Occupazione israeliana e il diritto all’autodifesa dei palestinesi

 Alcuni sostengono che quando il territorio di uno Stato viene invaso manu militari ovvero da un attacco armato illegale, l’occupazione costituisce il proseguo dell’attacco stesso, consentendo allo Stato leso di mantenere il diritto continuo alla legittima difesa, secondo il canone dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, corrispondente a un principio cardine, radicato negli ordinamenti nazionali degli Stati, in virtù del quale vim vi repellere licet [è lecito respingere la violenza con la violenza], mettendo in discussione l’idea di un conflitto congelato che estingua il diritto all’autotutela.

 Si andrà ad esaminare l’applicazione di questa prospettiva al contesto dell’occupazione a lungo termine delle forze di difesa israeliane nei territori palestinesi e valutare se questa possa costituire un fondamento giuridico per il diritto dei palestinesi di autodifendersi.

 L’analisi tratta l’aspetto specifico della controversia, nella quale uno Stato ha invaso e occupato il territorio di un altro Stato, facendo scattare il meccanismo dell’autodifesa di quest’ultimo, sino a quando l’occupazione continua, l’attacco concretamente non cessa. A supporto di quest’asserzione, la dottrina cita la definizione di aggressione contenuta nella Risoluzione 3314(XXIX), adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la quale specifica che l’occupazione militare da un’invasione o attacco armato si qualifica come atto di aggressione [art.3, lettera a]. Un esempio spesso ricordato concerne la questione afferente al conflitto militare anglo-argentino relativo al possesso delle isole Falkland-Malvinas. La reazione delle autorità di Londra all’occupazione argentina, che ebbe una durata di ventitré giorni, venne considerata del tutto legittima, e ciò diviene ragionevole solo se l’occupazione delle forze armate dell’Argentina fosse stata ritenuta un attacco armato consecutivo o continuo, per cui non può esistere un arco di tempo che possa trasformare un’occupazione illegittima in una controversia pacifica, per la mera ragione che la legittima difesa non decade con il trascorrere del tempo.

 L’occupazione da parte delle truppe israeliane dei territori palestinesi ha avuto il suo inizio a seguito di un conflitto militare nel 1967. Il Consiglio di Sicurezza, organo politico onusiano, nella ben nota risoluzione S/RES/242(1967), ha asserito pianamente l’inammissibilità dell’acquisizione di territori tramite l’azione coercitiva di forza militare, chiedendo allo Stato israeliano di ritirarsi dai territori occupati. Da quel momento e negli anni a seguire, sia le numerose Risoluzioni onusiane, sia i pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia hanno confermato che la Striscia di Gaza e la Cisgiordania e Gerusalemme Est sono territori occupati e che la presenza delle forze militari israeliane al loro interno è illegale. Questa occupazione militare prolungata (sine die) sta a significare che un attacco armato, come descritto prima, è stato compiuto e che è ancora in corso. Secondo questa interpretazione il popolo palestinese e lo Stato palestinese non ancora riconosciuto dal punto di vista de jure (anche se ormai gran parte degli Stati ha deciso di riconoscerlo pienamente) si trovano nella posizione di un’entità statale sotto attacco, le cui terre rimangono sotto occupazione straniera. Se il conflitto bellico del 1967 possa essere ritenuto l’inizio di questa occupazione, allora si può, senza alcun dubbio, sostenere che la popolazione palestinese conserva il diritto a ricorrere allo jus ad bellum per legittima difesa per riprendersi i loro territori sottratti da Israele; questo indicherebbe che un’operazione militare volta a porre la fine alla loro occupazione non sarebbe l’inizio di una guerra, ma piuttosto l’esercizio tardivo di legittima difesa contro un attacco prolungato.

 Il diritto alla legittima difesa, parametro contenuto nell’articolo 51della Carta onusiana, spetta agli Stati, cioè viene riconosciuto tale diritto solo nel caso di un attacco armato di uno Stato contro un altro Stato. Ora, la vicenda palestinese mette alla prova i limiti di questo parametro, dato lo status contestato della statualità; tuttavia la Comunità internazionale, in primis l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione A/RES/38/17, ha affermato, in diverse occasioni, il diritto di un popolo di contrastare manu militari lo Stato che occupa il loro territorio, per cui si potrebbe ritenersi che la resistenza da parte dei palestinesi all’occupazione delle forze di difesa israeliane si configura nell’esercizio di un diritto intrinseco o naturale al sistema di autodifesa. Un presumibile Stato della Palestina avrebbe il medesimo diritto di cui gode qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite di ricorrere allo jus ad bellum per respingere un attacco aggressivo messo in atto da un altro Stato. Ciò è supportato dall’articolo 1, paragrafo 4, del I Protocollo addizionale alle IV Convenzioni di Ginevra relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, che disciplina il conflitto bellico, in cui i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l’occupazione straniera nel far valere il loro esercizio di rivendicare il diritto all’autodeterminazione. Il diritto alla resistenza armata deriva, pertanto, dalla negazione da parte di Israele del diritto dei palestinesi ad autodeterminarsi ed è condizionato al perseguimento di obiettivi legittimi.

 Lo Stato di Palestina, sebbene riconosciuto dalla gran parte degli Stati membri delle Nazioni Unite, presenta diversi attributi di sovranità in uno status controverso, nel senso che si pone la domanda se può qualificarsi come uno Stato sotto attacco. Si potrebbe sostenere una risposta affermativa, per la mera ragione che la mancanza di sovranità sul proprio territorio è il risultato dell’occupazione in questione e non della mancanza di statualità. L’esempio può essere tratto dalla Crisi del Golfo degli anni novanta del secolo scorso, quando il Kuwait venne invasa ed occupata dalle truppe irachene e che vi erano pochi dubbi sul fatto che il governo di Madinat al-Kuwait mantenesse ancora il pieno controllo e la statualità del Paese kuwaitiano. A questo punto, vale menzionare il parere emesso dai giudici della Corte internazionale di giustizia, nel 2024, sulle conseguenze giuridiche delle politiche e pratiche israeliane nel territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est, in cui viene ribadito, dal punto di vista giuridico, l’integrità del territorio della Palestina come una singola unità territoriale, trattandola come un insieme composito che non spetta allo Stato di Israele rivendicare. Si potrebbe, dunque, ritenere che lo status attuale della Palestina si ponga sullo stesso piano rispetto a quello di uno Stato sotto occupazione belligerante straniera. È necessario, tuttavia, fare i conti con la questione che l’Autorità nazionale palestinese non rivendica il diritto alla legittima difesa attraverso l’impiego dell’azione coercitiva della forza militare e ciò è primariamente compito di attori non statali, il che solleva punti di domanda sulla loro legittimità nell’invocare diritti che spettano esclusivamente allo Stato.

 La disposizione inerente alla legittima difesa, contenuta nel Capitolo VII della Carta onusiana, vale a dire l’articolo 51, è stata concepita come strumento a cui gli Stati possono ricorrere per respingere un attacco armato. Se gli attori non statali, come nel caso palestinese, fossero trattati alla stregua di un movimento di liberazione nazionale, ente esponenziale del popolo in lotta per l’autodeterminazione, che rappresenta un popolo occupato, allora, per similitudine, potrebbero rivendicare di agire nell’esercizio del diritto di autodifesa del popolo. L’Organizzazione per la liberazione della Palestina è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite come unico rappresentante legittimo del popolo palestinese; successivamente è stata anche riconosciuta all’OLP, dall’Assemblea Generale, la qualità di Stato  non membro osservatore permanente della Palestina presso le Nazioni Unite.

 Nella Striscia di Gaza Ḥamās ha ottenuto, precedentemente, la legittimità democratica con le elezioni palestinesi, che ha sollevato opinioni contrastanti, riconosciuto dal Relatore Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani sui territori occupati da Israele. Questo movimento ha anche lottato militarmente le incursioni israeliane e si è presentato come una forza di liberazione, rendendo complesso la questione di chi parla a favore della legittima difesa palestinese. Un’entità non statale rivendica il diritto a ricorrere all’uso della forza che le autorità designate hanno rinnegato. Si potrebbe ritenere che la legittimità possa derivare dal popolo anziché dalle istituzioni statali, come è avvenuto in diversi casi di liberazione nazionale. Qualora Gaza non venga riconosciuta come parte di uno Stato sovrano palestinese, allora il conflitto nella striscia gazawi si trova in una zona grigia sui generis di ricorso alla forza militare. Potrebbe, pertanto, esserci un argomento plausibile per estendere i diritti di autotutela al popolo palestinese nell’ambito straordinario di un’occupazione prolungata e di una negata sovranità statale.

 Il diritto di autodeterminazione viene considerato un principio cardine dello jus cogens, un canone fondamentale che si trova alla base della giustificazione giuridica della lotta armata, rammentando anche le molte risoluzioni adottate dall’Assemblea Generale onusiana sulle questioni palestinesi, nelle quali si sottolinea che il protrarsi dell’occupazione viola il criterio dell’autodecisione. Negli anni settanta e ottanta del XX secolo, il movimento palestinese venne pianamente riconosciuto come lotta di liberazione; difatti l’Assemblea Generale ha esplicitamente concesso il permesso di ricorrere allo jus ad bellum. Ciò sta ad indicare che l’uso della forza contro l’occupazione illegale verrebbe considerato come il proseguo di un diritto intrinseco o naturale, nel senso che il ricorso alle armi per reclamare il diritto all’autodeterminazione sarebbe una specie di controparte popolare del diritto di autotutela di uno Stato, ossia viene reputato come un ricorso all’atto coercitivo armato per porre fine ad una situazione illegittima quando tutto il resto fallisce.

 I movimenti di liberazione nazionale sono, ergo, tenuti ad aderire a determinati canoni che implicano il rispetto del diritto internazionale d’umanità e delle norme fondamentali di condotta, per cui qualsiasi ricorso allo strumento coercitivo di forza, anche per legittima difesa, deve soddisfare i cardini di jus cogens della necessità e proporzionalità. Ogni diritto di ricorrere all’uso della forza, in questo contesto, verrebbe cernierato nella legittimità solo se i mezzi pacifici come il negoziato, la mediazione, i buoni uffici et alias, non avessero raggiunto realmente alcun esito di soluzione e la forza usata fosse limitata a quanto necessario per respingere l’occupante e fosse proporzionata all’obiettivo. Si può, comunque, considerare il fatto che i metodi per la soluzione della controversia, nel corso degli anni, si sono esauriti, nella vicenda palestinese. Dopo la dichiarazione di indipendenza della Palestina del 1988, fatta da Yasser Arafat al vertice OLP di Algeri, nel corso del quale riconobbe le risoluzioni S/RES/242(1967) e S/RES/338(1973) delle Nazioni Unite, e dunque indirettamente il diritto all’esistenza di Israele, l’OLP ha accettato le IV Convenzioni di Ginevra e gli altri strumenti addizionali, demarcando l’intenzione di avere una condotta lecita.

 Se la Palestina fosse considerata un’entità statale che si trova sotto continuo attacco, potrebbe, in teoria, chiedere l’assistenza militare di altri Stati per espellere le forze di occupazione. Riconoscere un attacco armato prolungato non solo apre le porte al diritto palestinese della legittima difesa, ma anche ad altri Stati per giustificare l’impiego dell’atto coercitivo di forza come un aiuto all’autotutela, proprio come taluni Stati aiutarono il Kuwait nel 1991.  Ciò potrebbe rappresentare una ulteriore complicazione politica nell’assicurare alla Palestina le tutele giuridiche di uno Stato che resiste all’aggressione.

 Quanto alle argomentazioni delineate in precedenza, si può dire che esse non sono immune da contro argomentazioni. Si può sostenere, senza mezzi termini, che gli attori non statali non godono del diritto di poter ricorrere allo jus ad bellum nemmeno in legittima difesa. Nel caso in cui la veste statale della Palestina non dovesse essere del tutto affermata, allora l’estensione della norma onusiana relativa alla legittima difesa rischia di erodere l’intera architettura dell’ordinamento giuridico interstatale e apre le porte ad analoghe rivendicazioni da parte di attori non statali. Si potrebbe considerare che il caso palestinese sia sui generis, nel senso che si tratta di un popolo riconosciuto dalle Nazioni Unite con un diritto riconosciuto all’indipendenza in un territorio ben definito. È inconcepibile che il diritto possa considerare questo un caso eccezionale, dove un attore non statale può invocare i diritti di uno Stato in virtù dello status internazionale unico del territorio e del popolo.

 Un’ulteriore controargomentazione verte sulla fattibilità e sulla tempistica. Si prenda, a titolo di esempio, il contesto del conflitto del Nagorno-Karabakh, dove si è affermato che un conflitto si calcifica nel tempo, prestandosi ad una risoluzione pacifica. Si è sostenuto che definire l’occupazione un attacco armato continuato incoraggiasse un conflitto bellico perpetuo. È possibile, inoltre, asserire che lo Stato palestinese, mediante accordi come quelli di Oslo, abbia rinunciato alla forza armata e che questo impegno non possa essere revocato unilateralmente senza dover poi subire delle conseguenze. Una risposta a ciò potrebbe essere che un diritto latente alla legittima difesa merita di essere espresso dinanzi a ripetute condotte in malafede e ad un’occupazione sempre crescente.

 Il rispetto del diritto internazionale d’umanità o del diritto dei conflitti armati è un altro limite fondamentale. Varie tattiche belliche, adoperate dagli attori non statali, comportano la commissione di crimini di guerra, come dimostrato, inter alia, dall’emissioni di mandati di arresto da parte della Corte penale internazionale. Sebbene possa esistere un diritto all’uso della forza, la pretesa di essere trattati come combattenti legittimi, che esercitano un diritto, viene compromessa dalle violazioni delle norme dello jus in bello.

 La teoria sull’occupazione come attacco militare continuo offre una prospettiva interessante attraverso cui focalizzare la lotta palestinese, ma promuove l’idea che un arco di tempo, abbastanza lungo, di occupazione non la rende innocuo, come pure permette di ponderare la lotta armata dei palestinesi non come intrinsecamente arbitraria, ma come un tentativo di realizzare un diritto alla legittima difesa riconosciuto dall’ordinamento giuridico internazionale e rafforza il fatto che i palestinesi, come tutti i popoli, sono nel pieno diritto di dover rispondere alla sottrazione indebita della loro terra da parte di Israele. Questa prospettiva obbliga anche a doversi confrontare con punti interrogativi su cosa significa quando entrambe le parti invocano il diritto alla legittima difesa e quali conseguenze potrebbe avere la questione del riconoscimento del diritto della popolazione palestinese a resistere all’occupazione israeliana su un conflitto già asimmetrico.

 Concludendo non si può non ritenere che il diritto internazionale operi alla cieca, ma riflette la volontà politica dei protagonisti che si muovono sul vasto palcoscenico internazionale. Il fatto che la comunità internazionale accetti o meno il concetto di autotutela del popolo palestinese potrebbe dipendere non tanto dalla purezza della dottrina, ma dalla coscienza collettiva, nel senso che si può riportare sul giusto binario una pace e una sicurezza di lunga durata solo ripristinando i diritti legittimi e respingendo la tolleranza indefinita di un’occupazione illegale da parte di Israele.

 

 

 

 

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