La complicità della Bielorussia nello scacchiere della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina

in EST EUROPA by

Da giorni che si assiste alla Russia che sta attuando la c.d. operazione speciale militare su larga scala sul territorio ucraino, anche se nella realtà dei fatti è una guerra a tutti gli effetti contro la sovranità, l’integrità e l’indipendenza di un altro Stato. Le truppe russe sono entrate nel territorio dell’Ucraina non attraverso le due repubbliche separatiste o la Crimea, ma transitando dal territorio bielorusso.

Ricordando che l’Ucraina ha rifiutato l’invito ad avviare i negoziati con la delegazione russa nella città di Minsk, dopo che è stato indetto un referendum-farsa che ha cancellato il riferimento alla neutralità del Paese nell’articolo 18della Costituzione. Mentre i Paesi occidentali stanno introducendo sanzioni alla Russia, dopo che la Bielorussia ha accantonato la sua neutralità permanente, tali sanzioni si vedono adesso estendersi anche allo Stato bielorusso, che ha violato il diritto internazionale. Quello che qui interessa riguarda il tema della responsabilitàbielorussa per il suo ruolo nell’attacco delle truppe russe contro il territorio ucraino. Dando il parere favorevole all’uso del suo territorio, le autorità di Minsk potrebbero essere ritenuti complicidell’uso illecito dell’azione coercitiva militare russo e potrebbero essere rei nella commissione dell’atto di genere aggressivo.

La focalizzazione a livello giuridico delle azioni di Mosca può essere inquadrata nella molta semplicità, cioè a dire che, con l’attacco della Russia contro l’immenso territorio ucraino, Mosca viola il divieto di ricorrere allo jus ad bellum, bandito dalla Carta delle Nazioni Unite, commettendo un atto di aggressione. In risposta all’attacco sferrato di Mosca e alla violazione di una disposizione fondamentale del diritto internazionale, gli Stati membri dell’Alleanza atlantica hanno deciso di applicare le sanzioni più severe nei riguardi del Cremlino. La Casa Bianca ha incluso anche la Bielorussia nelle loro prime contromisure, mirando su alcune entità e individui nei settori della difesa e della finanza bielorussa. In seguito, sia l’intera Unione Europea, sia la Gran Bretagna hanno intrapreso ogni atto sanzionatorio contro il governo di Minsk.

La scelta geopolitica da parte di Mosca relativo all’ingresso dell’Ucraina sia nella NATO, sia nell’UE non è una cosa di recente. Subito dopo che la Russia ha messo in moto alla sua macchina bellica contro l’Ucraina, diveniva evidente che l’obiettivo è quello di decapitare tutto l’intero apparato del governo di Kiev. Tanto è vero che una parte delle truppe russe sono entrate molto celermente nel territorio ucraino attraverso la frontiera settentrionale con la Bielorussa.

Benché ci siano stati determinati suggerimenti che le truppe militari della Bielorusse abbiano preso parte all’occupazione russa, i vertici del governo Minsk hanno respinto ogni sospetto del loro coinvolgimento con i propri uomini a fianco a quelli russi. Ciononostante, non si discute sul fatto che Minsk abbia acconsentito alle truppe militari russe di transitare mercé il territorio della Bielorussia e, in tal guisa, attraversare il confine con l’Ucraina. In una minuziosa analisi si asserisce che alle forze militari russe è stato ulteriormente concesso l’ingresso ai sistemi di difesa aerea e di controllo del traffico bielorusso, nonché alle sue stazioni di rifornimento di gas. In realtà, gran parte delle truppe russe erano già stanziate sul territorio bielorusso ancor prima che venisse sferrato l’attacco, che tale presenza era stata motivata dalle autorità di Minsk come una mera esercitazione militare congiunta, divenendo netta l’importanza strategica per l’attacco militare della Russia.

Tali accadimenti suggeriscono il tema se lo Stato bielorusso possa essere considerato responsabile nel fornire assistenza all’attacco coercitivo militare della Russia e se dovesse comportare con la sua condotta il coinvolgimento diretto delle proprie forze militari, tutto questo, senza ombra di dubbio, rappresenterebbe un’illegittimità dell’azione coercitiva bellica e un atto di aggressione sullo stesso piano del caso della Russia.

Mediante la cruna del Progetto di articoli relativa allaresponsabilità degli Stati, la Bielorussia si sarebbe addossata la responsabilità di essere complice nell’impiego illegale dell’azione coercitiva militare russa. In una norma del Progetto (cioè a dire nell’articolo 16) viene stabilito l’inibizione di uno Stato di aiutare o assistere altri Stati in contrasto con il diritto internazionale, nel senso che, in questo caso, la Bielorussia, assistendo o supportando la Russia nella commissione di un atto internazionalmente illecito da parte di quest’ultimo, è internazionalmente responsabile per siffatta condotta. La stessa Corte Internazionale di Giustizia, attorno alla sentenza relativa al genocidio bosniaco, ha considerato che la norma citata è primaria del diritto internazionale consuetudinario. La disposizione, come già ribadito, richiede che uno soggetto statale fornisca assistenza o aiuto che favoriscono la violazione del diritto internazionale da parte di un altro soggetto statale, che lo Stato che presta assistenza lo faccia pur essendo consapevole delle situazioni e che sia legato dall’obbligo della disposizione stessa violata. 

Attraverso l’assenso del governo di Minsk alle truppe militari russe di posizionarsi su alcuni lembi territoriali bielorussi e di transitare la frontiera con il territorio dell’ucraina e supportando tali truppe dello Stato terzo sul piano della logistica, le autorità bielorusse hanno fornito una sostanziale assistenza da rendersi a tutti gli effetti complice dell’attacco russo. Non si può non ritenere che, nel momento in cui la Bielorussia forniva assistenza, in particolar modo quando consentiva l’attraversamento delle sue demarcazioni frontaliere, il governo di Minsk era già stato informato dalle autorità del Cremlino di un attacco nei riguardi dell’Ucraina. In questo caso, si può asserire che il divieto di ricorrere all’azione coercitiva militare o jus ad bellum violato dall’efferato attacco russo, va applicato anche alla stessa Bielorussia, pertanto è evidente che quest’ultima sia considerata responsabile del supporto assistenziale all’atto aggressivo russo contro lo Stato ucraino. Ergo, l’obbligo di non far ricorso allo strumento della forza armata può essere violato anche da uno Stato che presta assistenza permettendo l’uso del proprio territorio da pare di un altro Stato per concretizzare un attacco militare contro uno Stato terzo; descrizione chiara della cui può essere inquadrata la condotta illecita bielorussa.

Ancora, altra responsabilità bielorussa deriva dalla ragione che Mosca non solo ha violato la gamma di disposizioni del diritto internazionale generale, ma anche l’inibizione dell’impiego dello strumento bellico. Connesso a quanto scritto ora è la dicitura di aggressione che ha la sua chiara definizione nella ben nota Risoluzione 3314(XXIX) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, menzionando che essa non è de jure vincolante, tuttavia rappresenta un cardine fondamentale nello statuire quali atti di condotta possono essere cernierati come aggressione, ossia delle possibili modalità dell’atto aggressivo. In questa Risoluzione, difatti, si prevede che un atto di aggressione consista anche nell’azione di uno Stato di permettere che il proprio territorio, che ha messo a disposizione di un altro Stato, venga utilizzato da quest’ultimo per porre in essere l’azione aggressiva contro uno Stato terzo. 

Nel conflitto russo-ucraino, gli stessi fatti, costituenti un appoggio assistenziale all’attacco di Mosca, qualificano il pieno coinvolgimento della Bielorussia nella cornice dell’atto di aggressione. Dando il proprio assenso all’utilizzo del suo territorio da parte delle truppe militari russe con lo scopo di perpetrare l’aggressione vera e propria contro lo Stato ucraino, le autorità stesse bielorusse hanno commesso già un atto di aggressione nei riguardi dell’Ucraina.

La Bielorussia continuando ad assistere la Russia, Stato aggressore, non potrà ricorrere all’ombrello delle giustificazioni nell’assistere la condotta di attacco russo, sebbene nessuna considerazione di qualsiasi natura, politica, economica , militare o di altro genere, possa servire come giustificazione dell’aggressione e che nessuna disposizione possa escluderel’illiceità di ogni atto di uno Stato che non sia conforme ad un obbligo derivante da una norma imperativa del diritto internazionale generale. In poche parole, nulla, nemmeno la minaccia della Russia, possa giustificare la complicità della Bielorussia nella condotta di aggressione di Mosca nei confronti dello Stato ucraino.

Per poter rispondere al comportamento intransigente della Russia, occupando il territorio di uno Stato sovrano e indipendente come l’Ucraina, sono state adottate dalla gran parte della comunità internazionale delle contromisure diplomatiche, economiche e finanziarie contro il governo di Mosca per rispondere alla sua aggressione, che si fondano sulla totale condanna dell’atto aggressivo in contrasto con la violazione del diritto internazionale, non solo, ma che è stato condannato dall’Assemblea Generale delle Nazioni richiamando la Russia al ritiro immediato delle proprie truppe dal territorio ucraino. Tali sanzioni o contromisure possono essere intraprese anche nei confronti della Bielorussia, in quanto complice dell’uso della forza militare da parte sia della stessa Ucraina pedina principale del conflitto bellico, sia dagli Stati terzi che dalla stessa UE.

Di Giuseppe Paccione

Giuseppe Paccione, dottore in Scienze Politiche/corso di studio Politico ed Economico-Internazionale presso l’Università degli Studi “A. Moro” di Bari, laureando in Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata – Roma, esperto in Diritto internazionale e dell’UE, nonché in Diritto internazionale dei conflitti armati e Diritto del mare. Collabora come autore di una serie di analisi giuridiche internazionali per la testata Diritto.it. Editorialista per il settimanale Ènordest; membro del Comitato scientifico di Italia Strategic Governance, collaboratore esterno del quotidiano Report-Difesa, Professore a contratto presso l’Università N. Cusano per il master di II livello in Giustizia penale internazionale; coautore e autore di una serie di pubblicazioni: La forza di Gendarmeria europea, organizzazione internazionale a carattere regionale, all’interno del volume Costituzione e sicurezza dello Stato” A. Torre (a cura di), Maggioli editore 2014; L’asilo diplomatico e caso Assange nel diritto internazionale e protezione diplomatica e consolare nell’UE, Photocity Edizioni, 2014; Pilastri del diritto europeo e italiano sul divieto di discriminazione, nel volume Sport e Identità. La lotta alla discriminazione in ambito sportivo, A. De Oto (a cura di), Bonomo Editore, 2016; Un mare di abusi. La vicenda dell’Enrica Lexie e dei due marò nel contesto del diritto internazionale, Adda Editore, 2016; Combattere l’Isis e il terrorismo internazionale con l’uso legittimo della forza militare, Passerino Editore, 2020; Il Conflitto del Nagorno-Karabakh sotto la lente del diritto internazionale, 2022(in arrivo).

Bookreporter Settembre

Lascia un commento

Your email address will not be published.

*