A chi andrà la tua eredità nella rete?

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Per definizione, l’eredità, o più esattamente l’asse ereditario, è tutto l’insieme dei beni, dei crediti, dei diritti e delle posizioni giuridiche, attive e passive, di chi muore. Nell’asse ereditario rientrano anche i diritti di autore, che sono tutelati in favore degli eredi per settant’anni dopo la morte. Gli eredi hanno altresì il diritto di tutelare l’immagine di un congiunto in ipotesi di diffamazione del suo nome, della sua reputazione, più in generale di ogni lesione della sua identità.

Oggi anche di quella in rete. Non si vuole parlare semplicemente dell’identità digitale, vale a dire di quella che ognuno di noi acquisisce accedendo ad un sito tramite il quale, o con cui, instaura un rapporto di natura contrattuale; l’identità digitale è quella che, una volta costruita, permette di accedere ad un sito web o a un servizio previo procedimento di autenticazione. Questa rientra tra i rapporti patrimoniali che rientrano nell’eredità se fosse, ad esempio, ad un sito tramite il quale si svolge un’attività commerciale; si estinguerebbe se fosse un sito di semplici contatti o un blog.

Oggi chiunque accede ad internet e lo utilizza, anche in forma minimale, sui social, mediante un proprio blog, in newsgroup, nelle chat ed anche nelle mail, costruisce una vera e propria individualità on line, che potrebbe essere diversa, se non addirittura opposta, a quella reale. E’ una scelta di come voler essere: una forma di manifestazione della libertà di pensiero e di espressione, che porta alla costruzione di un diverso io che, a differenza di quello reale, non cessa con la morte della persona fisica.

A volte, infatti, quando si lanciano in rete fotografie, video, pensieri, opinioni, reazioni, stiamo mettendo a disposizione di tutti gli utenti e navigatori di Internet, nonché a chi ne è nella materiale disponibilità nei vari siti, tutti gli elementi che hanno portato alla costruzione della nostra identità digitale. Un’identità che, come quella reale, dovrebbe essere oggetto di tutela e protezione. Ma una volta venuto meno il titolare è possibile anche solo accedere a detta identità? Possono gli eredi rientrare in possesso della memoria di un proprio congiunto per poterla cancellare, modificare, o difendere? Ne hanno le chiavi? Andando a cercare i dati sembra che circa il cinque per cento degli utenti di Facebook sia deceduto. E noi continuiamo a vedere i loro volti e le loro storie. 

Facebook ha comunque previsto questa eventualità, (anzi: questa certezza) ed ha previsto che il diretto interessato possa indicare un “erede” della propria pagina o possa renderla commemorativa, e anche la possibilità per un congiunto di comunicare il decesso per farla chiudere, anche se il sistema appare a dir poco farraginoso. 

In ogni caso, e non si dimentichi, nella rete restano tutti i dati identificativi di una persona; dati che non potranno mai essere cancellati in quanto, nella maggior parte dei casi, non è dato conoscere non solo chi ne ha la disponibilità, ma anche se siano stati comunicati ad altri e l’uso che ne potrebbe essere fatto. La memoria di internet è enorme e infinita: esiste una rete “in bianco, un dark web, un deep web e anche quello che viene definito “Marianna”, profondo quanto, se non di più, la fossa oceanica. Ogni cosa messa in rete, è per sempre: più di un diamante e di un mutuo.

E’ troppo fantasioso ipotizzare che i dati fisici di una persona vengano usati dopo la sua morte anche solo per avere un’identità in più che metta like o condivida post o partecipi a sondaggi di opinione? O che magari voti alle primarie online di un partito politico? Il rischio, in tale non remota ipotesi, non è per gli eredi, ma per un intero sistema. 

Ma questo è soltanto uno dei molteplici profili che riguardano la tutela del dato digitale dopo la morte, sicuramente quello più eclatante, ma anche tutti gli altri non sono certo da meno ai fini della tutela di una persona.  

Pensiamo alle mail e ai dati lasciati in un cloud; chi potrebbe rivendicarli? E, più che altro, a chi? Consideriamo che il de cujus potrebbe non avere detto a nessuno di avere documenti in qualche archivio virtuale. E si pone poi la domanda se si possa ipotizzare un dovere del titolare di un sito di informarsi della morte di un suo utente che avesse, ad esempio, una somma disponibile. Ad esempio un conto Paypal aperto.

Altra essenziale considerazione: una pronuncia dell’Agicom, ha stabilito che il rapporto che si instaura con Facebook è di natura contrattuale; questo contratto si estingue con il decesso dell’utente o gli eredi hanno diritti sull’identità Facebook del loro congiunto?

Non è questa certo la sede per un’analisi di tutti gli aspetti, ma è evidente che potrebbe rendersi necessario un intervento legislativo, forse addirittura a carattere sovranazionale per cercare di disciplinare le eredità del futuro: quelle che vengono lasciate alla rete.

 

 

Bookreporter Settembre

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