Il braccio di ferro fra Stati Uniti e Regno di Danimarca, attorno alla questione del controllo dell’isola della Groenlandia, è corroborato da forti tensioni che risalgono a partire dal primo insediamento dell’attuale inquilino idiosincratico della Casa Bianca Donald Trump, quando chiese ai suoi consiglieri giuridici di valutare l’acquisto dell’isola groenlandese per le sue preziose risorse, incaricando il Consiglio di Sicurezza Nazionale di esaminare le opzioni per l’acquisizione del lembo territoriale, non rendendosi conto che comprare e vendere un pezzo di territorio è davvero impensabile e impraticabile sia sul piano giuridico, che politico.
Nel suo secondo mandato, dunque, la sua amministrazione sta discutendo pubblicamente di un’acquisizione del territorio mediante l’impiego della forza militare, tanto da far preoccupare i membri del Congresso e gli alleati, tra cui l’Italia, prendendo sul serio questa bramosia trumpiana. La posizione di Trump è stata supportata dal vice Capo di Stato di Maggiore Stephen Miller che ha dichiarato che «nessuno combatterà con la forza militare gli Stati Uniti per l’avvenire della Groenlandia», affermando anche che tale «isola dovrebbe far parte degli Stati Uniti». Il Segretario di Stato Marco Rubio, dinanzi ai membri del Congresso, ha dichiarato che «gli Stati Uniti stanno cercando di acquistare l’isola groenlandese», aggiungendo che «se il Presidente identifichi una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, egli conserva la possibilità di ricorrere alla forza militare».
L’inquilino della Casa Bianca, durante la sua intervista rilasciata al New York Times, ha sostenuto che «il solo limite alle sue azioni internazionali è la mia moralità e la mia mente; è l’unica cosa che può fermarmi…non mi serve il diritto internazionale». Trump, inoltre, sembrava applicare l’identico approccio alla Danimarca, avvertendo che avrebbe fatto qualcosa sull’isola groenlandese, minacciandola di agire se non avesse fatto un accordo. Quanto alla giustificazione, ha anche sottolineato che se gli Stati Uniti non si muovono la Cina e la Russia prenderanno l’isola. Tuttavia, non pare chiara la ragione per la quale i recenti accordi con la Danimarca, membro del Consiglio atlantico, come, ad esempio, l’accordo di cooperazione in materia di difesa definiti nel giugno 2025 e il rinnovato impegno di altri Stati a rafforzare la sicurezza dell’Artico, non sarebbero stati sufficienti a proteggere questo territorio insulare strategicamente fondamentale. Queste minacce hanno portato a chiedersi se la NATO sia obbligata a difendere la Danimarca qualora lo Studio Ovale tentasse di impadronirsi dell’isola dei groenlandesi con lo strumento dell’atto di forza militare.
Il Trattato del Nord Atlantico del 1949 – noto anche come Trattato di Washington – diede alla luce l’Alleanza atlantica e stabilì i termini in base ai quali gli Stati membri avrebbero risposto a un attacco armato contro uno Stato membro alleato in difesa collettiva, considerato principio cardine della NATO, ormai cesellata come una vera e concreta organizzazione di sicurezza, oltre che di difesa, a carattere globale. La disposizione chiave è contenuta nell’articolo 5 che sancisce quanto segue «le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali». Come espressamente confermato, nell’articolo poc’anzi citato, l’autorità di agire collettivamente deriva dall’articolo 51della Carta delle Nazioni Unite, quest’ultima adottata quattro anni prima del Trattato Atlantico. Nella disposizione rilevante onusiana viene enucleato che «nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale». Sebbene l’articolo 5 del Trattato NATO si fonda sull’articolo 51 della Carta onusiana, l’azione intrapresa sulla base del primo è soggetta, almeno, alle medesime condizioni e perimetrazioni della legittima difesa individuale o collettiva ai sensi del secondo.
L’impegno, di cui all’articolo 5, viene perimetrato alle azioni intraprese contro gli alleati appartenenti alla sfera dell’Europea e dell’America settentrionale, come viene chiarito dall’articolo 6 del Trattato Atlantico, secondo cui «per attacco armato contro una o più delle parti si intende un attacco armato: – contro il territorio di una di esse in Europa o nell’America settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d’Algeria, contro il territorio della Turchia o contro le isole poste sotto la giurisdizione di una delle parti nella regione dell’Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro; – contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti, che si trovino su questi territori o in qualsiasi altra regione d’Europa nella quale, alla data di entrata in vigore del presente Trattato, siano stazionate forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella regione dell’Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi». Sebbene l’isola groenlandese fa parte del Nord America, l’unica domanda relativa alla limitazione geografica è focalizzare se le operazioni militari in Groenlandia costituirebbero un attacco armato.
Si è discusso ampiamente dello status unico del territorio groenlandese, nel senso che la Groenlandia gode di ampia autonomia di governo, secondo la legge dell’autogoverno della Danimarca, in primis negli affari domestici, nel settore legislativo, giudiziario e nella gestione delle risorse naturali: questa autonomia piena è una questione afferente al diritto interno.
Il Regno di Danimarca, ai sensi del diritto internazionale, gode lato sensu della sovranità sul territorio groenlandese. La Corte permanente di giustizia internazionale, ad esempio, nella sentenza status giuridico della Groenlandia orientale del 5 settembre 1933, nella controversia fra la Danimarca e la Norvegia, determinò che il territorio insulare groenlandese era possedimento danese. In seguito, le autorità di Copenaghen classificarono la Groenlandia come territorio non autonomo, nel quadro del Capitolo XI della Carta onusiana relativo ai territori non autonomi. Nel 1953, l’intera isola groenlandese venne incorporata al Regno di Danimarca attraverso la formula dell’unione personale, con l’approvazione del parlamento danese e l’anno successivo venne riconosciuto, con la Risoluzione 849(IX)1954, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, lo status costituzionale della Groenlandia. Gli Stati Uniti hanno sempre riconosciuto la sovranità del governo danese sul lembo territoriale insulare groenlandese, senza sollevare obiezioni se la Danimarca avesse esteso i suoi interessi in Groenlandia; ciò fu forse sorprendente, data la Dottrina Monroe del 1832, volta a limitare il colonialismo europeo, mediante il veto degli Stati Unit all’estensione dell’influenza e del potere politico europeo. La dichiarazione del 1916 aprì la strada al riconoscimento della sovranità danese da parte di altre nazioni, poi l’Accordo di difesa della Groenlandia del 1951, a cui è stato inserito l’emendamento del 2004. È chiaro che il territorio groenlandese rientra all’interno del perimetro di applicazione geografica dell’articolo 5 della Carta atlantica.
Solo un attacco armato innesca l’obbligo di cui all’articolo 5 della Carta dell’Alleanza atlantica, in base al quale un attacco armato contro un membro della NATO sarà considerato un attacco contro tutti gli altri Stati membri. Vi deve essere un’azione lecita e di una gravità tale da essere considerata sufficiente affinché possa scattare la valvola di legittima difesa collettiva, sancita dal Trattato NATO. Le azioni della Casa Bianca violano già il principio di non intervento nella domestic jurisdiction, ossia negli affari interni o esterni di un altro Stato, rammentando che tale principio perimetrale del divieto di intervento è ormai considerato come norma di jus cogens che impedisce a uno Stato di influenzare coercitivamente il dominio riservato di un altro Stato. Questo punto viene rafforzato dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia in alcune sentenze – come, ad esempio, quella delle attività armate sul territorio del Congo (Repubblica Democratica del Congo c. Uganda), delle Riparazioni et alias –, la quale ha spesso evidenziato che il divieto di non intervento viene considerato come uno dei capisaldi e delle norme fondamentali del diritto internazionale. Sempre la Corte, in una ben nota sentenza sulle attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua, ha sottolineato che «il principio di non intervento, che implica il diritto di ogni Stato sovrano di condurre i suoi affari senza alcuna interferenza esterna, è stato considerato come parte integrante del diritto internazionale cogente», nel senso che tale principio inibitivo di interferire nel domaine réservé si verifica nel momento in cui lo Stato A costringe lo Stato B a rispettare la sua giurisdizione domestica. L’inquilino della Casa Bianca ha utilizzato un colorito minaccioso e talmente grave nei riguardi della Danimarca affermando che «se non riuscirà a raggiungere un accordo per acquisire il territorio [della Groenlandia] in maniera facile, allora dovrà farlo nel modo difficile». La minaccia di Trump è paradigmaticamente di carattere coercitiva, sebbene, come hanno osservato i giudici della Corte Internazionale di Giustizia, sempre nella controversia Nicaragua c. Stati Uniti del 1986, «l’intervento è illecito quando utilizza metodi di coercizione rispetto a tali scelte, che devono restare libere» e di certo «l’elemento della coercizione… è particolarmente evidente nel caso dell’intervento che impieghi la forza», non solo ma hanno anche aggiunto, di conseguenza, come esempio paradigmatico di una questione che rientra nel dominio riservato di uno Stato, che «l’intervento vietato deve…riguardare materie nelle quali ciascuno Stato può, in base al principio di sovranità statale decidere liberamente», nella scelta del suo sistema politico, economico, sociale e culturale. Il mantenimento della sovranità territoriale di uno Stato è con molta probabilità la manifestazione più estrema di una scelta politica. Nonostante questa netta violazione del diritto internazionale, l’intervento statunitense non fa scattare la valvola di difesa enunciato nell’articolo 5 del Trattato di Washington del 1949. Né lo è la violazione da parte degli Stati Uniti del divieto di minaccia dell’uso della forza, sancito dall’articolo 2, paragrafo 4, della Carta onusiana che, cristallinamente, delinea che «i Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite». Tale disposizione non solo inibisce la guerra, ma qualsiasi uso o anche la sola minaccia della forza, intesa come forza manu militari, nelle relazioni internazionali; si aggiunga che tale divieto, avente originariamente natura convenzionale, e dunque vincolante per i soli Stati membri delle Nazioni Unite, si è man mano mutato in una norma di diritto internazionale cogente. Affinché vi sia la violazione del divieto, la minaccia deve consistere nell’intenzione di ricorre allo strumento militare che violi il diritto internazionale, nel senso che, come ha ribadito la Corte Internazionale di Giustizia, nel parere sulla liceità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari del 1996, «le nozioni di minaccia e di uso della forza, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, vanno insieme», nella misura in cui «se l’uso della forza in sé stesso in un determinato caso è illecito – per qualsiasi ragione – la minaccia di usare la forza sarà altrettanto illecita», in altri termini «affinché sia lecita, la dichiarata disponibilità di uno Stato ad usare la forza deve costituire un utilizzo della forza che sia conforme alla Carta». Tale minaccia deve, inoltre, avere i corollari del suo essere coercitiva, comunicata e credibile per essere cernierata nella sua illeceità. Sempre in questo parere, i giudici della Corte Internazionale di Giustizia hanno voluto rimarcare che l’arma di distruzione di massa presenta delle caratteristiche uniche, in primis la sua potenza distruttiva, la sua capacità di infliggere sofferenze indicibili all’essere umano e il suo potere di cagionare danni alle future generazioni.
È evidente che la sola minaccia espressa da parte dell’inquilino dello Studio Ovale di ricorrere all’azione coercitiva di forza armata per impadronirsi del territorio insulare groenlandese, viene cesellata nella sua forma illegittima. Dopotutto, l’articolo 2, paragrafo 4, della Carta onusiana, cita pianamente l’uso della forza contro l’integrità territoriale come base per qualificare una condotta come proibita, ribadito nella Risoluzione 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970, adotta dall’assise plenaria onusiana, sulla Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, in base alla quale «ogni Stato ha il dovere di astenersi, nelle proprie relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Un simile ricorso alla minaccia o all’uso della forza costituisce una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e non può mai essere utilizzato come strumento di soluzione di problemi internazionali».
Rispetto al divieto della forza militare, la Carta onusiana riconosce due eccezioni per l’impiego lecito dello jus ad bellum contro lo Stato aggressore: l’autorizzazione dell’organo politico consiliare delle Nazioni Unite, che, nel caso in specie, non è stata concessa, e la legittima difesa che rientra nel principio cardine, radicato negli ordinamenti interni degli Stati, vim vi repellere licet, cioè a dire che l’autodifesa giustifica in punto di diritto, escludendone l’illegittimità, l’azione violenta che lo Stato intraprende per difendersi da un attacco armato e in atto nei suoi confronti. La legittima difesa, presente nell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, consente allo Stato aggredito di intraprendere l’uso della forza per ragioni prettamente e perimetralmente difensive solo sino a quando il Consiglio di Sicurezza non abbia adottato le necessarie misure per rispristinare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali; chiaramente, una volta che l’organo politico consiliare onusiano sia intervenuto con misure efficaci contro lo Stato aggressore l’autodifesa cessa di operare. Ergo, sebbene il governo statunitense abbia asserito di avere necessità del territorio groenlandese per fini di difesa e sicurezza nazionale, le azioni di autotutela con lo strumento della forza armata, in base al dettame dell’articolo 51, devono rispondere a un attacco armato che sia imminente o sia in corso. In questo caso, le autorità governative danesi non hanno intrapreso alcuna azione ostile contro gli Stati Uniti. La minaccia di ricorrere all’azione coercitiva di forza da parte della Casa Bianca è, come è stato già delineato, di genere coercitiva. Ma, ancora una volta, questa violazione del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti contro la Danimarca è del tutto insufficiente per far scattare il famigerato articolo 5 del Patto atlantico. Tuttavia, il governo di Copenaghen potrebbe inoltrare una richiesta di assistenza all’attenzione del Consiglio Nord Atlantico, il principale organo decisionale della NATO, mediante l’applicazione dell’articolo 4 che prevede che «le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata», cioè, non appena viene invocato, la questione viene discussa e può potenzialmente portare ad una qualche forma di decisione o azione congiunta a nome dell’Alleanza; ovvero, qualunque sia lo scenario, i membri seduti attorno al tavolo del Consiglio sono incoraggiati a reagire ad una situazione portata alla loro attenzione da un Paese membro. Questo costituisce una precondizione per l’azione intrapresa ai sensi dell’articolo 5.
La condizione preliminare all’adozione di misure previste dall’articolo 5 del Patto atlantico è, quindi, perimetrata alle situazioni in cui si è verificato un attacco armato. Gli Stati Uniti, tradizionalmente, hanno adottato un’interpretazione estensiva di attacco armato, sostenendo che qualsiasi uso illecito della forza si qualifica come tale, cioè a dire che il diritto intrinseco o naturale all’autodifesa si applica potenzialmente contro qualsiasi uso illegale della forza. Questa posizione diverge da quella della gran parte della comunità internazionale, compresi gli Stati membri dell’Alleanza atlantica, come pure dalla giurisprudenza della Corte Internazionale della Giustizia, che circoscrive le forme più gravi di impiego della forza dalle altre meno gravi.
Tale differenza di approccio in questo caso non è rilevante, nel senso che ogni operazione militare sufficiente a conquistare il territorio groenlandese soddisferebbe senza alcun dubbio il parametro elevato di forma più grave, qualificandosi quindi come attacco armato, ai sensi dell’articolo 5 del Patto atlantico. La Risoluzione 3314 (XXV)1974 sulla Definizione di aggressione, a titolo di esempio, adottata dall’Assemblea Generale onusiana, definisce l’aggressione, che ho sempre considerato la madre di tutti i crimini, «l’invasione o l’attacco da parte delle forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato, o qualsiasi occupazione militare, comunque temporanea, risultante da tale invasione o attacco, o qualsiasi annessione attraverso l’uso della forza del territorio di un altro Stato o di una sua parte»; si aggiunga anche la posizione della NATO attorno al tema della legittima difesa collettiva, quando afferma un esempio plausibile di attacco armato che concernerebbe l’invasione da parte dello Stato A del territorio dello Stato B.
Ai sensi dell’articolo 5, ergo, gli Stati membri parti del Trattato Nord Atlantico convengono di assistere gli Stati che sono oggetti di un attacco militare, per cui ci si trova dinanzi a un obbligo giuridico e non ad una mera esortazione. In quanto vincolo giuridico, il Patto atlantico deve essere adempiuto ed eseguito in buona fede, come viene statuito dalla Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, comportante che le Parti devono operare all’interno dell’ombrello c. d. pacta sunt servanda in uno spirito di collaborazione, di correttezza e di lealtà, e in modo coerente con l’oggetto e lo scopo del Trattato Washington, nel senso che tale accordo debba essere interpretato seguendo il binario della buona fede, che «obbliga le Parti – come ha posto in chiaro la Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza riguardante il Progetto Gabcikovo-Nagymaros – ad applicarlo in modo ragionevole e in modo tale che il suo scopo possa essere realizzato». Il rifiuto, di conseguenza, di assistere il Regno di Danimarca difronte a un attacco armato statunitense equivarrebbe a un atto internazionalmente illecito, come recita in maniera cristallina l’articolo 2 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della commissione del diritto internazionale, nella quale viene riportato che «sussiste un atto internazionalmente illecito di uno Stato quando un comportamento consistente in un’azione o in un’omissione: a) può essere attribuito allo Stato alla stregua del diritto internazionale; e b) costituisce una violazione di un obbligo internazionale dello Stato». In questo senso, dunque, l’articolo 5 del Patto atlantico differisce dall’articolo 51 della Carta onusiana. Mentre quest’ultimo è permissivo, il primo è vincolante, cioè a dire, tout court, che, mentre gli Stati potrebbero accettare singolarmente e volontariamente di assistere la Danimarca su base ad hoc, anche mediante l’uso dell’atto coercitivo di forza militare, nel quadro del dettame dell’articolo 51 della Carta onusiana, essi si assumono l’obbligo di assistere lo Stato alleato, ai sensi del Trattato Nord Atlantico.
Un punto fondamentale da questionare concerne il fatto se l’obbligo di prestare assistenza ingloba l’impiego dell’atto coercitivo di forza militare. La risposta non può essere che negativa. È significativo che l’articolo 5 non imponga alcuna limitazione ai soggetti contro cui può essere diretta la difesa collettiva. Infatti, all’indomani degli attacchi dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti, l’Alleanza atlantica ha invocato l’articolo 5 per l’unica volta in risposta a un attacco da parte di un attore non statale al-Qaida. Non vi è, pertanto, alcun fondamento per concludere che l’obbligo non si estenderebbe a un attacco statunitense alla Danimarca sottoforma di operazioni per prendere il controllo effettivo del territorio insulare groenlandese. Come per qualsiasi azione di difesa collettiva, seguendo la cornice della Carta onusiana, lo Stato che subisce l’attacco armato, in questo caso il Regno di Danimarca, deve chiedere assistenza. La giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, nella sentenza attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua, ha osservato che «le misure di legittima difesa collettiva sia decisa su richiesta dello Stato direttamente attaccato», rilevando inoltre che non esiste «alcuna norma che permetta l’esercizio della legittima difesa collettiva in assenza di una richiesta da parte dello Stato che ritenga di essere vittima di un attacco armato», aggiungendo inoltre che «la richiesta da parte dello Stato che è vittima di un preteso attacco armato» va ad aggiungersi al requisito che «tale Stato abbia dichiarato di essere stato attaccato». In un’altra sentenza relativa all’affare delle piattaforme petrolifere, la Corte ha delineato che, affinché si possa parlare di legittima difesa, è necessario che la Parte sia stata vittima di un concreto attacco armato, prima che altri Stati possano agire in autodifesa collettiva. Per l’Alleanza atlantica, tale richiesta verrebbe in genere presentata al Consiglio atlantico, per cui gli Stati alleati, nel loro ruolo di membri di tale organo, sarebbero obbligati dal principio di buona fede ad agire in merito alla richiesta, in modo coerente con l’oggetto e lo scopo della Carta della NATO: fornire assistenza che renda efficace la difesa di uno Stato membro alleato contro un attacco armato, non solo, ma la natura e il grado di assistenza forniti dagli altri Stati sarebbero limitati a quelli richiesti dal governo danese.
Il Consiglio Nord Atlantico è l’organismo che autorizza una risposta attuata sotto il comando e il controllo della NATO; tuttavia, è opportuno, a questo proposito, evidenziare che il Trattato del Nord Atlantico non designa espressamente il Consiglio come entità che possa autorizzare l’azione collettiva, tanto meno richiedere che le decisioni siano adottate per consenso, pur essendo organo decisionale politico della NATO, che controlla gli organi politici e militari dell’organizzazione; poi vi sono gli organi decisionali secondari e terziari che sono i consigli e i comitati subordinati – il sistema dei comitati della NATO, equivalente alla comitatologia UE. Come recita l’articolo 9, gli Stati «istituiscono un Consiglio, nel quale ciascuna di esse sarà rappresentata per esaminare le questioni relative all’applicazione di questo Trattato; il Consiglio sarà organizzato in maniera tale da potersi riunire rapidamente in qualsiasi momento; il Consiglio costituirà quegli organi sussidiari che potranno essere necessari; in particolare istituirà immediatamente un Comitato di difesa che raccomanderà le misure da adottare per l’applicazione degli articoli 3 e 5», quindi, si può sostenere che, oltre a essere l’unico organo investito dell’autorità di istituire gli organi sussidiari che si rendano necessari, è anche l’autorità suprema a capo di una vasta e intricata rete di comitati e gruppi di lavoro.
La prassi della NATO ha costantemente ritenuto il Consiglio Nord Atlantico come il suo principale motore decisionale, che ha sempre operato sulla base del consenso, parametro fondamentale che implica che non vi sia alcuna votazione nella NATO. È importante porre in rilievo che, sebbene il Trattato atlantico non prevede alcun requisito procedurale del consenso, si potrebbe sostenere, a questo punto, che il Consiglio Nord Atlantico potrebbe agire nonostante l’obiezione degli Stati Uniti, se non altro per la mera logica che ha condotto l’attacco. Detto ciò, agire in tal modo sarebbe istituzionalmente senza precedenti: così come un attacco di uno Stato membro alleato contro un altro Stato membro alleato.
È essenziale, tuttavia, mettere in chiaro che l’assenza di autorizzazione del Consiglio Nord Atlantico non depennerebbe, ossia non estinguerebbe, l’obbligo, sancito dall’articolo 5, di fornire assistenza nel contesto della difesa collettiva. Obbligo che potrebbe essere soddisfatto mediante un’azione coordinata o unilaterale al di fuori delle strutture di comando della NATO. Qualora l’assistenza comportasse il ricorso all’uso coercitivo di forza, sarebbe soggetta ai requisiti di legittima difesa perimetrata dagli elementi della necessità e proporzionalità, nel senso che la liceità della risposta all’attacco, ribadisco, dipende dal rispetto dei canoni di necessità e di proporzionalità delle misure adottate in legittima difesa. Difatti, la Corte Internazionale di Giustizia, nel già citato parere consultivo sulla liceità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari, ha affermato che il diritto di ricorrere alla legittima difesa «è soggetta a talune restrizioni», ribadendo che «la soggezione dell’esercizio del diritto alla legittima difesa alle condizioni di necessità e proporzionalità è una regola di diritto internazionale cogente» e che «questa duplice condizione si applica anche nel caso dell’articolo 51, quale che siano i mezzi impiegati».
Sebbene l’assistenza sia un canone obbligatorio, soggetto alla richiesta dello Stato vittima, in caso di attacco armato, l’articolo 5 del Patto atlantico non richiede alcuna forma o livello particolare di assistenza e questo emerge pianamente dalla dicitura l’azione che [lo Stato che presta assistenza] giudicherà necessaria, contenuta nell’articolo de quo. Non è necessario, quindi, che implichi un supporto a livello di jus ad bellum o che comporti in altra maniera la partecipazione alle ostilità. La prassi dei singoli Stati membri della NATO, a seguito della decisione del Consiglio Nord Atlantico di applicare l’articolo 5 agli attacchi alle Torri Gemelle, dell’11 settembre 2001, è esemplificativa, sebbene il supporto spaziale di sorvolo, alla condivisione dei servizi di intelligence e alla sorveglianza dello spazio aereo sino ad una robusta azione militare. Tale flessibilità, pertanto, non costituisce un difetto del Patto atlantico, bensì una congettura strutturale che permette alla NATO di funzionare, a prescindere le differenti percezioni interne delle minacce e i diversi processi giuridici e politici all’interno di qualsiasi Stato circa la fornitura di assistenza logistico-militare. Dunque, sebbene la mancata fornitura di assistenza allo Stato vittima di un attacco armato su richiesta non possa essere conciliata con l’articolo 5 del Trattato atlantico, in quando questione afferente alle norme della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, non si ha una soglia qualitativa o quantitativa di assistenza oltre il requisito che gli Stati membri alleati agiscano, come già delineato prima, nella cornice della buona fede, nell’intento di ripristinare e mantenere l’equilibrio di sicurezza della regione designata.
Non è mancata la domanda attorno ad una eventuale espulsione degli Stati Uniti dall’apparato della NATO. Rispetto alla Carta onusiana, in cui l’Assemblea Generale può espellere dall’Organizzazione, su proposta dell’organo politico consiliare onusiano, lo Stato membro che abbia persistentemente violato la Carta, Il Trattato di Washington, pur consentendo agli Stati di ritirarsi, ai sensi dell’articolo 60 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, non contiene alcuna norma comparabile circa il tassello dell’espulsione dalla NATO. Difatti, gli strumenti istitutivi di varie organizzazioni internazionali prevedono la sospensione dei diritti di uno Stato membro e, in determinate circostanze, persino la cessazione della sua appartenenza, mentre, come già sottolineato poc’anzi, il Patto atlantico non prevede sia il parametro della sospensione dei diritti di appartenenza, sia, appunto, quello dell’espulsione di un alleato. Ergo, l’unica linea d’azione, che gli altri Stati membri della NATO potrebbero intraprendere di fronte allo scenario di minacce statunitense o alle successive operazioni manu militari contro il Regno di Danimarca, sarebbe il percorso di sospendere o porre fine all’applicazione del Patto atlantico, sulla base del fatto che il governo statunitense è in violazione sostanziale.
Qualsiasi uso dell’azione coercitiva di forza armata da parte degli Stati Uniti contro la Groenlandia, in violazione di questi impegni, costituirebbe di certo una palese e sostanziale violazione del Trattato atlantico, come risulta codificata nell’articolo 60 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati che enuncia quanto segue «una sostanziale violazione di un trattato bilaterale da parte di una delle parti autorizza l’altra parte a invocare la violazione come motivo per porre termine al trattato o sospenderne completamente o parzialmente l’applicazione», consentendo al governo danese, come pure agli altri Stati membri della NATO, di invocare tale violazione come motivo di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione del Trattato nei rapporti fra gli Stati membri della NATO e gli Stati Uniti. L’articolo citato della Convenzione di Vienna viene considerato espressione del principio di reciprocità, che abilita lo Stato X a rispondere a un comportamento illecito dello Stato Y mercé una condotta che colpisce lo stesso bene giuridico sul quale si è operata la violazione.
Una violazione sostanziale, quindi, implica la violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell’oggetto o dello scopo del trattato. Nella misura in cui l’oggetto e il fine del Trattato sono i corollari del mantenimento della stabilità e del benessere dell’intera regione nordatlantica, gli Alleati si sono impegnati ad assistersi reciprocamente per creare uno scudo difensivo da un attacco militare; minacciare un atto coercitivo di forza armata, per non parlare di intraprenderne uno, costituisce evidentemente una violazione concreta e sostanziale. La decisione di sospendere o recedere, come enuncia l’articolo 60, paragrafo 2, lettera a, in base al quale recita che «una sostanziale violazione di un trattato multilaterale da parte di una delle parti autorizza: a) le altre parti, che agiscono di comune accordo, a sospenderne completamente o parzialmente l’applicazione o a porvi termine: i) sia nelle relazioni fra di loro e lo Stato autore della violazione; ii) che fra tutte le parti», dovrebbe essere unanime, sebbene il Regno di Danimarca, in quanto parte particolarmente interessata, potrebbe invocare la violazione come motivo di sospensione dell’applicazione del trattato fra sé e gli Stati Uniti, come pianamente recita l’articolo 60, paragrafo 2, lettera b, che autorizza ovvero legittima «una parte particolarmente danneggiata dalla violazione, ad invocare detta violazione come motivo di sospensione dell’applicazione completa o parziale del trattato nelle relazioni fra di essa e lo Stato autore della violazione», cioè consente di sospendere unilateralmente il trattato nei riguardi della Parte inadempiente. La sospensione, quindi, comporterebbe la cessazione, in tutto o in parte, dei diritti e degli obblighi derivanti dal Trattato Nord Atlantico fra gli Stati Uniti e tutti gli altri Stati membri dell’Organizzazione dell’emisfero atlantico e, pertanto, la cessazione estinguerebbe definitivamente tali diritti e obblighi; tuttavia, gli obblighi del Trattato NATO rimarrebbero in vigore per tutti gli altri Stati membri alleati.
Considerati gli eventi, in conclusione, non si può che comprendere cosa l’articolo 6 richieda agli Stati parti della NATO e cosa no. Non si sa se i membri dell’Alleanza atlantica intervengano per difendere il territorio groenlandese, parte del Regno di Danimarca, in caso di attacco proveniente dagli Stati Uniti, così come il modo in cui potrebbero farlo. Ciononostante, è abbastanza evidente che, in caso di (si spera non concretizzabile) un attacco armato delle forze statunitense, il Trattato Noord Atlantico obbliga gli altri Stati alleati ad assistere il Regno della Danimarca nella perimetria della legittima difesa collettiva, qualora quest’ultima ne facesse richiesta. Tale vincolo dovrebbe essere adempiuto nella cornice della buona fede e alla luce dell’oggetto e dello scopo del Trattato del 1949, sebbene lasci agli Stati la discrezionalità circa la forma di tale assistenza, ricordando anche che né l’identità dell’aggressore, tanto meno la prassi decisionale interno alla NATO annullano tale obbligo.
Mentre chiudevo questa minuziosa analisi, giungeva notizia che alcuni Paesi europei hanno inviato soldati sul territorio insulare della Groenlandia, dopo che l’inquilino della Casa Bianca ha intensificato in maniera martellante le minacce di prendere il controllo sull’isola artica. È probabile che le truppe NATO diventino una presenza più permanente in Groenlandia, poiché diversi Paesi europei si sono uniti alla Danimarca nell’invio di soldati per rafforzare la sicurezza sull’isola artica ambita dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
