L’intervento armato statunitense e israeliano in Iran può essere analizzato sotto un duplice profilo, quello dello jus in bello e quello dello jus ad bellum. In termini più semplici, occorre analizzarlo dal punto di vista della sua liceità sia per quanto riguarda il modo in cui esso viene condotto sia per quanto concerne le cause che l’hanno determinato. E’ infatti possibile che esso sia lecito sotto entrambi gli aspetti, o lo sia solo per uno, o non lo sia per nessuno dei due.
I diritti umani possono essere negati maggiormente in tempo di guerra. Durante lo svolgimento delle ostilità anche i diritti fondamentali tanto dei combattenti che dei civili sono messi sotto attacco. Le gravi violazioni dei diritti umani in tali contesti possono concretizzarsi in uccisioni illegali, stermini di massa, stupri, atti di tortura, pulizie etniche e così via. Ebbene, quando queste gravi violazioni vengono compiute nel corso di un conflitto, si tratta di violazioni non solo del diritto internazionale dei diritti umani, ma soprattutto del diritto internazionale umanitario, un diritto che prescrive norme da rispettare nel corso di un conflitto armato non solo per regolare le ostilità, ma soprattutto per proteggere civili e ogni altra persona non combattente
come feriti, malati, prigionieri di guerra e così via. Il diritto internazionale umanitario è lo jus in bello. Esso risale alle regole cavalleresche dell’antichità ed è una branca del diritto internazionale nella quale sono confluite le norme, in passato separate, sulla condotta delle ostilità (c.d. diritto dell’Aja, perlopiù codificato nelle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907) e sulla protezione delle vittime della guerra (c.d. diritto di Ginevra perché disciplinato dalle
4 Convenzioni di Ginevra del 1949). I principi fondamentali del diritto internazionale umanitario sono tre: distinzione, proporzionalità e precauzione. Nel caso del bombardamento israeliano della scuola femminile a Minab, in Iran, che ha causato circa 170 morti e un gran numero di feriti, questi principi non sono stati rispettati. Alla base di questi principi vi è la distinzione tra combattenti (che possono essere legittimamente oggetto di attacco armato) e civili (che devono sempre essere protetti dalla violenza bellica). Secondo il principio di distinzione sono vietati gli attacchi contro i civili – tra i quali sono ricompresi gli individui che non hanno mai partecipato, o che non partecipano più, al conflitto, ossia i malati, i feriti, i militari che si sono arresi e i prigionieri di guerra (c.d. hors de combat), il personale medico e religioso, i membri del governo, ecc. – o contro beni civili, come le scuole, nonché gli attacchi indiscriminati contro persone e beni civili, laddove gli attacchi ad obiettivi militari sono in principio permessi. Secondo il principio di proporzionalità sono vietati gli attacchi contro obiettivi militari che producono danni ai civili sproporzionati rispetto al vantaggio militare conseguito o conseguibile, quindi gratuiti dal punto di vista degli obiettivi dell’attacco armato. A contrario, sono ammessi gli attacchi contro obiettivi militari che colpiscano anche civili (c.d. danni collaterali) allorché i danni ai civili siano proporzionati al vantaggio militare. Più segnatamente, sono vietati i metodi e mezzi di guerra che causano mali superflui e sofferenze non necessarie. Infine, secondo il principio di precauzione sono vietati gli attacchi senza previo avvertimento alla popolazione civile e gli attacchi contro obiettivi che il combattente ha facoltà di scegliere e che sceglie tra quelli che appaiono ex ante come più dannosi ai civili rispetto ad altri. Vi sono poi altre regole molto antiche, come la clausola Martens, secondo la quale “le popolazioni e i belligeranti rimangono sotto la protezione e l’imperio dei principi del diritto internazionale, così come risultano dagli usi stabiliti dalle nazioni civili, dalle leggi di umanità e dai dettami della coscienza pubblica”. Si parla di leggi di umanità che devono essere rispettate persino in guerra e di fronte alle quali le esigenze legate alle operazioni belliche devono arrestarsi. La persona umana va protetta e le regole di umanità servono a questo. Vi sono le norme convenzionali che proteggono specificamente i civili dalla violenza della guerra, come quelle contenute nella IV Convenzione di Ginevra del 1949, che stabilisce che i civili devono essere protetti e non essere oggetto di attacchi diretti. Secondo l’articolo 3, “le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo”. Sono pertanto vietate le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi, la cattura di ostaggi, gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. I feriti e i malati devono essere curati. Inoltre, un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, può offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto.
Il senso di questa minuziosa ma ampia regolamentazione è quella di perseguire un obiettivo, che corrisponde ad un valore che la comunità internazionale intende proteggere, ovvero quello di umanizzare, per quanto possibile, la guerra. Sembra un ossimoro, ma nel corso dei secoli gli Stati hanno acquisito questa consapevolezza, ovvero che anche le guerre si potessero regolamentare al fine utopistico di ridurre lo spargimento di sangue. Il diritto internazionale umanitario si applica anche alle guerre moderne, le c.d. cyber wars, alle guerre condotte con l’uso dell’IA. Queste nuove sofisticate tecnologie, come i droni o i robot, riducendo l’intervento dell’uomo, dovrebbero ridurre le sofferenze umane, in quanto dovrebbero essere progettate
proprio per colpire chirurgicamente obiettivi militari, risparmiando la vita di molte persone, sopratutto civili. Il divieto della “gratuità è infatti il principio che dovrebbe guidare la condotta delle ostilità e che dovrebbe portare ad evitare tutta quella violenza militare che non è strettamente necessaria al perseguimento delle operazioni belliche, evitando la violenza sproporzionata o non utile al fine perseguito. Il problema è che il concetto di necessità viene travisato spesso dalle parti belligeranti, che tendono a giustificare certe azioni militari palesemente inumane proprio sul presupposto che esse erano strategicamente necessarie per difendersi dal nemico. Nel caso del bombardamento della scuola femminile di Minab, la giustificazione potrebbe essere che essa si trovava accanto a una base delle Guardie rivoluzionarie. Eppure nessuna sirena ha suonato l’allarme, il bombardamento è arrivato all’improvviso
(principio di precauzione), non sono stati lanciati volantini dagli aerei e non si è distinto tra obiettivi militari e vittime civili (principio di distinzione), che sono state mietute in un numero impressionante. Normalmente i danni collaterali, quali perdite umane tra i civili, sono contemplati, ma devono presentarsi contenuti e non sproporzionati e smisurati (principio della proporzionalità). Insomma, questa operazione militare non ha garantito il rispetto di quegli standard minimi di umanità che il diritto internazionale umanitario si prefigge di tutelare. Questo era il diritto internazionale umanitario o ius in bello, cioè il diritto nel conflitto. Esso si distingue dallo ius ad bellum, ovvero il diritto all’uso della forza.
Quest’ultimo ha una disciplina molto restrittiva che riposa nel diritto consuetudinario, un diritto internazionale non scritto che si impone a tutti gli Stati. Ma esso riposa anche nel Patto Briand-Kellog del 1928, che vieta il ricorso alla violenza bellica come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, a cui devono sempre essere preferiti i mezzi diplomatici. Infine, esso riposa sulla Carta delle Nazioni Unite, in particolare nel tanto evocato articolo 2, paragrafo 4, che vieta non solo l’uso della forza, ma anche la sola minaccia, ad eccezione dei casi di legittima difesa, ex art. 51, e di autorizzazione all’uso della forza da parte del Consiglio di Sicurezza, unico organo a detenere il monopolio in quest’ambito. Ora, l’intervento israeliano e statunitense in Iran in quale caso potrebbe rientrare? Se l’uso della forza militare è vietato ed è ammesso solo in quei due casi e non essendovi stata alcuna autorizzazione, resterebbe come giustificazione solo la legittima difesa. Se non fosse che sono molto ristretti i parametri entro i quali essa può essere esercitata. Occorre quindi verificare se sia Israele che gli Stati Uniti fossero nelle condizioni per esercitare il loro diritto di autotutela, che ammette l’uso della forza armata in risposta ad un attacco armato. Dunque, il presupposto dovrebbe essere che l’Iran abbia attaccato questi due Paesi, ma poiché questo non risulta esservi stato, resterebbe applicabile la dottrina della legittima difesa preventiva, molto dibattuta e non unanimemente accolta, che permetterebbe eccezionalmente l’uso della forza in presenza di un attacco imminente (pre-emptive self-defense).
Gli Stati Uniti fecero valere per la prima volta tale dottrina nel caso Caroline mediante la formula Webster, nel 1841, che sancisce che l’inviolabilità del territorio di altri Stati trova un’eccezione quando la legittima difesa è urgente, irresistibile e non lascia la scelta dei mezzi e il tempo per deliberare. Ma secondo la concezione classica ammessa della legittima difesa, questa può avvenire unicamente quando l’attacco armato sia già stato sferrato, o sia almeno già iniziato, anche se non ha ancora raggiunto l’obiettivo, come il caso del missile che non abbia ancora raggiunto il bersaglio. In buona sostanza, la legittima difesa non è ammessa di fronte al pericolo di attacchi meramente ipotetici o remoti (preventive self-defence). Se fosse invocata la legittima difesa preventiva si dovrebbe giustificare l’imminenza dell’attacco, di cui si potrebbe aver avuto notizia dalle agenzie di intelligence, ad esempio. Ma questo occorre dimostrarlo. Se la legittima difesa deve essere esclusa, occorre verificare la sussistenza di altre eccezioni non codificate al divieto dell’uso della forza. Al di fuori dei due casi summenzionati, alcuni Stati ritengono che si possa intervenire militarmente contro un altro Stato sovrano per instaurare o reinstaurare un governo democratico in quello Stato. Gli Stati Uniti sono stati fautori dei c.d. interventi per la democrazia. Questo tipo di intervento non è avallato però dal diritto internazionale attuale, anche se non sono mancati precedenti nella Storia, come nel caso dell’intervento armato statunitense ad Haiti, negli anni ’90, quando un colpo di stato militare destituì il governo democraticamente eletto dal popolo. In quel caso gli Stati Uniti lo definirono un intervento per la democrazia ed infatti fu nominato “Uphold Democracy”. Tuttavia, fu un intervento molto controverso e che trova il suo fondamento nel clima diffuso dopo la Guerra Fredda, che aveva visto il crollo dei regimi comunisti nei Paesi dell’Est, ciò che aveva fatto ritenere che si fosse cristallizzato un diritto dei popoli alla democrazia e, conseguentemente, un diritto della comunità internazionale ad intervenire anche con la forza per aiutare i popoli a conquistare la democrazia. Tuttavia, quantunque la democrazia sia la forma di governo oggi più accreditata, vi sono ancora molti Paesi non democratici, che per più contestano la democrazia, che mai come ora è in crisi anche in Stati storicamente democratici. Questo avallerebbe la tesi per cui, se la forma democratica non è un obbligo per gli Stati, nessuno Stato terzo è autorizzato ad imporla, tanto più manu militari. Per tornare all’intervento ad Haiti, esso è rimasto un caso eccezionale e tale fu considerato dallo stesso Consiglio di Sicurezza, che ebbe ad autorizzarlo, in quanto il colpo di mano militare in quel Paese fu considerato come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale necessitante una risposta eccezionale. E’ intuitivo che con questa qualificazione il Consiglio implicitamente affermava che queste operazioni militari non erano replicabili.
Si potrebbe allora giustificare un intervento armato contro un altro Stato sovrano a fini umanitari come intervento c.d. umanitario, ovvero l’intervento volto a proteggere i cittadini dello Stato contro il quale viene sferrato l’attacco, in quanto tali cittadini siano vittime di gravi violazioni dei diritti umani commesse dal loro stesso governo. Questo tipo di intervento armato, di cui l’esempio più eclatante fu quello della NATO contro la Serbia nel 1999, comincia ora a farsi strada nella prassi degli Stati. Lo stesso Putin sostenne di intervenire a titolo umanitario in Georgia nel 2008 e successivamente, nel 2014, in occasione dell’annessione della Crimea e poi ancora nel 2022 con l’aggressione all’Ucraina. In tali ultimi due casi Putin fece intendere di intervenire a titolo umanitario a difesa delle popolazioni russofone in Donbass, che a suo dire sarebbero state soggette a gravi violazioni dei diritti umani da parte del governo ucraino, salvo poi essere smentito dalla Corte internazionale di Giustizia. In quel caso, comunque, l’uso della forza contro l’ucraina fu rubricato non come intervento umanitario, bensì come una non meglio precisata operazione militare speciale. Anche nel caso dell’Iran, le gravi repressioni della popolazione civile in aperto dissenso col governo hanno costituito un timido preludio ad una operazione militare che successivamente non ha assunto i caratteri dell’intervento umanitario, né in tal modo essa è stata qualificata.
Essendo questa la casistica in cui l’uso della forza è consentito, spetta ai posteri pronunciarsi sulla liceità dell’intervento armato in Iran e su quella degli interventi armati attualmente in atto in diverse regioni del globo, così come tocca alla comunità internazionale inorridire di fronte a macroscopiche violazioni delle più elementari regole di umanità.
