Analisi giuridica dello “jus covidianus…” ad personam…

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Nella miseria legislativa a cui stiamo assistendo ormai da quasi dieci mesi nel susseguirsi di provvedimenti governativi e decreti-legge solo approvati con massiccio ricorso alla “fiducia” ed assenza di qualsiasi dibattito parlamentare, non solo si trovano svarioni anche di lingua italiana e giuridici – segno che gli estensori ministeriali di leggi e decreti gareggiano in povertà intellettuale e legislativa con i politici che tali provvedimenti suggeriscono – ma emergono anche norme che nulla hanno a che fare con la lotta contro il Covid-19.


Nel Decreto legge “Rilancio” n.34 del 19.5.20 all’art.180 ai commi 3 e 4 si è stabilito che all’omesso, parziale o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno da parte degli albergatori si debba applicare la sanzione amministrativa. La disposizione introduce così un illecito amministrativo per il fatto del gestore della struttura ricettiva che si appropri indebitamente dell’imposta di soggiorno (o almeno di una parte).
Nel recente passato si rinvengono alcune pronunce della Corte di Cassazione, le quali hanno asserito che tale fatto integri invece il reato di cui all’art. 314 c.p.
Gli Ermellini di piazza Cavour avevano precisato da tempo che la condotta di un albergatore, quale incaricato di pubblico servizio – che ha ricevuto denaro per conto della pubblica amministrazione (la somma a titolo di tassa di soggiorno), quindi divenuto un sostituto d’imposta – pone in essere l’appropriazione sanzionata dal delitto di peculato nel momento stesso in cui egli ne ometta o ritardi il versamento.
Ma il Governo giallorosso si dimostra superiore a qualsiasi logica giurisprudenziale ancorché emessa dalla Suprema corte di Cassazione e, sembra, stia cancellando reati quasi a piacimento.
Infatti, “che c’azzecca” in un provvedimento legislativo d’emergenza in tempi di pandemia, una depenalizzazione di una condotta prevista e punita dall’art.314 c.p. ?
Potrebbe il Governo spiegarlo meglio? Perché altrimenti la cosa potrebbe essere tacciata di “legge ad personam”, così come già scritto e detto in altre sedi.
Qualcuno ha infatti ipotizzato che si sia voluta ripulire la “fedina” penale del titolare di un noto hotel della Capitale, legato da vincoli di parentela con un key leader, che avrebbe “imboscato” ben oltre 2 milioni di euro (per l’esattezza 2milioni, 47mila e 677 euro) anziché versarli al Comune di Roma, come era suo obbligo e dovere. Se li è tenuti e, pertanto, ha chiesto il patteggiamento della pena in un anno, due mesi e 7 giorni di carcere, poi confermata e per questo condannato.
Quale potrebbe essere un rimedio?
Semplice ! Promuovendo un incidente di esecuzione penale, valendosi delle nuove norme più favorevoli al condannato, potrà vedersi la pena cancellata.
Ma non tutte le ciambelle riescono con il buco.
Il frettoloso Legislatore di primavera non ha ben mirato la norma – che presumibilmente era stata redatta in favore di alcune specifiche persone – perché, secondo la procura di Roma, la norma non è retroattiva.
I magistrati hanno infatti redatto un parere in cui forniscono la loro lettura della nuova legge. Che, certo, depenalizza la condotta ma non il reato.
Il che vuole dire una sola cosa: non vale per i fatti commessi prima del 19 maggio. Secondo i veri giuristi, di cui evidentemente vi è solo un numero ridotto ultimamente, la nuova norma cambia la posizione dell’albergatore, che non è più esattore ma obbligato in solido con il cliente.
In pratica, la tassa di soggiorno diventa un’imposta normale che deve essere versata l’anno successivo (probabilmente aumenterà l’evasione, ma questo è un altro problema).
Insomma, sì, c’è stata una depenalizzazione perché “la condotta del gestore che non versa l’imposta non può più costituire peculato”, ma non ha “efficacia retroattiva” e, soprattutto, “non può dirsi integrativo della norma penale, non avendo inciso sulla norma incriminatrice”.
Per la Procura di Roma “non vi è abolitio criminis perché la norma sopravvenuta non espunge nella macro-categoria degli incaricati di pubblico servizio la sotto-categoria degli incaricati dalla riscossione delle imposte per conto di un ente pubblico”.
Chi ha commesso peculato prima del 19 maggio continuerà il processo o, se già condannato, dovrà tenersi la condanna. E se è ha subito un sequestro non potrà riavere il denaro: il parere dei pm sul punto è “assolutamente negativo”.
Come commentare?
Sia sul fronte giuridico, che su quello politico, meglio un NO COMMENT.

Avv. Andrea Stefano Marini Balestra

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