Velivoli Russi nei Cieli NATO: Cosa Dice il Diritto Internazionale?

GUERRA RUSSIA-UCRAINA: LE INTRUSIONI DEI VELIVOLI RUSSI  NELLO SPAZIO AEREO DELLA NATO E RISPOSTA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

 Alcune settimane fa, tre caccia MiG-31 Foxhound, battenti bandiera russa, sono entrati nello spazio aereo dello Stato estone sopra il Golfo finlandese per una decina minuti, intercettati dai velivoli militari battenti bandiera finlandese, mentre l’Alleanza atlantica ha fatto decollare gli F-35, battenti bandiera italiana, schierati in Estonia nell’ambito della missione di polizia aerea della NATO in tempo di pace, che mira a preservare i cieli degli Stati membri del Patto atlantico e, successivamente, sono stati fatti decollare i caccia battenti bandiera svedese con il compito di tenere sotto osservazione i velivoli militari russi, dopo che avevano abbandonato lo spazio estone. Mosca non ha dovuto attendere per affermare che i suoi aerei da guerra erano su un volo di linea, nel rigoroso rispetto delle disposizioni internazionali afferenti allo spazio aereo, senza violare i confini di altri Stati, come confermato da un oggettivo monitoraggio.

 Questa è stata soltanto l’ultima di una serie di ingerenze russe nello spazio aereo della NATO, sebbene vi siano state altre intrusioni come quello del drone Geran-2 che volava nello spazio aereo della Romania, dove un paio di F-16 dell’aeronautica militare battente bandiera rumena lo hanno inseguito per quasi un’ora prima di dileguarsi. L’incidente è avvenuto in seguito alla violazione dello spazio aereo polacco da parte di oltre una ventina di droni russi avvenuto l’11 settembre. I velivoli militari dei Paesi Bassi e della Polonia li hanno intercettati, abbattendone quattro, mentre i missili Patriot alemanni in territorio polacco sono entrati in stato di massima allerta. I Paesi del Patto atlantico hanno immediatamente lanciato l’operazione sentinella orientale (Operation Eastern Sentry) che rafforza le sue difese sul fianco orientale, dove i governi estone, lettone e lituano stanno coordinando la costruzione della linea di difesa baltica.

 Per dare una risposta alle aggressive operazioni del Cremlino, il Consiglio atlantico e il Consiglio di Sicurezza, organo politico onusiano, hanno dibattuto attorno alle condotte di ingerenza russa. La casa Bianca e la Polonia hanno asserito che gli aerei militari battenti bandiera russa, che penetrano nello spazio aereo dei Paesi membri della NATO, andrebbero abbattuti.

 Non si può non ritenere che l’obiettivo operativo delle condotte di Mosca è molto chiaro, nel senso che il Cremlino sta testando la prontezza della NATO, compresi il comando e il controllo, i protocolli difensivi, i tempi di reazione, la disposizione delle forze e le lacune o debolezze di difesa. Tali segnali non sono altro che classici indicazioni e avvertimenti di concrete e crescenti intenzioni della Russia, o, meglio, di fase preparativa per un attacco imminente. Gli organi di https://naturheilpraxis-hauri.ch/ Mosca proseguono nel sondare il terreno delle difese dall’Alleanza atlantica, ad esempio, con il volo di velivoli da combattimento lungo la frontiera lettone, facendo scattare gli intercettori ungheresi.

 Dinanzi a queste operazioni cernierate nell’ambito del diritto internazionale, bisogna focalizzare, attraverso un attento esame delle norme, che tali operazioni potrebbero violare mediante tre evenienze: quali la violazione della sovranità territoriale, l’uso inibito dell’azione coercitiva di forza e, infine, la violazione dell’inviolabilità del territorio neutrale, punto che si sposta successivamente sull’impiego di misure coercitive per espellere o persino abbattere velivoli da guerra con o senza pilota, qualora fossero penetrati nello spazio aereo domestico senza l’assenso dello Stato territoriale. In passato, ci sono stati alcuni abbattimenti con sorprendente frequenza, persino durante un incidente del 2015, in cui la Turchia, Stato membro della NATO, aveva abbattuto un velivolo militare con pilota battente bandiera russa [SU-24 Fencer], a seguito di ripetuti avvertimenti.

 In quanto territorio sovrano, lo spazio aereo sovrastante la terraferma e l’eventuale mare territoriale viene riconosciuto come area inviolabile. Questo parametro venne, per la prima volta, acquisito dalla coscienza degli Stati membri della comunità internazionale, con l’approvazione per il regolamento della navigazione aerea del 1919 [Convenzione di Parigi], l’irradiazione della sovranità territoriale di ogni Stato anche allo spazio atmosferico, in cui viene plasticamente statuito che le «Alti Parti contraenti riconoscono che ogni potenza ha la sovranità piena ed esclusiva sullo spazio atmosferico al di sopra del suo territorio e delle sue acque territoriali». Questo principio, divenuto parte integrante dello jus cogens, si riflette anche nella Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale [detta Convenzione di Chicago del 1944], sostituendo la Convenzione di Parigi, che pianamente delinea che gli «Stati contraenti riconoscono che ogni Stato ha la sovranità piena ed esclusiva sullo spazio aereo al disopra del suo territorio». La Convenzione di Chicago, sebbene non applicabile agli aeromobili militari, determina che «Nessun aeromobile [inclusi i droni] di servizio pubblico di uno Stato contraente può sorvolare il territorio di un altro Stato o atterrarvi, salvo autorizzazione data mediante accordo speciale o in altro modo e conformemente alle condizioni di tale autorizzazione» [art3, lett. (c)]; si può anche rammentare il Manuale di diritto bellico statunitense che, difatti, ribadisce la sovranità di ciascuno Stato completa ed esclusiva sullo spazio aereo sovrastante il suo territorio. Infatti, nella ben nota sentenza sulle attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti) del 1986, i giudici della Corte internazionale di giustizia hanno stabilito che i voli di ricognizione ad alta quota statunitense sul territorio nicaraguense violavano la piena sovranità di quello Stato.

 Sull’incidente aereo, battente bandiera estone, si può menzionare la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare [Convenzione di Montego Bay 1982] che conferma che l’inviolabilità dello spazio aereo soprastante il mare territoriale; a tal riguardo, va subito precisato che non esiste un equivalente del passaggio inoffensivo marittimo, senza arrecare pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero, attraverso il mare territoriale nello spazio aereo. La presenza in tale spazio aereo richiede il consenso. Le affermazioni delle autorità del Cremlino, relativo alla penetrazione dello spazio aereo polacco da parte dei suoi droni militari, vanno dalla negazione all’errore, non solo, ma anche se una o più intrusioni non fossero coperte dall’intenzionalità, un ingresso non consensuale nello spazio aereo di un altro Stato viola palesemente la sovranità territoriale di quello Stato. Tuttavia, anche nel caso in cui una o più intrusioni fossero involontarie, una penetrazione priva del consenso nello spazio aereo di un altro Stato commette una violazione della sovranità territoriale di quello Stato.

 Ciò detto, il criterio di forza maggiore potrebbe precludere l’illegittimità da parte di uno Stato, anche quando il suo aeromobile viola il territorio di un altro Stato. la difesa giuridica di forza maggiore, ergo, non include situazioni causate dalla negligenza o dall’inadempimento dello Stato interessato, anche se il danno risultante sia stato di per sé accidentale e non intenzionale, prendendo la posizione della Commissione di diritto internazionale sul progetto relativo alla responsabilità degli Stati, che include, exempli gratia, dei riferimenti a intrusioni accidentali e casi come l’ingresso di velivoli da guerra statunitensi nello spazio aereo della Jugoslavia nel 1946. In quel caso il Segretario di Stato facente funzioni William Clayton inviò una nota diplomatica affermando che «il governo jugoslavo aveva già ricevuto garanzie del governo statunitense che gli aerei battenti bandiera statunitense non attraverseranno il territorio jugoslavo, senza la previa autorizzazione delle autorità di Belgrado, tranne quando costretti a farlo da circostanze su cui non vi sia alcun controllo, come il maltempo, la perdita di direzione e problemi meccanici». Tenendo presente la prassi antecedente, appare simpliciter evidente che le intrusioni senza alcuna autorizzazione dei velivoli da guerra, che battono bandiera russa, nello spazio aereo degli Stati membri dell’Alleanza atlantica abbiano violato la sovranità territoriale.

 Sul ricorso all’impiego della forza (jus ad bellum), sia la Carta onusiana, nella quale viene sancito il divieto [quasi] assoluto di ricorrere all’uso della forza, assurta a rango di disposizione di diritto cogente, che abbia per oggetto lo strumento di forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica, sia il diritto internazionale generale (jus cogens) inibiscono tassativamente la minaccia o l’utilizzo dello strumento coercitivo della forza da parte di uno Stato contro un altro Stato, ad eccezione, in determinate circostanze, della legittima difesa consentita unicamente dinanzi a un attacco condotto con le armi, che non possono essere applicabili alle giustificazioni delle condotte russe. Ciò, tuttavia, pone la questione di quando l’ingresso di un velivolo militare, che non conduce un attacco, possa costituire una minaccia di impiego illecito dello strumento coercitivo di forza contro lo Stato sottostante o venga delineato come un uso della forza in corso. La risposta dipende dagli effetti dell’azione.

 È possibile, dunque, porre in evidenza similitudini con le operazioni informatiche dove gli Stati hanno reso pubblico una gamma di documenti di posizione sulla possibilità che condotte non lesive o distruttive possano essere cesellate come uso della forza. L’opinione prevalente sta nella ragione che gli effetti fisici non sono ritenuti una condizione preliminare alla qualificazione, con gli organi della NATO che ritengono che la determinazione in queste circostanze sia multifattoriale. La natura militare dell’atto in questione, a tal proposito, è un fattore, nel senso che la penetrazione di sistemi militari per compromettere le capacità difensive verrebbero considerate dai francesi come un impiego dell’azione di forza. Lo stesso approccio multifattoriale, caso per caso, può essere, ergo, applicato per analogia alle intrusioni di velivoli da guerra che cagionano immediati danni fisici. La questione nevralgica, nell’ambito di un esame basato sugli effetti, consiste nella misura nella quale un ingresso da parte di un velivolo militare di un altro Stato comprometta la sicurezza dello Stato territoriale; le considerazioni di maggiore interesse comprendono, inter alia, la natura dell’aereo, se fosse provvisto di armi, se l’armamento è aria-aria o aria terra, la posizione in cui vola, se risponde ai tentativi di comunicazione e alle richieste di abbandonare lo spazio aereo nazionale, le sue tattiche come la velocità, l’altitudine, le manovre evasive et alia, l’attuale contesto politico e via discorrendo e, infine, focalizzare il punto se minacce esplicite o implicite siano state formulate prima che il velivolo militare avesse fatto intrusione nello spazio aereo di uno Stato.

 Appare plausibile che, ponderando il contributo delle penetrazioni al rafforzamento delle capacità di Mosca di pianificare operazioni militari contro gli Stati interessati e alla luce delle ormai continue e persistenti minacce da parte del governo russo, tali Stati le inquadrino come un atto di forza. Ora, è chiaro che l’ingresso nello spazio aereo estone, tuttavia, rappresenta il caso più emblematico, sebbene abbia coinvolto tre caccia russi con prestazioni molto elevate che sono entrati nel lembo spaziale aereo dello Stato membro dell’Alleanza atlantica, ritenuto il più vulnerabile all’aggressione da parte della Federazione Russa. Si può ricordare l’intrusione nello spazio aereo della Romania di un drone battente bandiera russa; un volo non autorizzato della durata di un’ora sui cieli rumeni da parte di un velivolo armato senza pilota verrebbe considerato da gran parte degli Stati come un superamento della linea rossa che potrebbe far scattare la valvola dello jus ad bellum, in particolar modo alla luce dei precedenti voli dei droni russi sui cieli polacchi. Il numero e la durata degli accessi nello spazio aereo della Polonia da parte di velivoli russi, pilotati da remoto, alcuni dei quali armati, supportano ugualmente la definizione di quell’incidente come un uso dello strumento coercitivo di forza.

 La qualificazione come minacce di impiego della forza appare ancora più evidente, nel senso che le minacce possono essere esplicite o implicite e che non sia, dunque, necessario che la minaccia sia accompagnata da una richiesta. La Federazione russa, con le sue ingerenze aeree, sembra voler lanciare un segnale della sua capacità militare e la sua disponibilità a ricorrere manu militari contro gli Stati membri del Patto atlantico. L’obiettivo probabile del Cremlino consiste nel rendere fragile la determinazione dei Paesi che sono parti dell’organizzazione atlantica, che si sono impegnati ad intraprendere l’azione a favore della difesa di quei Paesi membri, in primis quelli baltici, che hanno maggiori possibilità di essere presi di mira dalla condotta aggressiva delle truppe russe. In sostanza, le intrusioni russe, con molta probabilità, sono pianificate per spingere l’Alleanza atlantica a vacillare nell’incrementare il supporto all’Ucraina, per cui i voli militari russi implicitamente implicano un uso illegittimo della forza che sono del tutto e palesemente non leciti.

 Sebbene sia possibile ritenere che alcuni Stati membri dell’Alleanza atlantica abbiano indossato la veste di belligeranti, in virtù del loro concreto appoggio all’Ucraina, la posizione prevalente nel contesto della comunità internazionale è evidenziato dalla questione che gli Stati membri della NATO, coinvolti nel braccio di ferro bellico russo-ucraino, hanno uno status neutrale nel conflitto militare fra le truppe russe ed ucraine, per cui godono di diritti ed obblighi neutrali.

 Le prime disposizioni convenzionali attorno all’istituto della neutralità sono reperibili nelle Convenzioni dell’Aja del 1907, in primis nella V Convenzione, concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra terrestre, e nella XIII Convenzione riguardante i diritti e i doveri delle Potenze neutrali in caso di guerra marittima. Sebbene questi strumenti siano antecedenti alla guerra aerea, vengono sovente per analogia ritenuti un riflesso del diritto cogente relativo alla neutralità, compreso quello che disciplina le operazioni aeree. A tal proposito, la V Convenzione dell’Aja statuisce che il territorio delle Potenze neutrali è inviolabile, mentre nella XIII Convenzione sempre dell’Aja asserisce che i belligeranti sono tenuti a rispettare i diritti sovrani delle Potenze neutrali e ad astenersi, nel territorio e nelle acque neutrali, da qualsiasi atto che costituisce una violazione della loro neutralità. Le Regole non vincolanti dell’Aja sulla guerra aerea del 1923, considerate anch’esse riflesso dello jus cogens contemporaneo, distillarono queste regole nel contesto aereo, in cui si determina che agli aerei militari belligeranti è vietato penetrare nella giurisdizione [domestica] di uno Stato neutrale.

 Il manuale di politica umanitaria e ricerca sui conflitti relativo al diritto applicabile alla guerra aerea e missilistica rafforza il parametro dell’inviolabilità dello spazio aereo neutrale, stabilendo che qualsiasi incursione o transito di un aeromobile militare belligerante, compreso il drone armato o disarmato, o di missile nello (o attraverso lo) spazio aereo neutrale è vietato, non solo ma viene sottolineato similmente che i velivoli militari belligeranti non possono entrare nello spazio dei Paesi neutrali, tranne in circostanze circoscritte come, exempli gratia, un aeromobile in difficoltà o quando si trova a dovere transitare, ecc. La questione ha posto sullo stesso binario tutti i manuali militari, in particolar modo quello del diritto di guerra statunitense, nel considerare che agli aerei belligeranti è vietato penetrare nello spazio aereo neutrale, fatte salve alcune eccezioni, nessuna delle quali si applica alle intrusioni dei velivoli militari battenti bandiera della Federazione Russa, per cui le intrusioni russe hanno violato la neutralità degli Stati interessati.

 È fuori discussione che le intrusioni degli aeromobili militari russi siano state illegittime, tuttavia bisogna porre la questione su quali fondamenti giuridici sia possibile intraprendere lo strumento dello jus ad bellum per respingere i velivoli da guerra senza pilota battenti bandiera russa e altri aerei, oppure abbatterli, come è accaduto con diversi droni nello spazio aereo polacco. Tuttavia, esistono tre possibili ragioni per intraprendere tale azione, a seconda delle circostanze.

 Ciascuno Stato gode del diritto di controllare l’ingresso del suo territorio, che include l’adozione di misure coercitive coerente con eventuali restrizioni applicabili del diritto internazionale, in primis quelle previste dal diritto dei conflitti armati o diritto internazionale umanitario.

 Vi è qualche disaccordo attorno alla legittimità del ricorso allo strumento della forza militare da parte di uno Stato contro un aereo con l’equipaggio che entra pianamente nel suo territorio. In un certo senso, è stato sostenuto che una base giuridica per condotte di carattere coercitivo, miranti ad espellere un velivolo di uno Stato straniero impegnato in operazioni informatiche, che si diversifica dalla legittima difesa, sta nel fatto che tale velivolo ha violato l’integrità territoriale dello Stato. Tuttavia, verrebbe richiesto solitamente che l’intervento fosse conforme alla norma di autodifesa ovvero che rispetti l’istituto della legittima difesa, per cui in determinate circostanze l’equipaggio godrebbe del diritto alla vita, in virtù del diritto dei conflitti armati. In base a tale cesto di norme, l’uso della forza, potenzialmente letale – secondo il commento generale n.36 del Patto internazionale sui diritti civili e politici [CCPR/C/GC/36, paragrafo 12] – ai fini dell’applicazione della legge è una misura estrema a cui si dovrebbe ricorrere solo quando sia strettamente necessario per proteggere la vita o prevenire lesioni gravi da una minaccia imminente. Potrebbero esserci situazioni che soddisfino questo requisito come, ad esempio, nel caso in cui i piloti degli Stati membri della NATO mandati per ingaggiare il combattimento con un velivolo da guerra russo e si trovassero sotto il fuoco nemico; nella maggior parte dei casi, ergo, scatterebbe anche il diritto di ricorrere allo jus ad bellum per legittima difesa.

 Gli Stati, sebbene i velivoli militari senza pilota non rientrano nella protezione del diritto dei conflitti armati, possono ricorrere a misure di carattere coercitivo per espellerli o distruggerli, in conformità al loro ordinamento interno, come è accaduto quando, a titolo di esempio, gli Stati Uniti distrussero un aerostatico cinese ad alta quota nel 2023 e l’Iran abbatté un drone battente bandiera statunitense, asserendo che si trovasse sopra le acqua iraniane.

 La questione che gli aeromobili statali, come i velivoli militari e i droni russi, siano considerati piattaforme sovrane immune [p.47], esenti dalla giurisdizione esecutiva di altri Stati potrebbe sembrare confondere le acque [p.71]; ma non è così, nel senso che tali piattaforme sovrane immune, che abusano del loro status, come nel caso della Federazione Russa, rischiano di perderle, aprendo in tal modo la porta a queste azioni coercitive armate. Uno Stato, infine, può assistere un altro Stato nelle operazioni di contrasto; per cui nella misura in cui uno Stato ha il diritto di ricorrere all’uso della forza come mezzo per contrastare i droni della Federazione Russa, gli altri Stati possono non solo fornire supporto, ma anche usare tale forza per conto del primo. È necessario, quindi, precisare che tale sostegno sia strettamente circoscritto a quanto viene consentito dallo Stato territoriale, cioè, se tale Stato limita le misure coercitive contro i droni a quelli che penetrano nello spazio aereo sensibile, qualsiasi intervento al di fuori di tale area violerebbe la sovranità dello Stato che ha dato il proprio assenso.

 Sulla tematica afferente alla legittima difesa, la Carta onusiana delinea nel suo articolo 51, norma che riflette lo jus cogens, il diritto naturale o intrinseco alla legittima difesa individuale o collettiva nel caso che abbia lugo un attacco armato nei riguardi di uno Stato membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali, diritto che si applica sia agli attacchi militari in corso, che a quelli imminenti. Il diritto che non è solo individuale, ma anche collettivo che permette agli Stati, membri della comunità internazionale, di reagire a sostegno dello Stato nei cui confronti l’attacco armato è stato diretto. Ciò sta ad indicare che ogni Stato, pur non essendo oggetto diretto di un attacco armato, può intervenire a favore dello Stato che abbia subito un’aggressione, ovviamente con il consenso di quest’ultimo.

 Il punto centrale, quando si focalizza il tema dell’istituto dell’autodifesa, è comprendere se l’azione a cui risponde l’uso difensivo della forza possa essere qualificato come attacco armato. Esistono due opinioni riguardo a questo limite: la prima è quella statunitense che asserisce che ogni utilizzo della forza sia alla pari degli attacchi armati. Secondo quest’interpretazione, le valutazioni, di cui sopra, relative all’inquadramento delle intrusioni di velivoli da guerra russi come usi della forza determinerebbero se gli Stati territoriali interessati godano del diritto all’autotutela nei loro confronti. Spunto che non si può che respingere, rispetto alla posizione della Corte internazionale di giustizia che, nella sentenza sulle attività militari e paramilitari degli Stati Uniti in e contro il Nicaragua [Nicaragua c. Stati Uniti par.191], ha delineato che un attacco armato sia la forma più grave di uso della forza, che vale anche per la maggior parte degli Stati. Malgrado i criteri più stringenti, sarebbe stato plausibile che gli Stati interessati considerassero i vari incidenti di velivoli da combattimento e droni russi armati come attacchi armati.

 La penetrazione dello spazio aereo della Repubblica estone, in un momento di forte tensione da parte di numerosi aerei militari armati che non si allontanano dopo le ripetute richieste, giustifica il trattamento dell’azione russa come un possibile attacco armato, soprattutto alla luce delle precedenti violazioni di Mosca dello spazio aereo di alcuni Stati membri della NATO attraverso piattaforme in grado di colpire. Le medesime penetrazioni nello spazio aereo della Polonia da parte di velivoli senza pilota con capacità di combattimento, così come di droni esca progettati per confondere le difese aeree meritano la stessa caratterizzazione. Che ci fosse o meno l’intenzione del Cremlino di lanciare un attacco, in situazioni nelle quali l’aggressione russa contro gli Stati membri del Patto atlantico, in particolar modo gli Stati estone, lettone e lituano, è divenuta altamente plausibile, per cui pare giusto che lo Stato che ha fatto tintinnare la spada, la Russia, si assuma il rischio di errori di calcolo o di errate interpretazioni.

 Chiaramente, bisogna considerare che ogni atto di legittima difesa compiuti dagli Stati che subiscono un attacco armato imminente o in corso sono soggetti alle condizioni dei parametri di necessità e proporzionalità. Il criterio della proporzionalità circoscrive il grado di forza utilizzato a quello di necessità per respingere un attacco in corso o immediato. La sottomissione, dunque, all’esercizio del diritto di legittima difesa alle condizioni di necessità e proporzionalità rientra ormai come norma di diritto internazionale consuetudinario [paragrafo 41]. Sebbene l’abbattimento di un aereo è di solito il minimo grado di forza necessario che possa effettivamente porre termine alla sua presenza nello spazio aereo di uno Stato, il parametro della proporzionalità in questo caso non è in discussione. La necessità, a contrario, richiede l’esaurimento di tutti i mezzi non coercitivi e fattibili per poter rispondere all’attacco armato prima di ricorrere allo jus ad bellum. Tale esaurimento degli strumenti non coercitivi deve essere esaminato caso per caso. Le decisioni sulla necessità di ingaggiare velivoli militari intrusi, come, ad esempio, aprire il fuoco su di essi – come ha sostenuto il Segretario Generale della Nato – vengono di certo prese in tempo reale e si basano sempre sulle informazioni dei servizi segreti disponibili in merito alla minaccia rappresentata dagli aerei, comprese le questioni alle quali bisogna dare delle risposte come: l’intento, l’armamento e il potenziale rischio per le forze alleate, i civili e le infrastrutture.

 Un fattore chiave nel determinare la necessità è la tempistica, sebbene le intrusioni zone di pare di velivoli da guerra lasciano un lasso di tempo breve per negoziare o adottare ulteriori misure non comportanti l’azione coercitiva di forza per affrontare la situazione. Nel caso di un velivolo armato da combattimento, la condizione di necessità sarà generalmente soddisfatta nel momento in cui l’aereo militare di un altro Paese ignori la richiesta di lasciare nell’immediato lo spazio aereo domestico. In determinati casi, la richiesta di lasciare lo spazio aereo potrebbe non essere affatto necessaria, nel senso che, exempli gratia, se un velivolo si trova in un profilo di attacco, ingaggiare quell’aereo con la forza letale senza una previa richiesta di abbandonare lo spazio aereo nazionale verrebbe considerato del tutto legale; mentre con il velivolo senza pilota non vi sarebbe alcuna possibilità di comunicare.

 Nella vicenda dell’incidente dello spazio aereo estone, non è stata esaminata alcuna immediata minaccia, per cui ciò è accaduto, tanto è vero che velivoli da guerra battenti bandiera svedese, finlandese e italiana sono stati fatti decollare per assicurarsi che questi tre MiG russi venissero accompagnati fuori dallo spazio aereo della Repubblica estone. In altre parole, si può sostenere che il principio di necessità non fosse soddisfatto. È essenziale, tuttavia, sottolineare che non bisogna attendere che l’atto ostile abbia avuto inizio per ingaggiare velivoli che si ritenga palesemente coinvolti in un attacco armato in corso o imminente.

 Come risulta chiaro dal testo dell’articolo 51 della Carta onusiana, uno Stato, che ha il diritto di poter ricorrere allo strumento coercitivo militare dinanzi a un attacco armato, può chiedere l’assistenza a terzi Stati per legittima difesa collettiva. Non vi è dubbio, dunque, che l’operazione sentinella baltica, la linea di difesa baltica ed ulteriori assetti difensivi dell’Organizzazione atlantica possano ingaggiare velivoli militari con o senza pilota battenti bandiera russa per autotutela collettiva degli Stati membri della NATO, purché l’intrusione in questione venga qualificato come attacco armato, il criterio della necessità sia soddisfatta e lo Stato territoriale o di residenza abbia acconsentito allo scontro.

 Il diritto della neutralità, come già si è avuto modo di trattare prima, inibisce ai velivoli da guerra di entrare nello spazio aereo di uno Stato neutrale; tuttavia, il diritto relativo all’inviolabilità comporta degli obblighi, uno dei quali è quello di far in modo che venga impedito il sorvolo da parte di aerei militari belligeranti. È largamente consolidato che, nel caso in cui uno o più velivoli entrassero nel suo spazio aereo, uno Stato neutrale ha il diritto di dover intraprendere tutti i mezzi necessari a sua disposizione per impedire o porre fine alla violazione, cioè a dire che un governo neutrale è tenuto ad usare gli strumenti dei quali possiede per impedire agli aeromobili militari belligeranti di entrare nella sua giurisdizione e a costringerli ad atterrare o ad ammarare sull’acqua se vi sono penetrati. Qualora fosse possibile, il velivolo militare intruso dovrebbe essere costretto ad atterrare, se non dovesse ottemperare a tale ordine dello Stato neutrale, quest’ultimo è nella titolarità giuridica di poter abbatterlo. Se l’aereo militare atterra, come richiesto, le autorità dello Stato neutrale devono internare il velivolo e il suo equipaggio per tutta la durata del conflitto armato internazionale [p.393].

 L’istituto della neutralità, di conseguenza, fornisce una base distinta per l’uso della forza da parte di Stati neutrali contro velivoli da guerra con o senza pilota, battenti bandiera russa, sino a quando non lascino su richiesta il territorio. Lo Stato territoriale, tout court, può richiedere l’assistenza di altri Stati neutrali per rispondere alla violazione della propria neutralità e adempiere al vincolo di espellere il velivolo armato belligerante, giustificando in tal modo, exempli gratia, l’utilizzo di aerei battenti bandiera dell’Alleanza atlantica per l’operazione sentinella baltica a sostegno dello Stato interessato.

 Le intrusioni degli aerei da guerra russi nello spazio aereo della NATO costituiscono, senza alcun dubbio, violazioni della sovranità degli Stati interessati e della protezione loro garantita dall’istituto del diritto della neutralità, che possono essere persino definite come usi vietati della forza e, pertanto, non possono essere considerati infrazioni marginali o tecniche, anzi tali penetrazioni sono state deliberate e continue in un momento di estrema tensione geopolitica.

 Queste intrusioni russe aprono la strada al ricorso dello jus ad bellum per una serie di ragioni contro velivoli armati e droni che battono la bandiera della Federazione russa che partecipano a tali operazioni. Gli Stati, pertanto, sono obbligati, ai sensi dell’istituto delle norme che disciplinano la neutralità, a porre fine alla presenza illecita di tali velivoli nello spazio aereo neutrale anche facendo, qualora fosse necessario, ricorso all’azione manu militari. In aggiunta, possono essere adottare azioni coercitive contro i sistemi senza equipaggio che entrano nello spazio aereo sovrano di uno Stato, anche se, in un certo qual modo, l’impiego della forza contro i velivoli con equipaggio sia meno chiaro dal punto di vista giuridico. Le intrusioni, a parere dello scrivente, vengono cesellate pure come attacchi armati che consentono l’accesso al diritto di far ricorso all’impiego dello strumento di forza armata per ragioni difensive e alla richiesta di assistenza di Stati alieni o terzi, purché il criterio di necessità venga soddisfatto nelle circostanze del caso.

Di Giuseppe Paccione

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  La cronaca e l’esame analitico di come si stia sviluppando il conflitto in atto in Ucraina sono offuscate da quella che sembra essere l’unica cosa che abbia importanza nell’ambito di questa tragedia: la propaganda. Il circuito mediatico nazionale e soprattutto internazionale non produce informazione oggettiva, seria, imparziale, ma è

L’impasse

Mentre all’Assemblea generale delle Nazioni Unite si consumava la rappresentazione tragicomica della inanità di questo consesso mondiale, retaggio di un mondo che non esiste più, roboante nei suoi propositi, elefantiaco nella miriade delle sue diramazioni, economicamente fallimentare, ma, soprattutto, impotente nella risoluzione dei conflitti che coinvolgono gli stessi Paesi che

Esiste un nuovo ordine mondiale

I conflitti sono sempre stati originati e condotti per ottenere risultati volti a soddisfare il conseguimento degli intendimenti strategici che le nazioni considerano essenziali per i loro obiettivi di politica nazionale. Queste ragioni sono state, poi, immancabilmente ammantate da un pesante velo di propaganda (questo è il suo vero nome!)

Una nuova NATO dopo Madrid?

Il vertice della NATO di Madrid, appena concluso, e la recentissima formalizzazione dell’ingresso di due nuovi membri nell’ambito dell’Alleanza sono stati presentati come un’altra risposta forte e decisa che il mondo occidentale ha voluto dare alla Russia. Il vertice ha inteso trasmettere l’immagine di una Alleanza compatta e determinata che

NATO – Back to the future!

La prossima settimana a Madrid si svolgerà il vertice dell’Alleanza Atlantica che dovrà definire il Concetto Strategico che guiderà la NATO verso il nuovo decennio. Il contesto geopolitico nel quale questo particolare e fondamentale appuntamento si realizza è estremamente delicato e le decisioni che saranno assunte avranno un peso specifico

La geopolitica tecnologica della Turchia

L’ascesa della importanza geopolitica della Turchia e l’aumento della sua proattività diplomatica delineano una parabola che proietta il Paese verso il conseguimento di una rilevanza strategica che, trascendendo i limiti geografici regionali, le sta facendo assumere il ruolo di potenza euroasiatica. Il percorso tracciato da Erdogan non è stato lineare,

Come la Russia vede la crisi ucraina

      Il clima mediatico occidentale sembra ritenere che il conflitto militare in Ucraina, in atto da ormai più di tre mesi, possa essere prossimo alla sua conclusione. Le sanzioni e l’insuccesso attribuito alle operazioni russe, a cui si imputa il mancato conseguimento di risultati militari definitivi, lascia ora

Svezia e Finlandia nella NATO. Cui prodest?

La notizia che la Svezia e la Finlandia abbiano recentemente formalizzato la loro richiesta di entrare a far parte della NATO è stata presentata come un colpo definitivo assestato all’avventura russa in Ucraina e come un successo politico che consente all’Alleanza di annoverare tra le sue fila anche due giganti

Il dilemma strategico della Russia

Se si esamina con attenzione una carta geografica della Russia appare evidente, anche all’occhio del neofita, che l’immensa estensione territoriale di questo paese è controbilanciata, con esito negativo, dalla pressoché assoluta mancanza di accesso diretto alle rotte commerciali oceaniche che costituiscono, da sempre, la base sulla quale si sviluppa e

Macron 2.0 :più Francia e meno Europa

Domenica prossima la Francia andrà al voto di ballottaggio per eleggere il Presidente della Repubblica. Il copione non presenta nessuna novità di rilievo, è lo stesso ormai da circa 20 anni. Due candidati che rappresentano le due anime di una nazione, da una parte il difensore dello stato di diritto

Difesa Europea? No grazie!

L’attuale crisi ucraina, in virtù dello sconvolgimento geopolitico che ha provocato, ha dato l’avvio a una molteplicità di riflessioni, di idee e di propositi da parte del mondo occidentale, e dell’Europa in particolare, volte a individuare nuove soluzioni per evitare il ripetersi di eventi simili e per continuare a garantire

Un nuovo ordine internazionale

  Il 4 febbraio scorso, in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici a Pechino, nella sede del China Aerospace Studies Institute, Cina e Russia hanno firmato una dichiarazione congiunta, denominata “Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the International Relations Entering a

Ma l’ONU, così, serve ancora?

Il conflitto che sta sconvolgendo l’Ucraina ha messo in evidenza un vuoto pauroso nel panorama delle istituzioni internazionali che a vario titolo sono coinvolte nella risoluzione della crisi. Questo vuoto è dato dall’assenza di quella che dovrebbe essere l’istituzione primaria per il mantenimento della pace, cioè dell’ONU! Questo organismo internazionale

La Germania è uscita dal letargo. Realmente?

Negli ultimi trent’anni la posizione geopolitica della Germania è stata caratterizzata da una politica estera ondeggiante tra propositi idealistico -utopistici e interessi economici (definita con malcelato orgoglio realpolitik) che l’hanno portata a valutare (o sottovalutare) le mosse dello scomodo vicino russo con una lente di ingrandimento appannata, che ne ha

La posizione della Cina nella crisi ucraina

Lo sviluppo della crisi in Ucraina rappresenta un importante banco di prova per il corso della politica cinese in virtù dei condizionamenti futuri, che potranno incidere sia sulle decisioni strategiche sia sulle linee di azione che il Paese dovrà prendere nel condurre la propria politica estera. A premessa di quanto

Conclusa la Conferenza permanente, redatto documento con le priorità politiche

Nuova centralità Italiani all’estero: conclusa la Conferenza permanente, redatto documento con le priorità politiche Continuità di azione della Conferenza permanente tra una convocazione e l’altra; partecipazione formale del CGIE alla Conferenza Stato – Regioni; revisione e integrazione delle forme di rappresentanza degli italiani all’estero, alla luce dei cambiamenti intervenuti nel tessuto dell’emigrazione italiana; potenziamento del Sistema Paese in

Armao al Comitato europeo delle Regioni: misure UE specifiche per i disastri naturali

Il Vicepresidente ed Assessore all’Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao, intervenendo oggi, in occasione della 146esima sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni (CdR), al dibattito sui disastri naturali e la risposta alle emergenze ha illustrato al Commissario UE per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, i gravi effetti dei

Mario Draghi alla guida del paese

Mario Draghi ha sviluppato durante gli anni della sua carriera lavorativa una visione chiara e completa dei problemi dell’economia della società contemporanea e degli strumenti da utilizzare per migliorarla. Lo dimostra sul campo in quanto uomo d’ azione, sia al tesoro negli anni novanta che a capo della BCE in

Iraq: Sostegno Record ai Coltivatori di Grano con Semi Scontati

Il Ministero dell’Agricoltura iracheno ha avviato un programma straordinario di supporto ai coltivatori di grano, con la distribuzione di semi di alta qualità a prezzi ridotti grazie all’aumento del sussidio governativo dal 50% al 60%. I nuovi prezzi sono fissati a 473 mila dinari per la classe “certificata” e 533

Avio e ArianeGroup: Accordo da 200 milioni per il lanciatore Ariane 6

Avio e ArianeGroup hanno firmato un nuovo accordo industriale che consolida la storica collaborazione tra le due aziende per garantire l’accesso indipendente dell’Europa allo spazio. L’intesa, annunciata oggi, prevede la produzione dei motori a propellente solido P160C per il lanciatore pesante europeo Ariane 6, attraverso Europropulsion, la joint venture detenuta

Ucraina: Accordi con Grecia per il gas e con Francia per la difesa aerea

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato nuovi accordi strategici con partner europei per affrontare le conseguenze degli attacchi russi e rafforzare la sicurezza del Paese. Le intese riguardano due settori chiave: forniture energetiche e difesa aerea. In un messaggio video pubblicato su Facebook, Zelensky ha confermato un accordo con

Meta contro Agcom: ricorso sulla delibera CDN, lo scontro si allarga

Meta ha presentato un ricorso formale contro la delibera Agcom 207/25/CONS sulle reti di distribuzione dei contenuti (CDN), unendosi ad Amazon Web Services (AWS), Netflix e Cloudflare nel fronte delle big tech contrarie al provvedimento approvato dall’Autorità la scorsa estate. La mossa segna un nuovo capitolo nello scontro tra piattaforme
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