Pandemia, provvedimenti per l’economia confusi e contraddittori

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Il governo, sotto l’impulso degli eventi determinati dalla pandemia, ha emesso una serie di provvedimenti in campo economico a dir poco confusi, contraddittori e, mi si passi, anche in odore di raggiro. Del resto, tutto lo jus covidianus governativo dal 9 marzo ad oggi è una serie di assurdità giuridiche e tecniche le cui conseguenze andranno a subirsi negli anni futuri.

Ci riferiamo oggi all’art. 25 del D.L. 34 del 19.5.20 mediante il quale, in similitudine altri stati europei, è stato previsto un contributo a “fondo perduto” a favore dei titolari di partita IVA.

L’articolo in questione, prevede la facoltà di presentare a far data dal 15 giugno sino al 13.8. mediante  una “semplice” domanda per via telematica alla Agenzia per le entrate per vedersi corrisposto il 20% del fatturato del solo mese di aprile 2019.

Comunque, una vera lotteria, perché, il contributo va calcolato sul volume fatturato del mese di aprile dell’anno 2019, quando, per es., molti contribuenti, nel mese di aprile dell’anno scorso potevano aver fatturato meno del mese precedente di marzo 19 o successivo maggio 19.

Lotteria, quindi.

Particolare “divertente”, è che, emanato il Decreto, nessuna circolare ha precisato i confini esatti della ammissibilità del contributo, salvo un “tardivo” provvedimento del Direttore Agenzia entrate del 10.6. sulle modalità restituzione contributi non dovuti, ma senza precisare chi potevano essere i veri destinatari del contributo nel frattempo sbandierato urbi et orbi dalla stampa governo come per tutti.

Hanno pertanto presentato domanda oltre un milione di soggetti così come riferito da fonti di stampa.

L’Agenzia delle entrate, probabilmente timorata delle conseguenze per il Tesoro per un’enorme ricorso dei cittadini al beneficio, ha emesso una risoluzione il 26.6,20 n. 37/E indicando i codici tributo per il modello F24 Elide da usare per le restituzioni di somme non dovute percepite, comunque gravate dalle conseguenze dell’art. 17 del D.L. 9.7.97 n.41 (concernente applicazione di sanzioni per contributi statali non dovuti).

Ma non è finita.

La confusione normativa, che appunto ingrosserà i ruoli delle Commissioni Tributarie, è completata dalla recente Circolare Agenzie per le entrate n.22 del 21.7.20 che risponde ad una serie infinita di quesiti posti dai cittadini.

In conclusione, ci troviamo a pochi giorni dal termine della facoltà richiedere il contributo con già oltre un milione di domande già pervenute e liquidate, che il governo fa retromarcia sulla sbandierata generale concessione del “fondo perduto”.

Il problema che si porrà, dopo le “precisazioni” in corso di opera, è quello dell’accertamento postumo delle condizioni di ammissibilità al contributo e delle restituzioni delle somme percette indebitamente con relative sanzioni.

Il contributo a “fondo perduto” ampiamente sottolineato dal Governo come beneficio per i cittadini imprenditori titolari di partita IVA, rischia divenire una trappola.

Confidando nella genericità dell’art. 25 succitato, oltre un milione di contribuenti hanno fatto domanda per via telematica mediante un macchinoso iter che prevedeva, senza però darne avviso, della necessità di un controllo telematico successivo sull’esito della domanda, quindi porsi nella necessità di emendarsi o rinunciare per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste per gli “infedeli”.

Poi, meraviglie dello jus covidianus”, che dell’applicazioni di norme con efficacia retroattiva è maestro e secondo a nessuno (forse nell’intero pianeta), l’Agenzia delle entrate per firma del suo Direttore detta regole restrittive (ovviamente ignorate dalla stampa) in contraddizione con il dettato di legge (D.L. 34/20) costituendo cosi una  “tacita” revoca dei benefici previsti dal citato Decreto Legge stesso.

E’ ovvio che istruzioni ministeriali e circolari della agenzia fiscale non possano costituire fonte di legge. Quindi, in un contenzioso, da dichiarare nulle e di alcun effetto.

Vedremo per quanti anni le Commissioni Tributarie saranno onerate di ricorsi avverso richieste di restituzione “contributo a fondo perduto” nei confronti di soggetti che in perfetta buona fede l’avevano richiesto, senza sapere, però da successive “istruzioni” che non gli era dovuto. Vedremo se la “caccia” dell’Agenzia delle entrate sarà stata fruttuosa e se, mediante l’irrogazione di sanzioni sarà stata capace a tamponare l’emorragia di fondi del Tesoro promessi a tutti nell’era dello “stato di emergenza” COVID-19, però mai esistiti.

Avv. Andrea Stefano Marini Balestra

Bookreporter Settembre

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