Lo Stretto di Hormuz, considerato un punto cruciale e di strozzatura mediante il quale transitano navi cisterne che trasportano il greggio e mercantili, è divenuta centro di una guerra marittima attiva. L’Iran ha colpito diversi mercantili neutrali e, con molta probabilità, abbiano posato nel fondo marino mine navali, minacciando una delle rotte marittime nevralgiche per l’economia mondiale. Il Dipartimento alla Difesa statunitense ha tranquillizzato la comunità internazionale che non c’è assolutamente di che preoccuparsi. La situazione della sicurezza nello Stretto, invece, è fonte di ampia preoccupazione, estremamente pericolosa e non esiste alcuna mera soluzione, si aggiunga anche che la recentissima dismissione della Marina a stelle e a strisce di una gamma di dragamine, senza un valido sostituto pronto all’utilizzo, peggiora ulteriormente una situazione già abbastanza precaria e preoccupante.
Ora, la particolare conformazione geografica dello Stretto di Hormuz offre pure un esempio da manuale di guerra asimmetrica a favore di Teheran: una mina navale o un velivolo senza pilota può cagionare danni economici o materiali sul piano monetario, tanto è vero che una palese percezione di una simile minaccia può bastare per bloccare lo Stretto a tempo indeterminato o sine die. Ergo, la ristrettezza geografica e la vicinanza del territorio iraniano non possono essere del tutto ignorate. Circolano da giorni notizie sul fatto che le autorità iraniane pare stiano iniziando a minare lo Stretto, una significativa escalation che potrebbe bloccare una delle vie marittime più importante dell’intero pianeta, a seconda dell’entità delle operazioni di sminamento. Qualsiasi tentativo pertanto di sminare tale zona di mare e di adottare contromisure difensive contro le mine sarà altamente ardua, se non quasi impossibile, durante una guerra in corso. Nel frattempo, i premi delle assicurazioni marittime stanno subendo un’impennata, i prezzi dei carburanti stanno galoppando senza freni e le navi mercantili cariche di petrolio, gas e fertilizzanti si tengono alla larga dallo Stretto di Hormuz sino a quando non verrà assicurata la loro sicurezza.
Lo Stretto di Hormuz è un grande collo di bottiglia internazionale che serve per la navigazione internazionale tra una parte delle acque internazionali o zona economica esclusiva e un’altra parte di alto mare o zona economicamente esclusiva, nel senso che questo stretto collega la zona economica esclusiva, ritenuta parte integrante dello jus cogens, del Mar Arabico, soddisfacendo di fatto i criteri che si applicano agli stretti usati per la navigazione internazionale (art.37), per l’applicabilità del regime di transito, che consente l’esercizio della libertà di navigazione e di sorvolo, nel quadro del rispetto delle condizioni statuite dalla Parte III della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. Lo scoppio di una guerra non comporta necessariamente la sospensione delle norme contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, per la mera logica che, sebbene tale Stretto che si trova sotto la lente della comunità internazionale venga perimetrato dalla parte settentrionale dell’Iran e dalla parte meridionale dell’Oman, è, quindi, de jure considerato uno stretto internazionale. L’Iran non detiene la sovranità sullo Stretto, ma può effettivamente controllare il transito marittimo grazie al fatto della vicinanza geografica di cui gode. Lo Stretto di Hormuz, infatti, si distingue, sul piano giuridico, dagli stretti turchi che collegano il Mar Mediterraneo con il Mar Nero, una via fondamentale per la navigazione nel conflitto bellico russo-ucraino. Gli stretti turchi sono disciplinati dalla Convenzione di Montreux del 1936, concernente il transito nello Stretto dei Dardanelli, in base alla quale la Turchia gode di poteri giuridici speciali per la regolamentazione del traffico marittimo.
Nello Stretto di Hormuz, il diritto di transito viene assicurato a tutte le navi e gli aeromobili che lo attraversano un diritto lecito che non deve essere di ostacolo, nemmeno durante un conflitto armato in corso, per cui ogni nave e velivolo da guerra o civile hanno la prerogativa giuridica di poter esercitare il diritto di transitare attraverso lo Stretto di Hormuz, a condizione che procedano senza indugio attraversandolo, transitino secondo le loro normali modalità operative e si astengano dal ricorrere all’azione coercitiva di forza manu militari contro qualsiasi Stato che si affaccia sullo stretto considerato. Sebbene i tre Stati belligeranti iraniano, israeliano e statunitense si stanno fronteggiando non abbiano ratificato la Convenzione onusiana sul diritto del mare, il regime di transito per gli stretti internazionali è lato sensu ritenuto ormai parte integrante dell’architettura dello jus cogens e, pertanto, vincolante e valevole erga omnes, compresi i tre soggetti di diritto internazionale che sono inter se in guerra. Le condotte delle autorità di Teheran volte a bloccare lo Stretto di Hormuz sono contrarie sia alla lettera che allo spirito dell’intero corpus della Convenzione sul diritto del mare e al diritto internazionale consuetudinario applicabile.
Lo Stretto di Hormuz, avendo delle problematiche circa il suo attraversamento, è la sola via per trasportare le materie prime come gas naturale, greggio, fertilizzanti e altre merci dal Golfo Persico ai mercati internazionali per la mera ragione che è straordinariamente stretto in alcuni punti, con appena venti miglia nautiche che separano in un tratto l’Iran dall’Oman. Gli equipaggi delle navi da guerra e di quelle civili temono di incagliarsi, una preoccupazione concreta per le imbarcazioni mercantili a pieno carico e le petroliere. All’interno dello stretto stesso, inoltre, esistono solo due corridoi stretti per entrare e uscire dal Golfo Persico, il che rende estremamente facile identificare, intercettare e tracciare qualsiasi bastimento che lo transiti. Sebbene si parli di un dispiegamento di forze militari statunitense nell’area de quo, un’eventuale occupazione della punta meridionale dell’Iran, che si affaccia sullo Stretto di Hormuz, non sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza della navigazione. Uno sbarco, in aggiunta, anfibio di questo genere sarebbe estremamente pericoloso. Gli iraniani hanno già dimostrato la capacità di lanciare droni Shaheed da qualsiasi punto del Paese, per cui la minaccia dell’impiego dei droni rende arduo, se non impossibile, assicurare un passaggio certo e sicuro attraverso lo stretto in avvenire.
Non vi è dubbio che le condotte iraniane sono in contrasto con il diritto internazionale, per cui le segnalazioni indicano che l’Iran ha preso di mira navi mercantili civili provenienti da alcuni Paesi, colpendole. I membri dell’equipaggio e le imbarcazioni stesse sono neutrali, non belligeranti, nel conflitto bellico che si sta consumando fra iraniani, da una parte, e gli israeliani, supportati dagli statunitensi, dall’altra. Questi attacchi lanciati da Teheran prendono di mira illecitamente obiettivi civili e neutrali, violando il principio fondamentale del diritto dei conflitti armati che distingue gli obiettivi civili da quelli militari. Vi sono, plausibilmente, questioni di fondo attorno alla legittimità della giustificazione giuridica alla base della guerra con l’Iran, tuttavia gli attacchi contro i mercantili civili sono pianamente illeciti. Il principio a cui si fa riferimento è quello di distinzione che determina che le Parti in un conflitto bellico devono in ogni momento distinguere fra la popolazione civile e i combattenti, tra obiettivi civili e obiettivi militari e, di conseguenza, dirigere le proprie operazioni tassativamente contro obiettivi a carattere militare, per cui si evidenzia che ciò implica che gli attacchi indiscriminati e l’impiego di mezzi e metodi di guerra indiscriminati sono vietati.
Altro aspetto da focalizzare concerne la capacità degli iraniani di minare lo Stretto di Hormuz, visto il suo immenso arsenale di mine navali che potrebbe essere utilizzato e questo porta al chiaro timore che l’Iran si stia preparando a uno scenario del genere da alcuni anni. Una nave della marina statunitense, ad esempio, nel 1988, urtò una mina nel golfo Persico posata dall’Iran, spezzando la cinghia della nave da guerra e rischiando di affondarla. Lo Stretto di Hormuz è profondo solo sessanta metri nel suo punto più ristretto, una profondità abbastanza sufficiente per posare un campo minato in grado di bloccare o rallentare il traffico marittimo. Sebbene il posizionamento di mine navali non sia di per sé illecite, è opinione ampiamente condivisa che collocarle in uno stretto internazionale, con lo scopo di ostacolare il transito ai bastimenti neutrali, viola sia il diritto dei conflitti armati, che il diritto internazionale del mare. Uno dei primi trattati internazionali di diritto bellico, la Convenzione dell’Aia VIII del 1907 sulla posa delle mine automatiche sottomarine a contatto, venne negoziata in risposta al diffuso e distruttivo uso di mine navali durante il conflitto armato fra Giappone e Russia, che cagionò la morte di molti civili anche dopo la fine delle ostilità. Entrambi i belligeranti nipponico-russo avevano, nel 1904, fatto largo uso, con l’obiettivo di difendere i propri porti, di mine automatiche di contatto, le quali scoppiavano al minimo urto, causando danni rilevanti anche ai piroscafi neutrali. La Convenzione dell’Aia inibisce pianamente la posa di mine al largo delle coste e dei porti del nemico con il solo fine di intercettare il traffico commerciale, come pure viene delineato che le mine a contatto non ancorate – di cui l’Iran è in possesso – salvo quando siano costruite in modo da diventare innocue al massimo un’ora dopo che le ha posate ha cessato di controllarle; invece, le mine ancorate devono diventare innocue non appena si staccano dagli ormeggi.
In teoria, una Potenza belligerante può lecitamente far uso di mine navali in un conflitto militare, ma il posizionamento di mine nello Stretto di Hormuz è del tutto illegale per la semplice ragione che non esiste una rotta alternativa, comoda o commercialmente accettabile per il traffico mercantile neutrale. Gli Stati belligeranti, quindi, non possono minare gli stretti internazionali per ostacolare, de facto, il transito neutrale. Sempre sul posizionamento di mine negli stretti durante un conflitto bellico in corso, le attività mineraria nel mare territoriale di una Parte belligerante all’interno di uno stretto, dove si applica il diritto di transito o di passaggio inoffensivo non sospendibile, è ritenuto legittimo, a condizione che sia disponibile una rotta alternativa conveniente e commercialmente accettabile per la navigazioni di navi commerciali neutrali. Viene ribadito che tale divieto serve affinché le mine navali non vengano posizionate in modo da ostacolare il libero transito attraverso gli stretti internazionali. Si aggiunga anche che, ai sensi del diritto dei conflitti armati, gli Stati hanno l’obbligo generale di adottare tutte le precauzioni praticabili, vincolo che si applica altrettanto all’impiego delle mine navali, per cui ogni possibile precauzione deve essere presa per garantire la sicurezza della pacifica navigazione.
Una volta che una zona di mare viene minata, risulta sovente impossibile garantire che sia stata del tutto sminata. L’esplosione di una petroliera con una mina navale sarebbe un disastro ambientale che causerebbe ulteriormente un vero e proprio blocco della navigazione. Al termine di questa guerra, le autorità di Teheran avrebbero l’obbligo, ai sensi della Convenzione dell’Aia sulla posa delle mine, di rimuovere le mine che hanno posto all’interno dello stretto.
Un altro aspetto concerne la questione di scortare navi civili che transitano nello Stretto di Hormuz, che è ritenuto fattibile, ma che comporta la sua pericolosità, visto che la Marina statunitense non è in grado di condurre operazioni di sminamento in modo celere ed efficiente. Durante le guerre delle petroliere, verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso, le navi da guerra statunitense scortarono mercantili civili che trasportavano greggio attraverso lo Stretto di Hormuz, con molte imbarcazioni kuwaitiane ribattezzate con la bandiera a stelle e a strisce. La Marina statunitense dispone di navi militari e altre risorse nella regione, che potrebbe contribuire a questa missione rischiosa, ma è più ridotta rispetto a quella degli anni ottanta del XX secolo, a causa del ritiro delle fregate di classe Oliver Hazard Perry. Una scorta unilaterale, condotta esclusivamente dagli Stati Uniti, visto che molti Stati alleati si sono rifiutati di ascoltare l’accorato appello dell’amministrazione Trump di inviare le loro navi da guerra per scortare le navi civili, non è un’opzione praticabile per ora.
In merito alle contromisure contro le mine, cioè alla guerra di mine, ai sensi della dottrina navale, esse comprendono il contrasto alle mine posate dal nemico per consentire le manovre delle forze amiche e che il solo strumento efficace per neutralizzare una minaccia di mine consiste nell’impedirne la posa sino dall’inizio, nota come contromisure offensive contro le mine. Le contromisure, invece, difensive sono progettate per rendere neutrali le mine una volta che sono state posate; sebbene sia arduo essere a conoscenza certa se le autorità di Teheran abbiano minato lo Stretto di Hormuz, ci si potrebbe trovare nella fase ben più complessa delle contromisure difensive contro le mine. Viene, inoltre, richiesto che le navi e i velivoli impegnati in operazioni di sminamento dispongano di un’adeguata protezione in caso di operazioni condotte in un contesto ostile, una condizione praticamente impossibile al momento, alla luce della minaccia rappresentata dai velivoli senza pilota battenti bandiera iraniana.
Gli attacchi iraniani ai mercantili civili costituiscono chiare violazioni del diritto dei conflitti armati, dove si ribadisce l’importanza dell’applicazione del principio di distinzione fra obiettivi civili e militari, regola fondamentale del diritto bellico e, pertanto, non esiste alcuna plausibile giustificazione militare per colpire bastimenti commerciali battenti bandiera di Stati terzi. Se la notizia relativa al posizionamento di mine venisse confermata, tale escalation aggraverebbe ulteriormente la violazione, sebbene la Convenzione dell’Aia VIII vieta in maniera cristallina l’impiego delle mine per impedire il transito attraverso gli stretti internazionali e l’obbligo di proteggere la navigazione neutrale dai pericoli indiscriminati, senza dover subire la sua sospensione durante un conflitto militare. In qualsiasi scontro bellico, l’avversario ha voce in capitolo e l’Iran ha apparentemente votato per chiudere, o sopprimere drasticamente, il transito attraverso lo Stretto di Hormuz. Gli iraniani hanno correttamente individuato nella perturbazione economica il punto di pressione che con maggiore probabilità gli sarà favorevole nella guerra ancora in corso. Lo Stretto di Hormuz, dunque, è da tempo riconosciuto come uno dei passaggi marittimi strategicamente vitali e giuridicamente complessi al mondo, nel senso che il diritto internazionale offre solide tutele per i diritti di transito, ma fornisce un meccanismo affidabile per farli rispettare quando un attore statale manifesta la sua tendenza a violarli su vasta scala.
La crisi dello Stretto di Hormuz rivela una fragilità fondamentale dell’ordinamento giuridico internazionale marittimo: il diritto di transito è fortemente tutelato dalla teoria, ma arduo da far rispettare nella pratica quando uno Stato costiero è disposto a violarne le norme, per cui lo Stretto non è solo un punto di strozzatura strategica, ma persino un banco di prova per l’ordinamento giuridico internazionale che disciplina l’intero commercio mondiale.
