La giustificazione della Casa Bianca di attaccare l’Iran in contrasto con la carta delle nazioni unite

In una nota verbale o lettera (S/2025/426) indirizzata dal rappresentante statunitense Dorothy Shea al presidente del Consiglio di Sicurezza Carolyn Rodrigues-Birkett il 27 giugno 2025, in cui viene motivata la ragione giuridica internazionale degli attacchi perpetrati dalle forze militari statunitense contro gli impianti nucleari iraniani (Fordow, Natanz e Isfahan). La spiegazione, ictu oculi, contenuta in tale missiva, è considerata inadeguata per la semplice ragione che la pertinente argomentazione di diritto internazionale avanzata dal delegato statunitense presso le Nazioni Unite appare del tutto non convincente.

 La Carta delle Nazioni Unite, come è be noto, interdice un divieto totale o quasi assoluto di far ricorso allo strumento della forza o ancora alla minaccia della forza nelle relazioni internazionali sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altro modo incompatibile con i fini onusiani. La Carta onusiana, a sua volta, fornisce l’eccezione alla disposizione sul non uso della forza che è rappresentato dal diritto di autodifesa come un diritto intrinseco degli Stati, nel senso che nulla nella Carta indebolirà il cardine del diritto naturale alla legittima difesa individuale o collettiva se un attacco armato avviene contro uno Stato membro delle Nazioni Unite, sino a quando l’autorità pubblica (ossia il Consiglio di Sicurezza) non abbia adottato misure necessarie per il mantenimento e il ripristino della pace e della sicurezza internazionali. In poche parole e per essere precisi, nonostante l’inibizione dell’impiego dell’azione coercitiva di forza, imposto dall’articolo 2, paragrafo 4, le misure coercitive di autotutela individuale o collettiva sono consentite e devono essere segnalate all’organo politico onusiano, non solo, ma qualsiasi uso della forza per ragioni di autodifesa è vincolato dai canoni della necessità e della proporzionalità.

È fondamentale sottolineare, tuttavia, che il testo dell’articolo 51 della Carta onusiana richiede un attacco armato come requisito per poter ricorrere allo jus ad bellum per legittima difesa. Sebbene gli Stati Uniti e altri Stati abbiano appoggiato la dicitura legittima difesa preventiva in risposta ad una minaccia imminente di un attacco armato, taluni hanno sostenuto la possibilità per gli Stati di ricorrere allo strumento di forza per autodifesa preventiva contro probabili minacce, anche se gli Stati Uniti non hanno mai adottato tale teoria relativa alla legittima difesa preventiva. Si può ricordare che, per esempio, proprio le autorità statunitense avevano votato assieme al resto del Consiglio di Sicurezza la risoluzione S/RES/487 del 19 giugno 1981, in cui si condannava l’attacco preventivo israeliano contro un impianto nucleare in territorio iracheno. La condotta aggressiva israeliana violava la norma onusiana che, difatti, vieta l’uso della forza poiché non vi era alcuna prova certa che l’Iraq avesse lanciato o stesse pianificando un attacco che potesse giustificare il ricorso allo jus ad bellum da parte di Tel Aviv. La presenza, dunque, in uno Stato della capacità militare di danneggiare o persino debellare un altro Stato non può essere di per sé ritenuta una base sufficiente per ricorrere alle armi per ragioni difensive.

 Malgrado alcune incomprensioni, gli Stati Uniti non si sono affidati alla legittima difesa preventiva come giustificazione, nel quadro del diritto internazionale, per l’invasione dell’Iraq nel 2003, ma hanno, viceversa, rivendicato l’autorità di invaderlo, sulla ragione che il governo di Bagdad aveva materialmente violato una risoluzione sul cessate il fuoco, adottata dall’organo politico onusiano. In linea con gli obblighi riportati nella norma onusiana articolo 51 e assieme alla consolidata prassi del governo statunitense di presentare tali note verbali, la lettera del 27 giugno costituisce il rapporto ufficiale della Casa Bianca sull’attacco di alcuni siti presenti in territorio iraniano. L’elemento fondamentale della lettera del delegato statunitense gira attorno al fatto che le proprie forze armate hanno esercitato il diritto naturale alla legittima difesa collettiva colpendo manu militari l’Iran.

In stretto coordinamento con le autorità governative di Tel Aviv, l’esecutivo statunitense ha intrapreso azioni necessarie e proporzionate, dirette esclusivamente contro il programma nucleare iraniano, per tutelare lo Stato di Israele e proteggere la sicurezza, i cittadini e gli interessi statunitense, in conformità con il dettame dell’articolo 51 della Carta onusiana. Secondo il governo di Washington, gli attacchi del 22 giugno sono stati necessari perché i mezzi diplomatici e pacifici per la soluzione della controversia si erano esauriti, dopo aver tentato ogni sforzo per raggiungere il traguardo di una soluzione pacifica che garantisse la pace, la prosperità e la sicurezza per tutti gli Stati mediorientali e per evitare una pericolosa spirale di proliferazione nucleare e instabilità; tale risoluzione deve comprendere la cessazione del potenziale sviluppo di un’arma di distruzione di massa da parte degli iraniani. In base al rifiuto dell’Iran, come viene riportato nella lettera de quo di negoziare in buona fede o di interrompere l’arricchimento dell’uranio oltre la soglia necessaria per la produzione di energia per scopi civili e pacifici, ha spinto la Casa Bianca a dover intraprendere l’atto di forza armata contro gli impianti di reattori nucleari iraniani. Non sono mancate una serie di lacune nell’affermazione, secondo cui l’uso della forza statunitense sarebbe stato un esercizio di autodifesa collettiva da parte di Israele.

La lettera, come punto preliminare, non dimostra che l’impiego dell’uso della forza fosse necessario, nel senso che il diritto internazionale afferente alla legittima difesa richiede che tale uso coercitivo di forza militare sia necessario per contrastare la minaccia che origina il criterio del diritto di ricorrere allo jus ad bellum. Nella stessa missiva, menzionando il caso Caroline, che articola i principi cardini della legittima difesa, si ribadisce che la necessità di autotutela non richiede alcuna scelta di strumenti, ergo, affinché l’impiego della forza si necessario, non devono essere disponibili mezzi pacifici alternativi, compreso i metodi diplomatici, per contrastare una presunta minaccia.

Rispetto a quanto è stato scritto nella corrispondenza del governo statunitense al presidente di turno del Consiglio di Sicurezza, gli Stati Uniti non si sono impegnati per raggiungere una soluzione diplomatica per dibattere sulla potenziale minaccia rappresentata dal progetto nucleare iraniano. È stato, viceversa, l’inquilino dello Studio Ovale Donald Trump a ribaltare la soluzione diplomatica per circoscrivere il programma nucleare dell’Iran quando, durante il suo primo mandato, ha ritirato il suo Paese, nel 2018, dall’accordo nucleare multilaterale con Teheran, orchestrato dall’amministrazione Obama.

La considerazione fatta dalla Casa Bianca, che non vi erano più condizioni di continuare a ricorrere ai buoni uffici per la mera ragione che le misure pacifiche erano ormai esaurite, a parere degli organi governativi degli Stati Uniti, non può essere accolta. Trump pare aver perseguito un nuovo accordo nucleare con Teheran, ma, anziché esaurire il percorso del metodo diplomatico, ha preferito intraprendere la strada di interrompere in modo brusco tale indicazione, dopo che gli è stato mostrato l’operazione pianificata da molto tempo da Tel Aviv per colpire il territorio iraniano. Prima che Israele avviasse i primi attacchi contro l’Iran, la Casa Bianca aveva dichiarato di voler offrire un’ulteriore opportunità di colloqui alle autorità iraniane.

All’avvio della campagna militare israeliana, l’esecutivo statunitense ha cercato inizialmente di prendere le distanze dalla decisione del governo di Tel Aviv di intraprendere un’azione unilaterale contro l’Iran, sperando per una trattativa diplomatica con gli organi iraniani e raggiungere un accordo. Purtroppo, con il crescere dei successi tattici da parte delle forze di difesa israeliane, il sostegno di Trump alla campagna e al suo elogio del ruolo degli Stati uniti nel realizzarlo erano in crescita. La decisione trumpiana di attaccare l’Iran sembra essere stata motivata più dal supporto dei media, che dalla valutazione logica dell’esaurimento delle alternative diplomatiche.

La lettera, inoltre, non specifica quale presunto attacco manu militari iraniano contro lo Stato di Israele abbia dato il semaforo verde per far scattare il meccanismo dell’impiego della forza per autodifesa collettiva, ma solo che, per più di quarant’anni, l’Iran ha condotto una campagna di attacchi bellici contro Israele, senza identificare pianamente tali presunti attacchi armati. Il riferimento agli attacchi missilistici balistici lanciati dal territorio iraniano contro lo Stato di Israele è una falsa pista per diverse ragioni: in primis, per la ragione che gli attacchi di velivoli battenti bandiera statunitense non erano diretti a colpire le postazioni o i siti dei missili iraniani, ma, secondo quanto riportato nella missiva del rappresentante diplomatico statunitense, erano diretti chiaramente per distruggere il programma dei reattori nucleari iraniani; in secondo luogo, il resoconto dello Studio Ovale omette che quegli attacchi missilistici, con traiettoria parabolica, iraniani dell’anno scorso siano stati una risposta ai precedenti attacchi dell’IDF (Israel Defense Forces) contro organi iraniani a Damasco e contro un appartenente al gruppo di Hamas a Teheran. La risposta al quesito su quale Stato gli Stati Uniti abbiano reclamato il diritto alla legittima difesa, in seguito agli episodi citati del 2024, sia, nella migliore delle ipotesi, poco nitida e arduamente cesellato sufficientemente da poter fornire una scusa per l’attacco deciso dall’amministrazione Trump.

La missiva del delegato del governo statunitense presso le Nazioni Unite, vista la mancanza di una spiegazione dell’articolo 51, fa anche riferimento agli attacchi perpetrati contro lo Stato di Israele da parte di organi del servizio di intelligence iraniani, senza delineare in maniera netta, come, in base ai cardini della responsabilità dello Stato o in altre maniere, tali attacchi possano essere attribuibili a Teheran o siano connessi all’attacco agli impianti dei reattori nucleari presenti in territorio iraniano. Infine, la lettera stessa non sostiene neppure che l’amministrazione Trump stesse agendo per legittima difesa preventiva contro una minaccia imminente di un attacco contro il territorio israeliano. Poiché il contenuto della lettera si occupa della descrizione della storica inimicizia dell’Iran nei riguardi di Israele e dei suoi misfatti, non chiarisce, tuttavia, come tutto questo si connetta alla questione che il programma nucleare iraniano, considerato quale minaccia contro cui è stata impiegata l’atto coercitivo armato, possa rappresentare una minaccia immediata di un attacco militare, per cui questa posizione non può essere il comune denominatore giuridico neppure per gli attacchi statunitensi contro i siti di reattori nucleari.

Per statuire che la condotta manu militari della Casa Bianca sia conforme alla disposizione onusiana relativa all’autodifesa, la stessa amministrazione statunitense deve dimostrare che il loro ricorso allo jus ad bellum sia stato cernierato nel quadro della legittima difesa individuale o collettiva.

Facendo da sponda alla lettera (S/2025/390) inviata da Dany Danon, rappresentante permanente di Israele presso le Nazioni Unite, all’organo politico onusiano, quella del rappresentante permanente statunitense colloca gli ultimi attacchi di Israele contro l’Iran nel contesto del conflitto bellico internazionale. Giacché sia di certo incontestabile che lo Stato israeliano e quello iraniano – e poi quello statunitense e iraniano – siano coinvolti in uno scontro militare internazionale, l’esistenza di tale conflitto bellico incide sull’applicazione delle norme del diritto internazionale umanitario che disciplinano la condotta delle ostilità una volta avviate. L’esistenza di esso, tuttavia, non può incidere sulla legittima difesa di ricorrere allo jus ad bellum degli israeliani e degli statunitensi.

Nella lettera dell’ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, in aggiunta, viene riportato nero su bianco che gli Stati Uniti hanno esercitato il diritto naturale alla legittima difesa collettiva [a nome di Israele] e hanno promosso interessi vitali appartenenti agli Stati Uniti nella cancellazione del programma nucleare iraniano. Nella misura in cui questa seconda giustificazione venga intesa come una priorità giuridica piuttosto che politica, essa sembra più in linea con la dottrina della Casa Bianca afferente ai poteri di guerra del Presidente, che con il diritto internazionale della legittima difesa.

Nel complesso, a mio parere, le argomentazioni giuridiche avanzate nella missiva del delegato statunitense, nel quadro dell’articolo 51 della Carta onusiana. non convincono, tanto da avvertire l’impressione che si tratti di motivazioni a posteriori o, in ogni modo, irrilevanti o non correlate al processo che ha spinto Trump ad intraprendere la decisione di mettersi in prima linea per colpire l’Iran.

Circa l’impiego dell’azione coercitiva dello strumento della forza armata da parte dei vertici della Casa Bianca, non vige alcuna realistica prospettiva di controllo giurisdizionale; tale assenza, d’altronde, non muta quelli che sono i doveri dell’inquilino dello Studio Ovale, ai sensi della Costituzione statunitense. Il divieto di far ricorso al mezzo dell’atto coercitivo di forza o alla stessa minaccia non solo è vincolante per gli stessi Stati Uniti, ai sensi dello jus cogens, ma impone obblighi giuridici interni al Capo dello Stato più potente del pianeta, sebbene abbia il dovere costituzionale di garantire che le disposizioni siano simpliciter applicate come quelle contenute nei trattati e, in primis, nella Carta di San Francisco.

Spesso accade che lo stesso Presidente snobbi i suoi consiglieri giuridici, manifestando l’apparente indifferenza alle regole del diritto internazionale, come nel caso degli obiettivi espansionistici della Groenlandia e del Canale di Panama, che Trump vorrebbe concretizzare.

 

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