Il codice Rosso nel Codice Penale italiano. Pregi e difetti di un provvedimento normativo alle luci della ribalta.

in POLITICA/Senza categoria by

Il prossimo 9 agosto entrerà in vigore la legge n.69 del 19 luglio 2019. Si tratta di un provvedimento abbastanza articolato, che introduce modifiche a normativa già esistente ed introduce nuove fattispecie criminose. La legge è stata presentata come “Codice Rosso” per dare forte impatto emotivo alle donne vittime di violenza, facendo sì che esse possano avvertire la vicinanza e la protezione dello Stato.

Si cercherà di analizzare compiutamente questo ennesimo atto normativo e, per farlo in maniera se non esaustiva quanto meno intellettualmente onesta, l’analisi si articolerà sui singoli diversi punti. Iniziamo dal punto di maggiore attenzione mediatica.

L’amara premessa consiste nell’annotazione che gli italiani sono notoriamente un popolo emotivo: qualunque cosa accada e passi poi sotto i riflettori della cronaca diventa spesso meritevole di un provvedimento legislativo. Così, senza fermarsi un attimo (o almeno provarci) a riflettere, sono stati approvati tutto sommato in pochi anni diversi provvedimenti normativi che però, al di là delle buone e lodevoli intenzioni, ancora non consentono di poterli definire pienamente “a tutela delle donne vittime di violenza”.

Di recente è stata introdotta una (ennesima!) riforma, la legge 19 luglio 2019 n. 69 di cui stiamo occupando e denominata dagli stessi promotori “Codice Rosso”, sicuramente con l’intento di rassicurare le donne quanto alla priorità che verrà data alla loro denuncia, assimilandola al triage ospedaliero. Codice rosso = emergenza assoluta.

Il “Codice Rosso” prevede che, a seguito di denuncia da parte di una donna maltrattata, il PM debba ascoltarla (“assumere informazioni”) entro il termine di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato (Art. 2).

Bene. Benissimo. Poi? Beh, “la Polizia Giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal Pubblico Ministero“ (Art. 3 comma 2bis). Ecco la prima falla di una buona idea. “Senza ritardo” può significare tutto e niente, soprattutto in Uffici di Polizia oberati di lavoro e con pochissimi uomini e mezzi a disposizione.

Certo, è stata prevista la detenzione da sei mesi a tre anni per chiunque vìoli i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (Art.4). Qui inciampiamo nella seconda perplessità. La pena prevista è successiva alla commissione di un fatto potenzialmente pericoloso per la vittima. Proviamo a chiederci, lontano dai riflettori e dall’ansia di far bene, quanto tempo occorra prima di ottenere uno dei provvedimenti in parola e, soprattutto, quanto possa essere deterrente per un uomo che ha deciso di “eliminare” la donna che osa sfidarlo una pena detentiva di sei mesi.

Meritevole di attenzione, seguendo il medesimo filo conduttore, è anche l’art. 15 della legge in esame, che al numero 2 va a modificare l’art. 282 ter cpp, inserendo l’inciso “anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275 bis”.

Analizziamo meglio questa novità. L’art. 275 bis (cpp NdR) stabilisce che “Nel disporre la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice (…) prescrive misure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria”.

Pertanto, se il maltrattante dovesse trasgredire il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter cpc), stante l’applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico rischierebbe la detenzione da sei mesi a tre anni.

Ora, l’introduzione della applicazione del braccialetto elettronico è stata sicuramente salutata con grande entusiasmo ma, ancora una volta, ci si chiede se questo entusiasmo abbia davvero ragione di esistere.

Dalla lettura dei lavori parlamentari in sede di discussione del testo normativo, si evince che “in base alla normativa vigente (…) il dispositivo è considerato una misura alternativa rispetto alla sola custodia cautelare o agli arresti domiciliari; con le modifiche proposte, il braccialetto elettronico diviene misura alternativa o complementare anche rispetto all’allontanamento dalla casa familiare ed al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (On. Matilde Siracusano, https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0150&tipo=stenografico).

A questo punto sembra ragionevole pensare che la concreta applicazione della disposizione in esame debba prevedere l’applicazione del cod. GPS Tracking, un sistema di rilevamento a distanza della posizione del maltrattante. Ovviamente le condizioni perché questo tipo di sorveglianza sia efficace sono tre:

1) la vittima dovrà indicare analiticamente i luoghi normalmente frequentati affinché il braccialetto possa allertare le forze dell’ordine qualora il molestatore si avvicinasse a quei luoghi. Mi chiedo in quanti si siano soffermati a riflettere sulle ricadute psicologiche per una donna già provata. Non dimentichiamo infatti che gli atti persecutori di cui all’art. 612 bis prevedono che, perché essi siano penalmente rilevanti, debbano ingenerare ansia e timore e modificare sensibilmente le abitudini di vita della vittima.

2) Sembra che il numero di braccialetti elettronici messi a disposizione dello Stato a seguito della Convenzione Quadro tra la Telecom ed il dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno sia veramente esiguo. Questo documento, valevole dal 01/001/2012 al 31/12/2018“prevede la disponibilità di sistemi elettronici di rilevazione fino al quantitativo di 2.ooo braccialetti attivi, di cui fino al 10% e quindi massimo 200 braccialettianche in ambiente Outodoor” (http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/778134.pdf  pag. 54).

3) Sia stato previsto un numero adeguato di uomini e mezzi.

Tornando all’analisi della legge 69/2019, si rileva che non sono state introdotte modifiche che vadano a ridurre, ad esempio, i tempi di indagine necessari per il cosiddetto “ammonimento del Questore”.

Purtroppo c’è il timore che il “codice rosso”, la massima urgenza nell’ascoltare chi ha denunciato una violenza nei confronti di una donna, resterà – almeno per quanto riguarda questa prima parte – una cattedrale nel deserto.

Mariarosaria Baldascino

Bookreporter Settembre

Lascia un commento

Your email address will not be published.

*