L’addio al geo-blocking da parte dell’Unione Europea

in EUROPA by

Al fine di realizzare al meglio il potenziale del mercato interno dell’Unione Europea, inteso come spazio senza frontiere interne, in cui sia garantita la circolazione di beni e servizi, non è sufficiente eliminare meramente gli ostacoli posti in essere a livello nazionale.

Tale eliminazione può essere compromessa, infatti, dall’introduzione da parte di privati di ostacoli che risultano incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si realizza quando si assiste al blocco o alla limitazione dell’accesso alle piattaforme dell’e-commerce a clienti di Stati che desiderano effettuare delle transazioni transfrontaliere, oppure quando si assiste a forme di discriminazione più sottili, come l’applicazione di condizioni generali di accesso ai beni e servizi diverse ai clienti appartenenti ad un altro Stato. Si tratta di una prassi nota come geo-blocking.

Sono diversi i motivi per cui le società, in particolare le microimprese e le Piccole e Medie Imprese (PMI), applicano tale penalizzazioni: spesso si è in presenza di divergenza dei sistemi giuridici, di incertezza del diritto e di conseguenti rischi relativi alle leggi applicabili in materia di protezione dei consumatori; in altri casi la finalità è la segmentazione del mercato volta ad aumentare i profitti dell’impresa. Una simile disparità di trattamento può essere, pertanto, giustificata da fattori oggettivi, o rappresentare discriminazioni ingiustificate.

L’Unione Europea vieta ogni forma ingiustificata di geo-blocking, eliminando gli ostacoli al funzionamento del mercato interno: questo è quanto stabilito dal regolamento n. 302 del 2018, approvato dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea lo scorso febbraio ed entrato in vigore il 3 dicembre nel territorio degli Stati membri dell’UE. Il regolamento mira ad evitare la discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti. L’eliminazione del geo-blocking porterà benefici specialmente ai consumatori, i quali avranno a disposizione una scelta più ampia, prezzi più competitivi, nonché maggiori garanzie sui prodotti che acquistano. Ne beneficeranno anche le imprese, in quanto tale iniziativa favorirà l’e-commerce. Quest’ultimo, secondo i dati del portale Ecommerce news, entro la fine del 2018 dovrebbe raggiungere un giro d’affari pari a 602 miliardi di euro, segnando un rialzo del 13% rispetto al 2017.

Lo strumento del geo-blocking è finito nel mirino della Commissione europea sin dal 2016, dopo aver constatato i suoi effetti repressivi sulle libertà dei consumatori.

I dati forniti dalla Commissione rivelano che precedentemente all’entrata in vigore di tale regolamento, fino al 63% dei portali web visualizzabili nell’UE prevedeva dei filtri volti a dissuadere gli utenti dall’acquisto in un paese diverso dal proprio. Secondo i dati pubblicati, appena il 19% dei consumatori faceva acquisti da un altro Stato membro e meramente il 9% delle aziende vendeva effettivamente al di là dei propri confini nazionali.

Quanto alle varie manifestazioni concrete del blocco geografico, esso può assumere le forme di un divieto integrale di accesso ad un sito estero, dell’impedimento a completare un acquisto o di richiedere la consegna nel proprio Paese, o dell’alterazione dei prezzi a seconda dello Stato di provenienza.

Si tratta di pratiche che sono giunte a picchi del 79% nelle piattaforme online specializzate in rivendita di dispositivi hardware, del 73% nel caso di software e videogame e del 65% nell’ambito dell’abbigliamento e delle calzature.

La Commissione europea riconosce come legittimo il geo-blocking quando questo è giustificato da ostacoli oggettivi come i costi extra che possono derivare da consegne estere o dall’applicazione di regole previste in altri Stati. Ma tale pratica risulta ingiustificata quando è finalizzata a segmentare il mercato e ad aumentare i profitti a scapito del consumatore.

A tal proposito il regolamento dispone che un professionista non può applicare diverse condizioni generali per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento del cliente, quando quest’ultimo intenda:

– acquistare da un professionista beni che sono consegnati in un luogo di uno Stato membro ove il professionista ne offre la consegna ai sensi delle sue condizioni generali di accesso o che sono ritirati presso un luogo concordato tra il professionista e il cliente in uno Stato membro in cui le predette condizioni generali di accesso offrono tale opzione;

– ricevere da un professionista servizi tramite mezzi elettronici diversi dai servizi che consistono principalmente nel fornire l’accesso a opere tutelate dal diritto d’autore o altri beni protetti, compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d’autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l’uso;

– ricevere da un professionista servizi diversi da quelli prestati tramite mezzi elettronici in un luogo fisico nel territorio di uno Stato membro in cui il professionista esercita la sua attività

Un’Europa senza barriere, implica anche l’eliminazione degli ostacoli agli acquisti online: è questo il monito, affermato dal vicepresidente della Commissione Europea per il Mercato unico digitale, Andrus Ansip, dalla commissaria per il Mercato interno, Elżbieta Bieńkowska, da quella per la Giustizia, Věra Jourová e da quella per l’Economia digitale, Mariya Gabriel, durante una conferenza stampa. “Chiediamo adesso agli Stati membri di assicurare un effettivo sviluppo di queste regole, mettendo in atto tutto quanto nelle loro possibilità per rendere effettivo il rafforzamento della regolamentazione in materia” hanno concluso i quattro.

Quanto ai passi successivi dell’Unione Europea in tale direzione, entro due anni dall’entrata in vigore delle nuove norme, la Commissione effettuerà una prima valutazione del loro impatto effettivo sul mercato interno e dei risultati ottenuti.

Bookreporter Settembre

Lascia un commento

Your email address will not be published.

*