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Pacchetto antiterrorismo, ecco cosa cambia

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Max Weber sosteneva la pericolosità di un ordinamento giuridico che non accompagni l’evoluzione della società, nella costruzione di un dettato giurisprudenziale che la protegga e funga da binario per la sua crescita. Non si può dire che questo oggi sia la prassi, soprattutto con una minaccia come quella del terrorismo, ma si prefigura un percorso in cui sarà la minaccia stessa a determinare la normativa che si andrà sviluppando. Così come avvenuto in seguito all’attentato alle Twin Towers nel 2001, siamo ancora una volta a rincorrere le intimidazioni attraverso provvedimenti urgenti e probabilmente questa diverrà la fisionomia del diritto nel contrasto al terrorismo.

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Il pacchetto contenuto nel Decreto Legge del 15 febbraio scorso recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale nonchè proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo” fa seguito alle affermazioni del Ministro Alfano sulla necessità di <rafforzare la strumentazione normativa>. Provvedimento sicuramente necessario, si spera integrabile con le normative degli altri Paesi, il Decreto accenna brevemente al tema scottante del finanziamento delle operazioni terroristiche (reato questo introdotto ex novo riguardo ai foreign fighters). Il reato, significativamente, viene menzionato proprio nelle prime righe, data l’inevitabilità del collegamento tra i nuovi reati e quelle fattispecie tipiche quali corruzione, riciclaggio di denaro, precedenti indispensabili per il verificarsi delle condotte criminose disposte dalla normativa. Tanto più che, secondo quanto dichiarato dallo stesso ministro Alfano il provvedimento si inserirà in un progetto teso ad aumentare la sicurezza dei cittadini e la lotta al contrabbando ed alla contraffazione. Al momento risulta quantomeno prematuro avventurarsi in previsioni di questo genere, data la situazione critica in cui versano forze armate e di polizia a causa dei tagli al bilancio, alle assunzioni, scarsa operatività e disagi.

La decisione di limitare a pochi casi l’elenco dei reati presenti nel pacchetto è da ricondursi oltre che al carattere di urgenza del provvedimento anche alla necessità di una interpretazione sistematica in armonia con i provvedimenti precedenti che costituiscono la normativa antiterrorismo. La giurisprudenza italiana in materia infatti può essere fatta risalire alla Legge n. 431/01 in cui vi sono disposizioni tese a sanzionare chi non rispetta il divieto di effettuare transazioni che abbiano per oggetto beni, attività finanziarie o servizi riconducibili ad attività terroristiche, alla Legge n. 415/01 che riguarda transazioni anche di tecnologie dual use. La situazione italiana risulta infatti peculiare all’interno del sistema internazionale. La normativa nostrana, storicamente incentrata sul terrorismo e le organizzazioni criminali interne, ha sviluppato un dettato giurisprudenziale tra i più evoluti in termini di salvaguardia delle parti, controllo del patrimonio (si pensi infatti all’importantissimo istituto della confisca), giustizia del processo, misure di prevenzione ecc. Ha quindi dovuto riadattare la normativa interna alla dimensione internazionale, risultando a volte lenta anche a causa della mancata integrazione e del mancato coordinamento con gli altri Paesi. A questo mirava la Legge n. 438/01.

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Il pacchetto antiterrorismo nato dagli uffici di Interno e Giustizia prevede pene specifiche per nuove tipologie di reati in linea con le condotte dei nuovi agenti del terrore. La lettura che daremo del documento non segue il dettato così come pronunciato dal legislatore ma prosegue attraverso una suddivisione in sezioni in modo che la comprensione possa risultare più semplice e che possa fornire un quadro delle misure introdotte riguardo ai soggetti, agli strumenti, ai metodi.

Possiamo suddividere il Decreto, nella parte dedicata a combattere il terrorismo, in tre aree. Nella prima vengono aggiunte alcune fattispecie per punire l’insorgere di nuovi reati legati alla transnazionalità della minaccia. Nella seconda si provvede ad arricchire il dettato riguardo agli strumenti di prevenzione, di punibilità, di limitazione della libertà personale e nella terza vi sono aggiornamenti importanti su alcuni contorni tecnico-operativi in grado di incidere significativamente sul pacchetto in toto.

Sulla scorta delle ultime esperienze, tra cui indubbiamente quella dei letali foreign fighters, vengono introdotte le fattispecie nuove dell’organizzazione, del finanziamento e della propaganda di viaggi esteri con fini terroristici (la pena prevista va dai tre ai sei anni) e la punibilità del soggetto reclutato anche per fini diversi da quelli terroristici: “(…) chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche (…)”. La normativa quindi viene arricchita anche dalla previsione della punibilità per colui che si auto-addestra oltre che per chi viola gli obblighi sul controllo di sostanze di uso comune che possono essere usate per fabbricare ordigni. Sebbene nel documento venga riportato in una sezione a parte, per comodità di esposizione sembra corretto affiancare a queste nuove fattispecie anche l’aggravamento delle pene previste per apologia ed istigazione al terrorismo.

Riguardo la cornice di azione preventiva degli enti di pubblica sicurezza e della magistratura, il pacchetto inserisce una serie di operazioni a tutela della sicurezza pubblica da applicare al soggetto interessato. Viene prevista la sorveglianza speciale per i potenziali foreign fighters e, al momento della proposta di applicazione di detto strumento viene data al Questore la facoltà di ritirare il passaporto ai soggetti sospettati di terrorismo. In caso di ritiro del passaporto e successiva violazione degli obblighi derivanti dalla nuova situazione giuridica e per il soggetto e per coloro i quali devono garantire l’applicazione delle misure preposte, viene introdotto un reato apposito per contravvenzione agli obblighi suddetti. L’autorità giudiziaria a seguito dell’aggravamento delle pene per gli atti di proselitismo ed in affiancamento alle restrizioni sul web per gli stessi fini, può ordinare ai provider di internet di impedire l’accesso per i fini indicati a determinati soggetti.

Sono presenti, inoltre, la proroga per l'”Operazione strade sicure” fino alla fine di giugno 2015, la semplificazione delle condizioni cui gli operatori della sicurezza devono attenersi per il trattamento dei dati personali (nel rispetto del Codice sulla privacy) e, dulcis in fundo, un ampliamento delle garanzie previste per gli operatori appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza. L’attenzione prestata al “comparto” fornisce ulteriore prova della sensibilità dell’intervento giuridico in esame che, coerentemente alla necessità di combattere una o più nuove minacce, si pone legittimi interrogativi relativamente alle modalità d’impiego sul campo. Le garanzie funzionali verranno estese ad una serie di condotte nel contrasto al terrorismo (ad esclusione dei reati di attentato o sequestro di persona) qualora essi agiranno sotto autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per finalità istituzionali. Il personale delle Agenzie avrà inoltre la possibilità di “(…) effettuare, fino al 31 gennaio 2016, colloqui con soggetti detenuti o internati, al fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale”. Infine, la Procura Nazionale Antimafia avrà compiti di coordinamento delle indagini penali e i procedimenti di prevenzione che riguardino il terrorismo.

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Francesco Danzi
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