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Gianni Dell'Aiuto - page 2

Gianni Dell'Aiuto has 15 articles published.

Diritto all’oblio e diritto di cronaca

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Chissà se il termine Cloudche nel linguaggio informatico indica l’insieme di dati archiviati, sia stato scelto casualmente o, più verosimilmente, trovi la sua origine nella similitudine proprio con le nuvole che, muovendosi liberamente nel cielo grazie alle correnti ascensionali, raccolgono l’acqua che torna sulla terra in forma di pioggia, neve, ghiaccio, magari accompagnata da tuoni e fulmini.

Allo stesso modo in cui le nuvole raccolgono acqua da fiumi, laghi e mari, i cloud computing, raccolgono dati dal mare di internet. Come le nuvole i cloud informatici sono impalpabili, addirittura invisibili e vi può accedere teoricamente solo colui che li ha creati. Perché il Cloud oggi è un sistema di archiviazione a disposizione di chiunque voglia conservare tutti i propri dati mettendoli al sicuro per non intasare la memoria del proprio computer.

Esistono anche cloud che si formano, proprio come le nuvole, spontaneamente; raccolgono dalla rete web dati casuali ma legati da comuni fili conduttori e, al momento che vengono in contatto con l’equivalente delle correnti fredde che dalle nuvole fanno cadere la pioggia, i cloud riversano tutte le informazioni raccolte sugli utenti di internet e non solo.

Ogni dato messo in rete resta nella disponibilità di chiunque fino a quando non viene rimosso ed è così facile accedere ad informazioni che il diretto interessato vorrebbe fossero cancellate ed essere completamente dimenticato, trovando applicazione il Diritto all’Oblio.

Il nuovo Regolamento Europeo in materia di Trattamento Dati Personali (GDPR) ha espressamente previsto questo diritto limitandolo ovviamente al solo Trattamento Dati Personali, e quindi usando impropriamente il termine oblio, che riguarda ben altre fattispecie, ma operando anche un preciso richiamo, che, infatti, sembra essere fuori dal coro rispetto alla specificità della norma. L’articolo 17 comma 3 GDPR esclude la cancellazione dei dati personali da server e archivi, di qualsiasi tipo, in alcune ipotesi che inducono a riportare la norma nella sua integrità:

  1. perl’eserciziodeldirittoallalibertàdiespressioneediinformazione;
  2. per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppurenell’eserciziodipubblicipoteridicuièinvestitoiltitolaredeltrattamento;
  3. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) ei),edell’articolo9,paragrafo3;
  4. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
  5. perl’accertamento,l’eserciziooladifesadiundirittoinsede

Non passa inosservato come l’intitolazione dell’articolo 17 in lingua inglese, sia “Right to erasure”, cioè diritto alla cancellazione e solo nella seconda parte si parla (addirittura tra parentesi) di right to be forgotten, tenendo ben separate le due ipotesi. Infelice la traduzione in italiano che ha ricondotto tutto al diritto all’oblio.

Il “diritto all’oblio” ha comunque avuto un importante riconoscimento, ma quello ad una corretta informazione sembra avere una netta prevalenza come interesse pubblico rispetto alle posizioni dei singoli.

Il “Right to be forgotten” (diritto ad essere dimenticato) è comunque ormai riconosciuto, ma deve considerarsi che esistono situazioni in cui non è semplice contemperare diversi interessi confliggenti tra loro; ed il diritto all’oblio che si contrappone al diritto dovere di cronaca è uno dei casi più delicati specialmente in una società ormai sempre più telematica ed in cui le informazioni giungono e si diffondono a velocità spaventosa oltre a rimanere nella rete.

Di Diritto all’Oblio se ne è all’inizio parlato per tutelare il diritto ad essere dimenticati da parte di autori di reato quando, a distanza spesso di anni, il loro nome tornava alle cronache, ovviamente in una accezione negativa, nell’occasione di anniversari dei loro delitti anche quando, dopo avere espiato la loro pena si erano completamente riabilitati e reinseriti. Ma permaneva il diritto di cronaca.

A fronte di due situazioni e posizioni che comunque sono riconosciute degne di tutela (il diritto dell’interessato a condurre una vita anonima, e quello all’informazione), non è certo semplice svolgere quell’opera di necessario contemperamento delle posizioni o stabilire se una delle due debba prevalere rispetto all’altra.

In una recente nota pronunzia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è stata considerata corretta una sentenza in cui i giudici tedeschi avevano ritenuto prevalenti le ragioni di pubblico interesse a che non venissero eliminati riferimenti che associavano il ricorrente, che ne voleva la cancellazione, ad una vicenda penale remota e che lo aveva visto alla fine estraneo. La Corte Europea ha ritenuto che, nel caso, dovessero prevalere le ragioni di informazione per un pubblico dibattito ed ha chiuso la porta al diritto all’oblio ed alle aspettative di un singolo che corre il rischio di restare per un tempo indeterminato esposto ad una gogna virtuale.

Anche la nostra Corte di Cassazione ha avuto modi di esprimersi sul diritto all’oblio in un senso solo all’apparenza diverso. In una vicenda relativa al cantante Antonello Venditti, sono stati enunciati princìpi chiari sull’argomento e di cui si dovrà tenere conto quando venga invocato il diritto all’oblio. La questione non riguardava espressamente la rimozione di dati sul web, ma la richiesta di risarcimento danni per la messa in onda di un filmato in cui il cantante rifiutava di rilasciare un’intervista; la scena veniva riproposta a distanza di tempo, dando un’immagine negativa del cantante.

Il Tribunale di Roma e la Corte di Appello rigettavano la domanda di Venditti di risarcimento danni, che passava attraverso il riconoscimento del diritto all’oblio, motivando con la notorietà del personaggio la loro decisione.

La Corte di Cassazione, con un provvedimento ricco di argomentazioni strettamente giuridiche, dopo aver rilevato come il diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico di informazione, e il diritto della persona a vedere dimenticate vicende che non rivestano carattere di attualità, con conseguente rimozione di ogni riferimento dalle banche dati che le contengano, confliggano tra loro, ha enunciato le line guida nell’individuazione del diritto all’oblio.

In particolare è stato ritenuto che il diritto all’oblio possa subire compressioni in favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca solo in presenza di specifici presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia, mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l’immagine; 3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato; 4) le modalità impiegate per ottenere e dare l’informazione, che dovrà essere veritiera, diffusa con modalità che rispettino lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali; 5) la preventiva informazione circa la trasmissione della notizia a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della divulgazione stessa.

La Cassazione ha quindi annullato le sentenze già favorevoli alla RAI, ed è stata anche respinta la domanda volta a far ricadere la vicenda nella satira.

Il diritto all’oblio è stato pertanto riconosciuto e delineato nei suoi presupposti e si è messo a disposizione degli interessati un ombrello o un impermeabile nel momento in cui gli pioveranno addosso le piogge mediatiche generate dalle nuvole di dati informatici. Chissà se potrà bastare considerata la mole enorme delle reti informatiche.

Un grande fratello alla rovescia

in CULTURA by

Avete mai pensato che un genitore potrebbe dire al proprio figlio: “Se vuoi avere successo nella vita, gioca alla playstation!”  Oppure la versione femminile: “Non sprecare tempo a studiare. Fai un corso di trucco e poi impara a fare un video.” Con buona pace di passate generazioni di genitori che ancora credevano che studiare e avere un titolo di studio (o anche solo un pezzo di carta), potesse rappresentare la svolta della vita per i figli. Sono stati clamorosamente smentiti da YouTube e da giovanissimi che, parlando di trucchi e moda, oppure semplicemente giocando ad un videogioco attraggono milioni di follower che visitano le loro pagine, cliccano, mettono like, condividono e portano a questi ero dei giorni nostri celebrità e ricchezza.

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La fine logica di un partito illogico

in POLITICA by

La fine logica di un partito illogico e una lezione per il futuro

Quando nel 1991 venne decretata la fine del vecchio PCI, si registrarono gravi crepe e profonde divergenze nei superstiti del blocco granitico che per oltre 70 anni aveva rappresentato il contraltare alla DC e alle destre, oltre che un’idea, sempre collegata ad immagini ben definite e percorsi chiari. Un partito monolite, dove vigevano spirito di corpo, disciplina, uniformità di pensiero e linee dure.

Al momento dello scioglimento le ali più ortodosse (estremiste?) confluirono in Rifondazione Comunista, mentre il nuovo soggetto da allora ha attraversato fasi che hanno visto prima PDS, DS, la Margherita, l’Unione fino all’attuale PD. Ha ottenuto anche un’importante vittoria elettorale, ma, e questo è un segnale che non è stato molto colto, la prima vittoria giunse con un premier, manager di Stato, che proveniva dalle file della DC. E si dimentica che il primo Governo Prodi cadde quando perse l’appoggio di Rifondazione, l’ala più attaccata al passato; ma anche i successivi Governi di Sinistra hanno avuto i maggiori problemi all’interno delle loro maggioranze.

Difficile sostenere che il PD sia l’erede storico e ideologico del PCI; più logico porre in evidenza come emergano tutte le contraddizioni che avrebbero già da tempo dovuto imporre la presa d’atto dell’anacronismo di un’idea e della illogicità nel volere per forza perseguirla, perdendo di vista la realtà e i nuovi contesti, sociali e politici, da affrontare.

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C’e’ da ricostruire una strada, liberamente ispirato alla sedia di Giorgio Gaber

in EDITORIALE by

Tragi-commedia (o forse no). Atto unico che si svolge in una qualsiasi località italiana.

Comune– È franata una strada.

Partito uno– È franata una strada; deve essere ricostruita;

Partito due– Non doveva franare, è stata realizzata male.

Partito uno– All’epoca eravate voi al governo.

Partito due– La manutenzione spettava a voi che governate adesso.

Partito tre– La ricostruzione della strada era nel nostro programma. Adesso gli elettori capiranno.

Partito uno– Ma adesso pensiamo alla strada. Proponiamo una soluzione tampone e poi un appalto.

Partito due– Per la ricostruzione della strada occorre una commissione tecnica adeguata.

Regione – Per la ricostruzione è necessario uno studio di fattibilità. Poi una gara di appalto.

Partito tre– Dalla gara devono essere esclusi imprese di pregiudicati. Anche di indagati.

Partito due – Sarebbe incostituzionale.

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Gianni Dell'Aiuto
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