L’Unione europea aggiorna il regolamento di blocco a sostegno dell’accordo sul nucleare iraniano

in EUROPA by

In seguito alla decisione unilaterale degli Stati Uniti d’America di imporre sanzioni extraterritoriali contro l’Iran e di ritirarsi dal Joint Comprehensive Plan of Action(JCPOA) – l’ accordo sul nucleare iraniano firmato nel 201- il 7 agosto, è entrato in vigore il regolamento delegato UE 2018/ 1100 della Commissione europea, il quale ha modificato l’allegato del regolamento CE 2271/96 del Consiglio, risalente al 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti.

Si tratta dell’aggiornamento del regolamento di blocco, il quale, con la sua entrata in vigore, mira a mitigare l’impatto delle sanzioni statunitensi sull’ordinamento giuridico costituito, nonché sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che intrattengono dei rapporti commerciali legittimi con l’Iran.

L’Unione europea ha introdotto il regolamento di blocco nel 1996, in risposta alla normativa extraterritoriale adottata dagli USA al fine di imporre sanzioni nei confronti di Cuba, Iran e Libia e si configura come un importante risultato prodotto dall’azione unificata degli Stati membri.

L’obiettivo è quello di salvaguardare gli operatori economici dell’UE che, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore in cui operano, effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali legittimi con Paesi terzi, conformemente al diritto dell’Unione. In particolare, il regolamento di blocco tutela gli operatori dell’UE: neutralizzando l’effetto delle decisioni straniere, siano esse di natura amministrativa, giudiziaria, arbitrale o di altra natura, basate sugli atti normativi extraterritoriali o su atti e disposizioni adottati in applicazione di detti atti; consentendo agli operatori UE di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’applicazione degli atti normativi extraterritoriali da parte di persone fisiche o giuridiche o di altre entità che li hanno causati; dando la facoltà agli operatori UE, in casi specifici e debitamente motivati, in deroga alla norma generale, di chiedere l’autorizzazione a rispettare detti atti nel caso in cui l’inosservanza causerebbe un grave danno ai loro interessi o agli interessi dell’Unione.

Oltre che per tali misure di protezione, il regolamento è utile anche come strumento per individuare gli atti e le loro principali disposizioni la cui applicazione può avere effetti illegittimi sugli operatori UE, appannaggio in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), le quali dispongono di risorse limitate.

Tale regolamento prevede che gli operatori informino la Commissione europea, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri, entro 30 giorni dal verificarsi dei fatti dovuti agli atti normativi extraterritoriali o ad azioni su di essi basate o da essi derivanti, i quali ledono, in maniera diretta o indiretta, i loro interessi economici o finanziari. Relativamente al ruolo della Commissione europea essa è chiamata a modificare l’elenco delle sanzioni extraterritoriali, a raccogliere le informazioni presso gli operatori dell’UE su possibili casi di applicazione degli atti normativi extraterritoriali, a concedere l’autorizzazione agli operatori UE quando essi necessitano di rispettare in parte o completamente le sanzioni, al fine di evitare un grave danno ai loro interessi o a quelli dell’Unione, infine, nel suo ruolo di custode dei Trattati, la Commissione è chiamata a sorvegliare sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione.

Con riguardo alla responsabilità dell’attuazione del regolamento di blocco, essa è attribuita agli Stati membri, ai quali spetta altresì l’adozione e l’attuazione nell’ordinamento nazionale delle sanzioni a fronte di eventuali violazioni, le quali, dunque, possono variare da uno Stato all’altro; tuttavia, nonostante le differenze, tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il regolamento in questione, ovviamente, non obbliga gli operatori dell’UE ad intrattenere dei rapporti economici e commerciali con determinati Stati, nel caso specifico Iran e Cuba (oggetto delle sanzioni statunitensi) bensì essi sono liberi di decidere se avviare, continuare o cessare le proprie attività economiche sulla base della loro valutazione della situazione economica. La finalità del regolamento di blocco è proprio quella di garantire che le decisioni commerciali restino libere.

Dal 1996 esso è stato applicato principalmente in relazione alle sanzioni extraterritoriali degli USA nei confronti di Cuba ed a tal proposito, nel 1998, l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum d’intesa in virtù del quale è stata sospesa l’applicazione di alcune sanzioni, a patto che l’UE ed i suoi alleati si impegnassero nell’intensificazione degli sforzi tesi a promuovere la democrazia cubana.

L’aggiornamento del regolamento di blocco, concretizzatosi nell’ampliamento del novero degli atti normativi extraterritoriali a cui si applicano le misure di protezione,  si colloca nell’ambito delle azioni promosse dall’Unione europea a sostegno della continua ed effettiva attuazione del Joint Comprehensive Plan of Action(JCPOA) – di cui la revoca delle sanzioni contro l’Iran è un elemento essenziale – il quale si configura come “una questione di rispetto degli accordi internazionali ed una questione di sicurezza”, insieme alla promozione delle relazioni economiche e commerciali tra Unione europea ed Iran, normalizzate in seguito all’entrata in vigore del JCPOA stesso. Al contempo l’Unione europea si impegna a mantenere ed a rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti, considerati un partner ed alleato chiave.

 

Bookreporter Settembre

Lascia un commento

Your email address will not be published.

*