Il ban social a Trump: in Italia era già accaduto

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La chiusura degli account social di Donald Trump è stata accolta con disappunto dai suoi sostenitori e gioia dai detrattori del miliardario; le due fazioni si sono lasciate guidare dalla simpatia o antipatia nei confronti dell’ex presidente americano e non hanno considerato che la questione è molto più profonda e tocca aspetti non solo dei rapporti tra utente e la piattaforma, ma investe tematiche giuridiche non semplici che toccano l’essenza stessa della partecipazione alla competizione in primis democratica e poi elettorale così come si presenta oggi.

Le perplessità manifestate da Angela Merkel e Massimo Cacciarri, quest’ultimo non certo un  fan del tycoon, dovrebbero far riflettere. Se la cancelliera tedesca si è limitata ad una morbida critica, Cacciarri non ha esitato a definire osceno il comportamento di un imprenditore privato che decide unilateralmente chi può e chi non può utilizzare i propri servizi laddove lo faccia per uno scopo politico. Una precisazione: non parliamo di una impresa di dimensioni piccole o locali ma di una piazza (piattaforma social) che offre la possibilità di parlare a milioni di elettori. È intuitivo del peso che può portare una decisione del genere sull’elettorato; diverso se l’ordine fosse partito dalla magistratura, ad esempio, per ragioni di ordine pubblico.

Che sia questa la chiave di lettura del problema lo si comprende andando a leggere una decisione del Tribunale di Roma che circa un anno fa si pronunciava in una vicenda dai tratti analoghi tra Facebook e Casapound. Il social aveva oscurato la pagina del movimento sostenendo che i contenuti violavano gli standard della community. Casapound presentò ricorso al tribunale di Roma e questo, nell’accogliere la richiesta e ordinare la riattivazione delle pagine oscurate, motivava la propria decisione con una breve ma precisa osservazione che vale la pena riportare integralmente.

… il preminente e rilevante ruolo assunto da FACEBOOK nell’ambito dei social network, anche per quanto riguarda l’attuazione del pluralismo politico rende l’esclusione dalla comunità senz’altro produttiva di un pregiudizio non suscettibile di riparazione per equivalente (o non integralmente riparabile) specie in termini di danno all’immagine.

In sostanza il Tribunale ha dato atto che oggi una piattaforma social è il luogo per eccellenza del dibattito politico e del confronto democratico: non può essere privato della possibilità di manifestazione del proprio pensiero uno dei partecipanti ad una competizione elettorale che, diversamente, ne sarebbe falsata. Difficile pensare che altre Corti, non solo in Italia, possano offrire interpretazioni diverse.

I social luogo che garantisce e deve garantire la democrazia? Chi lo avrebbe detto anni fa; tuttavia sostenere il contrario dove uno dei partiti di governo è nato proprio grazie ai social non pare possibile. Quali sarebbero state le reazione a fronte di una chiusura dei profili dei Cinque Stelle perché i loro post non erano graditi al Governo dell’epoca o perché i loro post non rispondevano alle regole della grammatica italiana? Anche il movimento delle sardine è nato sui social.

Altro punto della questione del ban a Trump, evidenziato anche oggi in non pochi commenti e già toccato dai giudici capitolini, è quello di individuare il soggetto a cui spetta valutare la gravità della condotta che possa determinare l’oscuramento da un social che ha visibilità globale. Il Tribunale di Roma non è entrato nel merito dei comportamenti contestati a Casapound da Facebook, ma ha posto in evidenza che una simile valutazione spetta solo ed esclusivamente alla competente magistratura; una decisione unilaterale da parte di un imprenditore privato rientra in una sfera personale o al massimo contrattuale e, onestamente, diventa anche qui difficile dissentire dal Giudicante.

Il problema deve essere affrontato poiché si presenterà anche in futuro e appare necessaria la previsione di regole chiare per le modalità di accesso e di utilizzo delle piattaforme da parte dei politici: lasciare che siano Gates o Zuckerberg a decidere di negare l’accesso a chi la pensa diversamente da loro per incidere su un elezione, appare di evidente gravità. Ed è questo che è stato contestato nei confronti di chi ha bannato il presidente Trump.

Riportiamo un altro brano della decisione del Tribunale di Roma:

E’ infatti evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (…) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento.

Un’affermazione esaustiva e allo stesso tempo una statuizione del ruolo assunto dai social: non semplicemente di internet, ma di quegli spazi di interazione che dove si è spostata l’opinione pubblica. Chissà se i creatori dei social avevano immaginato simili conseguenze.

In estrema sintesi il tribunale ha ricordato a Facebook che non è compito di un imprenditore privato quello di valutare le idee e le opinioni di un movimento politico e ciò non solo perché si tratta di una valutazione che spetta solo al potere giudiziario di uno Stato, ma anche perché andrebbe a violare regole basilari di democrazia. E se ciò è vero per tutti i social, lo è ancora di più per Facebook che tra le sue condizioni standard si dichiara luogo di libera espressione del pensiero. Trump in Italia non sarebbe stato bloccato sui social se non per ordine della magistratura.

 

Bookreporter Settembre

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