La Giustizia riparativa al banco di prova

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Un giorno come tanti, in una città che non è come tante, accade che un giorno tre minorenni decidono di rapinare l’arma di ordinanza ad una guardia giurata e per farlo non ci pensano due volte a pestarlo a sangue fino ad ucciderlo. I ragazzi vengono individuati, processati e condannati in primo grado. Pende il processo in appello.

Accade poi che uno dei tre minorenni, detenuto come gli altri tre, chieda ed ottenga diversi permessi premio, dei quali uno sarebbe stato utilizzato per partecipare ad un non meglio specificato provino di calcio ed un altro per pranzare al ristorante con la famiglia. L’ultimo in ordine di tempo, gli è stato concesso per poter trascorrere il suo diciottesimo compleanno in famiglia.

Accade infine che la giornata del suo compleanno si trasforma in una festa con palloncini e torta di ordinanza, bacio di rito con la fidanzata ed inevitabili foto pubblicate su una piattaforma social.

Pubblicazione inevitabile? Forse. Legittima? Opinabile, soprattutto se dall’altra parte della barricata troviamo una famiglia orfana di quella guardia giurata uccisa dai tre minorenni. Un uomo, un marito, un padre.

Nessuno intende contestare neanche la legittimità dei permessi premio concessi al ragazzo: è inimmaginabile che questo sia avvenuto in violazione della legge e, in ogni caso, la risposta definitiva la daranno gli ispettori inviati dal Guardasigilli per verificare appunto questo aspetto.

Quello che lascia un retrogusto amaro è il calcio sui denti che questa storia ha dato a quanti si affannano perché in Italia si dia finalmente riscontro alle procedure di giustizia riparativa previste e raccomandate dalla Unione Europea.

La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2010 chi istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj/ita/pdf) è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 2012 del 15 dicembre 2015, entrato in vigore il 20 gennaio 2016 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/05/15G00221/sg). La definizione di giustizia riparativa è dettata dall’art. 2 comma 1 lettera d) della Direttiva ed è intesa come qualsiasi procedimento che permette alla vittima ed all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale.

Fondamentale è essere chiari su un punto: scopo della giustizia riparativa non è la riparazione del danno ma (ri)creare un legame di fiducia tra le persone, facendo sì che gli autori di reato comprendano che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno conseguenze reali per le vittime e per la società; gli autori di reato possono e devono assumersi la responsabilità delle loro azioni (“Giustizia riparativa” in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page;jsessionid=GWnbH1IBJSS-gOgt9+A6lW6q?facetNode_1=0_0&facetNode_2=4_115&facetNode_3=0_2&contentId=SPS1146234&previsiousPage=mg_1_12

Con la Direttiva finalmente si guarda al fatto criminoso nel senso che Un reato è non solo un torto alla società ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime (considerata 9); conseguentemente, l’asse dell’attenzione viene spostata dalla società alla vittima del reato, intendendosi per “vittima” non solo una persona fisica che ha subìto un danno (art. 2 comma 1 lett. a) ma anche il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare (…) (art. 2 comma 1 lett. b).

La vittima viene tutelata attraverso informazione e sostegno (capo 2) partecipazione al procedimento penale (art. 3) la protezione (capo 4). Tutte queste garanzie rientrano sotto la denominazione comune di manifesto della vittima del reato.

Il fatto di cronaca da cui prende spunto questa breve osservazione fa però emergere in tutta la sua crudezza una parte della Direttiva che viene spesso sottovalutata: il rischio di vittimizzazione secondaria.

La vittimizzazione secondaria è quello stato di ulteriore sofferenza emotiva e psichica in cui cade la vittima del reato a seguito della mancata attenzione verso di essa da parte di tutto il mondo che ruota attorno ad un fatto criminoso. La lunga trafila di ascolto da parte delle forze dell’ordine; il rischio sempre più quotidiano e concreto di spettacolarizzazione mediatica dei fatti; la sottoposizione a visite mediche; la partecipazione al processo, son tutti elementi che incidono a fondo nelle persone già fortemente provate. La Direttiva quindi – che, ricordiamolo, “istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – ha posto molta attenzione ad indicare una serie di accortezze che possono se non evitare ridurre al minimo il rischio appunto di vittimizzazione secondaria. La considerazione preliminare n. (55) ad esempio fa espresso riferimento al procedimento penale, che può essere estremamente traumatico per le vittime, che ai sensi della Direttiva devono essere adeguatamente protette lasciando impregiudicati i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale (considerazione preliminare n. 58).

Come si fa ad armonizzare come note sul pentagramma l’esigenza di proteggere una famiglia dal rivivere il film – che film non è – della morte del proprio marito/papà con l’esigenza di rieducare un ragazzo che quella morte ha causato? Si può, si potrebbe, seguendo un serio percorso di giustizia riparativa, durante il quale reo e vittima hanno la possibilità di mettere a nudo il proprio rispettivo dolore. Un serio ed intenso percorso di riabilitazione per il primo, che potrà essere messo in condizione di comprendere la reale portata della sua azione; un serio ed intenso percorso di elaborazione del lutto per la vittima, che avrà la possibilità di esprimere tutto il dolore e la sofferenza che il crimine commesso ha arrecato alla sua vita.

Certamente festeggiare il diciottesimo compleanno in maniera “social” non pone affatto le basi perché gli attori di questa tragedia possano incontrarsi e intraprendere un percorso riparativo. Quantomeno non in un prossimo futuro.

Mariarosaria Baldascino

Bookreporter Settembre

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