Sentenza Corte UE: l’ICI, la Chiesa, l’Italia e l’Unione Europea

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Sentenza Corte UE: l’ICI, la Chiesa, l’Italia e l’Unione Europea. Al termine di un lungo contenzioso giudiziario, martedì 6 novembre, la Corte di giustizia dell’Unione Europea, tramite la sentenza cause riunite C‑622/16 P e a., ha stabilito che lo Stato italiano dovrà riscuotere l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) non versata dalla Chiesa tra il 2006 ed il 2011 in virtù di una deroga concessa dal Governo Berlusconi, successivamente giudicata irregolare, che stabilì un’esenzione relativa a tutti gli immobili di proprietà della Chiesa.

La sentenza della Corte ha ribaltato la decisione della Commissione Europea del 2012 e la sentenza del Tribunale di primo grado dell’Unione Europea del 2016, le quali avevano sancito “l’impossibilità di recupero dell’aiuto a causa di difficoltà organizzative” nei confronti degli enti non commerciali.

Analizzando nel dettaglio tale complessa vicenda giudiziaria, che vede come protagonisti le istituzioni europee, il governo italiano e la Chiesa, è opportuno risalire all’origine dei fatti.

L’ICI è stata introdotta nell’ordinamento italiano nel 1992, con la previsione sin dall’origine di esenzioni particolari nei confronti dei beni immobili della Chiesa usati per fini non commerciali. Taliesenzioni nel 2005 sono state estese dal secondo Governo Berlusconi a tutti gli immobili di proprietà della Chiesa, ivi compresi quelli utilizzati a fini commerciali. La normativa venne modificata nel 2012 con l’introduzione dell’Imposta Municipale Unica (IMU), che rimosse l’esenzione riservata agli immobili destinati ad usi commerciali. Nel frattempo, tuttavia, la Chiesa, in virtù di tale esenzione, aveva beneficiato di sgravi fiscali notevoli per diversi anni.

La Commissione Europea, affermando che l’esenzione aveva assunto i connotati di un aiuto di Stato irregolare, in quanto la Chiesa godeva di un regime fiscale di favore rispetto ai suoi concorrenti, decise di intervenire, effettuando una serie di indagini e di consultazioni con il Governo italiano. Al termine di taliverifiche, la Commissione, tramite una decisione, constatò effettivamente che si trattava di un aiuto di Stato irregolare, pur dichiarandosi concorde con lo Stato italiano sull’ “assoluta impossibilità tecnica di recuperare le somme non versate dalla Chiesa, data l’insufficienza delle informazioni per dimostrare adeguatamente il carattere commerciale o meno degli immobili.

Il Governo Monti sanò l’irregolarità dell’aiuto di Stato prevedendo che gli organismi della Chiesa che precedentemente non pagavano l’ICI poi diventata IMU avrebbero dovuto pagare, salvo gli enti di solidarietà, come le mense per i meno abbienti, gli istituti di insegnamento per gli immigrati, gli oratori, gli spazi parrocchiali e così via, vale a dire gli immobili utilizzati da un ente non commerciale e destinati ad una delle otto attività specificate dalla legge, ossia attività assistenziale, previdenziale, sanitaria, didattica, ricettiva, culturale, ricreativa e sportiva.Questo risulta essere il fondamento dell’esenzione, al quale si aggiunge il divieto di non redistribuire gli eventuali utili – che, dunque, devono essere reinvestiti nell’attività principale – neppure in caso di scioglimento. Il principio alla base dell’esenzione prevede, quindi, che anche se l’attività svolta all’interno dei beni immobili ha una struttura commerciale, fa fede la modalità di esercizio della stessa, fermo restando il suo carattere senza fini di lucro.

A tal proposito, è opportuno precisare che i beni immobili della Santa Sede – distinti da quelli di proprietà della Chiesa – godono dell’esenzione ai sensi di un Trattato internazionale. Può altresì essere operata un’ulteriore distinzione tra i beni della Chiesa e quelli degli ordini religiosi, i quali si presentano come i principali proprietari di strutture ricettive, soprattutto nell’ambito delturismo religioso, oggetto di varie controversie a livello nazionale.

La tesi sostenuta dalla Chiesa in merito a tale questione è che non vi siano mai stati aiuti di Stato illegittimi e che si tratti esclusivamente di beni immobili senza scopo di lucro, ai quali si applicano le norme relative alle attività socialmente utili, analogamente al caso di beni immobili senza scopo di lucro non di proprietà della Chiesa.

Si tratta di immobili che fanno capo soprattutto a congregazioni religiose (gesuiti, salesiani, francescani e così via), alle diocesi e ad altri enti che a vario titolo fanno risalire all’ambiente religioso.

La questione sembrava essere chiusa quando nel 2013, la scuola elementare romana Montessori, sostenuta dai Radicali Italiani, fece ricorso al Tribunale di primo grado dell’UE contro la decisione della Commissione Europea, attivando la tanto nota quanto complessa vicenda giudiziaria: il Tribunale di primo gradosi espresse a favore della decisione della Commissione e dunque della tesi sostenuta da quest’ultima e dal Governo italiano, affermando che il calcolo retroattivo dell’importo dovuto fosse “oggettivamente” impossibile sulla base dei dati catastali e delle banche fiscali.

La scuola Montessori ed i Radicali fecero pertanto appello alla Corte di giustizia dell’UE che, il 6 novembre, pronunciandosi in Grande Chambre, ha ribaltato la precedente sentenza, motivando la decisione con l’affermazione secondo cui il fatto che il governo italiano non abbia dati ed informazioni a sufficienza per calcolare con esattezza l’importo che gli è dovuto per il periodo compreso tra il 2006 ed il 2011, non risulta essere una motivazione sufficiente a giustificare una “decisione di non recupero”.

La Corte ha dunque affermato che si tratta di “mere difficoltà interne” all’Italia ed “esclusivamente ad essa imputabili” e la Commissione Europea “avrebbe dovuto esaminare nel dettaglio l’esistenza di modalità alternative volte a consentire il recupero, anche soltanto parziale, delle somme”. Nell’ambito della sentenza si è altresì ricordato che i ricorrenti in questione si trovavano “in prossimità immediata di enti ecclesiastici o religiosi che esercitavano attività analoghe” e l’esenzione dall’ICI li poneva “in una situazione concorrenziale sfavorevole (..) e falsata”. La Corte ha invece ritenuto legittime le esenzioni dall’IMU, introdotte dal Governo Monti, anch’esse oggetto del ricorso.

Spetterà ora alla Commissione Europea recepire la sentenza ed un ruolo cruciale verrà assunto da Margrethe Vestager, Commissario europeo per la concorrenza, nonché dalla Direzione Generale della concorrenza, al fine di emanare una nuova decisione, valutando, congiuntamente allo Stato italiano, quale sia la modalità di recupero adeguata. In particolare, lo Stato italiano sarà tenuto ad attivarsi con i Comuni per stabilire con precisione l’entità dell’importo oggetto del recupero. Se ciò non accadesse, la Commissione Europea potrebbe deferire alla Corte di Giustizia dell’UE per mancato adempimento dell’obbligo di recupero, mediante una procedura di infrazione accelerata.

Bookreporter Settembre

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