Nell’ultimo periodo si è spesso sentito parlare delle tensioni tra Italia e Germania riguardo alla gestione dei cosiddetti “dublinanti”, cui si sono di recente aggiunti Paesi come la Svizzera, l’Austria e la Finlandia.
La ragione di queste discordie si trova nell’applicazione, dal 12 giugno 2026, del Patto sulla migrazione e l’asilo, che ha modificato la regolamentazione precedente e ha reso nuovamente centrale una controversia già esistente sull’adempimento, da parte dell’Italia, degli obblighi di presa e ripresa in carico.
Ma facciamo un passo indietro
Il termine “dublinanti” deriva dal sistema di Dublino, nato con la Convenzione firmata nel 1990 ed entrata in vigore nel 1997, attraverso cui l’UE ha progressivamente definito i criteri per individuare lo Stato membro responsabile dell’esame di una domanda di asilo, ed è la formula giornalistica con cui vengono indicati i richiedenti protezione internazionale che, dopo essere stati registrati o aver presentato domanda in uno Stato membro, si trovano successivamente in un altro Paese.
Aggiornandosi nel corso del tempo, l’ultimo provvedimento in vigore era il cosiddetto “Regolamento di Dublino III” (regolamento UE n. 604/2013), il quale stabiliva che le singole domande di asilo dovessero essere esaminate da un solo Stato membro, definendo in questo modo i criteri necessari a individuare un Paese come competente e responsabile di tale gestione. Questi venivano poi ordinati gerarchicamente, in maniera tale da stabilire un grado di importanza tra le condizioni da tenere in conto al momento della presa in esame della domanda: la situazione di minori non accompagnati, la presenza di familiari, il possesso di un titolo di soggiorno o di un visto e, in determinate circostanze, l’attraversamento irregolare della frontiera.
È proprio quest’ultimo punto a risultare il più controverso, specialmente dal 12 giugno 2026, il giorno a partire dal quale il nuovo regolamento è divenuto applicabile e il regolamento di Dublino III è stato abrogato, dando avvio a differenti interpretazioni tra gli Stati membri.
Il principio di base rimane simile: quando non si applicano i primi tre criteri sopra elencati, la responsabilità può ricadere sullo Stato membro dove è avvenuto l’ingresso irregolare, al di là del fatto che poi il soggetto si sia spostato verso altri Paesi. Ciò consente a questi ultimi di effettuare una richiesta di trasferimento, detta richiesta “in uscita”, la quale dovrà essere appuratamente valutata dallo Stato ricevente, prima che il trasferimento venga attuato.
A cambiare con il nuovo Patto sono alcune tempistiche
In primo luogo, il periodo durante il quale lo Stato di primo ingresso può essere considerato responsabile: il nuovo regolamento stabilisce che, in caso di attraversamento irregolare della frontiera, tale responsabilità cessi se la domanda viene registrata oltre 20 mesi dopo l’attraversamento. Per le persone sbarcate a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso, il periodo è invece di 12 mesi.
In secondo luogo, i termini entro i quali lo Stato ospitante può attivare la procedura di trasferimento, i quali sono stati resi più stringenti: in linea generale, una richiesta di presa in carico deve essere presentata entro due mesi dalla registrazione della domanda di protezione internazionale; quando la richiesta si basa su un riscontro Eurodac, il termine è ridotto a un mese. Per le notifiche di ripresa in carico, relative a persone che risultano già legate alla procedura di un altro Stato membro, si applicano invece i termini specifici previsti dal regolamento.
Una volta accettata la richiesta di presa in carico, il trasferimento deve essere effettuato, di norma, entro sei mesi; nel caso ciò non avvenga, la responsabilità potrebbe ricadere sul Paese in cui di fatto si trova il migrante, salvo eccezioni previste dal regolamento.
A questo si aggiunge il potenziamento dell’Eurodac, la banca dati europea che raccoglie informazioni sui richiedenti protezione internazionale e su altre categorie di cittadini di Paesi terzi e apolidi, consentendo agli Stati di verificare se una persona sia già stata registrata in un altro Paese e, di conseguenza, di individuare più rapidamente lo Stato potenzialmente responsabile. Quando, sulla base di un riscontro Eurodac, uno Stato effettua una notifica di ripresa in carico, lo Stato indicato come responsabile ha due settimane per confermarne il ricevimento, a meno che dimostri di non essere competente o che l’indicazione si basi su un errore. In assenza di risposta entro tale termine, la notifica si considera confermata.
Tutto ciò incide notevolmente sulla responsabilità dell’Italia che, data la sua posizione geografica, risulta tra i paesi più esposti all’ingresso dei migranti, specialmente di quelli che arrivano via mare: secondo i dati Eurostat, infatti, nel 2025 l’Italia ha ricevuto 24.152 richieste di trasferimento, la stima più alta nell’UE. I trasferimenti effettivamente realizzati verso l’Italia, tuttavia, sono stati soltanto 85.
Il motivo di una così ampia differenza di numeri è da ricercare nella politica del governo Meloni che, da dicembre del 2022, ha spinto verso un blocco dei procedimenti, giustificandolo con la mancanza di strutture di accoglienza nel Paese.
La questione, che nel 2024 è giunta alla Corte di giustizia dell’UE e ha visto stabilire che la sospensione unilaterale dei trasferimenti da parte dello Stato responsabile non costituisce, di per sé, prova sufficiente dell’esistenza di carenze sistemiche tali da impedire il trasferimento, è stata riaffrontata dalla Corte a marzo del 2026, quando ancora era in vigore il regolamento di Dublino III, dalla quale è emerso che uno Stato membro individuato come responsabile non può unilateralmente sottrarsi agli obblighi di presa o ripresa in carico previsti dal regolamento: ciò potrebbe portare la Commissione o un altro Stato membro a promuovere un ricorso per inadempimento contro il Paese che non rispetta le norme.
Con l’applicazione del nuovo Patto, il tema è tornato al centro dell’attenzione, destabilizzando i rapporti tra Italia e Germania e riportando a galla gli obblighi dello Stato individuato come responsabile di prendere o riprendere in carico i richiedenti trasferiti da altri Paesi membri.
Se Berlino ha dichiarato di voler riattivare le procedure di trasferimento, chiedendo al governo italiano di riprendere in carico tre persone arrivate in Germania prima del 12 giugno, Roma ha sostenuto di voler valutare le richieste presentate nell’ambito del nuovo sistema, mentre resta controverso il trattamento delle pratiche avviate prima della sua entrata in vigore. Il regolamento prevede infatti che, ai fini della determinazione dello Stato membro responsabile, le domande registrate prima del 12 giugno 2026 continuino a essere disciplinate dal precedente regolamento Dublino III.
A rimarcare l’importanza di rendere effettivo il sistema dei trasferimenti sono anche Svezia, Paesi Bassi, Svizzera, Austria e Finlandia, i quali hanno annunciato o iniziato trasferimenti verso l’Italia. La controversia assume così una dimensione che va oltre il rapporto tra Roma e Berlino e investe uno dei nodi strutturali della politica europea dell’asilo: la distribuzione delle responsabilità tra gli Stati membri.
