Il vertice russo-ucraino può svolgersi solo in paesi non parti della corte penale internazionale

I due incontri di Donald Trump con Vladimir Putin, come primo step per una soluzione alla controversia russo-ucraino, e con Volodymyr Zelens’kyj e alcuni leader europei, tra cui il primo Ministro italiano Giorgia Meloni, hanno portato al dibattito di un incontro bilaterale fra i due presidenti russo e ucraino, sotto l’egida della presenza del presidente statunitense, anche se gli Stati Uniti hanno deciso di defilarsi nell’essere mediatore a tale incontro non più trilaterale ma bilaterale, con una serie di ipotesi circa la sede per lo svolgimento del summit fra i due Paesi belligeranti fra cui Budapest, Ginevra e Roma.

Il punto nevralgico sta nella ragione che sulla testa del presidente russo pende il mandato di arresto internazionale emesso dai giudici della Corte penale internazionale (CPI) per crimini di guerra come la deportazione illegale di bambini e il trasferimento forzato di parte della popolazione dalle zone occupate dell’Ucraina da parte delle forze armate russe. Da ciò si può evincere che gli Stati che hanno ratificato lo Statuto di Roma, divenendone parte, sono in dovere ad agire in conformità del mandato di cattura emesso dall’organo giudiziario penale internazionale, adempiendo, in tal modo, pienamente e obbligatoriamente a cooperare con la Corte penale internazionale nel rispetto dell’attuazione delle disposizioni dello Statuto di Roma.

Le tre città, inter alias, citate sopra, sono state ventilate come possibili sedi per un probabile summit trilaterale russo-ucraino-statunitense; malgrado ciò, va ricordato che le tre nazioni italiana, svizzera e ungherese citate sono parti contraenti dello Statuto di Roma e, dunque, almeno in linea di principio e fatte slave le questioni dibattute di seguito, hanno l’obbligo di arrestare il presidente Putin, qualora mettesse piede sul suolo dei tre Stati citati.

Il governo di Budapest ha notificato e depositato la nota verbale, presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, in cui manifesta la sua decisione di recedere dallo Statuto di Roma, ricevendo dal Segretario Generale la conferma della notifica ungherese che il recesso inizierà a partire dal 2 giugno 2026, come viene enunciato nello Statuto della Corte penale internazionale, in cui si determina che il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta [il 2 giugno 2025]. L’Ungheria resta, inter alia, uno Stato parte dello Statuto di Roma sino alla metà del 2026, pur rompendo con la giustizia penale internazionale, e che, in aggiunta, tale ritiro non pregiudica ogni cooperazione concordata con la Corte in occasione di inchieste e procedure penali alle quali lo Stato che recede aveva il dovere di cooperare, ed iniziate prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo; tale recesso non impedisce neppure di continuare ad esaminare qualsiasi questione di cui la Corte aveva già cominciato l’esame prima della data alla quale il recesso è divenuto effettivo.

Non vi è alcun dubbio che, nel caso in cui la capitale ungherese venisse individuata come possibile luogo per il vertice con il Presidente Putin, scatterebbe il meccanismo obbligatorio di cooperazione con l’organismo giudiziario penale internazionale e l’obbligo di procedere all’arresto del leader russo prima della scadenza del giugno 2026, che potrebbe proseguire anche dopo tale data, ossia dopo che il ritiro ungherese sarà diventato effettivo. Il vincolo di cooperare e eseguire un mandato di cattura internazionale emesso dai giudici della Corte dell’Aja comprende l’obbligo di arrestare un Capo di Stato o di Governo. Circa l’Ungheria, va precisato che la I Camera preliminare della Corte ha confermato che le autorità di Budapest non hanno adempiuto ai loro impegni vincolanti, nel quadro dello Statuto di Roma, ad esempio, di eseguire la richiesta della Corte di procedere all’arresto del Primo Ministro israeliano Netanyahu, accusato di crimini di guerra, mentre i trovava in territorio ungherese.

Per quanto concerne Ginevra, come possibile sede del vertice russo-ucraino, si potrebbe considerare l’Accordo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite conchiuso tra il Consiglio federale svizzero e il Segretario generale delle Nazioni Unite, in cui è stato affermato che, se il Presidente Putin dovesse partecipare al tavolo dei negoziati con il Presidente Zelensky a Ginevra, la Svizzera potrebbe concedergli lo scudo dell’immunità, anche se non si comprenda quale sarebbe il fondamento giuridico di tale immunità che farebbe da ombrello per evitare che il leader russo possa subire l’arresto immediato. Leggendo con attenzione il suddetto Accordo del 1946, prevede che le autorità elvetiche siano tenute a concedere lo scudo dell’immunità dall’arresto o dalla detenzione personale ai rappresentanti degli Stati membri onusiani presso i suoi organi principali e sussidiari e alle conferenze convocate dalle Nazioni Unite durante l’esercizio delle loro funzioni e nel viaggio di andata ai luoghi di riunione o di ritorni da questi. Chiaramente, ogni trattativa negoziale di questo genere relativo al conflitto bellico in Ucraina, a meno che non convocato dalle stesse Nazioni Unite, non rientrerebbe nell’ambito dell’applicazione dell’Accordo citato sopra, ossia qualsiasi summit di questo tipo, che non sia stato convocato dal Palazzo di Vetro, non potrebbe essere applicato per la mera ragione che i rappresentanti degli Stati membri delle Nazioni Unite ed i funzionari onusiani godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione [art.105, paragrafo2]; non solo, ma, conseguentemente, la concessione di tali immunità non può prevalere sugli obblighi di cooperazione con l’organismo penale internazionale derivanti dallo Statuto di Roma in concerto con la Carta onusiana, che afferma la prevalenza degli obblighi rispetto ai vincoli contenuti in altri trattati internazionali [art.103], né rientrerebbe nell’ambito dell’applicazione sulla questione che lo Statuto di Roma  determina che la Corte non può presentare una richiesta di consegna che costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono in forza di accordi internazionali secondo i quali il consenso dello Stato d’invio è necessario per poter consegnare alla Corte una persona dipendente da detto Stato, a meno che la Corte non sia in grado di ottenere preliminarmente la cooperazione dello Stato d’invio ed il suo consenso alla consegna [art.98, paragrafo 2].

L’accordo sui rapporti fra la Corte penale internazionale e le Nazioni Unite sui privilegi e le immunità impone agli organismi onusiani di cooperare in toto con l’organismo giudiziario penale internazionale e di adottare ogni misura necessaria per permettere di esercitare la loro giurisdizione, in primis rinunciando a qualsiasi privilegio e immunità, anche se gli individui tutelati dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite e da altre pertinenti norme di diritto internazionale, che includono il summenzionato Accordo del 1946 fra le Nazioni Unite e la Svizzera. Tuttavia, anche se si supponga, argumentando, che il capo del Cremlino Putin goda dell’immunità, nella cornice della Convenzione onusiana sui privilegi e immunità e dell’accordo fra Nazioni Unite e Svizzera, la stessa organizzazione onusiana è tenuta a rinunciare a tale immunità.

Ciò solleva, ergo, la questione se i giudici della CPI non potessero intervenire per concretizzare l’incontro previsto – che pare che rischi di saltare – senza che lo Stato ospitante sia obbligato a procedere all’arresto e alla consegna di Putin alle autorità giudiziarie della CPI. Lo Statuto di Roma sottolinea ogni mandato d’arresto, tuttavia, rimane in vigore sino a quando la stessa Corte non abbia deciso diversamente [art.58, paragrafo 4], per cui spetta alla Camera preliminare stessa, che ha emesso la richiesta d’arresto contro il leader russo, revocarlo. Non sembra, invece, chiaro se tale organo interno all’apparato della CPI sia in grado di sospendere tale mandato per permettere eventuali negoziati di pace, sebbene questo invaderebbe le prerogative dell’organo politico onusiano, come si evince nello Statuto di Roma in base al quale nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta può essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità [art.16].

Non spetterebbe, tuttavia, all’Ufficio del Procuratore Generale intervenire per sospendere l’esecuzione del mandato di cattura in questione nell’interesse della giustizia, nel senso che l’organo d’accusa della CPI, dopo l’esame delle informazioni sottoposte alla sua conoscenza, apre un’inchiesta a meno che non determini la mancanza di un ragionevole fondamento per un’azione giudiziaria in forza dello Statuto e per decidere di aprire un’inchiesta, il Procuratore deve esaminare se, in considerazione della gravità del reato e degli interessi delle vittime, vi sono motivi gravi di ritenere che un’inchiesta non favorirebbe gli interessi della giustizia [art.53, paragrafo1, lettera (c)] o se, successivamente all’inchiesta, il Procuratore conclude che non v’è un fondamento sufficiente per intentare un’azione giudiziaria in quanto un’azione giudiziaria non sarebbe nell’interesse della giustizia in considerazione di tutte le circostanze, ivi compresa la gravità del reato, gli interessi delle vittime, l’età o l’handicap del presunto autore ed il suo ruolo nel reato allegato [art.53, paragrafo 2, lettera (c)]. Anche in questo caso, non vi è traccia della revoca completa o di una sospensione più circoscritta del mandato d’arresto già emesso dalla Camera preliminare per conto del Procuratore, ma sono l’avvio di un’indagine e di un’azione penale. Il Procuratore, tuttalpiù, potrebbe rivolgersi alla Camera preliminare e richiedere la revoca di tale mandato d’arresto nei riguardi di Putin, anche se qualsiasi misura del genere necessiterebbe di un lasso di tempo abbastanza lungo, non solo, ma anche il coinvolgimento degli Stati che hanno deferito la questione ucraina all’organo giudiziario penale internazionale.

Putin, Trump e Zelensky potrebbero, dunque, optare per la trilaterale nel territorio di uno Stato non parte dello Statuto di Roma come, exempli gratia, in quello degli Emirati Arabi Unit o della Turchia, Paesi che certamente non sono tenuti ad attenersi ad eseguire la richiesta di arresto per Putin. Viceversa, nl caso in cui si tenesse in ponderazione una sede ubicata nel territorio di uno Stato parte dello Statuto, allora si aprirebbe la strada relativa alla sospensione delle indagini o all’esercizio dell’azione penale [art.16].

 

 

 

 

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