Cassazionista, Docente al Master Health Care Global Risk Management presso Università Campus Biomedico di Roma, autore di diverse pubblicazioni in materia di responsabilità sanitaria ed assicurativa, cultore di Diritto Processuale Civile presso la facoltà di Giurisprudenza Università Federico II di Napoli, docente al Master RESPONSABILITA’ SANITARIA E CLINICAL RISK MANAGEMENT editore Lefebvre Giuffrè
Con ordinanza n. 4915/2025 il presidente della X sezione del Tribunale civile di Milano Dott. Damiano Spera ha disposto, secondo l’art. 363-bis c.p.c., il “rinvio pregiudiziale” alla Corte di Cassazione sulla questione circa l’applicabilità o meno della nuova T.U.N. (tabella unica Nazionale) con riferimento ai danni macro permanenti superiori a 9 punti percentuali, da incidente stradale e MedMal (responsabilità per colpa medica).
La problematica è di grande rilievo ed avrà un grande impatto sia sui molteplici giudizi in corso, che sulle riserve tecniche già appostate dalle Compagnie di Assicurazione.
Questio iuris: individuare quale criterio risarcitorio applicare, in caso di lesioni superiori al 9%, per fatti avvenuti prima del 5 marzo 2025 (data di entrata in vigore della T.U.N.).
Diversamente detto la Cassazione sarà tenuta a decidere se la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni superiori al 9% dovrà avvenire:
L’attesa per la decisione è tanta perchè, ad oggi, dottrina e giurisprudenza sono divise:
La questione non ha solo risvolti giuridici, ma anche economici. Basti pensare a tutte quelle polizze il cui premio è stato adeguato al rischio connesso alla eventuale liquidazione di danni con le Tabelle di Milano, ed oggi costrette – invece – a coprire danni più elevati di quelli inizialmente commisurati, perché calcolati con laT.U.N.
All’atto della sottoscrizione del premio, la Compagnia ha (meglio “aveva”) quotato il rischio in ragione degli elementi “al tempo” disponibili: Il passaggio alla T.U.N. potrebbe comportare liquidazioni di importo superiore rispetto a quanto preventivato e già accantonato dalle compagnie, con effetti significativi sugli equilibri finanziari e attuariali delle stesse.
Cambiare le regole del gioco in corsa, significa incidere negativamente su quell’equilibrio sinallagmatico faticosamente raggiunto: pagamento del premio contro copertura rischio.
Infatti, con l’ordinanza di rinvio il Tribunale precisa: “l’individuazione della Tabella applicabile incide in modo determinante sull’esito del presente giudizio, poiché l’applicazione della T.U.N., rispetto alla omologa Tabella milanese, conduce, a parità di danno biologico permanente e temporaneo, a risultati liquidatori sensibilmente diversi”
Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento reso in data 16/9/2025, ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui all’art. 363 bis c.p.c. per dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano, ed ha assegnato la questione alla Terza Sezione Civile, cui è demandato il quesito relativo alla applicabilità/inapplicabilità retroattiva delle TUN rispetto alle tabelle dell’Osservatorio del Tribunale di Milano, così confermandosi implicitamente la predicata valenza paranormativadi dette tabelle (e non di altre), e tantomeno la cancellazione del principio di equità attraverso una sorta di irresponsabile legittimazione del Giudice di merito a pronunciare sentenze del tutto avulse dall’applicazione di parametri predeterminati.
Ad ogni buon conto, in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla questione, si segnala che la Suprema Corte ha già fornito, seppur in via incidentale, un primo indirizzo.
Infatti, con la sentenza del 29/04/2025 n.11319 la Terza Sezione civile, nel rimettere la causa alla Corte d’Appello affinché riquantificasse il c.d. danno differenziale spettante al danneggiato, così ha deciso <<2. Al riguardo mette conto avvertire che, quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, il giudice di rinvio resta vincolato all’applicazione delle Tabelle di Milano nella versione più aggiornata. Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d’ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell’articolo 5 del citato D.P.R. circa l’applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un’applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011).>>.
Per gli Ermellini, dunque, le nuove tabelle per le macrolesioni, sebbene non trovino applicazione necessaria e diretta ex lege per i sinistri antecedenti al 05.03.2025, possono tranquillamente essere utilizzate dal Magistrato come parametro indiretto per realizzare la ricercata uniformità nei risarcimenti.
Avvocato Gaetano Scuotto
