I ripetuti insuccessi dei colloqui di pace nel conflitto russo-ucraino riportano alla superficie una questione più profonda, che non riguarda soltanto le posizioni delle parti o la rigidità delle rispettive agende negoziali. La questione è strutturale: che cosa è, realmente, il diritto internazionale in un ordine competitivo? È una struttura capace di vincolare il comportamento degli Stati oppure un linguaggio di legittimazione che accompagna decisioni prese altrove?
Il negoziato russo-ucraino mostra con chiarezza che la norma, da sola, non stabilizza. I richiami alla Carta delle Nazioni Unite, all’integrità territoriale, al divieto dell’uso della forza, così come le formule di cessate il fuoco o le proposte di garanzie multilaterali, costituiscono cornici giuridiche coerenti con l’ordine post-1945. Tuttavia, la loro efficacia dipende dalla capacità di tradursi in incentivi percepiti come vincolanti. Quando il richiamo alla norma non modifica in modo credibile il calcolo razionale della violazione, la norma resta dichiarazione, non diventa struttura.
Questo problema non è emerso soltanto nel 2022. Già il Memorandum di Budapest aveva mostrato la distanza tra ancoraggio normativo e garanzia effettiva. L’integrità territoriale dell’Ucraina era formalmente richiamata e riconosciuta, ciò che mancava era un meccanismo automatico capace di rendere la violazione materialmente sconveniente. Il risultato non fu l’irrilevanza del diritto, ma la sua insufficienza operativa in assenza di enforcement. Lo stesso schema riappare oggi nei colloqui di pace: le parti discutono neutralità, limiti alle forze armate, eventuali cessioni territoriali, modalità di monitoraggio internazionale. Ma il nodo reale resta identico ossia chi garantisce cosa, con quali strumenti, in quali tempi e con quali costi in caso di violazione.
In un ordine euro-asiatico competitivo, la norma non scompare ma cambia funzione. Non è più presupposto condiviso, bensì terreno di competizione interpretativa. Ogni attore la richiama per legittimare la propria posizione, ma la applica nella misura in cui non compromette i propri interessi vitali. La tensione tra diritto e potere non è un’anomalia recente: accompagna il sistema internazionale fin dalla sua nascita. Tuttavia, in un contesto segnato dalla competizione tra grandi potenze e dal ritorno della coercizione, la distanza tra norma e forza diventa più evidente.
Ciò non implica che il diritto internazionale sia ridotto a pura retorica. Significa piuttosto che esso opera come moltiplicatore o attenuatore di incentivi. Se integrato da deterrenza credibile, capacità di risposta automatica e convergenza minima di interessi strategici, la norma può contribuire alla stabilizzazione. Se invece resta priva di sostegno materiale e politico, si trasforma in linguaggio di legittimazione ossia utile sul piano diplomatico e narrativo, ma insufficiente a prevenire la violazione.
Il fallimento negoziale nel conflitto russo-ucraino non dimostra l’irrilevanza del diritto internazionale, dimostra che la norma, per funzionare, deve essere incorporata in una struttura di incentivi coerente. La stabilità non nasce dall’affermazione astratta di principi, né dalla sola coercizione militare. Nasce dall’allineamento tra regola giuridica e calcolo strategico. Quando il rispetto della norma risulta complessivamente più conveniente della sua violazione, il diritto torna a essere struttura. Quando ciò non accade, esso resta linguaggio, e il conflitto si prolunga o si congela senza risolversi.
In questa prospettiva, il nodo dei negoziati russo-ucraini non è soltanto territoriale o politico: è sistemico. Finché non verrà definita un’architettura in cui le garanzie siano accompagnate da costi certi e percepiti, ogni formula giuridica rischierà di riprodurre le ambiguità del passato. La norma può orientare il potere, ma non può sostituirlo. Solo quando potere e norma convergono in una configurazione di incentivi credibili, la pace cessa di essere un atto dichiarativo e diventa un equilibrio sostenibile.
Giuseppe Paccione / Pasquale Preziosa
