Colpire la logistica, ridefinire la guerra: energia, diritto e strategia nel conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti

Gli Stati attori coinvolti nei vari conflitti bellici, a carattere internazionale e non, in corso nell’area mediorientale hanno preso di mira varie infrastrutture e risorse critiche di importanza economica. Una prima ondata di attacchi da parte delle forze di difesa israeliane (IDF), a titolo di esempio, ha colpito alcuni depositi di greggio e complessi energetici attorno alla capitale iraniana. Le autorità iraniane hanno risposto per le rime con l’utilizzo di velivoli senza pilota colpendo raffinerie di petrolio nei Paesi limitrofi del Consiglio di Cooperazione degli Stati Arabi del Golfo, che ospitano la presenza di forze militari statunitense. Le forze di difesa israeliane hanno preso, recentemente, di mira il giacimento di gas di South Pars, la porzione iraniana di una riserva condivisa fra gli iraniani e i qatarini, che costituisce un’importante fonte nazionale e mondiale di gas naturale liquefatto. L’Iran ha risposto subito con attacchi alla sezione controllata dal Qatar, nota come Noth Dome. Altri obiettivi di rilevanza comprendono, ad esempio, strutture bancarie, aeroporti, infrastrutture portuali, impianti di desalinizzazione e centri dati.

L’importanza politica di questa spirale di attacchi reciproci contro risorse e infrastrutture di importanza economica è innegabile. Gli effetti si stanno ripercuotendo sui mercati internazionali e sulle decisioni politiche. A seguito degli attacchi collettivi ai giacimenti di gas di South Pars e North Dome, ad esempio, il prezzo del petrolio Brent, già elevato, è aumentato di oltre il sei percento. Data la delicatezza del mercato energetico, le autorità si stanno adoperando per prevenire un’ulteriore escalation e contenere l’emergere di una crisi economica mondiale. Sebbene gli attacchi condividano un filo conduttore comune, potrebbero non avere la stessa base giuridica. Pur non essendo sempre arduo giungere a conclusioni definitive basandosi esclusivamente su resoconti pubblici, non appare chiaro se alcuni degli obiettivi presi di mira, in larga parte quelli colpiti dall’Iran, avessero un collegamento necessario con operazioni militari avversarie. Ciò solleva il quesito se tali attacchi siano stati conformi al principio di distinzione previsto dal diritto dei conflitti armati, la norma cardine che inibisce gli attacchi contro civili e beni materiali non militari.

L’analisi mira a dare un quadro generale su quando le infrastrutture critiche e altri oggetti di rilevanza logistica possono essere incasellati come obiettivi militari, dal punto di vista del diritto internazionale, vista la natura fortemente contestuale delle valutazioni circa la conformità con le altre disposizioni in materia di individuazione degli obiettivi, compresi i vincoli di osservare precauzioni razionali nell’attacco e di astenersi da attacchi che si prevede possano cagionare danni collaterali eccessivi, ma anche a circoscrivere la particolare questione di quando la logistica dell’avversario possa costituire un obiettivo legittimo.

Prendere di mira la logistica del nemico per, poi, colpirla è una strategia militare sine die, con lo scopo di indebolire o interrompere uno o ulteriori centri nevralgici del nemico ovvero centri di gravitazione, quale elemento fondamentale per concretare un piano di guerra: ricercare tali centri dell’avversario e di ridurli se è possibile a uno solo, agendo il più celermente possibile; e concentrare le forze destinate ad agire il più rapidamente possibile contro tali centri. Le operazioni di supporto logistico e le risorse che forniscono sono sovente elementi chiave, definiti come capacità critiche o requisiti critici, per tali centri cruciali: interrompendo il flusso di personale e rifornimenti essenziali verso il campo di battaglia, un comandante può decelerare il ritmo operativo del nemico oppure, astrattamente, costringerlo al culmine, neutralizzando la sua capacità di raggiungere i propri obiettivi militari.

Historia magistra vitae è abbondante di esempi di spedizioni, campagne o operazioni concepite per minare le abilità dell’avversario di sostenere le sue attività militari. Durante una fase iniziale del conflitto bellico nel Peloponneso, exempli gratia, l’invasione spartana delle Tracia portò alla conquista di Anfipoli, tagliando astutamente un’importante fonte di legname vitale per il sostentamento della potente flotta ateniese. Nel 1943, i bombardieri alleati, decollati dal Nord Africa nell’ambito dell’operazione Tidal Wave, effettuarono bombardamenti a bassa quota sulle raffinerie di petrolio ubicate vicino a Ploiesti, in territorio rumeno, una fonte cruciale di carburante militare, utilizzata dalle Potenze dell’Asse. Durante la guerra del Vietnam, gli Stati Uniti condussero diverse operazioni di bombardamento contro il sentiero di Ho Chi Minh, nella speranza di bloccare le operazioni di rifornimento militare del Vietnam del Nord.

Colpire la logistica del nemico non indica che si punti simpliciter a logorare le forze avversarie, bensì a indebolirle indirettamente, privandole del supporto logistico necessario al funzionamento delle loro capacità di poter resistere. È necessario porre in risalto che questa classica strategia vada diversificata da altre operazioni che si fondano sul depotenziamento di altri elementi del potere interno. I belligeranti, a titolo esemplificativo, hanno per molto tempo fatto uso di metodi cesellati, tra cui i blocchi navali e i regimi di preda, per condurre la cosiddetta guerra economica contro il loro avversari. Sino a quando tali operazioni si conformino al diritto navale o ad altri strumenti giuridici applicabili, per i belligeranti è legittimo compierle, ma, nella misura in cui tali operazioni belliche costituiscono dei veri e concreti attacchi, termine incasellato nella struttura del diritto dei conflitti armati, il criterio di distinzione impone che esse debbano essere dirette tassativamente e in maniera rigorosa contro obiettivi che costituiscono punti nevralgici prettamente di carattere militare.

Ai sensi del I Protocollo addizionale alle IV Convenzioni di Ginevra, gli obiettivi militari vengono qualificati come beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono in modo effettivo all’azione militare e la cui totale o parziale distruzione, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso (art.52, paragrafo 2). Questa regola riflette in modo accurato il diritto internazionale cogente applicabile nel diritto bellico sia interno, che internazionale, grazie a un vasto consenso nel riconoscere tale riformulazione ormai valevole erga omnes.

Non vi è alcun dubbio che diversi obiettivi logistici, nel corso di un conflitto bellico, si qualifichino come obiettivi militari per loro stessa natura, sebbene, a prescindere dal loro effettivo utilizzo, il loro scopo o la loro finalità intrinseca è quella di contribuire all’azione militare (Regola 100, paragrafo 16). Le installazioni militari, ad esempio, che forniscono servizi di supporto logistico e di altro genere alle forze armate si qualificano pianamente come obiettivi militare di per sé. Difatti, l’attacco dell’Iran alla bastimento Naval Support Activity Bahrain, che rifornisce la V flotta della Marina statunitense, ne è un esempio.

Meno chiaro è se certe risorse, apparentemente di carattere civile ma nondimeno essenziali per le operazioni militari e meramente utilizzabili per scopi militari, rientrino anch’esse in questa categoria. È dato ormai certo che il greggio oggi ha la sua vitale importanza per la guerra contemporanea che gli obiettivi militari, per loro natura, comprendono non solo i depositi militari di petrolio raffinato per navi da guerra, velivoli militari e via discorrendo, gli impianti di raffinazione e petrolchimici, ma anche giacimenti di greggio e gli oleodotti; anzi tali impianti sono de facto obiettivi militari legittimi, suscettibili di essere distrutti da qualsiasi belligerante. Secondo quest’interpretazione, gli attacchi ai giacimenti dell’oro nero e alle raffinerie, inclusi quelli dei primi attacchi contro gli Stati parti del Consiglio di cooperazione del Golfo, sarebbero stati probabilmente legittimi.

Gli impianti petroliferi e le altre infrastrutture, secondo l’opinione prevalente, che supportano sia le forze militari, sia la popolazione civile non si qualificano come obiettivo militari per loro natura, ma in base al loro utilizzo o scopo, ossia all’impiego previsto, attuale o futuro. Nel determinare se un oggetto possa incasellarsi in questa categoria, il suo cosiddetto duplice uso è de jure irrilevante, nel senso che un obiettivo è o civile o militare; non può essere contemporaneamente entrambe. Il fatto decisivo consiste nello statuire se l’uso presente o futuro dell’obiettivo apporti un contributo effettivo all’azione manu militari e se, nel caso, il suo attacco fornisca un vantaggio militare sicuro.

Per quanto concerne l’interpretazione del primo punto della definizione, la soglia standard affinché sia ritenuto efficace è abbastanza ridotta, inoltre, è un criterio consolidato che l’uso presente o in avvenire di un obiettivo militare non debba necessariamente essere direttamente correlato all’azione coercitiva di forza armata, come nel caso degli strumenti militari adoperati durante un combattimento (Regola 24). Gli obiettivi possono viceversa qualificarsi mediante un impiego che sia solo indirettamente correlato all’azione di combattimento, ma che nondimeno fornisca un contributo efficace alla fase militare dello sforzo bellico complessivo di una Parte. Gli obiettivi militari possono includere attività di natura logistica, fra cui l’uso delle infrastrutture di trasporto (come ferrovie, aeroporti, porti et alias) o il supporto all’azione militare ricevuto dalle cosiddette industrie di fondamentale rilevanza per lo sforzo bellico.

Circa il secondo aspetto, una Parte, che aggredisce attaccando, può valutare un vantaggio militare sicuro alla luce del contesto più ampio in cui si verifica un attacco (§ 5.6.7.3). L’impatto di un attacco, d’altronde, non deve essere immediato, tattico o geograficamente prossimo, nel senso che le Parti attaccanti possono prevedere che il vantaggio derivante dall’obiettivo di colpire i nodi logistici di un avversario si manifesti a livello operativo o strategico del conflitto bellico, o anche gradualmente, purché tale aspettativa sia certa, ovvero ragionevole e non speculativa. Gli obiettivi che sarebbero stati presi di mira dagli israeliani, negli scontri, sembrano soddisfare queste condizioni, attaccando depositi di greggio e complessi energetici a Teheran e dintorni in quanto venivano usati dall’esercito iraniano per il proprio fabbisogno di carburante. Allo stesso modo, gli statunitensi hanno deciso di agire contro il regime iraniano perché sta utilizzando porti civili presenti lungo l’arteria hormuziana per condurre operazioni militari che minacciano la navigazione internazionale, spingendo il Comando centrale statunitense a lanciare un preavviso ai civili presenti in quelle zone prima di lanciare gli attacchi. Nell’attacco, che ha visto distrutto l’Airbus A340 del governo iraniano all’aeroporto di Mehrabad, le forze di difesa israeliane, difatti, hanno dichiarato che tale velivolo era utilizzato dalla Guida Suprema e da alti organi militari per funzioni strategiche militari, tra cui promuovere gli approvvigionamenti militari e gestire il coordinamento con i Paesi dell’Asse attraverso voli nazionali e internazionali.

L’azione delle forze israeliane contro l’istituto finanziario al-Qaed al-Hassan, nel contesto delle operazioni contro il gruppo degli Hezbollah in Libano, ha seguito uno schema analogo. Sebbene Amnesty International abbia fatto richiesta affinché si avviasse un’inchiesta sugli attacchi come possibili elementi comportanti i crimini di guerra, poiché la banca de facto non era un obiettivo lecito, le forze di difesa israeliane hanno sostenuto che il gruppo di Hezbollah utilizzasse i fondi intestati a suo nome presso le filiali di al-Qaed al-Hassan per acquistare direttamente armi e pagare i propri uomini che partecipano nei combattimenti. Se ciò fosse vero, non vi sarebbe alcun dubbio sul fatto che tali fondi costituissero obiettivi militari: sarebbe come colpire le casse dello Stato. Viceversa, giacché le informazioni rese pubbliche siano indubbiamente cesellate, è arduo concludere che diversi obiettivi presi di mira dalle autorità iraniane presentassero il necessario nesso con l’azione militare. Si pensi agli attacchi alla raffineria di petrolio Aramco in Arabia Saudita o al complesso industriale di Ruwais negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene gli impianti di raffinazione e distribuzione del greggio possano essere sovente ritenuti obiettivi militari per il loro utilizzo, non vi è alcuna indicazione che tali impianti colpiti dagli iraniani stessero effettivamente supportando le forze militari o che fossero propensi o destinati a farlo in futuro; lo stesso vale di certo per gli attacchi dell’Iran, ad esempio, agli aeroporti e agli impianti di desalinizzazione del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Gli attacchi iraniani e delle forze di difesa israeliane contro i giacimenti di gas di South Pars e North Dome, criticati dagli Stati confinanti e dagli Stati Uniti, sono ancora pieni di problematicità. Il gas ha meno applicazioni militari rispetto al greggio; sebbene possa essere adoperato per produrre elettricità, non vi sono prove sufficienti che delineano in maniera chiara come i giacimenti offshore abbiano effettivamente contribuito a condotte belliche. Le forze militari israeliane potrebbero aver condotto l’attacco per perimetrare i finanziamenti al Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, quanto è stato riportato dai mezzi di comunicazione di massa. Quanto esposto porta alla necessità di qualificare, a parere dello scrivente, come obiettivi militari le raffinerie, i giacimenti di gas e ulteriori obiettivi di rilevanza economica, in base al loro contributo finanziario e alla complessiva capacità di un nemico di condurre un conflitto bellico. La posizione, ad esempio, degli Stati Uniti, in base al quale l’oggetto deve dare o essere destinato a dare un contributo efficace all’azione militare; tuttavia, tale contributo non è necessario che sia diretto o prossimo; l’azione militare ha un significato ampio e si intende la prosecuzione generale della guerra. Non è necessario che l’oggetto fornisca guadagni tattici o operativi immediati o che l’oggetto dia un contributo efficace ad una specifica operazione militare, piuttosto, è sufficiente il contributo effettivo dell’oggetto alla capacità di combattere o sostenere la guerra di una forza avversaria. Sebbene termini quali combattente di guerra, sostenitore della guerra non siano esplicitamente riflessi nelle definizioni di obiettivo militare contenute nei trattati, gli Stati Uniti hanno interpretato la definizione di obiettivo militare in modo da includere questi concetti, per cui tali obiettivi sono passibili di attacco (§ 5.6.6.2). Una ricca prassi statunitense evidenzia che il riferimento a tale termine ambiguo non sostituisce il requisito che un obiettivo militare mostri un nesso causale discernibile con l’azione militare avversaria.

Il bombardamento dell’isola di Kharg da parte degli statunitensi era coerente con tale prassi, nel senso che in quell’attacco, le forze degli Stati Uniti avevano colpito deliberatamente obiettivi militari presenti sul lembo territoriale insulare, tra cui i depositi di mine navali e missili, preservando al contempo le infrastrutture petrolifere. È possibile asserire che queste ultime siano state risparmiate per ragioni pratiche, al fine di scongiurare le conseguenze economiche internazionali, che sarebbero senza dubbio fatte derivare dalla neutralizzazione della capacità di esportazione di petrolio iraniano. Gli Stati Uniti, dunque, non hanno ancora condiviso l’opinione in base alla quale gli obiettivi economici (§ 5.6.8.5), associati alle operazioni militari o alle infrastrutture petrolifere, che supportano il conflitto bellico, sono stati considerati di per sé obiettivi militari. In mancanza di un nesso con operazioni militari o della qualificazione come legittima contromisura belligerante, attaccare gli impianti petroliferi dell’isola costituirebbe una netta deviazione dalla prassi statunitense in merito al suo approccio di mantenimento della guerra in altri recenti scontri bellici. Gli obiettivi economici, quindi, compresi quelli colpiti dall’Iran o da qualsiasi altra parte, non si qualificano pertanto come obiettivi militari solo per la mera ragione che contribuiscono all’insieme complessivo di risorse a disposizione dei nemici.

A rafforzare la conclusione che molti degli attacchi iraniani siano probabilmente indiscriminati contribuisce il fatto che i vantaggi apparentemente ricercati non appaiono essere di natura militare. È fondamentale sottolineare che il vantaggio militare intende escludere un vantaggio che non sia di natura militare, in primis, escluderebbe vantaggi esclusivamente economici, politici et alias (Regola 100, § 21). L’Iran sembra invece aver deliberatamente preso di mira obiettivi civili per infliggere costi puramente politici, economici o di altro genere a livello nazionale, regionale e internazionale, al fine di raggiungere i propri obiettivi. Diminuire, tuttavia, il morale della popolazione civile e il suo sostegno allo sforzo bellico non fornisce un ben chiaro e definito vantaggio militare, cioè a dire che in assenza di un vantaggio militare deciso, l’oggetto di un attacco non può essere qualificato come obiettivo militare (§ 5.6.7.3), perciò sia la popolazione civile, che i beni civili non dovranno essere oggetto di attacchi (art.51, paragrafo 2).

Attaccare la logistica dell’avversario resta un modus operandi bellico legittimo ed efficace, a patto che tali operazioni siano dirette esclusivamente verso obiettivi militari legittimi. Giacché una serie di obiettivi logistici rispettino i parametri lato sensu accettati, gli attacchi alle infrastrutture non collegati a operazioni militari o che perseguono vantaggi puramente politici rischiano di violare il criterio di distinzione, tout court, la legittimità degli attacchi richiede una valutazione rigorosa, severa e contestualizzata, che separi pianamente la necessità militare dall’atto coercitivo politico e anche economico.

 

 

 

 

 

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