L’acquisizione della Groenlandia comporterebbe la caduta del diritto internazionale ultima linea oltre la quale c’è la barbarie
Con l’inizio di questo 2026, l’inquilino della Casa Bianca Donald Trump è ritornato al suo obiettivo che si era prefissato durante il suo primo mandato: acquisire il territorio insulare della Groenlandia, sul quale lembo territoriale si estende la sovranità del Regno di Danimarca. Trump ha aggravato la situazione attraverso il ricorso dello strumento della minaccia con l’impiego dell’azione coercitiva di forza militare, avvertendo che avrebbe «fatto qualcosa sulla Groenlandia, che gli piaccia o no» e che, sebbene «volesse raggiungere un accordo nel modo più semplice, allora lo faremo nella maniera difficile».
Inoltre, durante il suo incontro con un gruppo di giornalisti al seguito, al bordo dell’Air Force One, ha dichiarato che «in un modo o nell’altro avremo la Groenlandia». Le minacce del Presidente statunitense hanno assunto persino la forma di un post su Truth Social che lo mostra mentre pianta la bandiera a stelle e a strisce sul territorio groenlandese e presiede un incontro con i leader europei, con una mappa sullo sfondo che mostra i territori canadesi e groenlandesi coperti da una bandiera degli Stati Uniti. Assumendo una posizione meno bellicosa, il Segretario di Stato Marco Rubio ha informato i membri del Congresso che l’amministrazione Trump sta cercando di acquistare la Groenlandia, sebbene anche egli abbia, talvolta, lasciato intendere la porta aperta a ricorrere allo strumento della forza armata.
L’acquisizione di territorio con la minaccia o l’uso della forza, espressione che viene solitamente impiegata per indicare l’istituzione della sovranità su un determinato territorio, non è solo vietata dall’ordinamento giuridico internazionale, vincolante erga omnes, compreso gli Stati Uniti, ma costituisce la spina dorsale dell’intera architettura internazionale e rappresenta la principale conquista dalla fine del II conflitto mondiale. Sebbene talvolta violate, le palesi minacce di acquisire territorio attraverso gli strumenti della minaccia o dell’impiego della forza, che costituiscono dei disvalori per l’ordinamento giuridico internazionale e, pertanto, da contrastare, senza neppure pretendere di giustificare tale condotta, ai sensi del diritto internazionale, come, ad esempio, atto in legittima difesa, sono giustamente ritenute appartenenti ad un’epoca passata, meno sicura e meno prospera di un’epoca in cui la sovranità e la stabilità sono considerate più importanti della pura potenza militare, e, forse, ancora più fondamentale, in cui l’autodeterminazione dei popoli [quale diritto di ciascun popolo a darsi il regime politico che reputa più confacente] è considerato pianamente come un cardine giuridico di estrema importanza, mentre la conquista viene inibita.
Le parole del primo Ministro del Regno di Danimarca Mette Frederiksen attorno alle minacce sono categoriche, quando asserisce, senza alcun equivoco, che «il territorio della Groenlandia non è in vendita. Essa non è danese, ma appartiene al popolo groenlandese». La voce della premier danese è stata accompagnata da quelle di alcuni capi di Stato europei attraverso una dichiarazione congiunta nella quale si afferma che «il territorio groenlandese appartiene al suo popolo e che spetta ai rispettivi governi danese-groenlandese decidere sulle questioni che li riguardano», sottolineando che tutti gli Stati membri della NATO, ivi gli stessi Stati Uniti, sono tenuti a rispettare i principi cardini della Carta onusiana, fra i quali la sovranità, l’integrità territoriale e l’inviolabilità delle frontiere; questi sono parametri universali che vanno tutelati. Non sono mancati gli interventi delle cancellerie degli Stati membri dell’UE che hanno evidenziato l’importanza del rispetto del criterio relativo all’integrità del territorio, confermando che l’UE ha piena sovranità nei riguardi del Regno di Danimarca e del popolo groenlandese. Nella speranza di scoraggiare un attacco statunitense, diversi Stati europei hanno inviato piccoli contingenti di truppe sull’isola della Groenlandia come espediente militare, con lo scopo di scoraggiare entrambi i Paesi a finire nel vortice bellico.
Gran parte degli Stati membri della famiglia umana ha alzato lo scudo del diritto internazionale come risposta alle minacce provenienti dallo Studio Ovale o per altre ragioni, dove, nella città di Davos, si è svolto il forum mondiale sull’economia, Trump ha cambiato atteggiamento, apparentemente escludendo l’ipotesi di ricorrere all’uso della forza, pur insistendo che il suo Paese deve acquisire il territorio groenlandese, asserendo, con espressioni vellutate di minaccia, che «vogliamo un pezzo di ghiaccio per proteggere il mondo, e loro non ce lo daranno. Non abbiamo mai chiesto altro… Quindi, hanno una scelta. Potete dire di sì e ve ne saremo molto grati, oppure potete dire di no e ce ne ricorderemo». Dopo un successivo incontro con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, l’inquilino alla guida del governo statunitense annunciava che ha già formato il quadro di un prossimo accordo sulla Groenlandia e, de facto, sull’intera regione artica, un trattato che, se portato a termine, sarà un enorme affare per gli Stati Uniti e per i Paesi membri della NATO. A questo punto, non è chiaro se Trump sia disposto ad accantonare il suo desiderio di acquistare l’ambita terra della isola groenlandese, compreso l’impiego dell’azione coercitiva di forza per raggiungere tale obiettivo, nel caso in cui ritenesse non sufficiente la risposta europea.
L’insistenza bramosia del capo della Casa Bianca di acquisire l’isola della Groenlandia solleva il problema di come il diritto internazionale tratti l’acquisizione del territorio di un altro Stato sia mercé la forza, che con altri mezzi come il metodo della conquista, che, in primo luogo, la Corte Permanente di Giustizia Internazionale ha definito, nel caso della Groenlandia orientale, «la conquista come una causa di perdita della sovranità quando è in corso una guerra fra due Stati e, a causa della sconfitta di uno di essi, la sovranità passa dallo Stato sconfitto a quello vincitore». Si può focalizzare che il conflitto bellico può essere innescato anche dall’occupazione incontrastata del territorio di uno Stato parte di un altro, ai sensi dell’articolo 2 comune alle IV Convenzioni di Ginevra del 1949, come potrebbe accadere se le forze militari statunitense dovessero appropriarsi di un’area remota del lembo territoriale della Groenlandia. La cessione, in secondo luogo, denota, invece, il trasferimento consensuale di territorio da uno Stato a un altro, attraverso il Trattato di cessione, consistente nella consegna di un determinato territorio, nel senso che il cedente si ritira e il cessionario subentra con la propria organizzazione. Si possono citare alcuni esempi di cessioni territoriali nella storia dello jus gentium: gli Stati Uniti acquistarono la Louisiana dalla Francia nel 1803, l’Alaska dalla Russia nel 1867 e le Filippine dalla Spagna nel 1898, sebbene in quest’ultimo caso l’accordo di cessione contenuto nel Trattato di pace di Parigi ratificasse semplicemente la conquista dello Stato insulare da parte delle truppe statunitense. Allo stesso modo, una cessione può essere concordata in cambio di un altro pezzo di territorio: nel 1890, il Regno Unito cedette Helgoland alla Germania in cambio di Zanzibar. Molte cessioni facevano parte di riorganizzazioni territoriali contenute in trattati di pace , come quelli conclusi nel 1919 (Trattato di pace di Saint-Germain [1919]; Trattato di pace di Versailles [1919]) e nel 1947 con Italia, Finlandia, Romania e Ungheria (Trattati di pace [1947]). Nel 1962 i Paesi Bassi cedettero all’Indonesia la zona dell’Iran occidentale, che avevano mantenuto come possedimento coloniale.
Prima di addentrarsi sulle modalità di acquisizione territoriale in generale con riferimento al territorio groenlandese, va subito detto che il Regno di Danimarca esercita indiscutibilmente la sovranità sulla Groenlandia. Come ho avuto modo di scrivere in un precedente studio «il Regno di Danimarca, ai sensi del diritto internazionale, gode lato sensu della sovranità sul territorio groenlandese. La Corte permanente di giustizia internazionale, ad esempio, [sentenza status giuridico della Groenlandia orientale del 5 settembre 1933], nella controversia fra la Danimarca e la Norvegia, determinò che il territorio insulare groenlandese era possedimento danese. In seguito, le autorità di Copenaghen classificarono la Groenlandia come territorio non autonomo, nel quadro del Capitolo XI della Carta onusiana relativo ai territori non autonomi. Nel 1953, l’intera isola groenlandese venne incorporata al Regno di Danimarca attraverso la formula dell’unione personale, con l’approvazione del parlamento danese e l’anno successivo venne riconosciuto, con la Risoluzione 849(IX)1954, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, lo status costituzionale della Groenlandia. Gli Stati Uniti hanno sempre riconosciuto la sovranità del governo danese sul lembo territoriale insulare groenlandese, senza sollevare obiezioni se la Danimarca avesse esteso i suoi interessi in Groenlandia; ciò fu forse sorprendente, data la Dottrina Monroe del 1832, volta a limitare il colonialismo europeo, mediante il veto degli Stati Uniti all’estensione dell’influenza e del potere politico europeo. La dichiarazione del 1916 aprì la strada al riconoscimento della sovranità danese da parte di altre nazioni, poi l’Accordo di difesa della Groenlandia del 1951, a cui è stato inserito l’emendamento del 2004. È chiaro, pertanto, che il territorio groenlandese rientra nel contesto del perimetro di applicazione geografica dell’articolo 5 della Carta atlantica. Ergo, una condotta manu militari da parte degli Stati Uniti in territorio groenlandese costituirebbe un utilizzo della forza contro la Danimarca, che potrebbe comportare lo smantellamento dell’apparato strutturale del Patto atlantico dall’interno. La cessazione, dunque, sarebbe un problema che va negoziato a livello interstatale fra i governi danese e statunitense, ricordando che la popolazione abitante sull’isola avrebbe titolo di partecipare a eventuali negoziati.
Sebbene il diritto internazionale abbia classicamente riconosciuto che la proprietà di un territorio potesse essere trasferita tramite la forma della conquista, che implica il trasferimento di sovranità, come si è avuto modo di delineare prima, tale premessa è stata ormai del tutto cesellata nel secolo scorso. La Carta onusiana, tuttavia, affronta la questione nel ben noto dettame dell’articolo 2, paragrafo 4, considerato la pietra miliare ancorato allo jus cogens, come disposizione imperativa, durevole, inderogabile e inattaccabile, in cui si cita che «i Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite». Si tratta, dunque, di una regola relativa al divieto del ricorso alla forza militare di diritto imperativo, parte ormai del quadro dello jus cogens.
Un intervento armato da parte degli Stati Uniti, anche se incontrastato, che ha come fine la conquista del lembo insulare territoriale groenlandese, verrebbe a configurarsi come una violazione per due ragioni: innanzitutto, la mera presenza di forze militari statunitense costituirebbe una violazione dell’integrità territoriale della Danimarca. In secondo luogo, l’annessione del territorio della Groenlandia, a seguito dell’azione coercitiva di forza armata da parte degli Stati Uniti [o di una qualsiasi alterazione della governance del territorio] violerebbe cristallinamente l’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, in quanto lo strumento di forza era diretta a garantire l’indipendenza politica del Regno di Danimarca.
Nel periodo della decolonizzazione che seguì l’immediato dopoguerra, la comunità internazionale riaffermò questo divieto in varie forme, come, ad esempio, nel 1970 l’Assemblea generale onusiana nella sua Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, adottata per consenso, ha stabilito che «il territorio di uno Stato non può formare oggetto di un acquisto da parte di un altro Stato realizzato con il ricorso alla minaccia o all’uso della forza». Sullo stesso binario, si può menzionare la Risoluzione sulla definizione di aggressione, adottata sempre dall’Assemblea Generale nel 1974, che enuncia che «nessuna acquisizione territoriale o vantaggio speciale, derivante da un’aggressione è o sarà riconosciuto come lecito». Si aggiunga anche la ricca giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, in cui, nella sentenza del 1986 sulle Controversie di Frontiera, i giudici hanno delineato che, quando gli Stati hanno un controllo effettivo su un territorio, non ne acquisiscono la titolarità se tale controllo è stato ottenuto con mezzi illeciti.
Sebbene qualsiasi azione coercitiva contro l’isola groenlandese farebbe scattare il conflitto armato internazionale fra gli Stati Uniti e la Groenlandia, che si verifica quando uno o più Stati fanno ricorso alla forza armata contro un altro Stato, è rilevante anche il divieto di trasferimento permanente del territorio durante l’occupazione previsto dal diritto internazionale umanitario. In particolare, la IV Convenzione di Ginevra stabilisce che i diritti delle persone protette nei territori occupati sono inviolabili, nel senso che, come cita l’articolo 47, «le persone protette che si trovano in un territorio occupato non saranno private, in nessun caso e in nessun modo, del beneficio della presente Convenzione, né in virtù di un cambiamento qualsiasi apportato in seguito all’occupazione delle istituzioni o al governo del territorio di cui si tratta, né in virtù di un accordo conchiuso tra le autorità del territorio occupato e la Potenza occupante, né, infine, in seguito all’annessione, da parte di quest’ultima, di tutto il territorio occupato o parte di esso». Una regola fondamentale della Convenzione di Ginevra sta nella ragione che l’occupazione di un territorio deve essere di breve durata e non può trasformarsi in annessione. Un’altra maniera per esprimere tale divieto consiste nel fatto che i diritti delle persone protette nei territori occupati sarebbero violati se la proprietà di quel territorio cambiasse di mano.
L’istituto dell’occupazione si fonda sulla natura momentanea e provvisoria della presa di possesso, per cui ne consegue che la potenza occupante non acquisisce diritti sovrani sul lembo territoriale occupato, nel senso che l’occupazione di una porzione di territorio nemico, nel corso di un conflitto bellico internazionale, non cerniera l’automatico trasferimento della sovranità in capo allo Stato occupante. Sebbene il diritto dei conflitti armati non inibisca pianamente l’acquisizione forzata dei territori, qualsiasi annessione di questo genere, durante un’occupazione in corso, inevitabilmente porterebbe a violazioni di tale diritto. Il territorio annesso, a titolo di esempio, sarebbe, per definizione, soggetto alla legislazione dello Stato annessone, il che eccederebbe la perimetrata portata delle competenze legislative dello Stato occupante nel territorio occupato. L’annessione unilaterale, dunque, comporterebbe l’esercizio della sovranità sul territorio occupato e pretenderebbe di creare una situazione permanente che andrebbe a depennare lo status quo ante. Entrambe, ergo, queste conseguenze non possono viaggiare sulla medesima onda in quanto incompatibili con i canoni fondamentali del diritto di occupazione, ovvero che lo Stato occupante non acquisisce alcuna sovranità sul territorio occupato e che deve mantenere lo status ante quo.
Le persone protette, che si trovano in territorio occupato, non saranno private – come viene enunciato dal Manuale del Diritto della Guerra statunitense (§ 11.6.3) –, in nessun caso o in alcun modo, dei benefici della Convenzione di Ginevra da alcun mutamento introdotto, da qualsiasi annessione di tutto o in parte del territorio occupato. Il divieto di acquisire territorio mediante lo strumento della conquista viene altresì supportato dalla giurisprudenza nel caso Stati Uniti contro Ulrich Griefelt et al., stabilendo che «qualsiasi presunta annessione di territori di una nazione straniera, avvenuta durante il periodo di guerra e mentre gli eserciti avversari erano ancora in campo, sia invalida e inefficace». Tali territori non divennero mai parte del Reich, ma restarono simpliciter sotto il controllo alemanno, in virtù dell’occupazione del belligerante. I trattati a cui gli Stati Uniti non sono parte, ma che costituiscono un’ulteriore testimonianza di quanto il diritto internazionale condanni l’acquisizione di porzioni di territorio tramite la conquista, sono in armonia con il tema dell’occupazione, difatti, si può prendere come esempio il I Protocollo addizionale alle IV Convenzioni di Ginevra, in cui l’articolo 4 cita «l’applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, nonché la conclusione degli accordi previsti in detti strumenti non produrranno effetto alcuno sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto. Sia l’occupazione di un territorio che l’applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non avranno effetto alcuno sullo statuto giuridico del territorio stesso»; si può affiancare anche lo Statuto della Corte penale internazionale che, in modo cristallino, al suo articolo 8bis, paragrafo 2, lettera a, commina che «l’invasione o l’attacco da parte di forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato o qualunque occupazione militare, anche temporanea, che risulti da detta invasione o attacco o qualunque annessione, mediante l’uso della forza, del territorio di un altro Stato o di parte dello stesso».
È fondamentale porre in chiaro che, anche se gli Stati Uniti conquistassero il territorio groenlandese e l’annettessero, agli Stati terzi verrebbe posto l’inibizione di considerare o trattare il territorio come se fosse parte integrante degli Stati Uniti. Nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, difatti, viene delineato che «nessun acquisto territoriale ottenuto con la minaccia o l’uso della forza sarà riconosciuto legittimo»; frase che la Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto nel parere consultivo sulle conseguenze giuridiche derivanti dalla costruzione del Muro nei territori palestinesi occupati, confermando che «nessuna acquisizione risultante dalla minaccia o uso della forza verrà riconosciuta come lecita» (§ 87). I giudici stessa Corte, nella sentenza sulle attività militari e paramilitari degli Stati Uniti in e contro il Nicaragua, hanno osservato che «le autorità statunitense hanno riconosciuto il canone di non riconoscimento del territorio illegittimamente sottratto» (§189) e, dunque, a tal fine, sempre i giudici, hanno fatto riferimento alla Convenzione di Montevideo sui diritti e gli obblighi degli Stati, dove si dispone che «gli Stati contraenti assumono definitivamente come norma della loro condotta l’obbligo rigoroso di non riconoscere gli acquisti territoriali…che siano stati ottenuti con la forza, consista questa nell’impiego delle armi, in minacciose pressioni diplomatiche o in qualsiasi altra effettiva misura di coercizione. Il territorio di uno Stato è inviolabile e non può essere l’oggetto, sia anche temporaneamente, di occupazione militare, né di altre misure di forza imposte da un altro Stato direttamente o indirettamente o per qualsiasi altro motivo» (art.11). Sebbene gli Stati Uniti sono parte della Convenzione di Montevideo del 1933, i termini del trattato impedirebbero ad altre Parti – come gli Stati dell’America centrale e meridionale – di riconoscere l’acquisizione illegittima della Groenlandia da parte della autorità statunitense, per cui si può ritenere che l’articolo 11 riflette il criterio di non riconoscimento di jus cogens, che vincolerebbe erga omnes (cioè tutti gli Stati) a non riconoscere l’azione statunitense.
Gli organismi onusiani, con il supporto statunitense, hanno parimenti evidenziato l’obbligo di non riconoscere l’illegittima occupazione di territorio, come avvenne, exempli gratia, nella prima Guerra del Golfo, quando il governo iracheno invase massicciamente con le sue truppe il territorio del Kuwait, annettendolo con l’atto coercitivo armato. In quella circostanza, il Consiglio di Sicurezza chiedeva «a tutti gli Stati, organizzazioni internazionali ed istituti specializzati di disconoscere tale annessione e di astenersi da ogni azione o contatto che potrebbero essere interpretati come un riconoscimento implicito dell’annessione» (Risoluzione 662/1990, § 2). In seguito all’illegittima annessione della Crimea da parte della Federazione russa, ad esempio, e della sua occupazione e di un referendum farsa, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il 27 marzo 2014 la risoluzione A/RES/68/262 del 1 aprile 2014, denominata Territorial integrity of Ukraine, nella quale viene richiesto «agli Stati, alle organizzazioni internazionali e alle agenzie specializzate a non riconoscere alcuna modifica dello status della Repubblica Autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli sulla base del suddetto referendum e ad astenersi da qualsiasi azione o atto che possa essere interpretato come il riconoscimento di tale status modificato»(§6).
Si pone la domanda se l’occupazione dell’isola groenlandese possa essere giustificata da ragioni prettamente di sicurezza da parte deli Stati Uniti. L’amministrazione Trump ha sostenuto che prendere il controllo della Groenlandia sia necessario per stroncare le minacce della Cina e della Russia nell’Artico. Mentre la legittima difesa viene considerata corollario circostanziale che preclude l’illiceità del ricorso allo jus ad bellum, cioè a dire che «l’illiceità di un atto di uno Stato è esclusa se l’atto costituisce una misura lecita di legittima difesa presa in conformità alla Carta delle Nazioni Unite» (Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, art. 21), le condotte difensive con la forza possono essere dirette solo contro uno Stato che abbia intrapreso un attacco armato contro lo Stato che le ha intraprese, per cui, anche se la sicurezza statunitense fosse minacciata dall’avanzata sino-russa nell’area artica, tale circostanza non motiverebbe, di per sé, giuridicamente alcuna azione contro il Regno di Danimarca.
Non dovrebbe passare inosservato nella corrente discussione la questione che il Presidente Vladimir Putin abbia tentato di ricorrere ai pretesti di legittima difesa nella sua guerra di conquista contro l’Ucraina, tentativo che è stato ridondantemente e ripetutamente respinto dagli Stati Uniti, dalle Nazioni Unite, in primis dall’Assemblea Generale, ma non dall’organo consiliare politico onusiano a causa del veto russo, dall’UE e via discorrendo. La presunta annessione della Crimea da parte di Mosca e di parti della regione ucraina del Donbass non è riconosciuta dalla gran parte degli Stati, a causa del loro vincolo di non farlo. Tanto per delineare un esempio, si supponga che uno Stato abbia voluto una valida pretesa di autodifesa, sia stato coinvolto in uno scontro bellico internazionale a seguito di un attacco militare contro di esso e abbia cercato di rivendicare un territorio conquistato durante tale conflitto. Ciò solleva il problema se uno Stato che agisca lecitamente per legittima difesa possa acquisire un territorio; a tal proposito, la Commissione di diritto internazionale ha sottolineato che gli Stati non possono riconoscere come legittima, ad esempio, un’acquisizione unilaterale di territorio ottenuta attraverso l’azione coercitiva di forza militare, anche se l’impiego della forza era forse legittimo (pag.107). Infine, le minacce statunitense di voler a ogni costo acquisire il territorio della Groenlandia attraverso la debellatio rappresentano già una mera violazione del diritto internazionale, nel senso che sia la Carta onusiana che lo jus cogens inibiscono tassativamente agli Stati anche solo di usare l’atto minaccioso di ricorrere allo jus ad bellum contro altri Stati. Difatti, l’enclave dell’amministrazione trumpiana ha sovente indicato la volontà di intraprendere la via dello strumento della forza se il Regno di Danimarca non ceda il territorio insulare groenlandese.
Sebbene il diritto internazionale inibisca l’acquisizione di lembi territoriali mediante l’impiego dell’atto coercitivo di forza militare, tuttavia non proibisce del tutto il cambiamento territoriale, nel senso che uno Stato può trasferire parti del suo territorio attraverso l’istituto della cessione, che avviene, di solito, con un trattato internazionale. È un modus di acquisto della sovranità basato su un accordo fra lo Stato cedente e lo Stato cessionario. Quando ciò accade, lo Stato cedente rinuncia al titolo e lo Stato acquirente assume la piena sovranità, prassi che è piuttosto rara nell’era odierna ed è, generalmente, perimetrata a piccoli aggiustamenti di confine o alla risoluzione di ambiguità di lunga data dei confini postcoloniali ereditati. L’attuale diritto internazionale sottopone tali trasferimenti a due condizioni: in primo luogo, lo Stato che effettua il trasferimento deve dare il suo assenso senza impedimento ovvero in piena libertà, senza alcuna forma di coartazione; in secondo luogo, il trasferimento deve essere compatibile con il diritto all’autodeterminazione cernierato dal diritto internazionale dei diritti umani. Poiché qualsiasi trasferimento verrebbe forse concluso attraverso un accordo, tuttavia viene stabilito la cornice normativa per determinare la validità del consenso al trasferimento, nel senso che la cessione, quale trasferimento pacifico di un territorio dallo Stato A allo Stato B, per essere inquadrata nella sua cristallina validità, deve avvenire nel rispetto della libertà da parte dello Stato cedente verso lo Stato cessionario. Ciò sta ad indicare che il consenso ottenuto con la minaccia o l’uso della forza può portare all’invalidità dell’accordo, ai sensi dell’articolo 52 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, secondo cui «qualsiasi trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con le minacce o con l’uso della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite sarà ritenuto nullo». Questo è ciò che è accaduto nel caso delle richieste dell’amministrazione trumpiana sulla Groenlandia; cioè appare quasi inimmaginabile che la minaccia di una condotta bellica statunitense non avrebbe influenzato in modo significativo un eventuale accordo da parte delle autorità centrali danesi per il trasferimento del territorio insulare groenlandese o porzioni del suo territorio agli Stati Uniti. È vero che quest’ultimi non hanno mai ratificato la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, tuttavia, come hanno sottolineato i giudici della Corte internazionale di giustizia nel caso della Giurisdizione sulle peschiere del 1973, che «un accordo, secondo il diritto internazionale, concluso sotto la minaccia o l’uso della forza è nullo», per cui l’articolo 52 della Convenzione di Vienna del 1969 è lato sensu riconosciuto come espressione dello jus cogens.
La seconda condizione si cesella, invece, nella questione che il trasferimento sia coerente con il criterio perimetrale dell’autodeterminazione, divenuto una regola di diritto internazionale cogente, tanto da essere menzionato nella Carta onusiana che riconosce tale principio «dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodecisione dei popoli» (articolo 1, § 2), che svolge un ruolo di primo piano persino nei Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e diritti economici, sociali e culturali che contengono una disposizione comune che sancisce «il diritto di tutti i popoli di disporre di se stessi e delle proprie ricchezze naturali e il correlativo obbligo degli Stati parte di ciascun Patto di consentire la realizzazione di quei diritti». Gli Stati Uniti sono solo parti del Patto sui diritti civili e politici.
La Corte internazionale di giustizia ha applicato il corollario di autodeterminazione nell’ambito territoriale in una serie di occasioni, come, ad esempio, nel parere consultivo sul Sahara Occidentale, in cui ha statuito ed evidenziato che l’applicazione del diritto all’autodecisione richiede la libera e genuina espressione della volontà dei popoli interessati, cioè a dire che «la libera associazione deve risultare da una scelta libera e volontaria delle popolazioni» (§ 54); analogamente, nella sentenza relativo a Timor orientale, i giudici della Corte internazionale di giustizia hanno definito «il diritto all’autodeterminazione ineccepibile, avente carattere erga omnes» e, inoltre, che «tale principio è uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo» (§ 29).
La negazione del diritto di partecipare alla decisione di trasferire un territorio è un paradigmatico esempio di violazione del diritto all’autodecisione, visto che si tratta di un fondamentale diritto che si applica ai popoli e che fa riferimento a un gruppo significativamente ampio di individui che condividono caratteristiche comuni come la storia, la lingua, l’etnia et alia, hanno un legame con il territorio considerato e si considerano una comunità distinta.
Il principio di autodecisione si applica anche agli abitanti groenlandesi, come, infatti, la stessa legge sull’autogoverno della Groenlandia riconosce espressamente che il popolo della terra groenlandese è un gruppo di individui riconosciuto ai sensi del diritto internazionale con diritto di autodeterminarsi. È fondamentale, inoltre, evidenziare che si tratta di un riconoscimento de jure vincolante del diritto del popolo stanziato sul suolo insulare groenlandese a partecipare alla determinazione del proprio status politico; non solo, la legge determina che decisioni relative all’indipendenza della Groenlandia saranno prese dal popolo ivi stanziato. Ai sensi della legge del Regno di Danimarca, la popolazione groenlandese gode del diritto giuridico di decidere se intraprendere o meno la via per l’indipendenza, non gode di certo di un diritto minore in merito alla circostanza del trasferimento della sovranità. Inoltre, come si è avuto modo di delineare, la Groenlandia era in precedenza un territorio non autonomo ed era in procinto a percorrere i primi passi verso l’indipendenza, in quanto tale è soggetta ai principi di decolonizzazione tracciati nella risoluzione 1541(XV)1960, adottata dall’assise plenaria onusiana, nella quale viene precisato come il raggiungimento dell’autogoverno da parte di territori non autonomi potesse consistere non soltanto nell’acquisizione dell’indipendenza, ma anche nella libera associazione o nell’integrazione con un altro Stato. Tali principi enfatizzano i desideri liberamente espressi dei cittadini in merito allo status del territorio, dove hanno la loro residenza. Nel parere consultivo dell’Arcipelago Chagos, sottoposto all’esame della Corte internazionale di giustizia, i giudici hanno osservato che, sebbene la risoluzione 1514(XV)1960 , relativa alla Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali, fosse formalmente una semplice raccomandazione non vincolante, essa ha «carattere dichiarativo rispetto al diritto di autodecisione come norma di diritto cogente» (§152), il che sta ad indicare che, ai sensi del diritto internazionale, il corollario dell’autodeterminazione inibisce il trasferimento della sovranità su un territorio abitato da un popolo senza il suo assenso.
Se si legge con attenzione la Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, si nota, ictu oculi, come, ripetutamente, viene evidenziato la dicitura relativa al diritto di un popolo di reclamare l’autodeterminazione, in base al quale «tutti i popoli hanno il diritto di determinare il proprio assetto politico, in piena libertà e senza ingerenze esterne e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, ed ogni Stato ha il dovere di rispettare tale diritto in conformità con le disposizioni della Carta» e «la creazione di uno Stato sovrano e indipendente, la libera associazione o integrazione con uno Stato indipendente o l’acquisto di ogni altro status politico liberamente deciso da un popolo costituiscono per tale popolo modi di esercitare il suo diritto all’autodeterminazione». Tale Dichiarazione, inoltre, collega il diritto all’autodecisione all’uso della forza, dove viene tassativamente delineato che «ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorrere a misure coercitive di qualunque genere dirette a privare i popoli sopra menzionati nella formulazione di questo principio del loro diritto all’autodeterminazione, della loro libertà e della loro indipendenza». Il principio si applicherebbe ugualmente alla minaccia dell’impiego coercitivo di forza che potrebbe, a sua volta, portare ad una cessione avvenuta contro la volontà consensuale del popolo.
Come già posto in risalto antecedentemente attorno alla questione del territorio acquisito per mezzo dell’azione coercitiva di forza, ad altri Stati verrebbe imposto l’obbligo di non avviare alcuna forma di riconoscimento circa il trasferimento dell’isola groenlandese tramite cessione, giacché è stato acquisito con la coartazione e non ha rispettato il diritto del popolo groenlandese ad autodeterminarsi. La Commissione di diritto internazionale lo ha riconosciuto nell’ambito del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, in cui si cita che «nessuno Stato riconoscerà come legittima una situazione creata attraverso una violazione grave sensi dell’articolo 40, né presterà aiuto o assistenza nel mantenere tale situazione» (art. 41, paragrafo 2). Qualsiasi trasferimento, ergo, del territorio della Groenlandia agli Stati Uniti richiederebbe il libero consenso della autorità governative del Regno di Danimarca e della Groenlandia, come viene delineato nel diritto interno e internazionale.
Nel caso in cui la Danimarca dovesse cedere il territorio insulare groenlandese agli statunitensi in contrasto con il diritto del popolo groenlandese stesso, ai sensi del diritto sulla responsabilità dello Stato, l’amministrazione statunitense si assumerebbe con probabilità anche la responsabilità di tale atto internazionalmente illecito. Sempre nel Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, difatti, si enuncia che «lo Stato che costringe un altro Stato a compiere un atto è internazionalmente responsabile per quell’atto se: a) in assenza di coercizione l’atto sarebbe un atto internazionalmente illecito dello Stato coartato; e b) lo Stato che esercita la coercizione agisce con la consapevolezza delle circostanze dell’atto» (art. 18). Le minacce di ricorrere allo strumento di coartazione di forza si qualificano pianamente come coercitive, ovvero come condotta che forza la volontà dello Stato costretto.
È indiscutibile, per concludere, che, nelle attuali circostanze, qualsiasi acquisizione del territorio dei groenlandesi da parte dell’amministrazione trumpiana – mediante la forza o tramite trattati imposti coattivamente, violerebbe direttamente i canoni basilari del diritto internazionale, fra i quali il divieto della minaccia o dell’impiego della forza, il principio di non riconoscimento dell’acquisizione del territorio con tali strumenti, l’invalidità degli accordi ottenuto con il mezzo di coercizione e il diritto del popolo della Groenlandia ad autodeterminarsi. Si tratta di barriere giuridiche alla legittimità di tale azione, di conseguenza, in concerto con le norme giuridiche consolidate, ogni tentativo della Casa Bianca di rivendicare la sovranità sull’isola groenlandese deve continuare a percorrere la saggia strada del non riconoscimento internazionale e della condanna politica, altrimenti, volente o nolente, si finirebbe nell’infrangere il muro del diritto internazionale considerato la linea ultima oltre la quale c’è la barbarie.
