l  nuovo codice del terzo settore

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La recente riforma del terzo settore avvenuta con l’emanazione del decreto legislativo n. 117/2017, in attuazione alla legge delega n.106/2016, ha dato corpo e forma nel nostro ordinamento giuridico a quello che è  stato denominato il “Codice del Terzo Settore”.

Con tale riforma il legislatore ha provveduto a riorganizzare e innovare in forma di testo unico la normativa vigente in materia, contemplando come assoluta novità nel nostro sistema giuridico la definizione del perimetro del terzo settore, nonché dei tipi di associazione e gli enti che ne fanno parte.

La riforma del terzo settore ha definito così un’organica normativa (anche attraverso l’emanazione di una serie di decreti attuativi ancora in corso), per le associazioni ed agli enti privati che non hanno fine di lucro e perseguono finalità sociali.

La riforma del terzo settore introduce, in tal senso, in modo innovativo la figura giuridica dell’ente del terzo settore (ETS), costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, mediante lo svolgimento in via principale ancorché non esclusiva, di una o più attività di interesse generale.

Le attività ammesse per gli Enti del terzo settore (ETS) sono definite dunque “di interesse generale” e sono riportate all’articolo 5 dello stesso codice. Si tratta di un lungo elenco, di carattere tassativo ed esclusivo, che può essere aggiornato dal legislatore.

Le attività di interesse generale enunciate nel codice sono rappresentate dagli interventi e sevizi sociali, ai servizi sanitari, alla formazione professionale, alla ricerca scientifica, alla salvaguardia dell’ambiente, alla valorizzazione del patrimonio culturale etc.

La “riforma del terzo settore” di cui sopra ha comportato così una completa attuazione al principio di sussidiarietà enunciato all’ art. 118 Costituzione, c. 4), che statuisce che: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.”

Il codice del terzo settore individua sette tipologie di ente del terzo settore (ETS), con diverse causalità e finalità per il perseguimento di attività di interesse generale, fra le cui più importanti, citiamo le associazioni di promozione sociale (APS), le organizzazioni di volontariato (ODV) e le imprese sociali.

Principio base e fondamentale posto dal codice del terzo settore per la gestione delle ETS è il non perseguimento dello scopo di lucro, ma esclusivamente quello dell’esercizio di attività di interesse generale, con finalità civiche o utilità sociale.

In tal senso lo stesso codice dichiara e definisce per gli Enti del terzo settore (ETS) il divieto di distribuire, anche solo indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori.

La disponibilità con il nuovo codice del terzo settore, di strumenti di finanziamento innovativi quali il crowdfunding e il social lending, nonché di una governance associativa più efficace rispetto al passato, sono elementi che consentiranno nel tempo una migliore gestione delle attività di interesse generale da parte degli Enti del terzo settore (ETS).

Fra le principali novità della normativa vi è inoltre la previsione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), al quale tutti gli enti del terzo settore (ETS) devono presentare domanda di iscrizione, entro il 31 maggio 2021, dopo aver adeguato il proprio statuto ai dettami del nuovo codice ed effettuata la scelta della tipologia di ETS più adatta al perseguimento dei propri obiettivi sociali e civici.

L’iscrizione nel registro RUNTS, come la conformità degli statuti alla normativa del terzo settore, è condizione fondamentale, affinché gli Enti del terzo settore (ETS) possano operare, beneficiando delle diverse e importanti agevolazioni fiscali previste con la riforma del terzo settore.

Gli enti del Terzo Settore già esistenti, in sostanza, in questo periodo transitorio, potranno in merito all’ obbligo di iscrizione al registro RUNTS scegliere alternativamente di: a) accedere e sottostare alla nuova normativa del terzo settore, adeguando lo statuto e optando per una delle forme di ETS previste dal codice del terzo settore; b) rimanere un semplice ente commerciale sotto la disciplina del codice civile, non potendo però così usufruire dei benefici fiscali previsti per le ETS.

Alla luce di quanto previsto dal decreto legge 125/2020, le associazioni avranno dunque tempo fino al 31 maggio 2021 (salvo ulteriori proroghe), per adeguare e approvare i propri statuti, come conformi ai dettami della riforma (usufruendo della modalità semplificata di approvazione dello statuto con delibera assembleare ordinaria) e presentare domanda di iscrizione al registro RUNTS.

Gli enti ETS inoltre per mantenere la qualifica di ente non commerciale e quindi beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal codice, dovranno svolgere in forma esclusiva, prevalente e principale le attività di interesse generale.

Sulla base della prevalenza delle attività commerciali o non commerciali, si delinea quindi il tipo di imposizione fiscale, al quale dovranno essere sottoposti i redditi degli enti ETS e la possibilità di usufruire dei benefici di natura fiscale previsti dal codice del terzo settore.

Con la Riforma inoltre le organizzazioni di tipo ONLUS si estinguono e sono chiamate ad adeguare i loro statuti al nuovo codice del terzo settore, assumendo una nuova forma di ente, scelta fra le tipologie di ETS previste.

Possiamo concludere che la modernizzazione del terzo settore operata dal legislatore, in attuazione del dettato costituzionale, consentirà un migliore e più efficace perseguimento degli interessi generali, sociali e civici, da parte degli enti del terzo settore (ETS), rappresentando così anche un volano per lo sviluppo del benessere e dell’economia del nostro paese.

Bookreporter Settembre

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