Il piano di pace di Trump Russo-Ucraino in contrasto con il diritto internazionale

Dopo aver assistito ai negoziati di pace fra le delegazioni putiniane-trumpiane in Alaska, vista la strategia di resistenza da parte russa, la questione verte se e quando l’Ucraina eserciterà un assenso sufficiente per portare a termine un accordo di pace assieme alla Russia. È ben chiaro che le ambizioni imperialistiche dell’amministrazione Putin non si misurano nella quantità temporale in anni, ma in decenni, nel senso che rivela modelli di idee e comportamenti nella politica russa per un lungo periodo di tempo e consente all’osservatore di distinguere tra continuità storiche e discontinuità nella politica attuale.

L’inquilino del Cremlino ha posto in risalto, in una gamma di occasioni, come quello di aver riconosciuto che il suo esercito potrebbe combattere in Ucraina ancora per molto tempo o che la guerra in Ucraina – a suo avviso – non deve terminare celermente e che sia disposto a sacrificare molti più militari e civili se le sue richieste non saranno accolte. L’ultimo piano di pace russo-ucraino in ventotto punti riconosce la determinazione di Putin, consegnando alla Russia su un vassoio d’argento un’offerta molto appetibile per l’amministrazione putiniana.

Chiaramente, va precisato che nessun trattato di pace, come la citata bozza trumpiana, possa essere validamente concluso mentre le ostilità proseguono, sebbene l’Ucraina continui a restare cesellata nella coartazione e, dunque, non possa sentirsi libera nell’esprimere il suo consenso sulle concessioni territoriali, nel senso che sotto i massicci attacchi militari russi, tali concessioni di lembi di territorio sarebbero del tutto irrealizzabili. Dopotutto, non si potrebbe certo parlare di partecipazione volontaria mentre l’Ucraina viene bombardata. La posizione politica ucraina è inequivocabile: prima il cessate il fuoco, poi ulteriori discussioni, per la ragione che avviare il tavolo del negoziato, prima che si accordi per mettere a tacere le armi, esporrebbe la stessa Ucraina a significativi rischi di estorsione, per cui lo spazio necessario per le trattative diplomatiche deve solo avvenire con la certezza che si parta dal cessate il fuoco. Qualora il Presidente russo manifesti il suo rifiuto di ordinare la cessazione delle ostilità, allora, secondo la visione tracciata prima, non può essere concluso alcun trattato di pace che comporti concessioni ucraine.

Subordinare il libero assenso ucraino alla volontà russa di congelare il conflitto bellico indebolisce la capacità del diritto internazionale, sotto attacco negli ultimi tempi, di porre fine ai conflitti militari e andrebbe, a parere dello scrivente, revisionato de jure alla luce del parametro della pace.

Dall’angolatura giuridica, non vi è alcuna necessità di interpretare le disposizioni presenti nel paniere del diritto internazionale in maniera restrittiva. Basta prendere la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati che prevede in maniera cristallina che un accordo concluso sotto la minaccia dell’impiego dello strumento coercitivo di forza viene considerato tassativamente nullo. Gli Stati contraenti, fra cui Russia, Stati Uniti e Ucraina, hanno voluto costituire una barriera giuridica contro lo sfruttamento dei frutti di una condotta aggressiva del tutto illecita, cioè a dire che viene annullato il consenso ottenuto manu militari, il che sta ad indicare che deve esistere un nesso causale fra la minaccia o l’impiego dell’azione coercitiva di forza da parte di uno Stato e il consenso a un trattato di pace da parte di un altro Stato. In questo caso, deve essere tenuto presente il grado di forza impiegato da uno Stato, nel senso che lo status di forza deve essere preso in considerazione quando viene a determinarsi se un trattato è stato ottenuto con l’atto coercitivo di forza. Di norma, un trattato è nullo se lo Stato costretto, a seguito dell’uso illegale della forza, è stato ridotto a un livello di impotenza tale da non essere in condizioni di resistere alle pressioni per diventare parte di un trattato. In altri termini, se l’impiego della forza militare è talmente schiacciante che lo Stato aggredito non possa essere libero di scegliere altra opzione, se non quella di accettare un trattato che pregiudichi gravemente i suoi diritti e la sua personalità giuridica, allora si è difronte al nesso di causalità dato.

La norma statuita dalla Convenzione di Vienna complica significativamente, se non ostacola, la conclusione di un trattato di pace se le truppe russe restino ancora sul lembo territoriale ucraino, sebbene qualsiasi concessione ucraina potrebbe essere vista come causalmente ottenuta con l’atto coattivo. Viene, nel contempo, riconosciuto che la disposizione della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati non può essere applicata ai trattati puri di pace, ossia a quelli che non contengono altro che norme volte a porre termine ai conflitti bellici. Un trattato non rientra nel contesto dell’applicazione della norma contenuta nella Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati quando uno Stato terzo spinge lo Stato costretto a instaurare relazioni convenzionali, sfruttando la debolezza di quest’ultimo, causata dall’uso illecito della forza militare da parte di un altro Stato, per ragioni diverse dalla conclusione di questo specifico trattato. Lo stesso vale per gli accordi conclusi fra lo Stato costretto e lo Stato coercitivo allo scopo di porre termine all’impiego della forza armata o di regolamentare gli effetti della forza. Gli accordi di pace o di cessate il fuoco che concedono allo Stato coercitivo ulteriori benefici, derivanti da intenti coattivi, come, ad esempio, guadagni territoriali o altre concessioni, comportano la nullità in tutte le sue parti dell’intero trattato. Poiché qualsiasi accordo di pace realistico fra Russia e Ucraina possa comportare concessioni territoriali o politiche, la questione che si pone è se l’Ucraina possa de jure accettare i termini senza che la sua decisione venga ritenuta forzata.

Stabilire se una determinata concessione sia stata causalmente ottenuta con gli strumenti della minaccia o del ricorso all’impiego del mezzo di forza, ovvero se il libero arbitrio dell’Ucraina abbia subito una violazione, risulta abbastanza complesso, sebbene gli Stati non hanno una volontà nello stesso senso in cui ce l’hanno gli individui. Se l’impiego dell’azione coercitiva di forza servisse a raggiungere proprio quelle disposizioni, allora il trattato costituirebbe un cosiddetto caso di intento di coartazione, rendendo l’intero trattato nullo, nel senso che l’espressione azione di forza resta, il cui uso o la cui minaccia, se impiegati ai fini della conclusione di un trattato, colpiscono l’accordo stesso di radicale invalidità, resta la forza nel senso normale del termine: la violenza, cioè, esercitata o minacciata per mezzo delle armi. Questa interpretazione è, a parere dello scrivente, del tutto accettabile in linea di principio, per la mera logica che la diplomazia delle cannoniere è finita e, pertanto, un aggressore non dovrebbe trarre beneficio dalla sua aggressione. Sposta, d’altronde, l’attenzione dal libero consenso dello Stato vittima alle intenzioni dell’aggressore e demarca la validità del trattato in base al suo contenuto. Quanto più il trattato risulti sfavorevole per lo Stato vittima, ovvero quanto più favorisce gli obiettivi dell’aggressore, tanto più risulta probabile che venga considerato nullo. Se un trattato favorisse del tutto e in maniera unilaterale la Federazione russa, ci sarebbero di certo argomenti sufficienti a favore del fatto che non si sia trattato di una libera decisione dell’Ucraina, ma piuttosto di una reazione all’enorme pressione e sofferenza cagionate dalla condotta aggressiva del Cremlino: i trattati di pace inconvenienti, di fatto, quelli che comportano importanti concessioni, potrebbero essere automaticamente esclusi. Questa visione, tuttavia, porta a dover focalizzare questioni dogmatiche, teoriche e pratiche.

Questa interpretazione sembra, prima facie, avere un’implicita integrità morale, sebbene miri a proteggere l’Ucraina dal concludere accordi a suo sfavore ed esclude a priori determinate disposizioni, nel senso che un’analisi più approfondita rivela che la situazione è abbastanza ingarbugliata. Con il pretesto di tutelare il canone del libero assenso, una parte della dottrina circoscrive l’ardito consenso ucraino alla loro interpretazione di un ottimo accordo di pace, per cui limitare il possibile contenuto di un trattato di pace sta ad indicare perimetrare tale assenso, anziché custodirlo. Questo diviene singolare nel momento in cui la popolazione interessata esprime il proprio consenso. Nella Costituzione dell’Ucraina, ad esempio, viene stabilito che «le questioni relative alla modifica del territorio dell’Ucraina vengono risolte esclusivamente tramite referendum pan-ucraino», cioè, le concessioni territoriali possono essere fatte solamente dopo un referendum. Ciò potrebbe portare ad una situazione contradditoria, dove gli stessi cittadini ucraini dichiarano la propria disponibilità a barattare la pace con il territorio, mentre la stessa Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati nega questa opportunità facendo riferimento proprio al fatto che «un accordo concluso sotto la minaccia del ricorso all’uso della forza, in violazione dei principi del diritto internazionale incorporati nella Carta onusiana, è da considerare completamente nullo». Quest’interpretazione, ergo, contenuta nell’articolo 52 della Convenzione di Vienna, appare arduamente conciliabile con il parametro afferente all’autodeterminazione. Dopo che questa possibilità è stata per molto tempo puramente teorica, il problema potrebbe divenire rilevante nella prassi, sebbene il governo di Kyiv si è espresso a favore per indire un referendum.

A proposito di un possibile scontro con le norme di diritto internazionale consuetudinario, vige già una disposizione che invalida i trattati a causa del loro contenuto, cioè a dire che si può avere causa di invalidità allorché si viene a configurare il contrasto del trattato con una norma imperativa dello jus cogens. Difatti, l’articolo 53 della Convenzione di Vienna indica che «è nullo ogni trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma tassativa del diritto internazionale generale» e che, pertanto, una disposizione può venire ritenuta categorica solo se essa sia accettata e riconosciuta come tale dalla comunità internazionale nel suo insieme. Ergo, mentre l’articolo 53 statuisce che un accordo viene considerato nullo a causa del suo oggetto proibito e che tale causa di invalidità non è un vizio della  volontà, ma afferisce al contenuto del trattato e attiene alla gerarchia delle fonti internazionali, l’articolo 52, per converso, indica che, a prescindere dall’oggetto, un trattato è nullo a causa dei metodi vietati che ne hanno procurato la conclusione, in quanto un trattato stipulato grazie alla minaccia o all’uso della forza manu militari vada considerato invalido.

Valutare se un trattato applichi gli obiettivi del conflitto bellico da parte dell’aggressore richiede un bilanciamento del contenuto delle norme dell’accordo: in primis, le ragioni che hanno portato all’avvio di uno scontro militare, generalmente, non possono essere esaminate con precisione, il che ostacola un esame chiaro di tali motivi nell’ambito del trattato di pace; in secondo luogo, i trattati si fondano intrinsecamente sul quid pro quo, mescolando vincoli in modo che rendano impossibile valutare in maniera isolata le singole norme. Ancorare, ad esempio, nella Carta costituzionale ucraina l’impegno a non prendere parte nell’Alleanza atlantica – previsto dal punto 7 del piano di pace di Trump, sottolineando che «l’Ucraina accetta di sancire nella sua costituzione che non aderirà alla NATO, e la NATO accetta di includere nei suoi statuti una disposizione secondo cui l’Ucraina non sarà ammessa in futuro» (il Cremlino userebbe questo come prova che la sua guerra ha raggiunto uno dei suoi obiettivi chiave: l’idea che l’Ucraina potesse aderire alla NATO è stata una delle ragioni addotte dal Cremlino per lanciare l’invasione su vasta scala in primo luogo; ciò significherebbe però che tutti i membri della NATO dovrebbero accettare la modifica del suo statuto) – realizzerebbe di certo uno scopo bellico russo e costituirebbe un pessimo accordo di pace.

La difficoltà teorica di questo approccio fondato sull’equilibrio dei contenuti è insita nella natura dei trattati di pace e risale sin dalle origini del diritto internazionale. Se il diritto internazionale odierno sia correttamente inteso come un sistema di regolamentazione, il cui scopo finale è la pace globale, la dicitura trattato di pace inadeguato non può essere un ossimoro. La Carta onusiana già indica l’importanza esistenziale della pace dell’intero pianeta attraverso l’articolo 1, paragrafo 1, enunciando che «mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace». Sebbene l’obiettivo principale delle Nazioni Unite è quello di salvaguardare la pace e la sicurezza dell’intera famiglia umana, rappresenta anche la ragion d’essere teorico-giuridica del diritto internazionale contemporaneo, dopo le devastanti esperienze lasciate dal II conflitto mondiale, per cui le stesse Nazioni Unite sono state fondate come scudo giuridico internazionale per custodire la pace e la sicurezza della società internazionale nel suo insieme.

L’articolo 52, dunque, non deve essere interpretato nel senso di sospendere la capacità del diritto internazionale di determinare la pace, anche se ciò viene apparentemente fatto per tutelare la vittima. In virtù del principio di pace e nel contesto del loro diritto di autodeterminarsi, agli ucraini non può essere negata la decisione di fare concessioni per non essere più esposti ad una grave minaccia di annientamento; come pure l’esaurimento del popolo dell’Ucraina non deve portare l’inquilino del Cremlino a raggiungere i suoi obiettivi di guerra, per la ragione che il diritto internazionale non ha la competenza di stabilire quanto territorio valga per loro vivere in pace. Vi sono, infine, anche ragioni pratiche contrarie a questo approccio, fondato sul bilanciamento dei contenuti, nel senso che, se la causalità dell’impiego dell’azione coercitiva di forza venga determinata sulla base del contenuto del trattato, lo Stato sotto attacco non può fare de jure concessioni sicure nell’interesse della pace, per la semplice ragione che ciò oggettivamente potrebbe costituire un caso di intento coercitivo ed una separazione delle Parti del trattato è inammissibile, giacché non viene ammessa la scissione delle disposizioni di un trattato.

Il problema persiste anche in caso di cessate il fuoco, sebbene i cessate il fuoco sono temporanei e comportano una minaccia implicita di ripresa del conflitto in caso di fallimento dei negoziati, qualsiasi accordo potrebbe, pertanto, essere considerato concluso non con l’uso, ma con la minaccia coercitiva di forza e, dunque, invalido. Ciò impedirebbe allo Stato che ha subito la sconfitta di fare concessioni svantaggiose nei trattati di pace, anche conclusi durante un cessate il fuoco, a causa della minaccia latente di violenza, malgrado le differenze nelle capacità negoziali e gli squilibri di potere rispetto ad un’aggressione in corso. In tal caso, si osserva ad una insufficiente struttura logica dell’approccio basato sul contenuto, prodotto da un’interpretazione orientata all’obiettivo, che impedisce una valutazione sfumata della effettiva situazione sul campo. Difatti, la visione dominante che non lascia spazio a concessioni costringe gli ucraini a dover continuare a combattere sino a quando non avranno acquistato abbastanza potere contrattuale per portare a termine un accordo di pace senza fare concessioni, a prescindere da quanto tempo occorra.

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