L’attacco statunitense alla Groenlandia e la questione della clausola di mutua assistenza sancita dal trattato dell’Unione Europea

Ormai, si è ben compreso l’atteggiamento del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump di essere ossessionato dalla sua bramosia di prendere il controllo pieno del territorio insulare della Groenlandia, godente di ampio autogoverno, asserendo che la sua amministrazione ha necessità di appropriarsene nell’immediato con qualsiasi mezzo comportante o meno l’uso della forza militare. Chiara, dunque, è la posizione formale della Casa Bianca: la Groenlandia deve essere parte integrante del territorio statunitense, aggiungendo anche che l’inquilino dello Studio Ovale, assieme al suo entourage, sta dibattendo una serie di opzioni per acquisire l’ambita immensa isola, tra le quali il ricorso all’impiego delle truppe militari statunitense.

La risposta dell’esecutivo danese è arrivata con un no secco e categorico, rimandando al mittente statunitense qualsiasi possibilità di cedere o vendere la Groenlandia, dichiarando che l’ampio territorio insulare appartiene al popolo groenlandese, esortando, pertanto, Washington d.c. a porre fine alle continue minacce.

Persino il governo autonomo groenlandese ha respinto qualsiasi mutamento delle circostanze territoriali, sancito dalla Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, ossia dalla conventio intelligitur rebus sic stantibus. Alcuni Stati europei – Danimarca, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito – hanno dichiarato, con una dichiarazione congiunta, che la sicurezza nell’Artico deve essere raggiunta rispettando i principi cardini della Carta delle Nazioni Unite, fra cui la sovranità, l’integrità territoriale e l’inviolabilità dei confini, asserendo che spetta solo alle autorità danesi e groenlandesi decidere sulle questioni interne di loro competenza.

Alla luce della determinazione dell’inquilino della Casa Bianca di riaffermare e applicare la Dottrina Monroe per ripristinare la preminenza statunitense nell’emisfero occidentale, come è stato di recente  evidenziato dall’attacco militare statunitense contro il Venezuela agli inizi del mese di gennaio 2026 non rispettando il diritto internazionale, sorge il punto di domande se il governo danese possa reclamare l’applicazione dell’articolo 42, paragrafo 7, del Trattato sull’Unione Europeo (Trattato UE o di Maastricht), che determina la c.d. clausola di mutua assistenza, qualora gli Stati Uniti decidessero di concretizzare la minaccia in occupazione armata manu militari del territorio groenlandese.

La Groenlandia è un territorio popolato e autonomo, parte della sovranità del Regno di Danimarca, come venne confermato nella sentenza relativa allo status giuridico della Groenlandia orientale, emessa dall’allora Corte Permanente di Giustizia Internazionale nel 1933; nel 1946, le autorità di Copenaghen registrarono l’isola come territorio non autonomo presso le Nazioni Unite (art.73 dello Statuto onusiano). Lo status coloniale della Groenlandia venne revocato con un emendamento alla Costituzione danese del 1953 e il territorio è stato integrato nel Regno di Danimarca; difatti, l’Assemblea Generale onusiana con la risoluzione 849(XI)/1954, accettava il nuovo status dell’isola groenlandese, rimuovendola dalla lista dei territori non autonomi. Ergo, ai sensi del quadro del diritto internazionale, la Groenlandia fa parte del territorio danese, tanto è vero che proprio gli Stati Uniti hanno riconosciuto la sovranità danese sul territorio insulare groenlandese. Nel caso in cui la Casa Bianca dovesse lanciare un attacco armato contro il territorio della Groenlandia, ciò potrebbe comportare l’accensione dell’articolo 42, paragrafo 7, del TUE, il quale enuncia che «qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri».

Sebbene l’isola della Groenlandia è parte del Regno di Danimarca, un atto di aggressione militare contro l’isola renderebbe la Danimarca stessa vittima di tale aggressione sul suo territorio. È vero che, a seguito di un referendum del 1982, la Groenlandia si era ritirata dall’allora Comunità Economica Europea (oggi UE), ottenendo lo status di Paese e Territorio d’oltremare (PTOM), associato alla CEE, tuttavia, non può essere considerato un Paese terzo, poiché fa parte del territorio di uno Stato membro: la Danimarca. L’estensione o meno del contesto geografico di tale articolo del TUE alla Groenlandia dipende, dunque, dalla questione che l’espressione sul proprio territorio si riferisca al territorio nazionale di uno Stato membro nella sua totalità o solo al territorio nazionale che rientra nell’ambito di applicazione territoriale dei Trattati dell’UE.

Parte della dottrina supporta un’interpretazione ampia del contesto geografico dell’articolo 42, paragrafo 7, del Trattato di Maastricht, che comprenda l’intero territorio nazionale degli Stati membri, nel senso che l’articolo citato del TUE abbraccia anche i Paesi PTOM e che la sua formulazione può essere contrapposta alla clausola di solidarietà sancita nel Trattato sul Funzionamento dell’UE (o TFUE-Trattato di Lisbona), esattamente nell’articolo 222, che fa riferimento in maniera perimetrale al territorio dell’UE. L’articolo 42, paragrafo 7, del TUE si basa su un precedente articolo V del Trattato di Bruxelles, del 1948, modificato con gli Accordi di Parigi del 1954, che prevedeva l’assistenza reciproca nel caso in cui una delle parti di tale accordo diventasse oggetto di un attacco armato in Europa.

L’omissione di questa limitazione geografica depone a favore di un’interpretazione estensiva del contesto di applicazione dell’articolo 42, paragrafo 7, del TUE, tanto che proprio il portavoce della Commissione UE ha confermato pianamente, durante una conferenza stampa del 2025, che tale articolo si applica anche alla Groenlandia. La dottrina minoritaria, invece, ritiene che tale norma del TUE vada interpretata come riferito al territorio dell’Unione europea, ovvero ai territori ai quali si applicano i trattati e che sono parte integrante dell’UE, che includono i territori metropolitani degli Stati membri e le loro aree regionali ultraperiferiche (RUP), ma non quelli di oltre mare.

Gran parte di questo dibattito non tiene conto della questione che l’ambito di applicazione territoriale dei Trattati viene simpliciter delineato sempre nel TUE dell’articolo 52, paragrafo 1, in cui si evidenzia in maniera cristallina che «i trattati si applicano agli Stati membri (…)» e nel suo 2° paragrafo afferma che «il campo di applicazione territoriale dei trattati è precisato all’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea» per ulteriori dettagli, il quale articolo del TFUE, a sua volta, nel paragrafo 1, determina che «le disposizioni dei trattati si applicano [alle RUP, cioè] alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, a Mayotte, alla Riunione, a Saint Martin, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie, conformemente all’articolo 349», mentre nel 2° paragrafo prevede che «i paesi e i territori d’oltremare, (…), costituiscono l’oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte», di cui agli articoli 198-204 del TFUE si applica ai PTOM, tra cui la Groenlandia. Ergo, l’articolo 42, paragrafo 7, del TUE può essere applicato anche alla isola groenlandese, giacché l’espressione “sul suo territorio” costituisce un riferimento esplicito ai PTOM che fanno parte del territorio nazionale di uno Stato membro.

In questo periodo sta sorgendo la domanda se l’articolo 42, paragrafo 7, del TUE possa estendersi al territorio della Groenlandia e se possa essere coerente con gli impegni assunti da parte della Danimarca, ai sensi del Trattato NATO, per ricorrere a questa disposizione con l’obiettivo di respingere un eventuale attacco armato da parte della superpotenza statunitense. La risposta non può che essere affermativa, sebbene gli impegni e la cooperazione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 7, del TUE, devono restare coerenti con gli impegni assunti nell’ambito della NATO. Ci sono ottime ragioni per considerare che non vi sarebbe alcuna incoerenza, nel senso che il Trattato del Nord Atlantico non perimetra, ovvero non pone dei paletti circoscritti al diritto intrinseco della legittima difesa da parte degli Stati membri dell’Alleanza Atlantica. Ciò viene semplicemente confermato dall’articolo 7 del Patto atlantico, in base al quale enuclea che «il presente Trattato non pregiudica e non dovrà essere considerato in alcun modo lesivo dei diritti e degli obblighi derivanti dallo Statuto alle parti che sono membri delle Nazioni Unite o la responsabilità primaria del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali», incluso il loro diritto a ricorrere allo strumento della forza per autodifesa, ai sensi della cornice dell’articolo 51 della Carta onusiana, per cui nulla, nel contesto della Carta atlantica, possa ostacolare il Regno di Danimarca e di altri Stati membri della NATO di esercitare il diritto a ripararsi sotto l’ombrello della legittima difesa individuale o collettiva contro un eventuale attacco militare degli Stati Uniti, sia che lo facciano su base ad hoc, che ai sensi del quadro dell’articolo 42, paragrafo 7, del TUE. I Paesi membri della NATO, inoltre, si sono impegnati ad astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorrere allo strumento della minaccia o al mezzo della forza militare in qualsiasi modo che non sia compatibile con i fini onusiani, come si può evincere dall’articolo 1 che statuisce che  «le parti si impegnano, come stabilito nello Statuto delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale in cui potrebbero essere coinvolte, in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all’uso della forza assolutamente incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite», come pure hanno concordato di contribuire all’ulteriore sviluppo di relazioni internazionali pacifiche e amichevoli inter sé, secondo il dettame dell’articolo 2, sempre della Carta atlantica, in base al quale  «le parti contribuiranno allo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche e amichevoli, rafforzando le loro libere istituzioni, favorendo una migliore comprensione dei principi su cui queste istituzioni sono fondate, e promuovendo condizioni di stabilità e di benessere. Esse si sforzeranno di eliminare ogni contrasto nelle loro politiche economiche internazionali e incoraggeranno la cooperazione economica tra ciascuna di loro o tra tutte». Qualsiasi uso dell’azione coercitiva di forza armata da parte degli Stati Uniti contro la Groenlandia, in violazione di questi impegni, costituirebbe di certo una palese e sostanziale violazione del Trattato atlantico, come risulta codificata nell’articolo 60 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati che enuncia quanto segue «una sostanziale violazione di un trattato bilaterale da parte di una delle parti autorizza l’altra parte a invocare la violazione come motivo per porre termine al trattato o sospenderne completamente o parzialmente l’applicazione», consentendo al governo danese, come pure agli altri Stati membri della NATO, di invocare tale violazione come motivo di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione del Trattato nei rapporti fra gli Stati membri della NATO e gli Stati Uniti. L’articolo citato della Convenzione di Vienna viene considerato espressione del principio di reciprocità, che abilita lo Stato A a rispondere a un comportamento illecito dello stato B mercé una condotta che colpisce lo stesso bene giuridico sul quale si è operata la violazione.

La questione attorno al fatto se l’articolo 42, paragrafo 7, del TUE possa essere applicato o meno a tutela del territorio groenlandese e, conseguentemente, se le autorità di Copenaghen possano invocare tale disposizione, nel caso in cui la Casa Bianca rendi concreto l’atto di aggressione manu militari ai danni dell’isola della Groenlandia, non è stata ancora del tutto risolta. Tuttavia, la questione che il Regno di Danimarca possa avere un argomento giuridico plausibile per reclamare il suo diritto di appellarsi all’articolo 42, paragrafo 7, del TUE, potrebbe non avere importanza. L’adozione da parte dell’inquilino dello Studio Ovale di una dottrina Monroe, rivitalizzata per restaurare la supremazia americana nell’emisfero occidentale, crea un dilemma strategico per gli Stati del continente europeo, nel senso che, mentre gli Stati Uniti si allontanano sempre più dai valori e dai principi su cui è stata fondata l’Alleanza transatlantica, sostenerla diventa sempre più arduo dinanzi a palesi violazioni dello stato di diritto; tuttavia, separarsi dagli statunitensi e rischiare un aspro rapporto o addirittura apertamente ostile non è qualcosa che gli Stati europei possono permettersi, vista la loro relativa debolezza militare e il più ampio contesto geopolitico, compresa la continua aggressione da parte della Russia contro l’Ucraina. Anche se l’applicabilità dell’articolo 42, paragrafo 7, del TUE alla Groenlandia fosse fuori da ogni dubbio, sarebbe ingenuo da parte delle autorità danesi dare per scontato che i suoi alleati europei accorrerebbero in suo aiuto contro gli Stati Uniti, qualora si appellasse alla clausola di muta assistenza e ciò è tanto vero se si considera che l’applicabilità dell’articolo citato a favore del territorio groenlandese è, de facto, incerta.

 

 

 

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