Corte UE, no al rimpatrio dei rifugiati

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Corte UE: no al rimpatrio dei rifugiati in caso di fondato timore di trattamenti che violano i diritti umani

Un rifugiato in fuga da un paese in cui vi sia il “fondato timore” di tortura o altri trattamenti inumani vietati dalla Convenzione di Ginevra non può essere rimpatriato o respinto anche se lo stato di rifugiato gli viene negato o revocato dallo Stato ospitante per motivi di sicurezza: è quanto deciso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in una sentenza pubblicata il 14 maggio.

I giudici della Corte di Lussemburgo sono stati chiamati a pronunciarsi sulla conformità della direttiva UE sui rifugiati risalente al 2011 con le disposizioni della Convenzione di Ginevra, in seguito al ricorso presentato in Belgio ed in Repubblica Ceca da parte di un cittadino congolese, uno ivoriano ed una persona di origini cecene, ai quali era stato ritirato il proprio status di rifugiato dopo aver commesso un reato negli Stati ospitanti. I cittadini extra-comunitari hanno fatto ricorso alle varie istanze nazionali ma i giudici locali hanno ritenuto opportuno rivolgersi alla Corte UE.

La sentenza dei giudici di Lussemburgo estende la possibilità di rimanere sul territorio europeo per tutti i richiedenti asilo che, nonostante il rifiuto del tribunale nazionale, provengono da Paesi che violano in maniera sistematica i diritti umani o dimostrano il rischio di persecuzioni e violenze nel caso di un ritorno in patria.

La corte stabilisce così dei punti fermi in tema di rifugiati. Nel dettaglio, la Corte ha stabilito che la direttiva europea deve essere “interpretata e applicata nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue” i quali “escludono la possibilità di un respingimento” verso Paesi considerati a rischio. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell’UE vieta categoricamente la tortura nonché pene e trattamenti inumani e degradanti a prescindere dal comportamento della persona in questione, nonché lo stesso allontanamento verso uno Stato dove esista un rischio serio di subire simili trattamenti. La Corte UE ha così stabilito che il diritto comunitario conferisce ai rifugiati una maggiore protezione internazionale rispetto a quella riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra.

La sentenza non annulla la direttiva europea ma evidenzia che sussistono dei fattori che rendono più difficile, o almeno non immediato, il rimpatrio del soggetto dopo la negazione della richiesta del riconoscimento dello status o la revoca della protezione. Il soggetto in questione perderà alcuni privilegi connessi a tale protezione, ma non potrà essere rimpatriato fino a quando non verrà accertata l’assenza di pericoli riguardanti la violazione di diritti umani.

Alla luce di quanto deciso la Corte conclude la propria sentenza affermando che le disposizioni della direttiva europea sono conformi alla Convenzione di Ginevra, alle norme della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), le quali impongono il rispetto della Convenzione. Da ciò consegue che le disposizioni della direttiva devono essere considerate valide.

Tra i Paesi che dovranno rivedere le proprie misure in tema di rimpatri vi è anche l’Italia. La sentenza della Corte infatti pone dei paletti importanti al Decreto Sicurezza, approvato lo scorso ottobre e convertito in legge a dicembre. All’interno del Decreto sono infatti previsti criteri stringenti relativi ai permessi per motivi umanitari, l’estensione del numero e della tipologia di reati che possono causare la revoca dello status di rifugiato o della protezione internazionale, lo stop delle richieste di protezione da parte dei soggetti imputati e poi condannati. Tali misure non subiranno stravolgimenti dopo la sentenza della Corte di Lussemburgo, ma queste non potranno comportare in modo immediato l’espulsione, almeno fino a quando non sarà accertato che il rimpatrio non esponga i soggetti in questione al rischio di torture, incarcerazioni illegittime e violazioni dei diritti umani. L’impatto della decisione della Corte sul Decreto Sicurezza appare, tuttavia, ancora difficile da quantificare.

Rimane aperta la questione dei migranti che sono in attesa di una risposta alla richiesta del riconoscimento del proprio status nelle cosiddette “zone di transito”, zone franche al confine ungherese dove ad essi viene garantito vitto e alloggio, diritti persi il giorno immediatamente successivo all’eventuale rifiuto del riconoscimento. Tale pratica, attuata dal governo di Viktor Orbàn, ha suscitato proteste da parte delle organizzazioni internazionali nonché la preoccupazione da parte delle istituzioni europee. La preoccupazione è dovuta anche al fatto che, dopo il rigetto della domanda, i richiedenti vengono espulsi senza tener conto di eventuali accordi bilaterali tra lo Stato ospitante e la patria del soggetto in questione. Le istituzioni europee pertanto richiedono il rispetto dei principi previsti in materia di rifugiati e migranti tra i quali spicca il principio di non-refoulement, auspicando altresì che gli Stati offrano condizioni di accoglienza adeguate.

Secondo Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, la sentenza in questione risulta essere estremamente importante poiché conferma una giurisprudenza che ormai si è consolidata.

Bookreporter Settembre

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