d’umanità e ne vieta l’uso per scopi commerciali, militari e politici. Nel I Protocollo addizionale alle IV CG, in cui si ha il riflesso dello jus cogens, si presuppone che gli aiuti umanitari debbano essere forniti da attori umanitari super partes, accettati da tutte le parti in conflitto. La fondazione umanitaria di Gaza è un ente privato, istituita a livello domestico, senza alcuno status nell’ambito del diritto internazionale e senza aver ricevuto alcun mandato da nessun accordo.

Rispetto al Comitato internazionale della croce rossa attore umanitario di lungo corso, la fondazione de quo opera oltre il quadro dei meccanismi consolidati di coordinamento umanitario e funziona all’intersezione fra logistica militarizzata e finanza privata, piuttosto che secondo i cardini primari d’umanità. L’uso di compagnie private di logistica e sicurezza, ivi quelle con legami diretti con i servizi militari e di servizi segreti, introduce una ratio a scopo di lucro e sicurezza in uno spazio che il diritto dei conflitti armati richiede per restare indipendente e smilitarizzato. Sul piano prettamente giuridico, il modello della fondazione mina l’obiettivo di tutela offerto dal diritto dei conflitti armati, che non è stato concepito solo per permettere la fornitura di aiuti primari, ma per assicurare che tali aiuti restino apolitici, basati sui bisogni e liberi da ogni forma di coercizione o da motivi di profitto. Si aggiunga anche che si possono sollevare conseguenze giuridiche sia per Israele, che per gli Stati Uniti, ai sensi del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, in base al quale gli Stati sono ritenuti responsabili quando aiutano o assistono nella commissione di un atto internazionalmente illecito un altro Stato ed esercitano la direzione o il controllo su attori non statali che commettono violazioni delle norme del diritto dei conflitti armati.

L’attuale situazione nella Striscia di Gaza potrebbe costituire un punto di svolta per il sistema del diritto dei conflitti armati, nel senso che l’assenza del rispetto e dell’inosservanza delle sue norme comporterebbe delle conseguenze su vasta scala per il futuro dei conflitti armati. Il blocco prolungato e la consapevolezza deliberata di negare gli alimenti e altri aiuti umanitari pongono in luce proprio la triste mancanza del rispetto del diritto dei conflitti armati, aggiungerei anche il disprezzo per l’intero regime del diritto umanitario. Non si può negare che ci si trova davanti ad una crisi strutturale profonda, cioè, il crollo degli aiuti umanitari imparziali a favore di un modello privatizzato e militarizzato, esemplificato dalla fondazione umanitaria di Gaza posto sotto accusa, che erode la diversificazione giuridico e morale fra assistenza d’umanità e strategia militare. Negare la fornitura degli aiuti di prima necessità come il cibo, distruggere le infrastrutture agricole e sostituire le reti di primi interventi che sono super partes con iniziative private, ma politicizzate, violano gli obblighi delle disposizioni del diritto dei conflitti armati e smantellano direttamente la sua funzione protettiva. Affamare una popolazione, impedire che gli aiuti arrivino e attaccare i civili nei siti di approvvigionamento di derrate di cibo non sono pianamente scelte politiche, ma sono considerati dei veri e propri crimini di guerra perseguibili sul pian penale.

Le operazioni espletate dalla fondazione de quo e l’impiego di appaltatori e di compagnie di sicurezza privata statunitense con forti legami con le forze di difesa israeliane potrebbero costituire un loro coinvolgimento ovvero una loro complicità che si configurerebbe non solo in una chiara violazione delle norme del diritto dei conflitti armati, ma anche in crimine di guerra. Si può da qui constatare come la responsabilità giuridica si stia evolvendo su più fronti: dalle indagini in corso sui presunti crimini di guerra, crimini contro l’umanità, ma ora anche sul crimine di genocidio, condotte, difatti, dall’Ufficio del Procuratore dell’organo giudiziario penale internazionale ai procedimenti per genocidio presso la Corte internazionale di giustizia, tutto questo delinea uno tsunami consensuale sulla questione che le norme fondamentali su cui si poggiano i pilastri della pace e della sicurezza della famiglia umana vengono pedissequamente violate.

A prescindere dal problema della responsabilità, la realtà cruda di quello sta accadendo in quel lembo territoriale gazano pone alla luce del sole la fragilità dell’applicazione del diritto dei conflitti armati nell’era contemporanea, sollevando la questione se le norme internazionali, pur ormai facenti parte del regime cogente, possano essere vanificate da protezioni politiche, applicazioni selettive ed esternalizzazioni della responsabilità. In tale contesto, la posta in gioco non concerne solo il rispetto e l’applicazione degli obblighi enucleati all’interno dell’architettura del diritto dei conflitti armati, ma la credibilità e la legittimità dell’intero apparato del diritto internazionale generale. Nel momento in cui le disposizioni basilari che inibiscono la fame, le punizioni collettive e l’uccisione di persone vengono puntigliosamente violate con conseguenze limitate, si mina la pretesa che il diritto internazionale funga da vincolo universale del potere. La possibilità che il diritto dei conflitti armati o il diritto internazionale umanitario possa proseguire sul binario del funzionamento come un significativo quadro giuridico dipende non solo dalla coerenza della dottrina, ma pure dalla volontà politica e dall’integrità istituzionale di applicarlo o, meglio, di farlo rispettare in maniera costante, imparziale e senza alcuna eccezione.

 

 

 

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