Il contrasto del trasferimento sui consumatori nazionali dei costi dei “dazi di Trump”: tra lo stimolo di misure antidumping negli Stati Uniti e la repressione domestica di pratiche anticoncorrenziali.

Secondo una recente analisi di Goldman Sachs, i consumatori statunitensi sosteranno i costi dei dazi di Trump nella misura del 55% del gettito previsto. Le imprese statunitensi saranno, invece, gravate nella misura del 22% mentre gli esportatori stranieri contribuiranno per il 18% al costo dei dazi.

Il complemento al 100% dell’ipotetico gettito, ossia il 5% residuo sarà prevedibilmente oggetto di evasione[1]. Secondo Case Bianca, tali dati sarebbero riferibili ad un contesto meramente transitorio posto che i costi dei dazi saranno infine sostenuti dagli esportatori stranieri. Mentre quest’ultima affermazione riflette sperabilmente le irrealistiche promesse del Presidente Trump e l’incapacità dello stesso di comprendere il funzionamento dei dazi, quel che qui interessa è quel 18% dei costi che dovrebbe essere sostenuto dagli esportatori stranieri e, supponendo il dato “lineare” rispetto ai differenti dazi applicati dall’amministrazione ai propri partner commerciali, dagli esportatori dell’UE e dall’Italia. Nell’impossibilità di confermare il dato nella entità, è nondimeno plausibile guardare agli effetti della riduzione negli Stati Uniti della domanda di beni dall’UE che per un dazio medio del 10% ed un indice di elasticità di 2, determinerebbe una riduzione della domanda del 17%[2].

La riduzione della domanda obbliga i produttori ad abbassare i dock prices sul mercato statunitense per mantenere o riguadagnare la propria competitività. Nel caso di un tale comportamento, gli effetti inflazionistici nell’area dell’euro sarebbero “indiretti” e dipenderebbero in modo cruciale dal conseguente rallentamento dell’attività economica e della domanda[3].

Da un punto di vista macroeconomico, in caso di invarianza valutaria, un declino dei volumi delle esportazioni comporta una riduzione della produzione, risultando nella amplificazione di una spinta deflazionistica sul piano dell’indice dei prezzi alla produzione (Producer Price Index – PPI).

Di contro, mentre l’imposizione di dazi sulle esportazioni verso gli Stati Uniti non si riflette direttamente sull’indice dei prezzi al consumo (Consumer Price Index – CPI), si è ipotizzato che i produttori risponderanno cercando di ridare slancio alla domanda, abbassando i prezzi tanto all’esportazione, quanto nel mercato interno. Spinte inflazionistiche sarebbero, di conseguenza, causate eventualmente da fluttuazioni dei cambi o da risposte ritorsive ai dazi statunitensi; risposte che l’UE non ha evidentemente posto in campo.

Tuttavia, è lecito domandarsi se il comportamento “ideale” dei produttori che è stato ipotizzato colga realmente le strategie che gli stessi attueranno? Certamente a fronte di una paventata perdita di mercato determinata dall’aumento dei costi, gli esportatori possono ritenere preferibile rinunciare a parte dei ricavi e degli utili, riducendo i prezzi all’esportazione e anche quelli sul mercato interno. Potrebbero, tuttavia, decidere, come acriticamente riportato dai media all’indomani del cosiddetto “Accordo commerciale Stati Uniti – UE”, di “recuperare” parte dei ricavi per via della riduzione delle esportazioni e della riduzione dei prezzi all’esportazione attuata per rilanciare la domanda, aumentando i prezzi al consumo sul mercato interno dei prezzi dei medesimi generi esportati negli Stati Uniti. Operazione che è, al momento, solo ipotizzabile anche se l’accelerazione dell’inflazione riferita al settore dei prodotti alimentari nel mese di settembre potrebbe celare, almeno in parte, un trasferimento sui consumatori nel mercato domestico del costo dei dazi trumpiani.

Il presente scritto di propone di esplorare proprio l’ipotesi in cui i produttori attraverso un aumento dei prezzi sul mercato interno, cercano di recuperare quei margini aziendali che consentono di ridurre i prezzi all’esportazione mitigando gli effetti dei dazi. In pratica si tratta di situazioni in cui i costi del dazio sono trasferiti dallo Stato che li applica (ed i suoi importatori e consumatori) sullo Stato esportatore (ed i suoi produttori e consumatori). Tali situazioni rappresentano un’inversione degli effetti ragionevolmente auspicabili dallo Stato i cui esportatori subiscono l’imposizione dei dazi e della comprensibile aspettativa che la politica protezionistica danneggi lo Stato che la pratica. Infatti, se è vero che non “vince” lo Stato che applica i dazi più elevati, perde sicuramente quello che ne assorbe i costi.

Anche a fronte di una politica commerciale Europea che si è rivelata complessivamente rinunciataria, negazionista della guerra commerciale avviata da Trump (rifiuto della realtà che traspare dall’affermazione che sarebbero le “reazioni” dell’UE a scatenare una guerra commerciale e non l’applicazione di dazi estorsivi) e comunque poco incline a reagire alla illegale imposizione di dazi per via delle remore di singoli Stati membri (non ultima l’Italia) speranzosi di spuntare condizioni favorevoli per le rispettive nicchie di esportazione, il mantenimento della ordinaria allocazione dei costi costituisce un imperativo da perseguire a tutti i costi. Solo la massimizzazione di tutti gli effetti negativi dei dazi per gli Stati Uniti ed il rafforzamento della spinta inflazionistica possono imporre un ripensamento della politica tariffaria avviata dall’amministrazione Trump.

Tale situazione sarà esaminata sotto i differenti profili della prevenzione del dumping negli Stati Uniti, sfruttando misure apprestate per la tutela dei produttori statunitensi per dissuadere condotte lesive degli interessi dei consumatori nazionali e del contrasto di pratiche concordate restrittive della concorrenza attuate con il fine di attenuare l’incidenza dei dazi sui prezzi negli Stati Uniti.

Gli strumenti per la difesa del commercio e quelli per la tutela della concorrenza non appartengono a mondi separati.

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha avuto modo di occuparsi delle interazioni tra le misure antidumping a difesa dell’economia e le differenti misure antitrust per abuso della posizione dominante, in un caso nel quale l’impresa sanzionata operava come importatore nel medesimo mercato nel quale era soggetta alla normativa dell’UE in materia di concorrenza[4].

A parte singole situazioni, il recente Regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle “sovvenzioni estere distorsive del mercato interno”[5] stabilisce che anche le imprese pubbliche, controllate direttamente o indirettamente da uno Stato, oppure di proprietà statale, possano essere considerate come imprese private se ricevono sovvenzioni da Paesi terzi. Queste sovvenzioni estere vengono spesso impiegate per finanziare attività economiche nel mercato interno come partecipazioni a gare di appalto pubbliche e acquisizioni di imprese (comprese quelle che detengono attivi strategici, come infrastrutture critiche o tecnologie innovative). Poiché tali sovvenzioni non rientrano nel campo di applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza dell’Unione non si applicano direttamente[6]. Il Regolamento 2022/2560 attribuisce alla Commissione il potere di avviare un’indagine d’ufficio su presunte sovvenzioni estere, senza che ciò comporti automaticamente l’annullamento o la risoluzione di un appalto, e può avviare indagini approfondite finalizzate ad imporre all’impresa sovvenzionata misure di riparazione. Le misure menzionate si collocano idealmente al crocevia tra le misure di difesa attiva e le misure antitrust.

Inoltre, i “cartelli in materia di esportazioni” si collocano in “zona grigia” tra le misure Antitrust (tanto nello Stato di esportazione quanto nello Stato di importazione nel quale realizzano un effetto restrittivo della concorrenza) e le misure per la protezione del commercio (nello Stato d’importazione). Tra i cartelli in materia di esportazione, è d’uso distinguere nell’ambito dei cartelli “privati” (quelli in cui la pratica non è supportata dalle autorità dello Stato d’esportazione), tra cartelli “puri” e cartelli cosiddetti “misti”. I primi producono, nella prospettiva dello Stato nel quale operano gli aderenti, effetti distorsivi della concorrenza solo nel mercato estero di destinazione delle esportazioni. Di contro, i secondi determinano qualche effetto distorsivo della concorrenza anche sul piano domestico[7].

I cartelli in materia di esportazioni sono oggetto di studio in particolare sotto il profilo comparatistico, quanto al trattamento di favore che, tra deroghe espresse (condizionate o non) e implicite, ricevono nel diritto della concorrenza rispetto ai cartelli domestici. Tali regimi di favore riguardano spesso i cartelli “puri” in materia di esportazioni e richiedono, per quelli “misti”, adempimenti di carattere amministrativo per ottenere dispense o autorizzazioni. Le ratio di queste ultime sono perlopiù riconducibili a considerazioni di carattere economico e di efficienza (la cooperazione tra esportatori comporterebbe una riduzione dei costi di distribuzione in particolare per imprese di piccole dimensioni), agli effetti restrittivi della concorrenza asseritamente ridotti a causa dell’assenza di potere di mercato nello Stato d’importazione. Tra le eccezioni “implicite” rientra anche la formulazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea TFUE[8]. La norma citata dichiara incompatibili con il mercato interno e vietati “tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate” che possano “pregiudicare il commercio tra Stati membri” e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza “all’interno del mercato interno”. Tra le pratiche vietate vi sono inter alia quelle consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento. Vi rientra, inoltre, la pratica di applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza. Il medesimo art. 101 del TFUE definisce, altresì, le situazioni che possono condurre a non applicare i divieti e le conseguenze della violazione degli stessi in presenza di condizioni che presuppongono un contributo al miglioramento della produzione o alla distribuzione dei prodotti o la promozione del progresso tecnico o economico. Condizioni che non sono integrate quando le pratiche sono meramente intese a ridurre il prezzo finale in un mercato estero caratterizzato dall’imposizione di dazi. Tali “esenzioni” sono limitate agli “accordi verticali”, ossia gli accordi o le pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo o della pratica concordata, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione[9].

Il trattamento differente dei cartelli in materia di esportazioni rispetto ai cartelli che restringono la concorrenza sul mercato interno (inclusi quelli esteri eventualmente riferibili alle esportazioni che hanno l’effetto di restringere la concorrenza) è di natura eminentemente protezionistica[10].

Infine, anche la relazione di fatto tra la normativa antidumping dello Stato d’importazione e cartelli tra quanti esportano in quest’ultimo è stata oggetto di studio. La questione era, in particolare, se la normativa antidumping si prestasse a mantenere elevati i prezzi delle importazioni, supportando le finalità del cartello[11].

L’accertamento di procedure di dumping nell’Stato d’importazione per la tutela degli interessi dei consumatori dello Stato d’esportazione?

La controversa iniziativa dell’applicazione di dazi antidumping nell’ambito del procedimento “certain pasta from Italy” si presta quale spunto per una ipotetica condotta di “altri produttori” – non i produttori nazionali di pasta – che reagiscono ad una riduzione della domanda a causa dell’applicazione di dazi nella guerra commerciale avviata da Trump, attraverso una riduzione dei prezzi all’esportazione, mantenendo invariati o aumentando quelli interni. Condotta che, come si è visto, costituisce l’ipotesi sulla quale sono sviluppate le considerazioni sviluppate nel presente scritto e che diverge dalla condotta “tipica” ipotizzata in recenti ricostruzioni economico valutarie delle reazioni ai dazi di Trump[12].

Premesso che la menzione dei produttori di pasta è funzionale esclusivamente all’illustrazione delle procedure antidumping statunitensi, osserviamo che l’interesse del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti alla pasta di produzione italiana risale al 1996, quando è stato pubblicato “Notice of Antidumping Duty Order and Amended Final Determination of Sales at Less Than Fair Value: Certain Pasta from Italy[13]. Senza entrare nel merito della procedura che, da allora, ritorna periodicamente all’esame del Dipartimento su istanza di “domestic interested parties”, ossia i produttori statunitensi di pasta e che, d’altra parte, è contestata quanto ai presupposti per la valutazione dell’esistenza di una pratica di dumping e dei margini della stessa. Le conclusioni preliminari riferibili agli anni 2023 e 2024[14] mostrano l’uso di “adverse inferencess” (inferenze sfavorevoli) a fronte della asserita presentazione da parte di due aziende italiane di dati ed elementi incompleti al punto da integrare una omessa cooperazione con il Dipartimento. Il margine di dumping è stato pertanto ricavato utilizzando un Adverse Facts Available Rate che, secondo le motivazioni profferte dal Dipartimento doveva essere “sufficientemente sfavorevole” per assicurare che una parte “non cooperativa” non ottenga un risultato più favorevole non cooperando, rispetto al trattamento che avrebbe ottenuto cooperando. La asserita mancanza di cooperazione nell’accertamento che sembrerebbe emergere dall’indicazione di numerosi e ripetuti mancati riscontri ad apparentemente puntuali sollecitazioni e richieste di chiarimento o integrazione, avrebbe indotto, nel caso di specie, il Dipartimento a fare affidamento su “secundary information”. Queste sono tratte dalla “petizione” che ha dato luogo al riesame. In tale contesto, il Dipartimento nel selezionare il rateo più elevato tra quelli risultanti dalla petizione ovvero dal più elevato rateo applicabile uno dei respondents in un qualsiasi segmento del procedimento, non è – come evidenziato nelle conclusioni – tenuto a verificare il margine di dumping che sarebbe (in ipotesi) emerso da accertamento con la cooperazione del produttore ovvero a verificare che il margine calcolato riflette la commercial reality. I dazi risultanti dai margini di dumping determinati con la metodologia di cui sopra, raggiungono il 91,74% che si aggiunge al 15% applicato in via generale alle importazioni dall’UE che non cadono sotto i dazi più elevati per i settori speciali.  Il procedimento seguito solleva, effettivamente, più di un interrogativo riguardo alla effettiva intellegibilità dei “form” richiesti alle ditte e delle istruzioni per l’integrazione dei dati, specie con riferimento alle vendite sul mercato interno, ed alla effettiva riconciliabilità di costi ricavati in via presuntiva con i bilanci e correlate note esplicative.  D’altra parte, la procedura seguita dal Dipartimento che prevede l’utilizzo di Adverse Facts Available (AFA) in caso di asserita “non cooperazione” del produttore era già stata sollevata dalla Corea del sud e trattata un Panel costituto sotto il Dispute Solution Understanding (DSU) della WTO nella procedura United States – Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products and the Use of Facts Available[15]. In tale contenzioso la Corea si doleva inter alia di una “norma non scritta” o prassi in base alla quale nel trarre inferenze sfavorevoli e nel determinare rateo dei dazi applicabili ad un produttore e fornitore sulla base di una selezione di fatti acquisiti sfavorevoli, il Dipartimento non stabiliva i) che tali inferenze potevano ragionevolmente trarsi alla luce del grado di cooperazione fornito e che ii) tali fatti costituiscono le “migliori informazioni disponibili” nelle specifiche circostanze. Benché nel caso di specie è stata esclusa in quanto non provata l’esistenza di una norma o prassi, il modus operandi del Dipartimento di selezionare Adverse Facts Available è stato ritenuto contrario all’Anti-Dumping Agreement adottato nell’ambito della WTO.

Tralasciando le particolarità del procedimento statunitense che – tenuto conto dei tempi – sarebbe curioso se fosse conforme agli accordi internazionali, la finalità dell’applicazione di dazi antidumping non è ovviamente quello tutelare la concorrenza tra quanti dall’estero esportano beni negli Stati Uniti e, meno che mai, quella di tutelare i consumatori dello Stato dal quale provengono i prodotti importati. Come si è accennato, il procedimento statunitense per l’accertamento di condotte di dumping è avviato, di massima, su istanza di una domestic interested party, anche se è contemplato un avvio d’ufficio su iniziativa del Segretario per il commercio[16] che comporta la pubblicazione nel Registro federale di una “notizia” di avvio di una “Antidumping (Countervailing Duty) Investigation”. La pubblicazione dell’avviso ha lo scopo di muovere le eventuali domestic interested parties – che sono i produttori locali in ipotesi lesi dalla vendita sottocosto di prodotti importati, a farsi avanti fornendo informazioni ed elementi di valutazione.

Una iniziativa (ma la considerazione vale a maggior ragione per una credibile la “minaccia” di una iniziativa) da parte dei consumatori dello Stato dal quale provengono i prodotti oggetto di importazione negli Stati Uniti che ritengono di sostenere il costo della riduzione dei prezzi all’esportazione, proverrebbe da una parte “non domestica” e non legittimata, sebbene la pubblicazione di un avviso nel caso di stimolo dell’iniziativa d’ufficio, potrebbe indurre delle domestic interested parties a farsi avanti assicurando un seguito all’azione. L’utilizzo o la minaccia dell’utilizzo di strumenti esteri di prevenzione del dumping pone, ma solo eventualmente, delle questioni etiche per il potenziale danno a settori dell’economia nazionale. Presenta nondimeno, l’effetto utile di utilizzare “contro” lo Stato che ha imposto illegittimamente dei dazi e contro il desiderio di “tassare” gli altri Stati ed il loro produttori e consumatori, gli strumenti legali di quest’ultimo.

Exports cartels e cartelli interni per ridurre i prezzi all’esportazione.

Accordi o intese tra produttori per uniformara la prassi di innalzare i prezzi sul mercato interno al fine di abbassare quelli all’esportazione, riversano sui consumatori del mercato interni i costi della riduzione dei prezzi all’esportazione e, in ultima analisi, gli effetti indiretti dell’imposizione di dazi. Tali accordi o intese costituiscono il presupposto di una politica che altrimenti collocherebbe in una posizione svantaggiata l’impresa che isolatamente e fuori dal coro innalza i prezzi. Per tale ragione, hanno un effetto restrittivo della concorrenza nel mercato domestico.

La situazione di concorso tra dumping verso gli Stati Uniti e pratiche concordate intese a consentire il dumping e l’esportazione a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato interno presenta profili differenti a seconda dall’angolo dal quale si guarda al problema.

Come accennato nel precedente paragrafo, anche la – ad oggi non sperimentata – possibilità per le associazioni di difesa dei consumatori di stimolare l’avvio negli Stati Uniti di procedimenti antidumping nei confronti degli esportatori nazionali e UE che ricercano margini i margini per la riduzione dei prezzi all’esportazione (e la conseguenze mitigazione dell’effetto dei dazi sul mercato statunitense) possa servire all’interesse dei consumatori ed a massimizzare l’effetto dannoso dei dazi per l’economia statunitense. Possibilità che appare idonea a supplementare le difficoltà, di cui si dirà, di un accertamento di pratiche anticoncorrenziali.

La prima difficoltà che presenta l’ipotesi di utilizzare le misure a tutela della concorrenza nello scenario ipotizzato è quello di appurare l’esistenza di “pratiche concordate” tra i produttori interessati all’esportazione. Al riguardo, la giurisprudenza nazionale con riferimento a situazioni limitate al mercato nazionale ha messo in rilievo la diversità esistente tra l’accordo e la pratica concordata. Il primo ricorrerebbe quando le imprese hanno espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. La seconda sussiste, invece, quando si realizza una forma di coordinamento fra imprese che “senza essere spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce, in modo consapevole, un’espressa collaborazione fra le stesse per sottrarsi ai rischi della concorrenza[17]. Detto ciò, la figura dell’accordo è evidentemente rara nella prassi in quanto “gli operatori del mercato, ove intendano porre in essere una pratica anticoncorrenziale, ed essendo consapevoli della sua illiceità, tenteranno con ogni mezzo di celarla, evitando accordi scritti o accordi verbali espressi e ricorrendo, invece, a reciproci segnali volti ad addivenire ad una concertazione di fatto”. Coerentemente, la giurisprudenza, “consapevole della rarità dell’acquisizione di una prova piena, ritiene che la prova della pratica concordata, oltre che documentale, possa anche essere indiziaria, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti[18].

La dottrina si è interessata da tempo ai tentativi di “individuare un criterio teoricamente solido e coerente per separare ciò che deve essere considerato “concertazione” da ciò che, invece, nei mercati oligopolistici riflette l’intelligente, ma autonomo, adattamento delle imprese agli stimoli di mercato e alle caratteristiche della sua struttura”[19]. Tentativi che scontano anche l’incertezza derivante, nella giurisprudenza, dalla “almeno parziale sovrapposizione dei piani probatorio e definitorio, o meglio dalla tendenza a far discendere da quella che è la manifestazione tipica – ma […] invero non necessaria – di una pratica concordata (l’osservazione di una uniforme condotta sul mercato, il c.d. parallelismo di comportamenti) l’essenza stessa della fattispecie”. Al riguardo, si è rilevato che “si è in presenza di un accordo quando le imprese abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un modo determinato, attraverso processi decisionali congiunti o impegni verso un programma comune”[20]. Di conseguenza, “il concetto di pratica concordata diviene residuale, ossia è da interpretarsi funzionalmente allo scopo di catturare tutte le condotte comunque concertate ma che non possono risolversi in accordi restrittivi del gioco della concorrenza”[21]. Comprenderebbe “fra i comportamenti vietati […] qualsiasi forma di coordinamento dell’attività delle imprese che, senza spingersi fino alla conclusione di un vero e proprio accordo, costituisca in pratica una consapevole collaborazione fra le imprese stesse a danno della concorrenza”[22]. A fronte di difficoltà connesse con l’accertamento degli elementi della condotta anticoncorrenziale, il richiamo alla “pratica concordata” è utilizzata in assenza di elementi probatori per sostenere un l’esistenza di un accordo[23].

Al riguardo è sottolineata l’importanza di distinguere tra varie forme di collusione ed i cosiddetti “comportamenti paralleli” che mancano dell’elemento della concertazione. La pratica parallela “non solo non è elemento di per sé sufficiente, ma non è nemmeno elemento strettamente necessario della fattispecie ai fini dell’applicabilità del divieto”[24]. Si è osservato, al riguardo che l’individuazione dell’equilibrio dei prezzi ad un livello diverso da quello che si sarebbe determinato in regime di concorrenza, nonché la cristallizzazione di posizioni acquisite, a detrimento dell’effettiva libertà di circolazione delle merci nel mercato comune e della libera scelta dei fornitori da parte dei consumatori” può essere tanto il frutto di una previa concertazione, quanto dipendere da una serie di decisioni unilaterali ma consapevoli[25].

Secondo la Corte di giustizia UE, la presenza di un parallelismo doveva ritenersi elemento pivotale della pratica concordata e «benché il parallelismo di comportamenti non possa da solo identificarsi con la pratica concordata, esso può costituirne tuttavia un serio indizio, qualora porti a condizioni di concorrenza che non corrispondono a quelle normali del mercato, tenuto conto della natura dei prodotti, dell’entità e del numero delle imprese e del volume del mercato stesso»[26].

Più recentemente la Corte di giustizia UE ha ritenuto sussistere una pratica concordata quando “l’amministratore di un sistema informatico, destinato a consentire ad agenzie di viaggio di vendere viaggi nel loro sito Internet secondo una modalità uniforme di prenotazione, invia a tali operatori economici, mediante una messaggeria elettronica personale, un messaggio con cui essi vengono avvertiti che gli sconti relativi ai prodotti venduti con l’ausilio di tale sistema saranno ormai limitati ad un tetto massimo e allorché, a seguito della diffusione del suddetto messaggio, il sistema di cui trattasi subisce le modifiche tecniche necessarie per attuare tale misura”[27]. In tale situazione “si può presumere che i summenzionati operatori economici, a partire dal momento in cui erano a conoscenza del messaggio inviato dall’amministratore del sistema, abbiano partecipato ad una pratica concordata”[28].

Una pratica concordata di aumentare in misura similare i prezzi sul mercato interno per abbassare quelli all’esportazione e mitigare l’effetto dei dazi, costituisce comunque comportamento atto a restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno quando è realizzato l’effetto citato, anche se lo stesso non è il fine ultimo della pratica, ma piuttosto un elemento abilitante[29].

Ai sensi della direttiva 2014/104/UE[30], le vittime di cartelli o di violazioni della concorrenza possono essere risarcite per i danni.

Conclusioni

Il trasferimento dei costi di una pratica di dumping sui consumatori del mercato domestico non è sconosciuto, nell’attuazione delle disposizioni dei trattati UE, a singole normative degli Stati membri. Un esempio è rappresentato dalla legge rumena sulla concorrenza del 10 aprile 1996, n. 21, che al novero consueto delle “pratiche abusive” descritte dall’art. 102 del TFUE, consistenti nel “vendere all’esportazione al di sotto dei costi di produzione, recuperando le differenze imponendo prezzi più elevati ai consumatori nazionali”. In un recente studio si è osservato che “a prima vista, questa disposizione sembra concepita per garantire che le imprese e i consumatori rumeni non paghino prezzi più alti che permettano all’impresa dominante di vendere a prezzi più bassi alle imprese e ai consumatori stranieri – per impedire, in altre parole, un trasferimento di risorse dai rumeni agli stranieri”[31]. In tale contesto, “un’azienda che fissa i propri prezzi al di sotto del suo livello di costo marginale di produzione – un concetto estremamente difficile da misurare nel mondo reale, ma spesso approssimato dal costo di produzione variabile – sta, secondo semplici ipotesi economiche, facendo una di queste tre cose: comportandosi in modo irrazionale, praticando prezzi predatori o “investendo” nella riduzione dei propri costi intertemporale”[32]. Al tempo, la rilevanza e utilità della disposizione è stata ritenuta ridotta.

Nondimeno, il significativo cambio di passo indotto dalla prassi illegale di Trump di fissare dazi secondo i propri capricci dell’istante, rende necessario contrastare se non i dazi stessi – e l’attitudine arrendevole dell’UE (ampiamente condizionata dai suoi Stati membri, tra i quali l’Italia) non lascia molte speranze sul punto – quantomeno ogni ipotesi di trasferimento del costo sugli esportatori e sui consumatori degli Stati dell’UE.

Tale imperativo richiede eventualmente misure atte a incidere sul riparto contrattuale attraverso norme di applicazione necessaria e, per quanto attiene al trasferimento sui consumatori, di una espressa previsione idonea a contrastare tale forma di abuso. La normativa rumena può costituire, al riguardo, un esempio da seguire.

In mancanza di una previsione quale quella auspicata, il trasferimento dei costi sui consumatori nazionali ed europei merita di essere perseguito se del caso anche attraverso il ricorso o la minaccia del ricorso agli strumenti anti-dumping statunitensi ed una stretta vigilanza sul mercato domestico per individuare ai tratti distintivi di prassi concordate di aumentare i prezzi per ridurre quelli all’esportazione.

Di Jean Paul Pierini

 

Note:

[1] M. Rego, US consumers shouldering 55 percent of Trump tariff costs: Goldman Sachs, in The Hill, 13 ottobre 2025, https://thehill.com/business/5553384-trump-tariffs-consumer-costs-goldman-sachs/

[2] Euro Area Risks Amid US Protectionism, Monetary Dialogue Papers, marzo 2025, p. 14, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/764186/ECTI_STU(2025)764186_EN.pdf

[3] Euro Area Risks Amid US Protectionism, cit. p. 26.

[4] Corte Giust. UE, Sesta Sezione, 11 giugno 1992, Extramet Industries SA v. Consiglio C-358/89.

[5] Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

[6] Mentre gli strumenti di difesa commerciale consentono alla Commissione di agire solo quando merci sovvenzionate sono importate nell’Unione, gli stessi non sono applicabili quando le sovvenzioni estere si presentano sotto forma di investimenti sovvenzionati, oppure quando riguardano servizi o flussi finanziari. 

[7] F. Jenny, Export Cartels in Primary Products: The Potash Case in Perspective, in S.J. Evenett – F. Jenny (edito da), Trade, Competition, and the Pricing of Commodities, CEPR, Londra, 2012, p. 105.

[8] Sul punto, v. M. Ristaniemi, Export Cartels and the Case for Global Welfare, in Global Antitrust Review, 2017, p. 178.

[9] Considerando n. 5, Regolamento (UE) n. 330/2010. Ai sensi del medesimo Regolamento per “accordi verticali” si intendono gli accordi o le pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo o della pratica concordata, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.

[10] In relazione ad una investigazione relativa ad un cartello in materia di esportazioni ed asseriti effetti nel mercato interno, v. Corte di giustizia UE, Commissione c. SCPA e altri e Commissione c. Kali und Salz, 31 marzo 1998, Cause riunite C-68/94 e C-30/95

[11] AA.VV., Use and Abuse of Antidumping by Global Cartels, in CESifo Working Paper No. 8729, 2020.

[12] Euro Area Risks Amid US Protectionism, cit. p. 26.

[13] 61 FR 38547 (July 24, 1996)

[14] Department of Commerce, International Trade Administration [A–475–818] Certain Pasta From Italy: Preliminary Results and Rescission, in Part, of Antidumping Duty Administrative Review; 2023–2024, https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-09-04/pdf/2025-16911.pdf; inoltre, v. Preliminary Decision Memorandum at section ‘‘Application of Facts Available and Use of Adverse Inferences’’

[15] United States – Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products and the Use of Facts Available, Panel Report, 21 gennaio 2021, WT/DS539/R.

[16] 19 CFR § 351.201 – Self-initiation.

[17] Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2018, n. 3197; Cons. Stato, sez. VI, 16.07.2021 n. 5372.

[18] Cons. Stato, sez. VI, n. 3197 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2015, n. 4123.

[19] F. Ghezzi – M. Maggiolino, Le pratiche concordate nel diritto antitrust europeo, ossia: quando giochi a carte, tienile coperte, in Rivista delle Società, 2013, p. 1.

[20] A. Albors – Llorens, Horizontal agreements and concerted practices in EU Competition Law: Unlawful and legitimate contacts between competitors, in Antitrust Bulletin, vol. 51 (2006), p. 837. Sul concetto di comune volontà sul principio stesso del restringere la concorrenza, v. Tribunale UE, 20 marzo 2002, HFB – Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG et al, T-9/99.

[21] F. Ghezzi – M. Maggiolino, Le pratiche concordate nel diritto antitrust europeo, ossia: quando giochi a carte, tienile coperte, cit., p. 5.

[22] F. Ghezzi – M. Maggiolino, Le pratiche concordate nel diritto antitrust europeo, ossia: quando giochi a carte, tienile coperte, cit., p. 5.

[23] F. Ghezzi – M. Maggiolino, Le pratiche concordate nel diritto antitrust europeo, ossia: quando giochi a carte, tienile coperte, cit., p. 5.

[24] F. Ghezzi – M. Maggiolino, Le pratiche concordate nel diritto antitrust europeo, ossia: quando giochi a carte, tienile coperte, cit., p. 18.

[25] F. Ghezzi – M. Maggiolino, Le pratiche concordate nel diritto antitrust europeo, ossia: quando giochi a carte, tienile coperte, cit., p. 18.

[26] Corte giust. UE, 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries Ltd., C-48/69, § 66.

[27] Corte giust. UE, Quinta Sezione, 21 gennaio 2016, Eturas» UAB e altri c. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, C-74/14.

[28] Corte giust. UE, Quinta Sezione, 21 gennaio 2016, Eturas» UAB e altri c. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, cit.

[29] Corte giust. UE, Quinta Sezione, 2 aprile 2020, Gazdasági Versenyhivatal c. Budapest Bank Nyrt. e altri, C-228/18.

[30] Direttiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea. Il considerando n. 3 della Direttiva prevede che per realizzare l’effetto concreto dei divieti di cui agli artt. 101 e 103 del TFUE, … “è necessario che chiunque, compresi consumatori e imprese o autorità pubbliche, possa richiedere un risarcimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali per i danni subiti a causa di una violazione di tali disposizioni”.

[31] R. Pittman, High Domestic Prices that Subsidize Low Export Prices under Romania’s Competition Law, reperibile su SSRN: https://ssrn.com/abstract=596483 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.596483

[32] Ibid.

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