Caso Nord Stream: tra prove, giurisdizione e controversie sull’estradizione

Da diversi anni il caso delle esplosioni e dei danneggiamenti ai gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico continua ad alimentare dibattiti, ipotesi e interpretazioni contrastanti. Attorno all’incidente si sono moltiplicate ricostruzioni speculative e narrazioni talvolta semplificate. Tuttavia, quando si affrontano questioni che coinvolgono il diritto internazionale e la cooperazione giudiziaria tra Stati, le supposizioni e le letture complottistiche non possono sostituire l’analisi giuridica e l’accertamento dei fatti.

Anche seguendo il noto criterio investigativo del “cui prodest”, ovvero individuare chi potrebbe aver tratto beneficio dall’accaduto, il numero dei possibili soggetti interessati si amplia notevolmente, soprattutto alla luce delle evoluzioni geopolitiche e dei rinnovati interessi emersi negli ultimi anni attorno alle infrastrutture energetiche europee.

Per questo motivo, attribuire responsabilità a presunti mandanti o esecutori senza prove solide e senza il supporto di adeguate procedure investigative e giudiziarie rischia di creare pericolosi precedenti sul piano del diritto.

Nel settembre 2025, sulla base di un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalla Procura federale tedesca, il cittadino ucraino Volodymyr Zhuravlev è stato arrestato in Polonia. Gli inquirenti tedeschi ipotizzavano un suo coinvolgimento nell’organizzazione dell’esplosione e nel danneggiamento intenzionale dei gasdotti Nord Stream.

Nell’ottobre dello stesso anno, tuttavia, il Tribunale distrettuale di Varsavia ha respinto la richiesta di estradizione verso la Germania e ha disposto la revoca della custodia cautelare. Nella motivazione della sentenza si evidenziava come la documentazione trasmessa dalle autorità tedesche contenesse una descrizione eccessivamente generica dei fatti contestati e non fosse supportata da elementi probatori sufficienti. Il tribunale ha inoltre rilevato l’assenza di prove capaci di dimostrare che Zhuravlev avesse materialmente compiuto le azioni contestate.

Nel corso del procedimento sono stati sollevati dubbi anche sulla base giuridica del mandato e sull’applicabilità della normativa penale tedesca. L’incidente, infatti, si è verificato nelle zone economiche esclusive di Danimarca e Svezia. Proprio l’assenza di una chiara giurisdizione extraterritoriale ha posto interrogativi sulla legittimità delle pretese avanzate da Berlino.

Nella decisione del 17 ottobre 2025, il tribunale polacco ha inoltre richiamato il principio secondo cui una persona che agisce per conto di uno Stato nell’ambito di un conflitto armato internazionale potrebbe beneficiare di specifiche immunità giuridiche. In tale prospettiva, eventuali azioni attribuite a Zhuravlev non potrebbero essere automaticamente considerate come un ordinario reato comune.

Alla luce di tali considerazioni, la Procura federale tedesca avrebbe dovuto indicare in modo più dettagliato quali norme di diritto nazionale o internazionale consentissero di perseguire penalmente un cittadino ucraino per fatti avvenuti al di fuori del territorio tedesco.

Poiché la decisione del tribunale polacco non è stata impugnata, l’estradizione di Zhuravlev verso la Germania non è stata eseguita.

Un nuovo sviluppo della vicenda si è registrato nell’agosto 2026, quando l’uomo è stato nuovamente arrestato in Croazia sulla base di un mandato del giugno 2024 inserito dalla Germania nel Sistema d’Informazione Schengen. Nel settembre 2026, tuttavia, la Procura tedesca ha aggiornato con urgenza il mandato, introducendo una nuova qualificazione giuridica dei fatti relativi al Nord Stream. In particolare, è stata ipotizzata una responsabilità per crimine di guerra sotto forma di attacco contro infrastrutture civili.

Secondo alcuni osservatori, tale iniziativa potrebbe essere interpretata come un tentativo di rafforzare la posizione giuridica dell’accusa durante la procedura di estradizione davanti alle autorità croate.

Le ragioni individuate dai critici dell’impostazione accusatoria riguardano soprattutto la presunta debolezza delle contestazioni originarie formulate nel 2024 e la volontà di rendere più complessa la strategia difensiva dell’imputato.

A sostegno di questa interpretazione viene richiamato il fatto che l’udienza sull’estradizione, celebrata il 18 settembre 2026 presso il tribunale della città croata di Pola, si è svolta a porte chiuse e senza la presenza del console ucraino. Circostanze che, secondo la difesa, avrebbero limitato la trasparenza del procedimento e la possibilità di una verifica pubblica delle nuove contestazioni formulate dall’accusa.

Secondo quanto sostenuto dalla difesa, negli atti delle autorità investigative tedesche non emergerebbero prove dirette che collochino Zhuravlev nei pressi dell’isola di Bornholm al momento dell’incidente. Non sarebbero stati presentati elementi quali profili genetici, dati di geolocalizzazione, tracciati telefonici, documentazione di transazioni finanziarie o confessioni che dimostrino un suo coinvolgimento materiale nell’esplosione dei gasdotti.

L’impianto accusatorio si baserebbe invece prevalentemente su elementi indiretti e sulla presenza, da parte dell’indagato, di qualifiche professionali e competenze nel settore delle attività subacquee.

Esperti giuridici sottolineano inoltre che la documentazione aggiornata presentata dalla Procura tedesca continuerebbe a presentare alcuni punti controversi. L’accusa di sabotaggio contro l’ordine costituzionale, prevista dall’articolo 88 del Codice penale tedesco, richiederebbe infatti la dimostrazione che le azioni contestate fossero dirette contro l’assetto costituzionale della Germania e non semplicemente contro beni materiali. Analogamente, la qualificazione come crimine di guerra presupporrebbe la prova di una violazione del diritto internazionale umanitario e del carattere civile degli obiettivi colpiti.

Nella valutazione complessiva del caso viene inoltre ricordato che la Russia aveva interrotto il trasporto di gas attraverso Nord Stream 1 il 31 agosto 2022, quasi un mese prima delle esplosioni, mentre Nord Stream 2 non era mai entrato in funzione commercialmente a causa della sospensione del processo di certificazione da parte della Germania. Di conseguenza, gli eventi del 26 settembre 2022 non avrebbero inciso direttamente sulle forniture di gas ai consumatori tedeschi. Secondo alcuni analisti, questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare l’entità delle conseguenze attribuite all’incidente.

L’accusa resta pertanto chiamata a dimostrare non soltanto l’eventuale presenza di Zhuravlev sul luogo dei fatti, ma anche le sue azioni concrete, la consapevolezza della natura dell’operazione e l’esistenza di un preciso intento criminale. La difesa sostiene invece che l’attenzione si sia concentrata principalmente sull’entità dei danni provocati dall’esplosione, senza che siano state rese pubbliche prove dirette sufficienti a stabilire responsabilità individuali.

La vicenda, secondo numerosi osservatori, supera ormai i confini di una normale procedura di estradizione e richiama l’esigenza di un rigoroso rispetto degli standard europei in materia di giustizia. Eventuali conclusioni sulla colpevolezza dell’indagato dovranno basarsi esclusivamente su prove ammissibili, esaminate nel contraddittorio tra le parti, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e del diritto alla difesa.

La decisione del Tribunale distrettuale di Pola del 18 settembre 2026 favorevole all’estradizione in Germania non è tuttavia definitiva. La difesa ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso e, nel successivo grado di giudizio, dovranno essere nuovamente valutate questioni centrali quali la sufficienza delle prove, la qualificazione giuridica dei fatti, la giurisdizione delle autorità tedesche e il rilievo della precedente decisione assunta dai giudici polacchi.

Fino al passaggio in giudicato della decisione, il trasferimento di Volodymyr Zhuravlev in Germania non dovrebbe essere eseguito.

 

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