Gli attacchi Houthi contro la navigazione internazionale e il diritto all’autodifesa

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Dalla fine di novembre 2023, si assiste al fenomeno di attacchi perpetrati dal movimento degli Houthi contro navi mercantili e anche da guerra nelle acque del mar Rosso, tanto da spingere molti Stati a rispondere manu militari contro obiettivi militari presenti sul territorio yemenita. L’obiettivo è quello di proteggere le vie di comunicazioni marittime internazionali e il transito libero delle imbarcazioni commerciali dalla continua aggressione di droni e missili che vengono lanciati dalla terra ferma dello Yemen da parte degli Houthi.

Per fermare lo tsunami aggressivo degli Houthi ai danni dei bastimenti civili, è stata istituita una Task Force della coalizione marittima, denominata operazione Prosperity Guardian, sotto l’ombrello operativo delle forze marittime combinate in Bahrein, con lo scopo di fare da scudo alle navi attaccate da droni e missili houthiniani. Vicenda della quale se ne è occupato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, organo politico responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, adottando la risoluzione n.2722 (2024), in cui si evince la richiesta di fermare gli attacchi degli Houthi e di affermare i diritti di ciascuno Stato membro delle NU, in conformità con il diritto internazionale, del diritto di difendere le loro navi dagli attacchi, compresi quelli che minano i diritti e le libertà di navigazione in alto mare.

Ora, bisogna comprendere se l’attacco a un bastimento mercantile possa permettere di far scattare la valvola della legittima difesa, in particolare se ciò sia accaduto nel caso di specie contro gli Houthi, data la posizione anglo-statunitense che ha motivato la loro condotta militare come diritto ad appellarsi all’autotutela.

È ben noto che il diritto internazionale generale ammette che un attacco armato debba essere diretto contro un altro Stato. Vi è un dibattito attorno a un probabile approccio più ampio oltre la territorialità, accettando che anche altre entità di uno Stato, come, exempli gratia, le truppe armate, le missioni diplomatiche o persino i cittadini all’estero, possano essere protetti dallo scudo della legittima difesa. È fermamente accettato, difatti, che gli attacchi contro le forze armate di uno Stato possano mettere in moto il sistema di autotutela, senza che vi debba essere la necessità che si trovino nel lembo territoriale di quello Stato, ma, nel caso delle forze navali o di navi da guerra, possono trovarsi in qualsiasi parte del territorio mobile, ossia del mare. Questa tesi è supportata dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n.3314 (XXIX), relativa alla definizione di aggressione, in cui si asserisce che un attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro le forze di terra, di mare e di aeree, o contro la flotta marina e aerea di un altro Stato costituisce un atto di aggressione. Le forze armate di uno Stato sono rappresentanti diretti e manifestazioni extraterritoriali di un’entità statale. Si consideri, ad esempio, anche la sentenza Piattaforme petrolifere, in cui i giudici della Corte Internazionale di Giustizia hanno considerato di non escludere la possibilità che l’estrazione mineraria di una sola nave da guerra potesse essere sufficiente a portare in atto il diritto naturale di legittima difesa. In questo caso particolare, sulla scia di diversi elementi della norma dell’autotutela, i giudici della CIG non hanno potuto riscontrare prove conclusive che l’attività mineraria della USS Samel B. Roberts potesse essere attribuita all’Iran (che trattava di un episodio della guerra delle petroliere Iran-Iraq), ritenendo che alla luce dei danni cagionati alla nave iraniana (danneggiata ma non affondata e senza perdite di vite umane), la reazione per legittima difesa non soddisfaceva il principio di proporzionalità, dubitando, inoltre, che la mina avesse preso di mira la nave da guerra statunitense.

Accanto alle forze marittime e aeree (militari), la Risoluzione citata sopra pone in evidenza che anche un attacco contro le flotte di mare e di aria di un altro Stato viene qualificato come una condotta aggressiva. Questa parte della frase diversifica le forze navali da quelle mercantili, per cui, giacché si adopera il termine flotte anziché una singola nave, esiste una soglia che debba essere tenuta in considerazione e quale interpretazione va data a tale termine se si tratta di una imbarcazione appartenente alla flotta di uno Stato che viene attaccata. Quante navi devono essere danneggiate prima che una flotta sia considerata attaccata o, nelle circostanze attuali, singoli attacchi consecutivi alle imbarcazioni potrebbero accumularsi sino ad attaccare una flotta. La formulazione è stata espressamente scelta per applicarsi solo in situazioni eccezionali, a prescindere dalle azioni di polizia contro i pescherecci o altri incidenti minori. Tuttavia, si considera che non si possa escludere l’idea che un attacco ad una singola nave, come una nave passeggera, possa far scattare il diritto di usare lo strumento della legittima difesa.

Ergo, se effettivamente un atto di aggressione viene ponderato simile a un attacco armato, la indicativa lista di ciò che potrebbe essere considerata una condotta aggressiva aprirebbe alla c.d ad jus defensionis, ossia all’autotutela nei confronti di una nave civile. Questionando sulla base giuridica per poter contrastare manu militari il movimento Houthi nello Yemen settentrionale, si passa facilmente dall’atto di aggressione alla legittima difesa in relazione agli attacchi che subiscono le navi da guerra, per cui contro una tale forza, l’autotutela domestica potrebbe scattare per paralizzare l’imminente e minaccia di futuri attacchi. Ora, il problema è comprendere se sia possibile attuare il medesimo ragionamento agli attacchi contro una flotta mercantile. In primis, la flotta mercantile di uno Stato non può essere considerata rappresentante diretto di un’entità statale e nel suo ruolo, durante il periodo di pace, ha una congettura del tutto differente rispetto alle forze navali al servizio uno Stato.

Più arduo da focalizzare in tal contesto sarebbe attaccare navi pubbliche o navi mercantili adoperate dal governo per obiettivi non prettamente commerciali, che vengono denominate imbarcazioni ad esclusivo servizio governativo e si collocano tra i bastimenti da guerra e quelli civili. In secondo luogo, mentre con il principio della bandiera marittima uno Stato ha giurisdizioneesclusiva sulle navi battenti la sua bandiera, accompagnata anche dalla responsabilità, il diritto internazionale marittimo non vieta l’idea che delle navi commerciali o mercantili siano considerate la continuazione della terraferma di appartenenza, ossia territori fluttuanti. Potrebbe essere discutibile, in terzo luogo, se gli interessi comuni della libertà del mare, ovvero della res extra commercium, possano essere qualificati come qualcosa che può essere difeso, ai sensi della cornice dell’articolo 51 della Carta onusiana, allo stesso modo in cui possa essere difesa la terraferma.Bisogna accogliere il punto che si possa far valere il diritto alla libertà di navigazione, che potrebbe comportare, nel momento in cui tale libertà sia messa in pericolo, il ricorso allo jus ad bellumovvero allo strumento dell’azione coercitiva militare.

 

  

 

Bookreporter Settembre

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