Si è parlato molto sul tema dell’istituto del diritto e del potere di veto, cioè della facoltà di impedire con il proprio voto negativo l’adozione di qualsiasi delibera, che costituisce la distinzione tra gli Stati membri permanenti e quelli non permanenti dell’organo politico onusiano.
Le Nazioni Unite non sarebbero state volute senza che i cinque Stati membri (Cina, Federazione russa, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti) fossero dotato dello strumento del veto; anzi, l’organismo onusiano è stato fondato in modo tale che tutte le decisioni importanti avessero il supporto ovvero l’assenso delle Grandi potenze, che sconfissero il nazifascismo nel secondo conflitto mondiale. Sin dai primi passi delle Nazioni Unite, tale strumento è stato una costante fonte di tensione tra i cinque membri permanenti (P5). Dalla fine della guerra fredda, la riforma dell’istituto del veto è stato un elemento di molte iniziative, volte a riformare l’architettura del Consiglio di Sicurezza dell’ultra settantenne organizzazione internazionale onusiana. Iniziative provenienti da Stati membri che sostengono che l’organo politico onusiano non rifletta più i modi in cui l’ordinamento mondiale ha subito dei cambiamenti dalla metà degli anni quaranta del secolo scorso. Anzi, il punto interessante sta nel fatto che gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno assistito all’abuso del potere di veto durante le discussioni all’interno del Consiglio di Sicurezza.
L’assemblea Generale delle Nazioni Unite, resasi conto del comportamento della delegazione russa di rifiutarsi di affrontare la controversia con l’Ucraina, Stato subente l’aggressione, iniziata verso la fine di febbraio, in seno al Consiglio di Sicurezza, votando contro una paio di risoluzioni di condanna, ha dovuto prendere in mano la situazione attraverso l’adozione della risoluzione A/RES/76/262, in cui si chiede che tale organismo assembleare possa riunirsi ogni volta che viene espresso un veto in seno all’organo politico onusiano. L’ufficio di presidenza dell’assise dell’assemblea onusiana può convocare una seduta formale per avviare una discussione sul tema posto allo strumento del veto entro un arco di tempo della durata di una decina di giorni lavorativi e, in caso eccezionale, lo Stato membro o gli Stati membri che hanno espresso il veto avranno la precedenza nella lista delle delegazioni che dovranno intervenire. Sebbene in passato ci siano state situazioni dove era abbastanza frequente l’abuso del potere di veto, per cui si è deciso, a partire dalla situazione di stallo nel trovare una soluzione alla controversia russa-ucraina, di agire sulla questione del diritto di veto e del suo abuso da parte degli Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
La storia del sistema onusiano sulla questione del veto ci porta alla mente la situazione di stallo sulla Siria, nei primi anni di questo nuovo secolo, che portò gli Stati membri a cercare degli escamotage per far in modo che l’impiego del diritto di veto non fosse usato in maniera leggera. Qualche anno fa, la Francia, ad esempio, presentò un documento relativo alla dichiarazione politica sulla sospensione del potere di veto dinanzi ad atrocità di massa, in cui veniva sancito che i cinque membri permanenti dell’organo politico onusiano manifestassero la loro volontà a non ricorrere all’istituto del diritto di veto nel caso in cui vengano commessi i crimini internazionali come il genocidio, l’aggressione, la guerra e quelli che calpestano i diritti umani.
Il gruppo per la responsabilità, coerenza e trasparenza(Accountability, Coherence and Transparency Group), composto da quasi una trentina di Stati fece circolare un “codice di condotta” che chiedeva agli Stati membri di impegnarsi sia a supportare l’azione decisa e tempestiva del Consiglio di Sicurezza mirata a prevenire o a porre fine alla commissione di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra sia, nello specifico, a non votare contro bozze di risoluzione aventi questo preciso scopo. Nel settembre 2015, la Francia e il Messico predisposero una dichiarazione con la quale veniva proposto un accordo collettivo e volontario dei membri permanenti […] per cui i membri permanenti si asterrebbero dall’impiegare il veto in casi di atrocità di massa. Il documento, in particolare, considerava il diritto di veto, specialmente nel caso in cui vengano commesse atrocità di massa, più come una responsabilità che come un privilegio.
Per la prima volta, a causa dello stallo del Consiglio di Sicurezza sulla crisi ucraina, con il veto della Russia su una bozza di risoluzione in cui si condannava l’aggressione di Mosca contro l’Ucraina, la patata bollente è passata nelle mani dell’Assemblea Generale che ha adottato tre risoluzioni direttamente legate al conflitto in corso fra le truppe russe e quelle ucraine, relative alla condanna aggressiva russa, alle conseguenze umanitariecagionate dall’atto aggressivo russo e, infine, la sospensione della Russia dal Consiglio dei diritti umani.
Pare evidente come lo strumento del potere di veto influisca molto sulla capacità dell’organo politico onusiano di affrontare le violazioni che vengono commesse e contro il diritto internazionale generale, e contro la stessa Carta onusiana. Siria docet, quando l’utilizzo del diritto di veto ha bloccato il progetto di risoluzione del Consiglio di Sicurezza relativo alla condanna degli attacchi con armi chimiche e l’impedimento di adire la Corte Penale Internazionale. Altrettanto con l’Ucraina, dove attraverso il vetosono state rese inoperabili le indagini e l’istituzione di tribunali penali ad hoc, nonché la condanna dell’aggressione russa contro il territorio ucraino. La prassi dell’abuso di tale potere è colma. Si pensi al veto usato dagli Stati Uniti su una gamma di bozze risolutive concernente il perseguimento, la riabilitazione e il reinserimento dei combattenti terroristi stranieri o a quello della Federazione russa di qualche anno fa, su una bozza di risoluzione relativo al clima e alla sicurezza che potrebbero far presagire il loro ormai modus operandi di ricorrere al veto su tematiche scottanti.
La probabilità di un’abolizione dell’istituto del diritto di vetoappare non realizzabile, per la mera ragione che l’emendamento alla Carta onusiana necessita del supporto di tutti e cinque Stati membri permanenti. Tuttavia, il richiamo dell’Assemblea Generale è servito per imporre moralmente una maggiore responsabilità ai membri permanenti dell’organo politico onusiano nell’uso di tale strumento.
Giuseppe Paccione