La chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell’Iran e il diritto dei conflitti armati in mare

Lo stretto di Hormuz, con la sua chiusura decisa da Teheran, sta mettendo in difficoltà molti mercantili, che trasportano il greggio in ogni parte del mondo, spingendo il petrolio a raggiungere la quota di oltre i cento dollari al barile. La legalità di tale chiusura va focalizzata dal punto di vista del diritto dei conflitti armati in mare: nella cornice dei diritti degli Stati neutrali, bisogna porre l’attenzione attorno al regime di passaggio dello stretto marittimo, che si applica nel conflitto bellico, a carattere internazionale, in corso, avviato illecitamente da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Va ricordato che iraniani, israeliani e statunitensi non sono parti della ben nota Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare, o, tout court, Convenzione di Montegobay del 1982, per cui, da questo inquadramento giuridico, è arduo statuire se il diritto di transito disciplini il passaggio e il sorvolo delle loro navi da guerra e dei loro velivoli militare in tempo di pace.

Uno stretto internazionale viene considerato quale passaggio marittimo naturale, che è adoperato per la navigazione internazionale fra due ampie zone di mare, la cui larghezza non supera le ventiquattro miglia nautiche misurate da costa a costa o dalla linea di base alla linea di base e, per il quale, la navigazione internazionale viene garantita e tutelata da un accoro o trattato. In poche parole e per essere chiari, lo stretto è definito come contrazione del mare tra due terre emerse di circoscritta ampiezza che costituisce una naturale via di passaggio, dove spetta a tutte le navi da guerra e private il cosiddetto ius passaggi innoxi o transitus innoxium (diritto di passaggio innocente). Lo Stretto di Hormuz soddisfa questa definizione in virtù di un breve tratto al centro dello stretto, dove si sovrappongono le acque interne o territoriali degli Stati costieri iraniano e omanita. Lo schema di separazione del traffico nello Stretto de quo è stato, difatti, adottato nel 1973 e revisionato dall’Organizzazione Marittima Internazionale nel 1979. Tale documento ha uno scopo ben preciso: quello di garantire la sicurezza della navigazione dei bastimenti nell’area di mare considerato, densamente navigata, adoperata per il trasporto su navi cisterna che trasportano greggio. Le rotte marittime e lo schema di separazione del traffico sono vincolanti per le navi mercantili, ma non per quelle immune dalla sovranità.

Le autorità di Teheran hanno già fatto uso delle disposizioni dello schema di separazione del traffico per fermare navi petroliere di Paesi terzi nello Stretto di Hormuz. In risposta, exempli gratia, all’intercettazione da parte della nave da guerra, battente bandiera britannica, della petroliera, battente bandiera iraniana, Grace 1, nello stretto di Gibilterra nel 2019, il mercantile trasportante petrolio Stena Impero, battente bandiera del Regno Unito e di proprietà svedese, è stata avvicinata da quattro navi iraniane e da un elicottero e abbordata dalle forze marittime iraniane, arrestata e condotta al porto iraniano di Bandar Abbas, per presunta violazione dello schema di separazione del traffico nello Stretto di Hormuz. Si aggiunga, inoltre, che, sempre nello stesso anno, l’Iran è stato sospettato per aver effettuato attacchi con mine, causando danni a un bastimento traportante il greggio, battente bandiera panamense e di proprietà nipponica, nonché una petroliera, battente bandiera delle isole Marshall e di proprietà del Regno di Norvegia. Le autorità iraniane, nel 2024, hanno bloccato il bastimento portacontainer MSC Aries nello stretto, battente bandiera del Portogallo, ma di proprietà dello Stato di Israele.

Dall’inizio dello scontro armato, avviato da Israele e Stati Uniti, nello Stretto di Hormuz e nelle sue vicinanze, alcuni mercantili e navi cargo bloccati sono stati oggetto di attacchi da parte di motovedette iraniane. La Casa Bianca ha risposto che, nel caso dovesse essere necessario, le navi da guerra, battenti bandiera a stelle e a strisce, provvederanno a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz. Nel caso in cui le navi da guerra israeliane e statunitense dovessero concretamente iniziare l’operazione di scorta ai bastimenti mercantili presenti nella zona dello stretto, quest’ultimi potrebbero essere considerati navi mercantili nemiche e come tali obiettivi militari, nel senso che possono essere attaccate solo se soddisfano la definizione di obiettivo militare: navigare sotto scorta di navi da guerra o aerei militari nemici; inoltre, va posto in rilievo che qualsiasi attacco a queste imbarcazioni è soggetto alle regole di base, ai sensi del Manuale di Sanremo (regole: 60[d], 61, 38-46), strumento quest’ultimo considerato una pietra miliare del diritto internazionale che disciplina i conflitti armati in mare.

Il greggio trasportato nelle acque di Hormuz a bordo di una petroliera, battente bandiera neutrale, potrebbe trasformate il bastimento mercantile in un obiettivo militare se il petrolio venga destinato per essere parzialmente usato dai veicoli militari avversati e per altri fini bellici. Le autorità iraniane, ai sensi del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra che delinea che gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari (art. 52, § 2), possono prendere di mira le petroliere che trasportano il greggio verso il territorio israeliano o statunitense, avente come fine il suo utilizzo da parte delle forze armate per sostenere la loro campagna militare. Tali bastimenti, che trasportano il greggio e agiscono come ausiliare delle forze militari ostili (§60/b), vengono, de jure, trattati in modo diverso e possono pertanto essere cernierate come obiettivi militari o dare un contributo all’azione militare, come, ad esempio, trasportando materiale militare, per cui una petroliera che trasporta il greggio verso lo Stato d’Israele potrebbe essere presa di mira dalle navi da guerra, battenti bandiera iraniana, nello Stretto di Hormuz.

L’atto di chiusura, deciso da Teheran, di questo punto nevralgico della navigazione internazionale è stato definito erroneamente un blocco de facto marittimo, che consiste nell’effettivo impedimento dell’accesso di bastimenti e velivoli di tutti gli Stati da e verso specifiche aree costiere che fanno parte o sono sotto il controllo di un Paese avversario. Nello scontro militare tra Iraq e Iran, ad esempio, durato otto anni negli anni ottanta del secolo XX, nella ben nota guerra delle petroliere, entrambi i belligeranti imposero un blocco non dichiarato l’uno contro l’altro, dove proprio le autorità iraniane avevano ripetutamente minacciato di chiudere lo Stretto di Hormuz. Nell’attuale situazione, la chiusura da parte di Teheran dello stretto non è del tutto efficace, giacché le navi da guerra battenti bandiere israeliana e statunitense, compresi i sottomarini e gli aerei da combattimento sembrano in grado di navigare e sorvolare lo stretto e questo lo si può evincere dal fatto che alcuni mercantili, trasportanti il greggio, di proprietà cinese, abbiano continuato ad attraversarlo, malgrado gli avvertimenti lanciati dall’Iran.

Ora, credo che non resta che porsi la domanda se l’Iran abbia, de jure, il diritto di imporre un blocco navale nello Stretto di Hormuz; ciò dipende in primis dalla questione che l’intera costa del Golfo Persico, ad eccezione di quella iraniana, faccia parte o sia sotto il controllo di uno Stato ostile, ovvero gli Stati Uniti. Gli attacchi perpetrati dall’Iran, da un lato, hanno preso di mira ciascuno Stato arabo nel Golfo Persico, dall’altro, ciò può essere delineato dalla presenza di basi militari statunitense, ubicate in territori di Stati arabi. Se gli Stati Uniti, per ipotesi, controllassero le coste degli Stati arabi nell’area del Golfo, l’Iran potrebbe imporre un blocco navale all’intera costa araba del Golfo considerato. Il parametro chiave di un blocco è l’efficacia, ossia deve essere fattivo (§95), che in linea di massima comporta che nessuna nave o velivolo possa violare il blocco. La gran parte dei bastimenti militari, battenti bandiera iraniana, è stata affondata durante l’attuale conflitto armato, il che, forse, sta ad indicare che l’Iran non sia in grado (unable) di cesellare un blocco efficace nello Stretto di Hormuz.

Questo stretto collega la zona economica esclusiva, ritenuta parte integrante dello jus cogens, del Mar Arabico, soddisfacendo di fatto i criteri che si applicano agli stretti usati per la navigazione internazionale (art.37), per l’applicabilità del regime di transito, che consente l’esercizio della libertà di navigazione e di sorvolo, nel quadro del rispetto delle condizioni statuite dalla Parte III della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. Il quadro ordinamentale giuridico della Convenzione di Montego Bay sulle diverse zone di mare continua ad applicarsi lato sensu in caso di conflitto bellico sia per gli Stati neutrali, sia per quelli belligeranti, per cui gli Stati sono in dovere di assicurare un transito sicuro attraverso uno stretto internazionale a navi e aeromobili neutrali. Punto quest’ultimo ribadito nella Sentenza del 9 aprile 1949 nel caso dello Stretto di Corfù (Albania c. Regno Unito), in cui la Corte Internazionale di Giustizia ha asserito che «lo stretto Nord di Corfù deve essere considerato come rientrante nella categoria delle vie marittime internazionali in cui il passaggio non può essere vietato in tempo di pace da parte di uno Stato costiero» (p.29).

Ciò implica, in linea di principio, che sulla base della logica di fondo della sentenza del Canale di Corfù, uno Stato che ha la sovranità sullo stretto ha il diritto di chiudere temporaneamente, ad esempio mercé la posa di campi minati, uno stretto internazionale alla libera navigazione di navi neutrali durante un conflitto bellico. Tuttavia, non è assolutamente vietato la chiusura temporanea di uno stretto internazionale ai bastimenti e agli aerei avversari. L’Egitto, exempli gratia, ha chiuso lo Stretto di Tiran [che ha giocato un ruolo fondamentale nella politica internazionale], nella metà del secolo scorso, alle navi battenti bandiera israeliane, tanto è vero che la sua chiusura fu una delle cause determinanti della guerra israelo-araba del 1967. Tale stretto costituisce il solo sbocco per Israele sul Mar Rosso e la sola via d’accesso per la Giordania verso il mare. Anche se l’Iran posa le mine navali nello Stretto di Hormuz, tuttavia, deve garantire il rapido transito delle navi neutrali attraverso corridoi sicuri, giacché non si è in presenza di un blocco efficace. Tali navi possono altresì esercitare il diritto di passaggio innocente, non sospendibile, mediante gli stretti internazionali dei belligeranti (§32), non solo, ma viene anche stabilito che tale transito inoffensivo, mercé gli stretti internazionali e il passaggio attraverso le acque soggette allo ius passaggi innoxi nelle rotte marittime arcipelàgiche, non devono subire alcun impedimento, a meno che non vengano fornite rotte alternative convenienti e sicure (§27).

Lo spazio aereo, ergo, sopra uno stretto internazionale può essere chiuso al sorvolo di aeromobili neutrali e belligeranti in un conflitto bellico, a carattere internazionale e che allo Stato dello stretto potrebbe, forse, essere consentito di chiudere totalmente la navigazione in uno stretto internazionale, qualora fosse motivato da circostanze di ampia gravità. Questa potrebbe sembrare, a parere dello scrivente, la situazione che l’Iran sta attualmente affrontando. In assenza di un blocco effettivo, dunque, la continua applicabilità del diritto di passaggio senza ostacoli, in tempo di guerra, comporta, prima facie, che la sospensione di ogni navigazione commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz, non possa essere spostata sul binario della legittimità con il pretesto che è in corso uno scontro bellico marittimo: pertanto, un sistema di transito talmente liberale non può essere applicato in uno stretto se è, viceversa, disciplinato dall’istituto del passaggio inoffensivo.

Le autorità di Teheran asseriscono che nello Stretto di Hormuz viene attuato il meccanismo giuridico del passaggio innocente e non quello di transito; invece, il diritto di passaggio inoffensivo in tale stretto non può subire una sospensione del transito dei mercantili, nel senso che tale diritto non sospendibile non può tutelare gli interessi statunitensi nello Stretto di Hormuz. Nel mare territoriale, i sommergibili e altri veicoli subacquei, in transito innocente non soggetto ad alcuna sospensione, sono tenuti a navigare in superficie ed esibire la bandiera nazionale. I velivoli battenti bandiera di Stati terzi godono della libertà di sorvolo mentre transitano nello spazio aero della zona considerata, nel contempo non viene applicato sempre agli aeromobili il criterio del diritto di passaggio inoffensivo non sospendibile. Ritengo, a questo punto, essenziale evidenziare talune differenze cruciali fra l’istituto del passaggio inoffensivo e quello di transito, particolarmente rilevanti per le operazioni manu militari, e che sottolineano come al diritto di transito possano essere imposte meno restrizioni rispetto a quello di passaggio innocente. Sebbene non esista un diritto di passaggio innocuo per gli aeromobili e gli Stati costieri possano negare l’ingresso ai velivoli che tentano di attraversare lo spazio aereo sopra le loro acque territoriali, non possono, tuttavia, negare il diritto di transito sempre agli aerei sopra uno stretto internazionale. L’esercizio del diritto di passaggio in transito, ergo, non può subire una sospensione, neppure essere ostacolato, e gli Stati rivieraschi di uno stretto sono obbligati a segnalare con adeguata pubblicità ogni pericolo per la navigazione o il sorvolo, di cui siano a conoscenza. Al passaggio innocente, invece, si applica la normativa restrittiva dello Stato costiero relativa alla disciplina della navigazione straniera nel mare territoriale (art.21). Il regime di passaggio inoffensivo, rispetto a quello di transito, consente allo Stato costiero di adottare le misure necessarie per impedire nelle sue acque territoriali ogni passaggio che non sia innocente (art.25, § 1), nel senso che lo Stato rivierasco, allorché le circostanze lo permettano, abbia l’onere, prima di intraprendere qualsiasi misura volta ad ostacolare l’esercizio del passaggio, di stabilire un contatto con la nave straniera per informarla delle ragioni per le quali ritiene non inoffensivo il suo passaggio e, nello stesso tempo, per dare ad essa l’opportunità di mettere in chiaro le sue intenzioni e, ove possibile, di correggere la condotta offensiva.

La Repubblica Islamica Iraniana non ha ratificato la Convenzione di Montego Bay del 1982 e il diritto di transito è un concetto innovativo, introdotto per la prima volta nell’ambito della stessa, inoltre, ritiene che il meccanismo di transito non faccia parte del diritto internazionale cogente e che solo gli Stati parte della Convenzione abbiano diritto a beneficiarne. È vero che l’Iran è in guerra, tuttavia dovrebbe mantenere impregiudicato il diritto di transito di tutti i Paesi estranei al conflitto, sia di quelli che con navi di propria bandiera fanno scalo nel Golfo Persico, sia degli Stati costieri del Golfo cui non può essere negata la libertà di poter accedere alle aree di mare di giurisdizioni e a quelle internazionali. Inoltre, se il nuovo regime di transito fosse entrato in vigore divenendo regola di jus cogens, è probabile che la stessa Iran resti non vincolata a causa della sua opposizione ad una norma imperativa e tassativa di diritto cogente valevole erga omnes, manifestando l’obiezione persistente. L’Iran ha solo firmato, ma non ha ratificato alcuni trattati come la Convenzione di Ginevra del 1958 afferente al mare territoriale e la zona contigua, la stessa Convenzione di Montego Bay e la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati.

Analogamente allo Stato iraniano, gli Stati Uniti, in quanto uno dei principali Paesi che utilizzano lo Stretto di Hormuz, e Israele non hanno ratificato la Convenzione sul diritto del mare, ma, rispetto allo Stato iraniano, la loro posizione sta nella ragione che il diritto di transito è parte dello jus cogens. Si può, dunque, ritenere che l’Iran non può beneficiare di un mare territoriale di dodici miglia nautiche, senza dover garantire il libero passaggio di bastimenti e velivoli nello Stretto di Hormuz e al di sopra di esso.

I regimi di passaggio dello Stretto di Hormuz dipendono ancora in parte dallo status dello Stato di bandiera come parte o non parte alla Convenzione di Montego Bay, per questo gli Stati possono pianamente reclamare l’applicabilità del diritto di transito nello Stretto di Hormuz, lo stesso vale per l’attuazione delle norme delle Convenzioni di Ginevra e i loro Protocolli addizionali, a meno che non perdano la loro neutralità se dovessero prendere parte al conflitto armato in corso.

L’Iran e l’Oman (quest’ultimo ha ratificato la Convenzione sul diritto del mare), a parere dello scrivente, Stati dello Stretto di Hormuz, devono rispettare il diritto di transito degli Stati parte della Convenzione di Montego Bay nell’area marittima di Hormuz. Se, per ipotesi, il diritto di transito non fosse cernierato nel quadro dello jus cogens, allora gli Stati non parte della Convenzione di Montego Bay, tra cui Israele e Stati Uniti, possono almeno invocare il diritto cogente di passaggio inoffensivo non sospendibile per transitare nello Stretto di Hormuz, ai sensi della già citata sentenza della Corte internazionale di giustizia relativa al Canale di Corfù.

In conclusione si può asserire che, de facto, non esiste alcun blocco nello Stretto di Hormuz. Alcuni bastimenti, forse, mercantili attaccate nello Stretto di Hormuz e nelle sue vicinanze erano obiettivi civili e neutrali, aventi diritto al passaggio di transito, mentre altre navi potrebbero esseri mutate in imbarcazioni nemiche e obiettivi militari, a causa della loro attività. Navi e aeromobili, de jure, appartenenti a Stati neutrali, possono continuare ad esercitare il loro diritto di transito nello Stretto considerato e al di sopra di esso. Israele e Stati Uniti, attori principali sul palcoscenico bellico contro l’Iran, dovrebbero essere prudenti nello scortare le navi mercantili in un convoglio, per la mera ragione che questo comporterebbe la trasformazione delle navi da obiettivi civili in obiettivi militari agli occhi delle autorità di Teheran.

 

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